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Document 62009TN0153
Case T-153/09: Action brought on 8 April 2009 — ISDIN v OHIM — Pfizer (ISDIN)
Causa T-153/09: Ricorso proposto l’ 8 aprile 2009 — ISDIN/UAMI-Pfizer (ISDIN)
Causa T-153/09: Ricorso proposto l’ 8 aprile 2009 — ISDIN/UAMI-Pfizer (ISDIN)
GU C 141 del 20.6.2009, p. 54–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 141/54 |
Ricorso proposto l’8 aprile 2009 — ISDIN/UAMI-Pfizer (ISDIN)
(Causa T-153/09)
2009/C 141/110
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: ISDIN, SA (Barcelona, Spagna) (rappresentante: avv. M. Esteve Sanz)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pfizer Ltd (Sandwich, Regno Unito)
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 gennaio 2009, procedimento R 390/2008-1; |
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in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 gennaio 2009, procedimento R 390/2008-1, nella parte in cui dichiara la nullità del marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità per taluni prodotti della classe 5; e |
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condannare il convenuto e, eventualmente, la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «ISDIN» per prodotti delle classi 3 e 5
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario di cui trattasi
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94 (1) (divenuto art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009) e della regola 50, n. 2, lett. h) del regolamento della Commissione n. 2868/95 (2) in quanto la commissione di ricorso è venuta meno al suo obbligo di fornire una motivazione sul rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi; violazione dell’art. 51, n. 1, lett. a) (divenuto art. 52, n. 1, lett. a) del regolamento del Consiglio n. 207/2009) in combinato disposto con l’art. 8, n. 1, lett. b) (divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009) e dell’art. 74 del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuto art. 76 del regolamento del Consiglio n. 207/2009), in quanto la Commissione di ricorso ha rifiutato di prendere in considerazione la limitazione operata dalla ricorrente nella sua motivazione e ha dunque considerato, in via generale, che i prodotti in conflitto fossero identici; in subordine, violazione dell’art. 51, n. 1, lett. a) in combinato disposto con l’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94, nella parte in cui la decisione controversa riguarda taluni prodotti della classe 5; violazione dell’art. 51, n. 1, lett. a) in combinato disposto con l’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso ha confermato la validità della decisione della divisione di annullamento per tutti i prodotti inizialmente coperti dal marchio controverso.
(1) Sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207 sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 303, pag. 1).