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Document C2006/086/22

Causa C-51/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Livorno con ordinanza 13/01/2006 nel procedimento Alberto Bianchi contro De Robert Calzature Srl

GU C 86 del 8.4.2006, p. 13–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Livorno con ordinanza 13/01/2006 nel procedimento Alberto Bianchi contro De Robert Calzature Srl

(Causa C-51/06)

(2006/C 86/22)

Lingua di procedura: italiano

Con ordinanza 13/01/2006, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 01/02/2006, nel procedimento Alberto Bianchi contro De Robert Calzature Srl, il Tribunale di Livorno ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

se in base al contenuto dell'art. 17 della direttiva 653/86 (1) del Consiglio del 18.12.1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, il successivo art. 19 della direttiva sia interpretabile nel senso che alla normativa nazionale di attuazione sia consentito di prevedere che la disciplina dell'indennità dovuta all'agente sia liquidata secondo un accordo collettivo, vincolante per coloro che lo sottoscrivono, che prescinda dai presupposti di cui ai due trattini della lettera a) del paragrafo 2 dell'art. 17 e che sia quantificabile secondo i criteri ricavabili non dalla direttiva ma dall'accordo collettivo medesimo con la conseguenza che in molti casi l'indennità dovrebbe essere liquidata in misura nettamente inferiore a quella massima prevista dalla direttiva;

2)

se il calcolo dell'indennità deve avvenire in maniera analitica stimando le ulteriori provvigioni che l'agente avrebbe potuto percepire negli anni successivi alla risoluzione del rapporto in relazione ai clienti da lui procurati o all'incremento degli affari da lui realizzato, utilizzando il criterio dell'equità solo per rettifiche dell'importo oppure se siano consentiti metodi di calcolo diversi e più sintetici che facciano maggior ricorso al criterio dell'equità.


(1)  Gazzetta ufficiale n. L 382 del 31/12/1986 pag. 0017


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