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Document 62009TN0491
Case T-491/09: Action brought on 3 December 2009 — Spain v Commission
Causa T-491/09: Ricorso proposto il 3 dicembre 2009 — Spagna/Commissione
Causa T-491/09: Ricorso proposto il 3 dicembre 2009 — Spagna/Commissione
GU C 37 del 13.2.2010, p. 44–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 37/44 |
Ricorso proposto il 3 dicembre 2009 — Spagna/Commissione
(Causa T-491/09)
2010/C 37/62
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: avv. M. Muñoz Pérez.)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare la decisione della Commissione 24 settembre 2009, 2009/721/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nella parte oggetto del presente ricorso, e |
— |
condannare l’istituzione convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce i motivi seguenti:
1) |
violazione, relativamente alla rettifica finanziaria spettante agli aiuti alla produzione di olio di oliva, dell’art. 7, n. 4 del regolamento n. 1258/1999 (1) e dell’art. 31, n. 1 del regolamento n. 1290/2005 (2), in quanto la decisione impugnata li applica ad una situazione ove non ricorrono i presupposti necessari, tenuto conto dell’insufficienza delle presunte irregolarità fatte valere dalla Commissione a giustificazione della rettifica finanziaria concessa; |
2) |
inesistenza, relativamente alla rettifica finanziaria concernente gli aiuti ai premi per ovino e caprino, delle irregolarità sostenute dalla Commissione, il che comporta la violazione, da parte della decisione impugnata, dell’art. 7, n. 4 del regolamento n. 1258/1999 e dell’art. 31, n. 1 del regolamento n. 1290/2005, che sono stati applicati ad una situazione ove non ricorrono i presupposti necessari. A tale riguardo si fa valere che i controlli in loco sono stati effettuati durante il periodo di detenzione, ai sensi dell’art. 24, n. 2 del regolamento n. 2419/2001 (3), e che i problemi addotti dalla Commissione riguardo ai libri contabili registri delle aziende e alla mancanza di osservazioni da parte degli ispettori sui registri non aggiornati, non incidono sulla determinazione del numero di animali ammissibili dell’azienda nel corso dell’intero periodo di detenzione. |
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11).