EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0385

Causa T-385/09: Ricorso proposto il 2 ottobre 2009 — Annco/UAMI — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT)

GU C 282 del 21.11.2009, p. 61–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 282/61


Ricorso proposto il 2 ottobre 2009 — Annco/UAMI — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT)

(Causa T-385/09)

2009/C 282/113

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Annco, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: avv. G. Triet)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Freche et fils associés SARL (Parigi, Francia)

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare fondato il ricorso;

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o luglio 2009, procedimento R 1485/2008-1;

modificare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1o luglio 2009, procedimento R 1485/2008-1, a favore della registrazione del marchio comunitario di cui trattasi per le classi 18 e 25, in aggiunta alla classe 35;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio “ANN TAYLOR LOFT”, per prodotti e servizi delle classi 18, 25 e 35

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione francese del marchio “LOFT” per prodotti appartenenti alle classi 18 e 25

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che esistesse un rischio di confusione tra i marchi interessati; violazione dell’art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso si è erroneamente basata su prove e motivi sui quali la ricorrente non ha potuto prendere posizione.


Top