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Document C2006/086/04

Sentenza della Corte (Grande Sezione), 25 ottobre 2005 , nella causa C-350/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landgericht Bochum): Elisabeth Schulte, Wolfgang Schulte contro Deutsche Bausparkasse Badenia AG (Tutela dei consumatori — Vendita a domicilio — Acquisto di un bene immobile — Operazione di investimento finanziata con un contratto di mutuo ipotecario — Diritto di recesso — Conseguenze)

GU C 86 del 8.4.2006, p. 2–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

8.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/2


SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

25 ottobre 2005

nella causa C-350/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landgericht Bochum): Elisabeth Schulte, Wolfgang Schulte contro Deutsche Bausparkasse Badenia AG (1)

(Tutela dei consumatori - Vendita a domicilio - Acquisto di un bene immobile - Operazione di investimento finanziata con un contratto di mutuo ipotecario - Diritto di recesso - Conseguenze)

(2006/C 86/04)

Lingua processuale: il tedesco

Nel procedimento C-350/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Landgericht Bochum (Germania) con decisione 29 luglio 2003, pervenuta in cancelleria l'8 agosto 2003, nella causa tra Elisabeth Schulte, Wolfgang Sculte e Deutsche Bausparkasse Badenia AG, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dal sig. S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 25 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

L'art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali deve essere interpretato nel senso che esso esclude dalla sfera di applicazione della direttiva medesima i contratti di compravendita immobiliari, ancorché essi siano mera parte integrante di un investimento finanziario il cui finanziamento sia garantito mediante mutuo e le cui trattative precontrattuali, tanto in relazione al contratto di vendita dell'immobile, quanto al contratto di mutuo diretto esclusivamente al finanziamento, vengano svolte nel contesto di un'operazione di vendita a domicilio.

2)

La direttiva 85/577 non osta a norme nazionali che prevedano, quale unica conseguenza del recesso dal contratto di mutuo, l'annullamento del contratto stesso, anche ove si tratti di investimenti finanziari in cui il mutuo non sarebbe stato concesso senza l'acquisto dell'immobile.

3)

La direttiva 85/577 non osta a che:

il consumatore che abbia esercitato il proprio diritto di recesso conformemente alla direttiva medesima sia obbligato a restituire l'importo del mutuo all'istituto mutuante, anche qualora il mutuo, in base al metodo applicato all'investimento finanziario, sia diretto esclusivamente al finanziamento dell'acquisto dell'immobile e venga versato direttamente al venditore dell'immobile medesimo;

l'importo del mutuo debba essere versato immediatamente;

una normativa nazionale preveda l'obbligo per il consumatore, nell'ipotesi di recesso da un contratto di mutuo ipotecario, non solo di restituire gli importi percepiti in base al detto contratto, ma anche di versare al mutuante gli interessi al tasso di mercato.

Tuttavia, in una fattispecie nella quale, se la banca avesse adempiuto l'obbligo di informare il consumatore in merito al suo diritto di recesso, questi avrebbe potuto evitare di esporsi ai rischi inerenti ad investimenti come quelli oggetto della causa principale, l'art. 4 della direttiva 85/577 fa obbligo agli Stati membri di garantire che le loro rispettive normative tutelino i consumatori che non abbiano potuto evitare di esporsi a tali rischi, adottando provvedimenti tali da evitare che essi si trovino esposti alle conseguenze della realizzazione dei rischi medesimi.


(1)  GU C 264 dell'1.11.2003.


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