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Document 62008TA0193

Causa T-193/08 P: Sentenza del Tribunale di primo grado del 30 settembre 2009 — Skareby/Commissione ( Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Esercizio di valutazione 2004 — Fissazione degli obiettivi e comunicazione dei criteri di valutazione )

GU C 282 del 21.11.2009, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 282/45


Sentenza del Tribunale di primo grado del 30 settembre 2009 — Skareby/Commissione

(Causa T-193/08 P) (1)

(«Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione - Rapporto di evoluzione della carriera - Esercizio di valutazione 2004 - Fissazione degli obiettivi e comunicazione dei criteri di valutazione»)

2009/C 282/86

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carina Skareby (Louvain, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Berscheid e K. Hermann)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 6 marzo 2008, causa F-46/06, Skareby/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) e diretta all’annullamento di tale sentenza

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 6 marzo 2008, causa F-46/06, Skareby/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta) è annullata nella misura in cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il motivo relativo alla mancanza di previa fissazione degli obiettivi, di previa comunicazione dei criteri di valutazione e della descrizione del posto della sig.ra Carina Skareby.

2)

La decisione 31 agosto 2005 con la quale si stabilisce il rapporto di evoluzione della carriera della sig.ra Skareby per il periodo 1o gennaio–31 dicembre 2004 è annullata nella parte relativa al punto 6.1, intitolato «Rendimento».

3)

Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica con il numero di ruolo F-46/06 è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare tutte le spese relative al presente procedimento e a quello dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.


(1)  GU C 197 del 2.8.2008.


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