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Document 52007AE1464

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità COM(2007) 159 def. — 2007/0054 (COD)

GU C 44 del 16.2.2008, pp. 106–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 44/106


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

COM(2007) 159 def. — 2007/0054 (COD)

(2008/C 44/23)

Il Consiglio, in data 7 maggio 2007, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

L'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale europeo, in data 24 aprile 2007, ha incaricato la sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza di preparare i lavori in materia.

Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, nel corso della 439a sessione plenaria del 25 ottobre 2007, ha nominato relatore generale RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO e ha adottato il seguente parere con 64 voti favorevoli, nessun voto contrario e 1 astensione.

1.   Conclusioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) appoggia le modifiche apportate agli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71, nella convinzione che queste ultime consentiranno di migliorarne il contenuto e andranno a beneficio dei cittadini dell'Unione interessati. Questo sostegno riguarda in particolare le modifiche che permettono di inserire determinate prestazioni nell'ambito del coordinamento, sottraendole al regime di deroga e alla inesportabilità.

1.2.

Analogamente, il CESE, quale rappresentante delle parti sociali e della società civile organizzata, desidera sottolineare la lentezza dell'iter legislativo della proposta di regolamento di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004. Se tale regolamento fosse già entrato in vigore, non staremmo elaborando il presente parere. Per questo motivo il CESE invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad accelerare al massimo il processo decisionale e a consentire che il nuovo sistema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociali entri in vigore al più presto.

2.   Introduzione

2.1.

Sin dalla sua adozione nel giugno del 1971, il regolamento (CEE) n. 1408/71 ha subito varie modifiche che ne hanno adattato e aggiornato il contenuto, rese necessarie tra l'altro, dagli sviluppi legislativi intervenuti negli Stati membri, dagli accordi bilaterali tra Stati, dai vari allargamenti avvenuti e dalle diverse sentenze rese dalla Corte di giustizia in materia di sicurezza sociale.

2.2.

Da quando adottò il suo primo parere sul regolamento in esame nel gennaio del 1967 (1), il CESE, quale attore socioeconomico rappresentante della società civile, ha formulato quasi ogni anno un parere su tutte le modifiche apportate all'articolato o agli allegati del regolamento stesso. Così facendo, esso ha partecipato attivamente all'evoluzione di uno strumento fondamentale per garantire il diritto alla libera circolazione, dei lavoratori in particolare e delle persone in generale, sul territorio di tutti gli Stati che compongono l'Unione europea. In questo modo si è garantito il mantenimento dei diritti a determinate prestazioni di sicurezza sociale in caso di spostamenti all'interno dell'UE.

2.3.

Nel 2004 il regolamento ha subito la maggiore trasformazione della sua storia. Per semplificare il testo e migliorarne il contenuto, in seguito ad un lungo dibattito istituzionale, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato un nuovo regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004) (2), inteso a sostituire il testo in vigore. Tuttavia, dato che il relativo regolamento di applicazione non è ancora stato adottato, il nuovo testo di coordinamento non è entrato in vigore, per cui il regolamento (CE) n. 1408/71 continua ad essere pienamente vigente.

2.4.

Il CESE ha formulato pareri sia sul regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3), sia sulla proposta di regolamento recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (4). Quest'ultimo documento continua a percorrere il suo lento iter nelle istituzioni competenti.

2.5.

Trattandosi di un testo vivo e dinamico, le varie modifiche che gli Stati membri apportano alle rispettive legislazioni nazionali devono essere inserite nel regolamento (CEE) n. 1408/71, per non pregiudicare i diritti di coloro che si spostano all'interno dell'Unione europea. In definitiva, queste modifiche puntano ad aggiornare e migliorare il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, agevolando inoltre l'applicazione della normativa comunitaria.

2.6.

Sul piano giuridico, la proposta in esame comporta l'abrogazione e la modifica di alcune disposizioni che figurano negli allegati del regolamento. Essa si applica inoltre allo Spazio economico europeo.

3.   Contenuto della proposta

3.1.

La proposta di regolamento riguarda esclusivamente gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71, e non l'articolato, che non subisce alcuna modifica.

3.2.

Le modifiche apportate riflettono le proposte presentate dagli Stati membri seguenti: Danimarca, Irlanda, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria e Polonia. Salvo nel caso della Francia, tutte le modifiche sono dovute a modifiche legislative a livello nazionale.

3.3.

I cambiamenti riguardano i seguenti allegati e Stati.

3.3.1.

L'allegato I, parte I, che definisce i termini «lavoratore autonomo» e «lavoratore subordinato», quando non possono essere definiti in base alla legislazione nazionale. Questo allegato viene modificato per rispecchiare i cambiamenti intervenuti nella legislazione irlandese.

3.3.2.

L'allegato I, parte II, che definisce il termine «familiare», quando la legislazione nazionale non consente di distinguere tra familiari e altre persone. Anche questa modifica riguarda l'Irlanda per lo stesso motivo di cui sopra.

3.3.3.

L'allegato II, parte I, che definisce i regimi speciali per lavoratori autonomi esclusi dal campo di applicazione del regolamento. Viene modificato il testo del paragrafo relativo alla Francia per motivi legati all'assicurazione complementare.

3.3.4.

L'allegato II, parte II, che definisce gli assegni speciali di nascita o di adozione esclusi dal campo di applicazione del regolamento. Viene modificato il testo relativo alla Polonia per fare rientrare il complemento dell'assegno di nascita nell'ambito del coordinamento.

3.3.5.

L'allegato II bis, che elenca le prestazioni di tipo non contributivo e pertanto non esportabili. Questa modifica riguarda ancora una volta l'Irlanda e riflette modifiche legislative nazionali.

3.3.6.

L'allegato III, parte A, che riporta gli accordi che continuano ad essere applicabili malgrado l'esistenza del regolamento. Questo cambiamento riguarda l'Ungheria e i rispettivi accordi con Germania e Austria e rispecchia le modifiche intervenute nella normativa interna in materia di pensioni.

3.3.7.

L'allegato IV, parte A, che enumera le legislazioni contemplate nell'articolato del regolamento, in base al quale l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione. Questa modifica riguarda nuovamente l'Irlanda e i Paesi Bassi e rispecchia modifiche legislative nazionali.

3.3.8.

L'allegato IV, parte C, che elenca i casi in cui si può rinunciare al doppio calcolo della prestazione, dato che non comporta un risultato superiore. Si sopprime la rubrica relativa all'Ungheria dato che il paese non rientra più in questa casistica per via di modifiche legislative nazionali. Viene inoltre modificato il testo riguardante l'Austria a causa di cambiamenti intervenuti nella normativa in materia di pensioni.

3.3.9.

L'allegato VI, che precisa le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri. Questa modifica riguarda i testi relativi a Danimarca, Paesi Bassi e Austria, dovuti a modifiche intervenute nelle legislazioni nazionali.

3.3.10.

L'allegato VIII, che elenca i regimi che prevedono, per gli orfani, assegni familiari o assegni supplementari o speciali. Questa modifica riguarda l'Irlanda e riflette i cambiamenti di cui sopra intervenuti nella legislazione nazionale.

4.   Osservazioni

4.1.

Nel corso della sessione plenaria del 13 e 14 dicembre 2006, il Comitato economico e sociale europeo aveva adottato un parere in merito ad altre modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 1408/71 (5). In tale parere, il Comitato aveva espresso la speranza che si trattasse dell'ultima modifica su cui pronunciarsi, dato che auspicava che il nuovo regolamento di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 venisse approvato senza ulteriori ritardi. Sei mesi dopo ci si trova di fronte a ulteriori modifiche agli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71, dato che il relativo regolamento di applicazione non è ancora stato approvato.

4.2.

Detto questo, il CESE è favorevole alle modifiche apportate agli allegati del regolamento, nella convinzione che esse consentiranno di migliorarne il contenuto e, in definitiva, andranno a diretto beneficio dei cittadini dell'Unione interessati. In questo senso, il Comitato esprime il suo appoggio in modo particolare alle modifiche che permettono di inserire determinate prestazioni nell'ambito del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, eliminandole dagli allegati che riguardano le deroghe all'applicazione generale delle prestazioni.

4.3.

Attualmente, le istituzioni europee stanno esaminando varie proposte di regolamento, tutte collegate con il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Da una parte, la proposta di regolamento di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, su cui il CESE ha già elaborato un parere, è all'esame del Consiglio, capitolo per capitolo, esame che continuerà durante la presidenza portoghese, mentre è in prima lettura al Parlamento. Dall'altra, la proposta di regolamento che determina il contenuto l'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004 segue un iter simile, e il CESE ha adottato un parere al riguardo (6). In tal senso, occorre tenere conto del fatto che quando è stato approvato il regolamento di coordinamento, diversi allegati sono rimasti vuoti, in attesa di contenuti che sarebbero stati determinati dall'adozione di regolamenti successivi. Non va infine dimenticata la proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71, oggetto del presente parere.

4.4.

Obiettivamente e in considerazione di quanto affermato nel punto precedente, ci si trova in una situazione di marasma normativo, in cui si continuano ad approvare modifiche ad un regolamento quasi abrogato, mancano allegati al nuovo regolamento di coordinamento che dovrebbe già essere entrato in vigore e il nuovo regolamento di applicazione ha un iter di adozione che ricorda purtroppo la lentezza del processo decisionale seguito per il regolamento di coordinamento. Pertanto, il CESE invita nuovamente il Parlamento europeo e il Consiglio ad accelerare le procedure in corso in vista dell'adozione definitiva di entrambi i regolamenti. Si ricorda che già nel 1992, in occasione del Consiglio europeo di Edimburgo, venne riconosciuta la necessità di realizzare una revisione generale della legislazione per semplificare le norme di coordinamento. Sono trascorsi 15 anni da quella dichiarazione e si continuano ad utilizzare le stesse norme non semplificate.

4.5.

La complessità delle norme per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale fa sì che i cittadini ne ignorino in generale il contenuto e i diritti che ne derivano. In tal senso, approfittando del presente parere, sarebbe opportuno insistere sulla necessità, per le autorità nazionali, di diffondere in modo efficace ai rispettivi cittadini dei messaggi chiari e concisi per informarli sui loro diritti in materia di sicurezza sociale quando si spostano per qualsiasi motivo all'interno dell'Unione. Questa mancanza di informazione è ancora più evidente nei viaggi brevi, di tipo turistico o professionale, durante i quali qualsiasi problema serio di salute provoca gravi difficoltà ai cittadini, dato che non conoscono i loro diritti né le procedure da seguire per essere curati in modo urgente.

4.6.

Di conseguenza, e conformemente a quanto affermato nel punto 4.5 del succitato parere sull'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004, il CESE dovrebbe elaborare un parere di iniziativa per esaminare i problemi esistenti nell'Unione europea in materia di assistenza sanitaria ai cittadini che si spostano nel territorio comunitario ed analizzare le proposte da adottare per garantire un funzionamento efficace dei meccanismi di coordinamento.

Bruxelles, 25 ottobre 2007.

Il presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  GU C 64 del 5.4.1967.

(2)  GU L 166 de 30.4.2004.

(3)  Parere del CESE del 27 gennaio 2000 in merito alla Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Relatore: RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (GU C 75 del 15.3.2000).

(4)  Parere del CESE del 26 ottobre 2006 in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Relatore: GREIF (GU C 324 del 30.12.2006).

(5)  Parere del CESE del 13 dicembre 2006 in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71. Relatore: RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (GU C 325 del 30.12.2006).

(6)  Parere del CESE del 14 marzo 2007 in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dell'allegato XI. Relatore: GREIF (GU C 161 del 13.7.2007).


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