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Document 62008CA0504

    Causa C-504/08: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/70/CE — Funzionari e uomini politici — Riciclaggio di denaro — Trasposizione incompleta)

    GU C 282 del 21.11.2009, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.11.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 282/14


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

    (Causa C-504/08) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/70/CE - Funzionari e uomini politici - Riciclaggio di denaro - Trasposizione incompleta)

    2009/C 282/25

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek e E. Adsera Ribera, agenti)

    Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: J. López-Medel Bascones, agente)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 1o agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214, pag. 29)

    Dispositivo

    1)

    Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 1o agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 5 di detta direttiva.

    2)

    Il Regno di Spagna è condannato alle spese.


    (1)  GU C 6 del 10.1.2009.


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