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Document C2006/086/08
Judgment of the Court (Second Chamber) of 9 February 2006 in Joined Cases C-23/04 to C-25/04: Reference for a preliminary ruling from the Diikitiko Protodikio Athinon in Sfakianakis AEVE v Elliniko Dimosio (Association Agreement EEC-Hungary — Obligation of mutual assistance between customs authorities — Post-clearance recovery of import duties following revocation in the State of export of the movement)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), del 9 febbraio 2006 , nei procedimenti riuniti da C-23/04 a C-25/04 (domande di pronuncia pregiudiziale dal Dioikitiko Protodikeio Athinon): Sfakianakis AEVE e Elliniko Dimosio (Accordo di associazione CEE-Ungheria — Obbligo di reciproca assistenza delle autorità doganali — Riscossione a posteriori dei dazi all'importazione a seguito della revoca, nello Stato d'esportazione, dei certificati di circolazione dei prodotti importati)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione), del 9 febbraio 2006 , nei procedimenti riuniti da C-23/04 a C-25/04 (domande di pronuncia pregiudiziale dal Dioikitiko Protodikeio Athinon): Sfakianakis AEVE e Elliniko Dimosio (Accordo di associazione CEE-Ungheria — Obbligo di reciproca assistenza delle autorità doganali — Riscossione a posteriori dei dazi all'importazione a seguito della revoca, nello Stato d'esportazione, dei certificati di circolazione dei prodotti importati)
GU C 86 del 8.4.2006, p. 5–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
8.4.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 86/5 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Seconda Sezione)
del 9 febbraio 2006
nei procedimenti riuniti da C-23/04 a C-25/04 (domande di pronuncia pregiudiziale dal Dioikitiko Protodikeio Athinon): Sfakianakis AEVE e Elliniko Dimosio (1)
(Accordo di associazione CEE-Ungheria - Obbligo di reciproca assistenza delle autorità doganali - Riscossione a posteriori dei dazi all'importazione a seguito della revoca, nello Stato d'esportazione, dei certificati di circolazione dei prodotti importati)
(2006/C 86/08)
Lingua processuale: il greco
Nei procedimenti riuniti da C-23/04 a C-25/04, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Dioikitiko Protodikeio Athinon (Grecia), con decisioni 30 settembre 2003, pervenute in cancelleria il 26 gennaio 2004, nella causa tra Sfakianakis AEVE e Elliniko Dimosio, la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. J. Makarczyk, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. P. Kūris e G. Arestis, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 9 febbraio 2006, una sentenza, il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Gli artt. 31, n. 2, e 32 del protocollo n. 4 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, come modificato dalla decisione del Consiglio di Associazione tra le Comunità Europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, 28 dicembre 1996, n. 3/96, vanno interpretati nel senso che le autorità doganali dello Stato di importazione sono tenute a prendere in considerazione le decisioni giurisdizionali pronunciate nello Stato di esportazione sui ricorsi proposti avverso i risultati del controllo di validità dei certificati di circolazione delle merci effettuato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, allorché esse vengono informate della pendenza di tali ricorsi e del contenuto di tali decisioni, e ciò indipendentemente dal fatto che il controllo di validità dei certificati di circolazione sia stato effettuato o meno su richiesta delle autorità doganali dello Stato di importazione. |
2) |
L'effetto utile della soppressione dei dazi doganali sancita dall'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra, concluso ed approvato con decisione del Consiglio e della Commissione 13 dicembre 1993, si oppone alle decisioni amministrative di applicazione di dazi doganali, maggiorati di imposte e ammende, assunte dalle autorità doganali dello Stato di importazione, prima che sia loro comunicato l'esito definitivo dei ricorsi proposti avverso i risultati del controllo a posteriori e quando le decisioni delle autorità dello Stato di esportazione che ha inizialmente rilasciato i certificati EUR.1 non sono state revocate o annullate. |
3) |
Sulla soluzione delle prime tre questioni non può incidere il fatto che né le autorità doganali greche, né quelle ungheresi abbiano richiesto la riunione del comitato di associazione di cui all'art. 33 del protocollo n. 4, come modificato dalla decisione n. 3/96. |