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Document 52006AE0961
Opinion of the European Economic and Social Committee on the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament — 2006-2008 Action Plan for simplifying and improving the Common Fisheries Policy COM(2005) 647 final
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Piano d'azione 2006-2008 per la semplificazione e il miglioramento della politica comune della pesca COM(2005) 647 def.
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Piano d'azione 2006-2008 per la semplificazione e il miglioramento della politica comune della pesca COM(2005) 647 def.
GU C 309 del 16.12.2006, p. 60–66
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
16.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 309/60 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Piano d'azione 2006-2008 per la semplificazione e il miglioramento della politica comune della pesca
COM(2005) 647 def.
(2006/C 309/13)
La Commissione, in data 23 gennaio 2006, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.
La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 24 maggio 2006, sulla base del progetto predisposto dal relatore SARRÓ IPARRAGUIRRE.
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 5 luglio 2006, nel corso della 428a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 164 voti favorevoli, nessun voto contrario e 1 astensione:
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1 |
Il Comitato economico e sociale europeo, come ha già espresso in precedenti pareri, appoggia il processo di semplificazione della normativa comunitaria e accoglie con favore la pubblicazione del Piano d'azione 2006-2008 per la semplificazione e il miglioramento della politica comune della pesca. Il presente parere si propone di dare un contributo al lavoro straordinario che la Commissione intende portare avanti e che è di estrema importanza per migliorare la legislazione comunitaria sulla pesca. |
1.2 |
Il Comitato ritiene che per garantire il successo del processo di semplificazione sia necessario mettere in atto una stretta collaborazione con il settore della pesca per mezzo del sostegno e della promozione dei rapporti con gli organismi consultivi della Commissione, vale a dire, i consigli consultivi regionali (CCR), il Comitato consultivo della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione europea (CCPA) e il Comitato di dialogo sociale settoriale per la pesca. |
1.3 |
A parere del Comitato, il primo compito della Commissione europea è quello di consolidare la normativa vigente; Il Comitato, premesso questo, ritiene che la Commissione debba cercare di conseguire gli obiettivi annunciati nella comunicazione, che esso condivide pienamente:
|
1.4 |
Il Comitato reputa inoltre giusta la scelta degli ambiti e degli atti legislativi oggetto del piano d'azione: la conservazione e la gestione delle risorse ittiche e il controllo delle attività di pesca. In seguito la Commissione dovrà continuare il processo di semplificazione e miglioramento della PCP. |
1.5 |
In ordine alla scheda 1 che riguarda i TAC, i contingenti e lo sforzo di pesca, il Comitato ritiene le misure proposte adeguate, in quanto trattano in modo differenziato i diversi aspetti della politica di conservazione, la sua regolamentazione in gruppi omogenei e il suo sviluppo in piani di gestione pluriennali. Nonostante ciò, ritiene che il periodo intercorrente tra la data di consegna dei pareri scientifici e la riunione del Consiglio di dicembre in cui vengono fissati i TAC e i contingenti e altre importanti misure di gestione, è molto breve e non è sufficiente a realizzare tutte le consultazioni e le concertazioni necessarie. Per tale motivo il Comitato chiede di allungare i tempi tra la pubblicazione dei parerei scientifici e il momento dell'adozione definitiva delle decisioni. |
1.6 |
In riferimento alla scheda 2 che propone di semplificare le misure tecniche, il Comitato esprime la sua preoccupazione per la possibilità che la Commissione europea assuma delle competenze detenute attualmente dal Consiglio. |
1.7 |
Inoltre per quanto riguarda l'altra possibilità prevista dalla scheda 2 di autorizzare gli Stati membri ad adottare misure tecniche locali, il Comitato ritiene che il Consiglio dovrebbe approvare anche le domande presentate dagli Stati membri per evitare disuguaglianze e situazioni di discriminazione tra i pescatori di diversi Stati membri. |
1.8 |
Il Comitato è d'accordo con la Commissione in merito alle misure previste nelle schede 3, 4 e 5 per semplificare il processo di raccolta e gestione dei dati e per rendere più efficaci le misure di controllo. Per l'elaborazione di queste ultime considera estremamente importante il coordinamento tra la Commissione e l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca. Riguardo all'uso delle tecnologie dell'informazione, il comitato ritiene che per la loro applicazione debba essere previsto un periodo transitorio, necessario per definire questo processo in concertazione con i tecnici, gli operatori del settore e gli Stati membri, per offrire tutte le garanzie di riservatezza commerciale, per ottenere la fiducia e l'adesione degli interessati, per verificare il processo nella realtà, per contribuire agli oneri finanziari supplementari imposti dai nuovi materiali di cui si richiede l'utilizzazione e garantire così il successo di questa riforma, che va nel senso della semplificazione. |
1.9 |
Il Comitato accoglie molto favorevolmente la proposta della Commissione, prevista nella scheda 6, di abrogare tutti gli obblighi di comunicazione inutili o poco utili, allo scopo di ridurre gli oneri burocratici dei pescatori e degli Stati membri. |
1.10 |
Secondo il comitato le misure di semplificazione annunciate nella scheda 7 sono necessarie. Il Comitato sottopone alla considerazione della Commissione la conclusione di un accordo tipo che costituisca la base della negoziazione degli accordi di pesca con qualsiasi paese terzo; propone inoltre l'informatizzazione dell'istruzione delle richieste e dell'emissione delle licenze di pesca. |
1.11 |
Il Comitato considera che anche la lotta contro la pesca di frodo, non regolamentata e non dichiarata, lotta che è uno degli obiettivi della PCP, dovrebbe essere menzionata nel piano d'azione. Dovrebbe esserlo sotto forma di obiettivo diretto a definire un processo di lotta contro tale attività illegale quanto più semplice ed efficace possibile. A parere del Comitato questo processo deve incentrarsi sull'accesso ai mercati di consumo, sul rafforzamento dei poteri dello Stato del porto corrispondente e sulla proibizione di trasbordi in alto mare. |
1.12 |
Da ultimo, il Comitato pensa che il lavoro che il piano d'azione 2006-2008 comporta sia notevole, ragion per cui è possibile che i risultati non siano raggiungibili nel termine di tre anni. Per questo motivo raccomanda alla Commissione di procedere a una revisione del piano entro la fine del 2007. |
2. Ragioni dell'iniziativa
2.1 |
Dall'inizio del XXI secolo l'Unione si è dedicata a un compito di grande importanza che consiste nel migliorare il proprio contesto legislativo per renderlo più efficace e trasparente. |
2.2 |
Con lo sviluppo dell'Unione, nella seconda metà del secolo scorso, il contesto legislativo si è concretizzato in un vasto corpus di norme legislative comunitarie che costituisce l'acquis comunitario. |
2.3 |
L'acquis si è via via ampliato come conseguenza delle diverse normative relative alle singole politiche comunitarie e forma, nel suo insieme, il quadro regolamentare della politica comunitaria. |
2.4 |
Conformemente al mandato assegnatole dal Consiglio, la Commissione è attualmente impegnata in un'azione coordinata con le altre istituzioni dell'Unione per semplificare e migliorare il quadro regolamentare della politica comunitaria. |
2.5 |
Quest'azione di semplificazione e miglioramento della legislazione comunitaria è pienamente integrata nella strategia di Lisbona riveduta per la crescita e l'occupazione, e s'incentra quindi sugli elementi dell'acquis comunitario che influiscono sulla competitività delle imprese dell'Unione europea. |
2.6 |
Quest'azione di semplificazione e miglioramento della legislazione comunitaria è estremamente importante per le piccole e medie imprese (PMI) europee, le quali rappresentano il 99 % del totale delle imprese dell'Unione e due terzi dei posti di lavoro, perché farà diminuire gli oneri legislativi ed amministrativi cui esse devono attualmente far fronte. |
2.7 |
Nell'ambito di tale strategia di semplificazione e miglioramento della legislazione comunitaria la Commissione intende predisporre un programma permanente di semplificazione nei settori dell'agricoltura, dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul luogo del lavoro, della pesca, della fiscalità, delle dogane, delle statistiche e del diritto del lavoro. |
2.8 |
La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo Piano d'azione 2006-2008 per la semplificazione e il miglioramento della politica comune della pesca oggetto del presente parere lancia per il periodo 2006-2008 questo programma di semplificazione e miglioramento relativamente alla PCP. |
2.9 |
Il CESE, in quanto rappresentante istituzionale della società civile organizzata, ha già espresso alla Commissione in altri pareri il proprio appoggio alla semplificazione del processo legislativo europeo; saluta ora la pubblicazione del piano d'azione in oggetto e si accinge a elaborare questo parere con l'intenzione di contribuire al lavoro straordinario portato avanti dalla Commissione, incoraggiandola a continuarne lo sviluppo pluriennale. |
3. Contesto
3.1 |
Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha affidato alla Commissione il mandato di elaborare un piano d'azione a favore di una strategia per altre azioni coordinate intese a semplificare il quadro regolamentare. Questo mandato è stato successivamente confermato dai Consigli europei di Stoccolma (23 e 24 marzo 2001), Laeken (8 e 9 dicembre 2001) e Barcellona (15 e 16 marzo 2002). |
3.2 |
In questa prospettiva, la Commissione ha presentato il Libro bianco sulla governance europea, adottato nel luglio 2001 (1), nel quale figurava una sezione dedicata al miglioramento della qualità della normativa comunitaria. Il documento è stato sottoposto ad un ampia procedura di consultazione, conclusasi il 31 marzo 2002. |
3.3 |
Nel parere elaborato dal Comitato economico e sociale (2) sul Libro bianco si può leggere quanto segue: «Il Comitato sostiene la proposta del Libro bianco di semplificare ed accelerare il processo legislativo europeo, dato che le norme comunitarie si stanno facendo sempre più complesse e tendono in molti casi ad aggiungersi alle normative nazionali esistenti, anziché semplificarle ed armonizzarle». |
3.4 |
È in questo contesto che la Commissione ha proposto nel giugno 2002 il piano d'azione Semplificare e migliorare la regolamentazione (3), presentato per discussione alle altre istituzioni comunitarie. |
3.5 |
Il piano d'azione invita chiaramente a concludere un accordo interistituzionale per migliorare la qualità della legislazione comunitaria, nel rispetto delle tre fasi principali dell'iter legislativo: la presentazione della proposta legislativa da parte della Commissione; l'esame della proposta nel Parlamento europeo e nel Consiglio e infine il recepimento dello strumento normativo da parte degli Stati membri. |
3.6 |
La semplificazione della legislazione comunitaria, già avviata negli anni precedenti, ha ricevuto un forte impulso a partire dal febbraio 2003 grazie alla comunicazione della Commissione Aggiornare e semplificare l'acquis comunitario (4). La Commissione ha avviato su tali basi un vasto programma di identificazione degli atti legislativi che si possono semplificare, consolidare e codificare. Tale programma è ancora in corso. |
3.7 |
La comunicazione della Commissione Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea (5), pubblicata nel marzo 2005, ha dato nuovi impulsi all'accordo interistituzionale Legiferare meglio, sottoscritto il 16 dicembre 2003 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. Il suo obiettivo principale è il miglioramento della qualità della legislazione in Europa e la sua trasposizione nelle legislazioni nazionali (6). |
3.8 |
Infine, nell'ottobre del 2005, la Commissione ha pubblicato la comunicazione Attuazione del programma comunitario di Lisbona: Una strategia per la semplificazione del contesto normativo (7), che ha permesso di avviare i piani d'azione destinati alle diverse politiche comunitarie mediante programmi permanenti di semplificazione. |
3.9 |
Parallelamente all'intenso lavoro inteso ad incanalare la semplificazione ed il miglioramento di tutti gli aspetti dell'acquis legislativo comunitario e — più in particolare — del suo ambito normativo, la Commissione ha trasmesso al Consiglio ed al Parlamento europeo la comunicazione Prospettive di semplificazione e miglioramento della regolamentazione nella politica comune della pesca (8). |
3.10 |
Il presente parere poggia sia sulla succitata comunicazione della Commissione, sia su quelle ora presentate con il titolo Piano d'azione 2006-2008 per la semplificazione e il miglioramento della politica comune della pesca. |
3.11 |
Il CESE, consapevole della complessità che comportano la semplificazione e il miglioramento dell'intera legislazione comunitaria, invita la Commissione a procedere lungo la strada intrapresa, esortandola a rispettare i tempi previsti per conseguire gli obiettivi prefissati. |
4. Osservazioni generali
4.1 Legislazione comunitaria in materia di pesca 1983-2002
4.1.1 |
La legislazione comunitaria in materia di pesca è stata riunita nella Politica comune della pesca del 1983. La normativa in materia di politica della pesca si è rivelata inadeguata, con regole di gestione basate sulla traduzione di conclusioni scientifiche in norme legislative, senza praticamente alcuna comunicazione con il settore comunitario della pesca e con una procedura decisionale farraginosa tra la Commissione, il Consiglio ed il Parlamento europeo, che ha appesantito e reso estremamente complessa tale legislazione. |
4.1.2 |
La valutazione della situazione passata e di quella attuale deve tener conto del fatto che la legislazione in materia di pesca interessa, da un lato, un complesso eterogeneo di attività di pesca e, dall'altro, si applica a componenti diverse: infrastrutture, conservazione ed ambiente, risorse esterne, mercati e controllo. Tale varietà impone un numero elevatissimo di regolamenti o a volte regolamenti molto estesi e di difficile interpretazione. |
4.1.3 |
Inoltre, le procedure decisionali di fine anno del Consiglio, relative alla determinazione annuale dei TAC e contingenti, rendono difficile effettuare tutte le consultazioni necessarie e prevedere tempi adeguati tra le decisioni e le date di applicazione, situazione che provoca a sua volta tutta una serie di modifiche a posteriori dei regolamenti pubblicati. |
4.1.4 |
L'accumulazione inevitabile di modifiche ai diversi regolamenti della politica comune della pesca rende ostica per il cittadino comune — e anche per gli operatori del settore — la lettura dei testi elaborati da esperti, i quali redigono le varie disposizioni legislative basandosi molte volte su testi scientifici di difficile interpretazione. |
4.1.5 |
in altre occasioni i negoziati a livello di Consiglio e di Parlamento si risolvono in testi definitivi ancor più complessi delle proposte di partenza. |
4.1.6 |
Infine, alcune disposizioni sono state incorporate in regolamenti il cui livello giuridico-politico è superiore a quello strettamente necessario, fatto che ne ostacola la loro modifica o semplificazione. |
4.1.7 |
Il CESE prende atto che, nonostante le ragioni alla base di queste situazioni siano tuttora presenti, la Commissione le conosce e sta adottando le disposizioni necessarie a correggerle, come ha fatto già nel 1992, modificando la PCP del 1983, e adesso con il piano d'azione 2006-2008, che presenta dopo la riforma della PCP del 31 dicembre 2002. |
4.2 Legislazione comunitaria in materia di pesca — La situazione attuale
4.2.1 |
La riforma della politica comune della pesca del 31 dicembre 2002 (9) si inquadra in modo naturale nella semplificazione della PCP, dato che si sono già adottate misure di abrogazione, dichiarazioni di obsolescenza e una revisione sistematica del quadro legislativo. |
4.2.2 |
La proposta di regolamento che prevede la creazione di un nuovo Fondo europeo per la pesca (10), in merito alla quale il Comitato ha elaborato un parere positivo, è un buon esempio di pianificazione di questa iniziativa di semplificazione, dato che sostituisce o modifica in un unico regolamento le disposizioni dei quattro regolamenti che costituivano il corpus dei programmi di orientamento pluriennali (POP) e dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). |
4.2.3 |
Nel corso del 2004 e del 2005 la Commissione ha elaborato una serie di misure legislative che le saranno utili per avviare la riforma e la semplificazione della PCP. Tra queste vale la pena sottolineare:
È stata inoltre portata a termine un'ampia riflessione con numerosi contatti e dibattiti sfociati nella presentazione della già citata comunicazione Prospettive di semplificazione e miglioramento della regolamentazione nella politica comune della pesca (cfr. nota 8). |
4.2.4 |
Dalla comunicazione si evince che per migliorare il quadro regolamentare della PCP non basta limitare quantitativamente i regolamenti che essa prevede. È invece necessario:
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4.2.5 |
A parere del CESE la Commissione dovrebbe fare uno sforzo particolare per consolidare i testi, prima di aumentarne la chiarezza. I continui riferimenti ai regolamenti degli anni precedenti rendono estremamente difficile la comprensione dei testi. |
4.2.6 |
Secondo la comunicazione in esame è evidente che alcuni elementi della PCP presentano difficoltà particolari di monitoraggio: il controllo delle attività di pesca, a causa delle divergenze esistenti nella sua applicazione tra i diversi Stati membri, e le misure di conservazione delle risorse, a causa dell'applicazione simultanea di misure di gestione differenti. |
4.2.7 |
Senza voler negare la complessità inerente alla gestione della pesca comunitaria, l'analisi rivela che la normativa esistente è divenuta via via eccessivamente complessa. |
4.2.8 |
Il CESE ritiene che la Commissione debba affrontare il miglioramento e la semplificazione della legislazione della PCP ponendo particolare enfasi sul controllo delle attività di pesca e sulle misure di conservazione delle risorse. In tal senso va potenziata l'attività dell'Agenzia comunitaria di controllo della pesca, che è stata recentemente creata. |
4.3 Piano d'azione 2006-2008 per la semplificazione ed il miglioramento della PCP
4.3.1 |
In seguito a tutti i lavori realizzati in base alle diverse comunicazioni elencate in precedenza, il Consiglio ha chiesto alla Commissione di presentare un piano d'azione pluriennale, elaborato in base ai criteri suesposti, volto a semplificare e migliorare la PCP. Rispondendo a tale richiesta la Commissione ha presentato nel dicembre 2005 la comunicazione Piano d'azione 2006-2008 per la semplificazione e il miglioramento della politica comune della pesca (11). |
4.3.2 |
Il piano d'azione 2006-2008 presentato dalla Commissione comporta:
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4.3.3 |
L'approccio del piano d'azione è semplice. Il testo indica i settori di intervento (controllo, sforzo di pesca, finanziamenti ...) nei quali sarà necessario intervenire per semplificare e migliorare i testi legislativi. Per ciascun ambito vengono indicate le misure necessarie, gli attori che dovranno intervenire ed i tempi di realizzazione previsti all'interno del periodo 2006-2008. Infine per ciascuno dei settori di intervento vengono indicate le tre categorie di atti legislativi da semplificare:
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4.3.4 |
Questi ultimi atti legislativi sono quelli sui quali si concentra l'avvio del piano di semplificazione della PCP nel periodo 2006-2008. Tutte queste disposizioni normative riguardano le misure di controllo delle attività di pesca. |
4.3.5 |
Il CESE concorda nel ritenere che tali due ambiti rappresentino le priorità del piano d'azione dato che nella maggior parte dei casi sono proprio questi a rendere l'attuale legislazione estremamente complessa. Successivamente la Commissione dovrà portare avanti il processo di semplificazione e miglioramento degli altri aspetti della PCP. |
4.3.6 |
Gli atti legislativi già in corso di revisione e quelli nei confronti dei quali sono già stati applicati i principi di semplificazione continueranno il proprio iter in base a questo piano di miglioramento della legislazione. Ciò vale ad esempio per il Fondo europeo della pesca e per le disposizioni generali sulle licenze di pesca nelle acque di un paese terzo, nell'ambito degli accordi di pesca. Questi atti legislativi sono già stati semplificati dalla Commissione e sono stati valutati positivamente dal Comitato nei suoi pareri. |
4.3.7 |
Il piano d'azione prevede che i nuovi atti legislativi che verranno elaborati nei prossimi anni rispettino sistematicamente gli obiettivi prefissati in materia di semplificazione. |
4.3.8 |
L'orientamento generale del piano d'azione 2006-2008 è corretto e può contare sul sostegno del Comitato. È evidente tuttavia che lo sviluppo del piano che figura in allegato al testo in esame richiederà un notevole sforzo di semplificazione se si vogliono rispettare i tempi previsti. È essenziale che si uniscano gli sforzi e vi sia una comprensione reciproca tra Stati membri, Parlamento europeo e settore della pesca, tramite i suoi consigli consultivi regionali, il Comitato consultivo della pesca e dell'acquacoltura e il Comitato di dialogo sociale settoriale per la pesca. |
4.3.9 |
Lo sviluppo del piano d'azione interessa soprattutto i seguenti ambiti ed atti legislativi: Conservazione delle risorse della pesca:
Controllo delle attività di pesca:
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4.3.10 |
Ciascuno di questi sette atti legislativi viene sviluppato nell'allegato al piano d'azione mediante una scheda che raccoglie le misure di semplificazione previste per migliorare il quadro regolamentare vigente ed il corrispondente contesto amministrativo. Per ciascuna misura viene indicata la programmazione prevista con i diversi partecipanti, elencando gli strumenti legislativi da semplificare e i documenti di riferimento utili per portare a termine la semplificazione. |
4.3.11 |
Il CESE — dopo aver analizzato attentamente le sette schede — ritiene che il procedimento di riforma e semplificazione proposta sia corretto. Se tutte le fasi indicate in ciascuna scheda saranno portate a termine nei tempi previsti, il piano d'azione 2006-2008 permetterà un miglioramento assai considerevole della legislazione comunitaria in materia di pesca. |
4.3.12 |
Nella scheda n. 1 il piano d'azione propone le misure di semplificazione relative ai TAC/contingenti e allo sforzo di pesca. Si tratta in linea di massima di semplificare i regolamenti annuali del Consiglio che stabiliscono per l'anno successivo le possibilità di pesca strutturando l'architettura delle disposizioni in base alle condizioni di sfruttamento delle risorse della pesca, destinando le decisioni a gruppi omogenei e stabilendo per tali gruppi piani pluriennali di gestione. |
4.3.13 |
A parere del CESE le misure di semplificazione proposte dalla scheda n. 1 risultano corrette, dato che è essenziale prevedere un trattamento differenziato dei diversi aspetti della politica di conservazione, la sua strutturazione in gruppi omogenei ed il suo sviluppo in piani pluriennali di gestione. |
4.3.13.1 |
Tuttavia, il Comitato ritiene che il periodo di tempo troppo corto tra la data di consegna dei pareri scientifici e la riunione del Consiglio in dicembre in cui si fissano i TAC e i contingenti e altre misure molto importanti di gestione, come la limitazione dello sforzo di pesca, costituisca un ostacolo alla realizzazione di tutte le consultazioni e le concertazioni necessarie. La normativa che deriva da questo processo decisionale affrettato e complesso può presentare difetti tecnici o giuridici che potrebbero richiedere regolamenti di modifica, destinati ad aumentare ulteriormente la complessità della normativa e della sua applicazione. La consultazione insufficiente degli operatori del settore e di altre parti interessate pregiudica gravemente la comprensione, l'accettazione e l'applicazione della normativa e, di conseguenza, la sua efficacia. |
4.3.13.2 |
Il Comitato pensa inoltre che anche il processo decisionale relativo alle misure di gestione delle organizzazioni regionali di pesca (ORP) soffra del problema dell'insufficiente estensione del periodo di tempo intercorrente tra la presentazione del parere scientifico e la data di riunione dell'organo decisionale. Questi tempi troppo brevi producono gli stessi effetti già segnalati al punto precedente. |
4.3.13.3 |
L'impostazione per «gruppi omogenei» proposta dalla Commissione è considerata pertinente dal Comitato, soprattutto se, come spera, significa un'impostazione per «attività di pesca omogenea» e una normativa di due livelli, vale a dire un regolamento quadro orizzontale e un regolamento di applicazione per attività di pesca. |
4.3.13.4 |
D'altro canto, il Comitato ritiene che l'esperienza dimostri chiaramente che i piani di recupero e quelli di gestione pluriennale danno luogo a una consultazione ampia e a una estesa concertazione. Questi piani, una volta adottati, semplificano il processo decisionale negli anni di applicazione. Il Comitato è tuttavia del parere che si debba rispettare l'attuale distribuzione di poteri tra il Consiglio e la Commissione e si debbano prevedere possibilità di revisione, tenuto conto dell'evoluzione dei criteri che permettono di valutare lo stato delle popolazioni ittiche in questione. |
4.3.14 |
Secondo il Comitato, la riforma del processo decisionale e delle misure di gestione delle risorse, garanzia della semplificazione della normativa e di una sua maggiore efficacia, esige che si anticipi nel tempo la consegna dei pareri e delle raccomandazioni di natura scientifica (del CIEM — Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare per le acque comunitarie e dei comitati scientifici delle ORP per quelle non comunitarie) rendendo così possibile un'effettiva consultazione dei consigli consultivi regionali e del Comitato consultivo della pesca e dell'acquacoltura. Essa può anche richiedere una distribuzione del «pacchetto TAC e contingenti» tra diversi Consigli e una modifica dell'anno di gestione per avvicinarlo all'anno biologico e prendere in considerazione un miglior adeguamento al mercato. Si tratta quindi di un processo globale, non limitato al solo front loading (consultazione preliminare e precoce). Il Comitato ritiene che lo si dovrà esaminare dettagliatamente in tutti i suoi aspetti e avviare la concertazione più ampia possibile con gli Stati membri, gli operatori del settore e le altre parti interessate. |
4.3.15 |
L'obiettivo della scheda n. 2 è quello di riformare la normativa vigente per la protezione del novellame attraverso il progressivo raggruppamento delle misure tecniche per le attività di pesca. Malgrado il Comitato sostenga questa impostazione per attività di pesca in relazione a tutte le misure di gestione, ritiene che essa sia applicabile in via prioritaria alle misure tecniche. La Commissione propone un sistema basato sulla riorganizzazione del dispositivo giuridico delle norme che regolano tali misure, prevedendo che il Consiglio disciplini in modo conciso gli orientamenti generali e la Commissione più dettagliatamente gli aspetti tecnici. Il CESE esprime preoccupazione per una semplificazione che permetterebbe alla Commissione di legiferare assumendo competenze che attualmente appartengono al Consiglio dei ministri. Pertanto il Comitato è del parere che, anche se la legislazione viene elaborata conformemente alle misure di semplificazione proposte, la decisione finale debba essere sottoposta all'esame del Consiglio. |
4.3.16 |
Per quanto riguarda la possibilità di autorizzare gli Stati membri ad adottare specifiche misure tecniche da applicare a livello locale, prevista dalla scheda n. 2, il CESE osserva che una tale autorizzazione contrasta con la necessaria armonizzazione delle disposizioni che regolano la PCP e può quindi creare disuguaglianze e situazioni di discriminazione tra i pescatori dei diversi Stati membri dell'Unione, specialmente se soggetta ad abusi o non controllata adeguatamente. Pertanto le eventuali proposte in tal senso degli Stati membri dovrebbero anch'esse venir sottoposte all'approvazione del Consiglio. |
4.3.17 |
Per attuare le misure proposte la Commissione ritiene necessario incrementare la consultazione preliminare del settore, valutare i risultati delle misure tecniche utilizzate e prevedere una migliore definizione di taluni concetti tecnici, elaborare opuscoli e documenti informativi, utilizzare le tecnologie dell'informazione e ridurre gli obblighi di comunicazione imposti ai pescatori. Il CESE, che ritiene necessarie tutte queste azioni, desidera far notare alla Commissione che il ricorso alle tecnologie dell'informazione per la raccolta e la gestione dei dati rende logicamente necessario un processo di adattamento e un sostegno finanziario che permetta alle navi di adeguarsi alle nuove tecnologie. Il Comitato ritiene pertanto che occorra prevedere un ragionevole periodo transitorio necessario per definire il processo in concertazione con i tecnici, gli operatori del settore e gli Stati membri, al fine di offrire tutte le garanzie di riservatezza commerciale, ottenere la fiducia e l'adesione degli interessati, verificare il processo nella realtà, contribuire agli oneri finanziari supplementari imposti dai nuovi materiali di cui si richiede l'utilizzazione e garantire così il successo di questa riforma che va nel senso della semplificazione |
4.3.18 |
La scheda n. 3 propone di ridurre i testi legislativi relativi alla raccolta ed alla gestione dei dati per la PCP. Tale semplificazione prevede, analogamente alla scheda n. 2, di riorganizzare il dispositivo giuridico attuale in base a un regolamento del Consiglio di impostazione generale e a un regolamento di applicazione della Commissione relativo agli aspetti tecnici e amministrativi. Il CESE ribadisce la preoccupazione manifestata nel precedente punto 4.3.14 riguardo alle competenze che la Commissione intende assumere. |
4.3.19 |
Per ragioni di semplificazione la Commissione propone, nella scheda n. 3, di elaborare un programma pluriennale per la raccolta e la gestione dei dati, allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi degli Stati membri. Il Comitato giudica la proposta della Commissione opportuna e necessaria, fatte salve le osservazioni esposte precedentemente al punto 4.3.17. |
4.3.20 |
La scheda n. 4 intende riformare la legislazione vigente in materia di controllo mediante una revisione dei regolamenti esistenti ed un loro adeguamento alla riforma della PCP. Il CESE giudica di estrema importanza la revisione dei regolamenti in materia di controllo per armonizzare le diverse norme ed evitare che possano dare adito ad interpretazioni differenti. Le disposizioni relative alle ispezioni ed ai controlli devono essere molto chiare, soprattutto in termini di ispezioni, dei metodi per realizzarle e delle forme in cui vengono eseguite. Il Comitato chiede comunque alla Commissione che, nel quadro della semplificazione della legislazione sul controllo, si tenga sempre presente l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca. |
4.3.21 |
Nella scheda n. 5 la Commissione propone la revisione di tutte le disposizioni in materia di controllo ed informatizzazione. È prevista l'elaborazione di regolamenti dopo che il Consiglio avrà approvato la proposta della Commissione concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento (12). Si prevede inoltre l'informatizzazione della gestione degli accordi di pesca con i paesi terzi, al fine di consentire la gestione informatizzata delle licenze di pesca e dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca collegati agli accordi. Il CESE ritiene necessaria una tale informatizzazione dei sistemi di controllo e ribadisce quanto osservato in precedenza (cfr. punto 4.3.16) circa la necessità di un periodo transitorio per l'applicazione delle tecnologie dell'informazione. |
4.3.22 |
La scheda n. 6 prevede la revisione dell'intera legislazione della PCP al fine di eliminare le disposizioni che istituiscono obblighi di comunicazione superfui o inutili ai fini della corretta attuazione della PCP. Il CESE ritiene necessario che in tale processo di semplificazione sia prevista l'eliminazione di tutti gli obblighi di comunicazione superfui o inutili, per ridurre gli oneri burocratici imposti agli interessati e agli Stati membri. |
4.3.23 |
La scheda n. 7 prevede infine la semplificazione delle autorizzazioni di pesca fuori delle acque comunitarie in base alla riforma dei dispositivi relativi alla gestione degli accordi di pesca con i paesi terzi. Tale semplificazione prevede di riorganizzare il dispositivo giuridico attuale riservando al Consiglio i principi di base e gli aspetti tecnici e amministrativi alla Commissione. Il Comitato considera necessaria tale semplificazione e propone alla Commissione di elaborare un accordo tipo che costituisca la base per la negoziazione degli accordi di pesca con i paesi terzi, nonché la preparazione e l'emissione informatizzate delle licenze di pesca. |
4.3.24 |
Per il Comitato la semplificazione e il miglioramento della PCP a favore delle flotte che operano al di fuori delle acque comunitarie richiede inoltre un'impostazione per attività di pesca e un trattamento speciale a tutti i livelli: flotta, autorizzazioni, licenze, permessi, dichiarazioni, ecc. In effetti, il Comitato ritiene che le navi che battono bandiera di uno degli stati membri dell'Unione europea e che esercitano la pesca fuori delle acque comunitarie debbano veder adeguati i loro diritti e i loro obblighi alle catture che essi eseguono e alle zone in cui operano. Il Comitato chiede pertanto alla Commissione di inserire tale obiettivo nel piano di azione, che non deve limitarsi soltanto al capitolo «accordi di pesca» (o accordi di associazione). A tale proposito il Comitato mette in rilievo la necessità del rispetto della clausola sociale accettata dalle parti sociali comunitarie. |
4.3.25 |
Da ultimo, il Comitato ritiene che la lotta contro la pesca di frodo, non regolamentata e non dichiarata, uno degli obiettivi della PCP e in particolare della sua dimenzione esterna, andrebbe anch'essa menzionata nel piano d'azione sotto forma di obiettivo destinato a definire un processo di lotta contro tale attività illegale quanto più semplice ed efficace possibile. A giudizio del Comitato tale processo deve incentrarsi sull'accesso ai mercati di consumo, sul rafforzamento dei poteri dello Stato del porto corrispondente e sulla proibizione di trasbordi in alto mare. |
5. Osservazioni particolari
5.1 |
Il piano d'azione 2006-2008 che la comunicazione in esame presenta è di cruciale importanza per migliorare la legislazione comunitaria in materia di pesca. Nell'ambito del controllo e della gestione delle risorse della pesca non sono stati individuati atti legislativi importanti da aggiungere a quelli proposti nel testo. Il Comitato esorta pertanto la Commissione a procedere senza indugi sulla strada intrapresa. |
5.2 |
Il Comitato ritiene che tra gli atti legislativi che si intendono migliorare e semplificare, quello relativo ai TAC/contingenti e sforzi di pesca abbia la massima importanza per lo sviluppo dei piani di gestione pluriennali. |
5.3 |
L'evoluzione del piano d'azione 2006-2008 può obbligare la Commissione ad elaborare nuovi regolamenti di applicazione. A parere del CESE una tale ulteriore produzione normativa non è necessariamente problematica. La cosa importante non è l'incremento dell'acquis comunitario di per sé, bensì il fatto che i regolamenti siano più semplici, diretti alle aziende del settore interessate, di facile lettura ed il più consolidati possibile. |
5.4 |
A proposito di questo ultimo aspetto, il Comitato desidera ricordare alla Commissione le difficoltà di interpretazione che l'attuale legislazione in materia di pesca presenta a causa dei continui rimandi ad altri regolamenti, direttive e comunicazioni. Il consolidamento dei testi è di primordiale importanza per facilitarne la lettura e la comprensione. |
5.5 |
Per elaborare i nuovi testi migliorati e semplificati in materia di controllo è estremamente importante garantire il coordinamento tra la Commissione e l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca. Per porre rimedio alle diverse interpretazioni degli Stati membri circa la legislazione comunitaria in materia di controllo della pesca, situazione di cui frequentemente si lamentano i pescatori, è necessario che l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca operi allo scopo di unificare i criteri. |
5.6 |
Il Comitato ritiene infine che l'informatizzazione della legislazione comunitaria in materia di pesca sia importante per permettere l'accesso elettronico ai testi comunitari riguardanti il settore. È evidente tuttavia che l'incorporazione delle nuove tecnologie dell'informazione nei battelli da pesca, senza costi per i pescatori, vada effettuata in maniera lenta e progressiva, dato che alcune attrezzature di tipo informatico possono rivelarsi poco adatte all'impiego sulle navi. |
5.7 |
Il Comitato esorta la Commissione a superare le difficoltà che il piano d'azione 2006-2008 potrà presentare, nella convinzione che esso sia necessario e sarà vantaggioso per il settore comunitario della pesca. |
Bruxelles, 5 luglio 2006
La Presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Anne-Marie SIGMUND
(1) COM(2001) 428 def. del 30.7.2001.
(2) GU C 125 del 27.5.2002, pag. 61, sul Libro bianco La governance europea (COM(2001) 428 def.).
(3) COM(2002) 278 def. del 5.6.2002.
(4) COM(2003) 71 def. dell'11.2.2003.
(5) COM(2005) 97 def. del 16.3.2005.
(6) GU 321 del 31.12.2003 e rettifica nella GU C 4, dell'8.1.2004.
(7) COM(2005) 535 def. del 25.10.2005.
(8) COM(2004) 820 def. del 15.12.2004.
(9) Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.
(10) COM(2004) 497 def.
(11) COM(2005) 647 def. dell'8.12.2005.
(12) COM(2004) 724 def.