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Document 62009TN0491

    Causa T-491/09: Ricorso proposto il 3 dicembre 2009 — Spagna/Commissione

    GU C 37 del 13.2.2010, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 37/44


    Ricorso proposto il 3 dicembre 2009 — Spagna/Commissione

    (Causa T-491/09)

    2010/C 37/62

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: avv. M. Muñoz Pérez.)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni del ricorrente

    Annullare la decisione della Commissione 24 settembre 2009, 2009/721/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nella parte oggetto del presente ricorso, e

    condannare l’istituzione convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce i motivi seguenti:

    1)

    violazione, relativamente alla rettifica finanziaria spettante agli aiuti alla produzione di olio di oliva, dell’art. 7, n. 4 del regolamento n. 1258/1999 (1) e dell’art. 31, n. 1 del regolamento n. 1290/2005 (2), in quanto la decisione impugnata li applica ad una situazione ove non ricorrono i presupposti necessari, tenuto conto dell’insufficienza delle presunte irregolarità fatte valere dalla Commissione a giustificazione della rettifica finanziaria concessa;

    2)

    inesistenza, relativamente alla rettifica finanziaria concernente gli aiuti ai premi per ovino e caprino, delle irregolarità sostenute dalla Commissione, il che comporta la violazione, da parte della decisione impugnata, dell’art. 7, n. 4 del regolamento n. 1258/1999 e dell’art. 31, n. 1 del regolamento n. 1290/2005, che sono stati applicati ad una situazione ove non ricorrono i presupposti necessari. A tale riguardo si fa valere che i controlli in loco sono stati effettuati durante il periodo di detenzione, ai sensi dell’art. 24, n. 2 del regolamento n. 2419/2001 (3), e che i problemi addotti dalla Commissione riguardo ai libri contabili registri delle aziende e alla mancanza di osservazioni da parte degli ispettori sui registri non aggiornati, non incidono sulla determinazione del numero di animali ammissibili dell’azienda nel corso dell’intero periodo di detenzione.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

    (2)  Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) della Commissione 11 dicembre 2001, n. 2419, che fissa le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio (GU L 327, pag. 11).


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