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Document C2005/315/06
Judgment of the Court (Grand Chamber) of 18 October 2005 in Case C-405/03: Reference for a preliminary ruling from the Gerechtshof te 's-Gravenhage in Class International BV v Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc (Trade marks — Directive 89/104/EEC — Regulation (EC) No 40/94 — Rights conferred by the trade mark — Use of the mark in the course of trade — Importation of original goods into the Community — Goods placed under the external transit procedure or the customs warehousing procedure — Opposition of the trade mark proprietor — Offering for sale or selling goods placed under the external transit procedure or the customs warehousing procedure — Opposition of the trade mark proprietor — Onus of proof)
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 18 ottobre 2005 , nella causa C-405/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Gerechtshof te 's-Gravenhage): Class International BV contro Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc (Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Regolamento (CE) n o 40/94 — Diritti conferiti dal marchio — Uso del marchio nel commercio — Importazione di prodotti originali nella Comunità — Prodotti assoggettati al regime doganale di transito esterno o a quello di deposito doganale — Opposizione del titolare del marchio — Offerta in vendita o vendita di prodotti assoggettati al regime doganale di transito esterno o a quello di deposito doganale — Opposizione del titolare del marchio — Onere della prova)
Sentenza della Corte (Grande Sezione), 18 ottobre 2005 , nella causa C-405/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Gerechtshof te 's-Gravenhage): Class International BV contro Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc (Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Regolamento (CE) n o 40/94 — Diritti conferiti dal marchio — Uso del marchio nel commercio — Importazione di prodotti originali nella Comunità — Prodotti assoggettati al regime doganale di transito esterno o a quello di deposito doganale — Opposizione del titolare del marchio — Offerta in vendita o vendita di prodotti assoggettati al regime doganale di transito esterno o a quello di deposito doganale — Opposizione del titolare del marchio — Onere della prova)
GU C 315 del 10.12.2005, pp. 3–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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10.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 315/3 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Grande Sezione)
18 ottobre 2005
nella causa C-405/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dal Gerechtshof te 's-Gravenhage): Class International BV contro Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc (1)
(Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Regolamento (CE) no 40/94 - Diritti conferiti dal marchio - Uso del marchio nel commercio - Importazione di prodotti originali nella Comunità - Prodotti assoggettati al regime doganale di transito esterno o a quello di deposito doganale - Opposizione del titolare del marchio - Offerta in vendita o vendita di prodotti assoggettati al regime doganale di transito esterno o a quello di deposito doganale - Opposizione del titolare del marchio - Onere della prova)
(2005/C 315/06)
Lingua di procedura: l'olandese
Nella causa C-405/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Gerechtshof te 's-Gravenhage (Paesi Bassi), con decisione 28 agosto 2003, pervenuta in cancelleria il 29 settembre 2003, nella causa Class International BV contro Colgate-Palmolive Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas e J. Malenovský, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič e J. Klučka, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 12 luglio 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
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1) |
L'art. 5, nn. 1 e 3, lett. c), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa e l'art. 9, nn. 1 e 2, lett. b) e c), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario devono essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio non può opporsi alla mera introduzione nella Comunità, in base al regime doganale del transito esterno o di quello del deposito doganale, di prodotti originali contrassegnati dal detto marchio e che, precedentemente, non siano stati già immessi in commercio nella Comunità dal detto titolare o con il suo consenso. Il titolare del marchio non può subordinare il collocamento delle merci di cui trattasi nel regime del transito esterno o in quello del deposito doganale alla sussistenza, all'epoca dell'immissione delle merci nella Comunità, di una destinazione finale già determinata in un paese terzo, eventualmente in forza di un contratto di vendita. |
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2) |
Le nozioni di «offerta» e di «immissione in commercio» dei prodotti, previste dagli artt. 5, n. 3, lett. b), della direttiva, e 9, n. 2, lett. b), del regolamento, possono ricomprendere, rispettivamente, l'offerta e la vendita di prodotti originali contrassegnati da un marchio e aventi la posizione doganale di merci non comunitarie, allorché l'offerta sia effettuata e/o la vendita realizzata mentre le merci erano assoggettate al regime di transito esterno o di deposito doganale. Il titolare del marchio può opporsi all'offerta o alla vendita delle dette merci quando ciò implichi, necessariamente, l'immissione in commercio delle merci stesse nella Comunità. |
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3) |
In una fattispecie come quella oggetto della causa principale, spetta al titolare del marchio fornire la prova delle circostanze che consentono l'esercizio del diritto di veto previsto dagli artt. 5, n. 3, lett. b) e c), della direttiva 89/104 e 9, n. 2, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, dimostrando l'immissione in libera pratica delle merci non comunitarie contrassegnate dal marchio, ovvero l'offerta o la vendita delle merci stesse, che implica necessariamente la loro immissione in commercio nella Comunità. |