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Document 52009AE0627

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

    GU C 228 del 22.9.2009, p. 103–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 228/103


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

    COM(2008) 867 def. - 2008/0267 (COD)

    2009/C 228/20

    Il Consiglio, in data 20 gennaio 2009, ha deciso, conformemente al disposto dell’articolo 159, 3o comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione»

    L’Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, in data 13 gennaio 2009, ha incaricato la commissione consultiva per le trasformazioni industriali di preparare i lavori in materia.

    Vista l’urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, in data 24 marzo 2009, nel corso della 452a sessione plenaria, ha nominato relatore generale PARIZA CASTAÑOS e adottato il seguente parere con 152 voti favorevoli, 5 voti contrari e 12 astensioni.

    1.   Conclusioni e raccomandazioni

    1.1

    Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) appoggia la proposta della Commissione europea volta ad estendere temporaneamente l’ambito di applicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso denominato FEG), per aiutare i lavoratori in esubero in conseguenza dell’attuale crisi economica internazionale.

    1.2

    Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione devono accelerare quanto prima i negoziati, affinché il nuovo regolamento possa essere adottato nell’ambito dell’attuale legislatura.

    1.3

    Il CESE propone di effettuare una valutazione del FEG dodici mesi dopo la pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta ufficiale, al fine di analizzare le procedure del regolamento e la gestione del Fondo considerando la situazione economica e quella dei mercati del lavoro. Il CESE intende collaborare con la Commissione europea nella realizzazione di detta valutazione.

    1.4

    Il CESE giudica insufficiente la riserva di bilancio di 500 milioni di euro e propone di assegnare al Fondo la somma di un miliardo di euro, cifra che potrebbe subire un incremento negli anni successivi, tenendo conto dell’evoluzione della crisi economica.

    1.5

    Attualmente trascorrono sette mesi tra la presentazione della domanda e l’erogazione dei fondi da parte della Commissione. È un lasso di tempo troppo lungo per un sostegno rapido ai lavoratori licenziati e pertanto il Comitato propone di assegnare al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione una dotazione iniziale di bilancio propria.

    1.6

    Il Comitato appoggia la riduzione della soglia degli esuberi fino a 500 per l’utilizzo del Fondo, la possibilità di utilizzare il finanziamento per 24 mesi e l’aumento al 75 % del contributo finanziario dell’UE.

    1.7

    Il CESE propone di attribuire un ruolo più attivo alle parti sociali durante tutto l’iter delle procedure di richiesta di aiuti al FEG, a livello aziendale, regionale, nazionale e comunitario.

    2.   Antecedenti

    2.1

    Nel marzo 2006 la Commissione ha presentato una proposta relativa alla creazione di un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (1), al fine di fornire un aiuto specifico, una tantum, per facilitare il reinserimento dei lavoratori di regioni o settori colpiti da gravi perturbazioni economiche risultante dalle delocalizzazioni in paesi terzi, da un aumento sostanziale delle importazioni o da un calo graduale della quota di mercato dell’UE in un determinato settore. La Commissione ha elaborato una proposta di regolamento e il Consiglio ha richiesto il parere del CESE.

    2.2

    Il 13 dicembre 2006 il CESE ha approvato il parere della CCMI/036 (2) (relatore: VAN IERSEL; correlatore: GIBELLIERI), nel quale accoglieva con favore la proposta della Commissione ed esprimeva il proprio accordo con gli obiettivi del FEG. Il Comitato ha altresì formulato varie osservazioni e proposte per un efficace funzionamento del regolamento del Fondo (3).

    2.3

    Il regolamento (CE) n. 1927/2006 (4) che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è in vigore dal 1o gennaio 2007 fino al 2013. Gli aiuti a valere sul Fondo possono raggiungere un importo globale di 500 milioni di euro l’anno, ed esso è complementare ai fondi strutturali, in particolare al Fondo sociale europeo (FSE). La gestione del FEG spetta alla direzione generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità della Commissione europea.

    2.4

    Le domande devono essere presentate dagli Stati membri, e non dalle imprese o dai lavoratori interessati.

    2.5

    Nel luglio 2008, la Commissione ha elaborato una comunicazione (5) di valutazione del FEG nei primi mesi di funzionamento (6), analizzando le prospettive e le proposte di modifica per il futuro.

    2.6

    La Commissione dà una valutazione positiva, sebbene il Fondo sia stato utilizzato meno del previsto, e annuncia la semplificazione delle procedure, la promozione dello scambio di buone pratiche e l’intensificazione delle attività di sensibilizzazione destinate a dare maggiore visibilità al FEG; si impegna inoltre a presentare proposte di modifica del regolamento prima della pubblicazione della prossima relazione annuale prevista per la metà del 2009.

    2.7

    D’altro canto, a causa della crisi economica e finanziaria internazionale, molti lavoratori vengono licenziati e numerose imprese cessano in modo la temporaneo o definitivo l’attività.

    2.8

    La Commissione europea, nel Piano europeo di ripresa economica (7), ha annunciato la propria intenzione di convertire il FEG in uno strumento di intervento tempestivo più efficace, come elemento della risposta dell’Unione europea alla crisi. È pertanto necessario modificare il regolamento affinché si possa intervenire più rapidamente in alcuni settori, in particolare al fine di cofinanziare la formazione e il reinserimento dei lavoratori che perdono il proprio posto di lavoro in conseguenza della crisi economica.

    3.   Proposta di modifica del regolamento del FEG

    3.1

    La proposta in esame mira a fare in modo che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione intervenga in modo più efficace a sostegno dei lavoratori che perdono il posto di lavoro a causa della globalizzazione, ad ampliarne temporaneamente l’ambito di applicazione mediante l’inclusione dei licenziamenti causati dall’impatto della crisi economica e finanziaria globale e ad assicurare che il funzionamento del Fondo sia maggiormente adeguato al suo obiettivo di solidarietà. A tal fine, occorre modificare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1927/2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

    3.2

    Prima di elaborare la proposta, la Commissione ha consultato gli Stati membri e le parti sociali e, il 4 settembre 2008, ha organizzato una conferenza a Bruxelles.

    3.3

    La modifica del regolamento dovrà garantire che il FEG rispetti l’obiettivo di solidarietà con i lavoratori in esubero a seguito di trasformazioni rilevanti a causa della globalizzazione, inserendo nella proposta una deroga temporanea al fine di prestare sostegno ai lavoratori licenziati a causa della crisi economica e finanziaria globale.

    3.4

    La Commissione europea propone inoltre alcune modifiche del regolamento, al fine di semplificare e rendere maggiormente flessibili le procedure e le condizioni per la presentazione delle domande, nonché di ampliare l’ambito di applicazione del FEG.

    4.   Osservazioni generali

    4.1

    Negli ultimi mesi, migliaia di lavoratori europei sono stati licenziati a causa della crisi economica e finanziaria internazionale. Il CESE ritiene che, oltre alle politiche economiche e monetarie in corso di adozione nel quadro del Piano europeo di ripresa economica (8), l’Unione europea debba anche promuovere politiche specifiche di aiuto ai lavoratori in esubero.

    4.2

    In questi momenti di crisi e di incertezza, l’Unione europea deve dire con chiarezza ai suoi cittadini che è pronta ad aiutare i lavoratori rimasti disoccupati.

    4.3

    Pertanto, il Comitato appoggia la proposta della Commissione europea volta a far sì che il FEG estenda temporaneamente il proprio ambito di applicazione, al fine di aiutare i lavoratori licenziati a causa dell’attuale crisi economica internazionale.

    4.4

    La riserva di bilancio per il FEG, di cui all’articolo 28 dell’Accordo interistituzionale tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, prevede un massimo di 500 milioni di euro l’anno.

    4.5

    Nelle attuali circostanze, il CESE giudica tale riserva insufficiente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Propone pertanto di aumentare temporaneamente tale riserva fino a quando l’intensità della crisi non sarà diminuita e finché perdurerà la soppressione di posti di lavoro e il licenziamento di lavoratori. Il Comitato suggerisce di assegnare al Fondo la somma di un miliardo di euro per il 2009 e di prevedere un incremento per il 2010 in caso di aumento delle richieste di aiuti.

    4.6

    Attualmente trascorrono sette mesi tra la presentazione della domanda e l’erogazione dei fondi da parte della Commissione. È un lasso di tempo troppo lungo per un sostegno rapido ai lavoratori licenziati e pertanto il Comitato propone di assegnare al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione una dotazione iniziale di bilancio propria.

    4.7

    Il Comitato considera inoltre appropriata la proposta della Commissione intesa a ridurre da 1 000 a 500 la soglia dei licenziamenti necessari per ricorrere al FEG, giacché rispecchia meglio le dimensioni delle imprese europee.

    4.8

    Considerando gli effetti della globalizzazione, il Comitato concorda con la Commissione (9) sulla necessità di tener conto non solo degli esuberi dovuti ai mutamenti strutturali del commercio mondiale, ma anche di altri tipi di trasformazioni strutturali legate alle tecnologie, ai prodotti, ai cambiamenti nell’organizzazione della produzione e nell’accesso alle materie prime e al prezzo di queste ultime.

    4.9

    Dal momento che il periodo iniziale di dodici mesi previsto dal regolamento spesso è insufficiente per garantire il reinserimento professionale dei lavoratori in esubero, il Comitato appoggia la proposta della Commissione volta a prorogare il periodo di finanziamento del Fondo fino a 24 mesi.

    4.10

    Il Comitato approva la proposta della Commissione di portare il tasso d’intervento dal 50 % al 75 %, in quanto nell’attuale situazione di crisi l’UE deve mostrare maggiore solidarietà nei confronti dei lavoratori licenziati e degli Stati membri.

    4.11

    Il CESE è d’accordo che ai fini del calcolo del numero di licenziamenti si possa tener conto tanto della data in cui il datore di lavoro notifica il preavviso di recesso dal contratto di lavoro al lavoratore quanto di quella del recesso di fatto da un contratto di lavoro prima della sua scadenza.

    4.12

    Secondo il CESE, l’articolo 2 deve essere interpretato in modo tale da includere anche il licenziamento di lavoratori, in qualsiasi impresa o regione dell’UE, conseguente ad una delocalizzazione in altre regioni comunitarie. Effettivamente, nonostante tutte le regioni dell’UE costituiscano un mercato unico, le pressioni esercitate dalla globalizzazione sulle imprese affinché siano competitive a livello mondiale si traducono spesso in una delocalizzazione in regioni in cui i costi di produzione sono inferiori, all’interno oppure all’esterno dell’UE.

    4.13

    Già nel parere precedente (10) il CESE aveva proposto un’adeguata partecipazione alle procedure delle parti sociali dei vari settori (impresa o regione). L’articolo 5 del regolamento prevede che, nelle domande, gli Stati membri forniscano informazioni sulle procedure seguite per la consultazione delle parti sociali. Il Comitato ritiene che la partecipazione delle parti sociali alle procedure, sia essa a livello di impresa, regionale o nazionale, debba essere una condizione essenziale per l’accoglimento della domanda.

    4.14

    Il Comitato raccomanda di rafforzare il ruolo della Commissione europea nell’assistenza amministrativa e tecnica agli Stati membri, al fine di assicurare loro un sostegno nell’elaborazione delle domande e migliorare in tal modo la coerenza europea delle stesse, svolgendo anche un ruolo proattivo nei confronti degli Stati membri e delle parti sociali.

    4.15

    Il FEG deve essere complementare ai fondi strutturali, in particolare il FSE, ed è dunque necessario evitare duplicazioni. Il Comitato ritiene che gli enti locali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile possano, mediante le procedure di partecipazione al FSE, collaborare per assicurare un corretto utilizzo dei due fondi.

    4.16

    Il Comitato economico e sociale propone che si proceda ad una valutazione del Fondo dopo dodici mesi dalla pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di analizzare le procedure del regolamento, la gestione del Fondo, la situazione economica e i mercati del lavoro. In occasione di tale valutazione, occorrerà esaminare le seguenti questioni:

    4.16.1

    Qualora persista la situazione di crisi economica e di soppressione di posti di lavoro, si dovrebbe prorogare l’applicazione del FEG oltre il 2011.

    4.16.2

    In funzione della evoluzione delle domande presentate e della crisi, occorre analizzare l’opportunità di un ulteriore incremento della riserva di bilancio, al di là del miliardo di euro.

    4.16.3

    È necessario verificare l’opportunità di ridurre il numero minimo di 500 licenziamenti necessari per ricorrere al FEG, tenendo conto dei problemi delle imprese più piccole in alcuni settori e regioni.

    4.16.4

    Analogamente, sulla base dell’analisi delle domande gestite, si dovrà valutare il tasso di intervento fino al 75 % previsto nella modifica del regolamento, nonché i 24 mesi stabiliti per la durata degli interventi.

    5.   Osservazioni specifiche sui singoli articoli del regolamento

    5.1

    Articolo 1, paragrafo 1 - considerando gli effetti della globalizzazione, il Comitato propone di tener conto degli esuberi dovuti non solo ai mutamenti strutturali del commercio mondiale, ma anche ad altri tipi di trasformazioni strutturali legate alle tecnologie, ai prodotti, all’organizzazione della produzione e all’accesso alle materie prime (cfr. punti 4.7 e 4.11).

    5.2

    Articolo 2 - Criteri di intervento: il Comitato è d’accordo con la proposta di ridurre a 500 il numero dei lavoratori licenziati ai fini della richiesta d’intervento del FEG, ma ritiene che nella prossima valutazione occorrerà esaminare la possibilità di ridurre ulteriormente la soglia dei 500 licenziamenti, in funzione del settore e della regione interessata (cfr. punto 4.6).

    5.3

    Articolo 2 - Licenziamenti: il Comitato approva la proposta della Commissione (cfr. punto 4.10).

    5.4

    Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) - Il Comitato concorda con la modifica introdotta dalla Commissione e propone di aggiungere la proposta formulata in merito all’articolo 1, paragrafo 1. Propone anche di modificare la lettera f) come segue: «Dal momento che la partecipazione delle parti sociali è imprescindibile per l’efficace utilizzo del Fondo, le domande includono le procedure seguite per la consultazione e la partecipazione delle parti sociali» (cfr. punto 4.12).

    5.5

    Articolo 8 - Il Comitato concorda con le modifiche riguardanti i paragrafi 1, 2 e 3, ma propone di inserire un nuovo paragrafo 4: «L’assistenza tecnica della Commissione deve avere un carattere proattivo, coinvolgendo gli Stati membri e le parti sociali europee e nazionali nell’utilizzo, follow-up e valutazione del FEG» (cfr. punto 4.13).

    5.6

    Articolo 10, paragrafo 1 - Il Comitato concorda sul fatto che l’importo del contributo finanziario del FEG possa raggiungere il 75 % dei costi stimati (cfr. punto 4.9).

    5.7

    Articolo 13, paragrafo 2 - Il Comitato concorda sul fatto che il contributo finanziario possa essere utilizzato nell’arco di 24 mesi (cfr. punto 4.8).

    5.8

    Articolo 17 - Il Comitato propone di modificare il paragrafo a) come segue: «La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e le parti sociali, realizzerà, dodici mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta ufficiale, una valutazione intermedia dell’efficacia e del funzionamento del Fondo» (cfr. punto 4.14).

    5.9

    Articolo 20 - Il Comitato propone di modificare la proposta della Commissione come segue (nuovo paragrafo 2): «Tenuto conto della valutazione di cui all’articolo 17, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rivedere il regolamento FEG, ivi inclusa la deroga temporanea prevista all’articolo 1, paragrafo 1 bis, sulla base di una proposta della Commissione».

    Bruxelles, 24 marzo 2009

    Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Mario SEPI


    (1)  COM(2006) 91 def. - 2006/0033 (COD).

    (2)  GU C 318 del 23.12.2006, pagg. 38-41.

    (3)  Il Parlamento europeo ha presentato la propria risoluzione il 13 dicembre 2006 (PE A6-0385/2006) GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1; rettifiche GU L 48 del 22.2.2008, pag. 82. Il Comitato delle regioni è stato consultato (parere del CdR 137/2006 fin, relatrice: OLDFATHER) GU C 51 del 6.3.2007.

    (4)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1. Rettifica del regolamento nella GU L 48 del 22.2.2008, pag. 82 e, per la versione inglese, nella GU L 202 del 31.7.2008, pag. 74.

    (5)  COM(2008) 421 def.

    (6)  Nel 2007 sono state presentate dieci domande e nel 2008 soltanto cinque.

    (7)  COM(2008) 800 def. del 26 novembre 2008.

    (8)  COM(2008) 800 def.

    (9)  La solidarietà di fronte al cambiamento: il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) nel 2007 - bilancio e prospettive - COM(2008) 421 def.

    (10)  GU C 318 del 23.12.2006, pagg. 38-41.


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