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Document 62007CA0567

Causa C-567/07: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1 o ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Minister voor Wonen, Wijken en Integratie/Woningstichting Sint Servatius (Libera circolazione dei capitali — Art. 56 CE — Restrizioni — Giustificazioni — Politica dell’edilizia popolare — Servizi di interesse economico generale)

GU C 282 del 21.11.2009, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 282/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Minister voor Wonen, Wijken en Integratie/Woningstichting Sint Servatius

(Causa C-567/07) (1)

(Libera circolazione dei capitali - Art. 56 CE - Restrizioni - Giustificazioni - Politica dell’edilizia popolare - Servizi di interesse economico generale)

2009/C 282/09

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Minister voor Wonen, Wijken en Integratie

Convenuto: Woningstichting Sint Servatius

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione degli artt. 56, 58, 86, n. 2, 87 e 88 CE — Normativa nazionale che vieta, in mancanza di un’autorizzazione previa del ministro interessato, l’esercizio di attività transfrontaliere da parte di un’impresa avente il compito stabilito dalla legge di partecipare alla politica dell’alloggio dello Stato membro interessato — Politica dell’alloggio e interesse generale

Dispositivo

L’art. 56 CE dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che subordina l’esercizio delle attività transfrontaliere di enti autorizzati in materia di edilizia popolare, ai sensi dell’art. 70, n. 1, della legge relativa all’edilizia popolare (Woningwet), al conseguimento di un’autorizzazione amministrativa preliminare, nei limiti in cui tale normativa non sia basata su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo che possano circoscrivere sufficientemente l’esercizio, da parte delle autorità nazionali, del loro potere discrezionale, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU 64 dell’8.3.2008.


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