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Document 62009CN0323

Causa C-323/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division il 12 agosto 2009 — Interflora Inc, Interflora British Unit/Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited

GU C 282 del 21.11.2009, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 282/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division il 12 agosto 2009 — Interflora Inc, Interflora British Unit/Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited

(Causa C-323/09)

2009/C 282/37

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division

Parti

Ricorrenti: Interflora Inc, Interflora British Unit

Convenute: Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited

Questioni pregiudiziali

1)

Se, qualora un operatore commerciale, che svolge un’attività in concorrenza con il titolare di un marchio registrato e che fornisce beni e servizi identici a quelli designati dal detto marchio per mezzo del proprio sito web, (a) scelga un segno identico (conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa C-291/00) al marchio in questione quale parola chiave per un servizio di collegamento sponsorizzato (link) dell’operatore provvisto di motore di ricerca, b) denomini il segno come una parola chiave, c) associ il segno con l’URL del proprio sito web, d) stabilisca il costo che dovrà sostenere per ogni click in base a tale parola chiave, e) programmi i tempi di visualizzazione del link sponsorizzato e f) usi il segno in questione nella corrispondenza commerciale relativa alla fatturazione ed al pagamento delle tariffe e/o all’amministrazione del proprio account con il gestore del motore di ricerca — sebbene il link sponsorizzato non includa direttamente il segno o un altro segno simile —, tutti o alcuni di questi atti configurino un «uso» del segno da parte del concorrente ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE (1) (in prosieguo: la «direttiva sui marchi») nonché dell’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (2) (in prosieguo: il «regolamento sul marchio comunitario»).

2)

Se in tali casi si tratti di usi «per» prodotti o servizi identici a quelli per i quali è stato registrato il marchio d’impresa ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a) della direttiva sui marchi e dell’art. 9, n. 1, del regolamento sul marchio comunitario.

3)

Se tali usi rientrino nell’ambito di applicazione di una o di entrambe le seguenti disposizioni:

a)

art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva sui marchi e art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento sul marchio comunitario; e

b)

(supponendo che tale uso rechi pregiudizio al carattere distintivo del marchio di cui trattasi oppure consenta di trarre un indebito vantaggio dalla notorietà del marchio), art. 5, n. 2, della direttiva sui marchi ed art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario.

4)

Se la questione n. 3 possa ricevere una soluzione diversa qualora:

a)

la presentazione del link sponsorizzato del concorrente in risposta ad una ricerca effettuata dall’utente per mezzo del segno in questione sia idonea ad indurre una parte del pubblico a credere che il concorrente sia un membro della rete commerciale gestita dal titolare del marchio, contrariamente al vero; o

b)

il gestore del motore di ricerca non consenta ai titolari del marchio nello Sato membro della Comunità interessato di bloccare la selezione, da parte dei terzi, di segni identici ai loro marchi quali parole chiave.

5)

Se, qualora il gestore del motore di ricerca (a) presenti ad un utente un segno, che è identico (conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-291/00) ad un marchio registrato, tra le barre di ricerca poste all’inizio ed alla fine delle pagine di risposta, in cui appare un link sponsorizzato che rimanda al sito web del concorrente citato nella questione n. 1); (b) presenti il segno all’utente all’interno del sommario dei risultati della ricerca; (c) presenti il segno all’utente come suggerimento alternativo quando l’utente ha introdotto un segno simile nel motore di ricerca; (d) presenti all’utente una pagina con i risultati della ricerca in cui appare il link sponsorizzato del concorrente a seguito dell’introduzione del segno da parte dell’utente e (e) adotti l’uso del segno da parte dell’utente presentando a quest’ultimo le pagine con i risultati della ricerca che contengono il link sponsorizzato del concorrente — sebbene il link sponsorizzato non includa direttamente il segno o un segno simile —, tutti o alcuni di questi atti configurino un «uso» del segno da parte del gestore del motore di ricerca ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva sui marchi e dell’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento sul marchio comunitario.

6)

Se in tali casi si tratti di usi “per” prodotti o servizi identici a quelli per i quali è stato registrato il marchio d’impresa ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. a) della direttiva sui marchi e dell’art. 9, n. 1, del regolamento sul marchio comunitario.

7)

Se tali usi rientrino nell’ambito di applicazione di una o di entrambe le seguenti disposizioni:

a)

art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva sui marchi e l’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento sul marchio comunitario; e

b)

(supponendo che tale uso rechi pregiudizio al carattere distintivo del marchio di cui trattasi oppure consenta di trarre un indebito vantaggio dalla notorietà del marchio), art. 5, n. 2, della direttiva sui marchi ed art. 9, n. 1, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario.

8)

Se la questione n. 7 possa ricevere una soluzione diversa qualora:

a)

la presentazione del link sponsorizzato del concorrente in risposta ad una ricerca effettuata dall’utente per mezzo del segno in questione sia idonea ad indurre una parte del pubblico a credere che il concorrente sia un membro della rete commerciale gestita dal titolare del marchio, contrariamente al vero; o

b)

il gestore del motore di ricerca non consenta ai titolari del marchio nello Sato membro della Comunità interessato di bloccare la selezione, da parte dei terzi, di segni identici ai loro marchi quali parole chiave.

9)

Ove si ritenesse che i detti usi rientrino nell’ambito di applicazione, rispettivamente, dell’art. 5, n. 1, lett. a) della direttiva sui marchi/art. 9, n. 1, lett. a) del regolamento sul marchio comunitario o dell’art. 5, n. 2 della direttiva sui marchi/art. 9, n.1, lett. c), del regolamento sul marchio comunitario, ovvero di entrambe le suddette disposizioni combinate, se

a)

tali usi configurino o includano la «trasm[issione], su una rete di comunicazione, [di] informazioni fornite da un destinatario del servizio» ed in caso di risposta affermativa, se si possa ritenere che il gestore del motore di ricerca «selezioni [o] modifichi le informazioni» ai sensi dell’art. 12, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE (3), relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»);

b)

tali usi configurino o includano la «memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta», ai sensi dell’art. 13, n. 1, della direttiva sul commercio elettronico;

c)

tali usi configurino o includano la «memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario», ai sensi dell’art. 14, n. 1, della direttiva sul commercio elettronico;

d)

qualora l’uso in questione non configuri esclusivamente attività rientranti nell’ambito di applicazione di una o più disposizioni di cui agli artt. 12, n. 1, 13, n. 1, e 14, n. 1, della direttiva sul commercio elettronico, ma includa tali attività, se il gestore del motore di ricerca sia esonerato da responsabilità nella misura in cui l’uso consiste in tali attività e, in caso di risposta affermativa, se sia previsto un risarcimento del danno o un altro rimedio finanziario in relazione a tale uso nella misura in cui non è esentato da responsabilità.

10)

Ove la risposta alla questione n. 9 fosse nel senso che il detto uso non consiste esclusivamente in attività rientranti nell’ambito di applicazione di una o più disposizioni degli artt. 12-14 della direttiva sul commercio elettronico, se il concorrente possa essere ritenuto corresponsabile per le violazioni commesse dal gestore del motore di ricerca in forza delle disposizioni nazionali sulla responsabilità solidale.


(1)  Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1).

(2)  GU L 11, pag. 1.

(3)  GU L 178, pag. 1.


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