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Document 62009TN0153

Causa T-153/09: Ricorso proposto l’ 8 aprile 2009 — ISDIN/UAMI-Pfizer (ISDIN)

GU C 141 del 20.6.2009, p. 54–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/54


Ricorso proposto l’8 aprile 2009 — ISDIN/UAMI-Pfizer (ISDIN)

(Causa T-153/09)

2009/C 141/110

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: ISDIN, SA (Barcelona, Spagna) (rappresentante: avv. M. Esteve Sanz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pfizer Ltd (Sandwich, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 gennaio 2009, procedimento R 390/2008-1;

in subordine, annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 22 gennaio 2009, procedimento R 390/2008-1, nella parte in cui dichiara la nullità del marchio comunitario registrato oggetto della domanda di dichiarazione di nullità per taluni prodotti della classe 5; e

condannare il convenuto e, eventualmente, la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «ISDIN» per prodotti delle classi 3 e 5

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario di cui trattasi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94 (1) (divenuto art. 75 del regolamento del Consiglio n. 207/2009) e della regola 50, n. 2, lett. h) del regolamento della Commissione n. 2868/95 (2) in quanto la commissione di ricorso è venuta meno al suo obbligo di fornire una motivazione sul rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi; violazione dell’art. 51, n. 1, lett. a) (divenuto art. 52, n. 1, lett. a) del regolamento del Consiglio n. 207/2009) in combinato disposto con l’art. 8, n. 1, lett. b) (divenuto art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009) e dell’art. 74 del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuto art. 76 del regolamento del Consiglio n. 207/2009), in quanto la Commissione di ricorso ha rifiutato di prendere in considerazione la limitazione operata dalla ricorrente nella sua motivazione e ha dunque considerato, in via generale, che i prodotti in conflitto fossero identici; in subordine, violazione dell’art. 51, n. 1, lett. a) in combinato disposto con l’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94, nella parte in cui la decisione controversa riguarda taluni prodotti della classe 5; violazione dell’art. 51, n. 1, lett. a) in combinato disposto con l’art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso ha confermato la validità della decisione della divisione di annullamento per tutti i prodotti inizialmente coperti dal marchio controverso.


(1)  Sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207 sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868 recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94 sul marchio comunitario (GU 303, pag. 1).


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