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Document C2006/086/66

Causa T-24/06: Ricorso presentato il 24 gennaio 2006 — Medienanstalt Berlin-Brandenburg/Commissione

GU C 86 del 8.4.2006, p. 32–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/32


Ricorso presentato il 24 gennaio 2006 — Medienanstalt Berlin-Brandenburg/Commissione

(Causa T-24/06)

(2006/C 86/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) (Berlino, Germania) (Rappresentanti: avv.ti M. Schütte e B. Immenkamp)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 9 novembre 2005, C(2005) 3903 def., relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica federale di Germania per l'introduzione della televisione digitale terrestre («DVB-T») nel Land di Berlino-Brandeburgo;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente si oppone alla decisione della Commissione 9 novembre 2005, n. C(2005) 3903 def., relativa all'aiuto di Stato concesso per l'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nel Land di Berlino-Brandeburgo. Nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune l'aiuto concesso dalla Repubblica federale di Germania alle emittenti radiotelevisive private partecipanti al DVB-T ed ha imposto al detto Stato membro di richiedere ai beneficiari la restituzione dell'aiuto illegittimamente concesso. La ricorrente viene espressamente indicata nella decisione impugnata quale datrice di un aiuto.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere tre motivi.

In primo luogo essa afferma che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto, in quanto sarebbero state violate norme relative a requisiti di forma prescritti ad substantiam. In particolare, la Commissione avrebbe violato l'obbligo di motivazione, in quanto non avrebbe spiegato in modo condivisibile il motivo per cui nel caso di specie dovrebbe ritenersi sussistente un aiuto di Stato.

Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 87 CE. Da un lato, essa ritiene che non sussista un aiuto ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Dall'altro, essa fa valere che, qualora ci si trovasse effettivamente in presenza di un aiuto, questo sarebbe compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. c) e d), CE.

Infine, la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola l'art. 86, n. 2, CE, in quanto, qualora dovesse sussistere un aiuto, questo sarebbe compatibile con il mercato comune.


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