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Document 52004IR0241

    Parere del Comitato delle regioni in merito al Libro verde Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione europea allargata

    GU C 71 del 22.3.2005, p. 62–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    22.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 71/62


    Parere del Comitato delle regioni in merito al Libro verde Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione europea allargata

    (2005/C 71/15)

    IL COMITATO DELLE REGIONI,

    visto il Libro verde «Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione europea allargata» (COM(2004) 379 def.),

    vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, in data 1o luglio 2003, di incaricare la commissione Politica economica e sociale di elaborare un parere sull'argomento, a norma dell'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il proprio parere sulla parità di trattamento (CdR 513/99) (1),

    visto il proprio parere sull'attuazione del principio della parità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (CdR 19/2004 fin) (2),

    visto il proprio progetto di parere (CdR 241/2004 riv. 1) adottato il 4 ottobre 2004 dalla commissione Politica economica e sociale (relatore: Peter Moore, consiglio comunale di Sheffield (UK/ELDR)),

    ha adottato il seguente parere all'unanimità in data 18 novembre 2004, nel corso della 57a sessione plenaria.

    1.   Osservazioni

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    (I)   Raccogliere la sfida posta dall'allargamento

    1.1

    apprezza la posizione della Commissione secondo cui l'allargamento dovrebbe fungere da incentivo affinché tutti gli Stati membri intensifichino i propri sforzi per risolvere le difficoltà in cui incorrono le minoranze, e accoglie con favore il riconoscimento da parte della Commissione del fatto che tale situazione concerne soprattutto i rom;

    1.2

    concorda sul fatto che l'approccio fondato sui diritti, cui si informa la politica comunitaria di lotta alla discriminazione in materia di handicap, età e tendenze sessuali, costituisca per le autorità pubbliche e le organizzazioni non governative di alcuni Stati membri un concetto ancora relativamente nuovo;

    1.3

    lamenta il fatto che, in assenza di un emendamento all'art. 13 del Trattato CE, l'adozione di una normativa comunitaria in questo settore continui a richiedere l'accordo unanime degli Stati membri.

    (II)   Attuare il principio di non discriminazione nella legislazione e nella prassi

    1.4

    deplora l'emergere di una gerarchia nella tutela disponibile per le diverse categorie di cui all'art. 13. Permangono disparità nel trattamento dei diversi tipi di discriminazione sia per quanto concerne l'ambito di applicazione sostanziale sia con riguardo ai meccanismi di attuazione - un approccio efficace alle iniziative volte a contrastare le discriminazioni richiede una maggiore eguaglianza nel livello di tutela disponibile ed una maggiore coerenza nella normativa in materia. Il CdR rammenta inoltre alla Commissione europea che il quadro delle politiche comunitarie in materia di handicap, età, tendenze sessuali, religione e convinzioni personali non è ancora del tutto completo e deve quindi essere ancora integrato. Ad esempio, il CdR è consapevole del fatto che i disabili si trovano spesso a dover affrontare discriminazioni nell'accesso ai mezzi di trasporto, edifici e mezzi di informazione/comunicazione. La Commissione non ha emesso alcuna comunicazione che riguardi specificamente ed esclusivamente le questioni relative alle tendenze sessuali nelle politiche e nel diritto comunitari, nonostante che anche le discriminazioni fondate su tali tendenze rientrino espressamente nell'ambito di applicazione dell'art. 13 del Trattato;

    1.5

    ritiene che l'insufficienza del sostegno istituzionale a coloro che agiscono individualmente in giudizio, in un momento in cui l'azione individuale costituisce ancora il principale mezzo di tutela giurisdizionale, pregiudichi gravemente l'efficacia della normativa volta a combattere la discriminazione. Le persone che agiscono individualmente in giudizio incontrano difficoltà nella raccolta degli elementi probatori, non sono sufficientemente tutelate nei confronti della vittimizzazione e, sul piano finanziario, hanno gravi difficoltà a sostenere i costi del procedimento;

    1.6

    è convinto che atti giuridici non vincolanti e provvedimenti non normativi (ossia misure come i memoranda, le risoluzioni, le dichiarazioni, ecc.) esercitino certamente un'influenza positiva, ma tendano ad essere più efficaci allorché si fondino su una preesistente normativa comunitaria avente valore vincolante. Un esempio è offerto dallo scarso successo, in termini di sviluppi concreti a livello di diritti nazionali, delle linee di orientamento della Commissione sull'occupazione dei disabili, laddove tali linee-guida non si basano su una normativa comunitaria.

    (III)   Migliorare la raccolta dei dati, il monitoraggio e l'analisi

    1.7

    ritiene che una raccolta sistematica di dati ed informazioni consentirà all'UE di ottenere un quadro più completo della localizzazione e della frequenza degli episodi di discriminazione, di giungere a una migliore definizione di strategie e metodi volti a incrementare la comparabilità, l'obiettività, la coerenza e l'attendibilità dei dati a livello comunitario, a una migliore valutazione dell'efficacia delle politiche e dei finanziamenti e ad una più intensa collaborazione con i centri di ricerca universitari nazionali, le ONG, i movimenti per i diritti delle diverse categorie e le formazioni analoghe operanti nel settore. Gli enti locali e regionali svolgono già un ruolo fondamentale nella continua raccolta dei dati e nella costante analisi delle informazioni.

    (IV)   Utilizzare appieno i finanziamenti dell'UE

    1.8

    osserva che, nonostante l'efficacia e l'ampiezza dei loro progetti, spesso le ONG più piccole e le organizzazioni di base non sono in grado di accedere ai fondi comunitari, perlopiù a causa dell'eccessiva complessità dei relativi adempimenti burocratici; è convinto che, per le ONG locali o regionali di minori dimensioni, sia quasi impossibile continuare ad operare in assenza di finanziamenti.

    (V)   Rafforzare la cooperazione con le parti interessate

    1.9

    apprezza il fatto che nel Libro verde sia riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dagli enti locali e regionali nell'attuazione della politica dell'UE contro la discriminazione e a favore della parità di trattamento in un'Unione europea allargata; in qualità di datori di lavoro di grande importanza, gli enti locali e regionali dovrebbero, nell'esercitare le proprie funzioni, valutare la possibilità di adottare misure positive, prendendo nella dovuta considerazione: a) la necessità di porre fine alla discriminazione ai sensi delle direttive, b) la necessità di porre fine alle molestie, che sono contrarie alla legge, e c) la necessità di promuovere la pari opportunità tra le persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 13 e le altre persone.

    (VI)   Integrare il principio di non discriminazione in altri ambiti di competenza delle politiche comunitarie

    1.10

    ritiene che l'incorporazione della Carta dei diritti fondamentali attirerà l'attenzione su aree di discriminazione non oggetto della legislazione comunitaria vigente;

    1.11

    si chiede se sia stata affrontata in modo adeguato la questione dell'integrazione del principio di non discriminazione in alcuni ambiti di competenza delle politiche comunitarie, e se determinate misure, normative e non, siano di per sé coerenti con lo spirito della legislazione rivolta a combattere la discriminazione e con le misure prese ai sensi dell'art. 13;

    1.12

    rileva che, benché siano stati fatti progressi nel mutuo riconoscimento dei titoli conseguiti nell'UE, non c'è accordo sulle qualifiche conseguite nell'UE da cittadini di paesi terzi o sulle qualifiche conseguite, da cittadini dell'Unione e non, in paesi terzi;

    1.13

    deplora la descrizione approssimativa e stereotipica di alcune categorie di cui all'art. 13, la quale è responsabile della continua erosione della dignità delle persone appartenenti a tali categorie e del deterioramento della loro immagine pubblica, nella vita sociale, nel discorso politico, nelle comunicazioni di massa e nella pubblicità. Ciò lede il principio della parità di trattamento;

    1.14

    apprezza il fatto che la direttiva 2003/109/CE, adottata nel gennaio 2004, abbia concesso ai cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente in uno Stato membro per 5 anni uno status giuridico paragonabile a quello dei cittadini degli Stati membri, e ciò al fine di integrare le previsioni della direttiva sull'uguaglianza razziale. Tuttavia, per affrontare la questione dell'accesso alla nazionalità o cittadinanza o ai diritti di voto, il contenuto di tale direttiva deve essere reso più chiaro e preciso.

    2.   Raccomandazioni

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    (I)   Raccogliere la sfida posta dall'allargamento

    2.1

    chiede che specifici finanziamenti ed apposite linee di intervento nel Piano d'azione siano destinati a progetti volti a combattere la discriminazione dei rom;

    2.2

    richiede più ampie discussioni, dibattiti e forum educativi fra tutti gli Stati membri sui temi della cittadinanza sociale, della discriminazione e dei diritti umani e sociali fondamentali, nonché l'instaurazione di procedure di consultazione e monitoraggio a livello nazionale per le azioni volte a combattere qualsiasi discriminazione fondata sulle cause di cui all'art. 13.

    (II)   Attuare il principio di non discriminazione nella legislazione e nella prassi

    2.3

    richiamando la sua precedente decisione, affidaal proprio Segretario generale il compito di valutare la politica del personale ed il profilo del personale del Segretariato generale e di presentare entro sei mesi le proprie conclusioni all'Ufficio di presidenza e alla commissione Politica economica e sociale, nonché l'incarico di far pubblicare un vademecum sulle buone prassi contro le discriminazioni rivolto agli enti locali e regionali in quanto datori di lavoro, che comprenda esempi di iniziative, attuate in ciascun Stato membro, concernenti tutti e sei i motivi di discriminazione menzionati nell'art. 13 del Trattato CE;

    2.4

    richiede l'adozione di una normativa di portata generale in materia di beni e di servizi, la cui applicazione si estenda a tutte le cause di discriminazione di cui all'art. 13; in particolare, sollecita la previsione di una maggiore tutela contro la discriminazione per motivi di età, handicap, sesso, religione, convinzioni personali e tendenze sessuali;

    2.5

    chiede alla Commissione di cooperare con gli Stati membri in modo che essi prevedano sanzioni e procedure adeguate, efficaci, proporzionate e realmente dissuasive per il caso di violazione degli obblighi imposti dalle direttive, nonché di rendere più celere il recepimento di queste ultime nel diritto nazionale;

    2.6

    richiede un più forte sostegno a livello istituzionale alle persone desiderose di ottenere riparazione giudiziaria per le discriminazioni di cui all'art. 13; le organizzazioni rappresentative di interessi dovrebbero essere legittimate ad agire o intervenire in giudizio per conto, o a sostegno, di attori individuali, con il consenso di questi ultimi; se i fatti accertati fanno presumere l'esistenza di una discriminazione (se, cioè, sono accertati fatti dai quali possa inferirsi la sussistenza di una discriminazione diretta o indiretta), l'onere della prova dovrebbe sempre essere trasferito in capo al convenuto; dovrebbe essere vietato ogni trattamento o ripercussione sfavorevole in risposta alla proposizione di un'azione in giudizio.

    (III)   Migliorare la raccolta dei dati, il monitoraggio e l'analisi

    2.7

    chiede una maggiore cooperazione con gli Stati membri e le autorità nazionali per migliorare i meccanismi di monitoraggio e di informazione.

    (IV)   Utilizzare appieno i finanziamenti dell'UE

    2.8

    invita la Commissione a elaborare, in cooperazione con le ONG di livello europeo finanziate dall'UE, metodi originali per consentire alle ONG di piccole dimensioni di accedere ai finanziamenti di importo non rilevante.

    (V)   Rafforzare la cooperazione con le parti interessate

    2.9

    assicura l'impegno del CdR per lo sviluppo dei programmi dell'UE in tema di lotta alla discriminazione, e ritiene che il suo coinvolgimento nella definizione, pianificazione temporale, comunicazione ed attuazione di tali programmi debba essere ulteriormente favorito con il concorso di tutte le parti interessate;

    2.10

    chiede di essere regolarmente invitato a partecipare alle conferenze e ai seminari dell'UE in tema di uguaglianza e di lotta alla discriminazione, con particolare riguardo ai fenomeni di discriminazione ai danni dei rom;

    2.11

    invoca una più ampia consultazione dei rappresentanti della società civile nel corso del processo di attuazione;

    2.12

    invita tutte le istituzioni dell'UE a rispecchiare meglio la lettera e lo spirito delle direttive contro la discriminazione mediante: a) una politica generale sull'eguaglianza, in termini di assunzioni, occupazione e servizi; b) un'equilibrata composizione degli organismi politici dell'UE dal punto di vista delle categorie di cui all'art. 13.

    (VI)   Integrare il principio di non discriminazione in altri ambiti di competenza delle politiche comunitarie

    2.13

    invita la Commissione ad indicare in che modo essa intende estendere l'ambito di applicazione delle attuali direttive contro la discriminazione alle altre categorie menzionate nella Carta dei diritti fondamentali, dato che quest'ultima sarà incorporata nel nuovo Trattato;

    2.14

    raccomanda di integrare il principio di uguaglianza, mediante l'attuazione di meccanismi volti a garantire che i temi e i principi di eguaglianza siano debitamente considerati all'atto di definire, gestire e valutare ogni politica;

    2.15

    raccomanda alla Commissione di lavorare a stretto contatto con il CdR per assistere gli enti locali e regionali nell'elaborazione di piani di azione in favore dell'uguaglianza e nella presentazione di rapporti sulle misure adottate in materia di uguaglianza agli organismi competenti istituiti negli Stati membri.

    Bruxelles, 18 novembre 2004.

    Il Presidente

    del Comitato delle regioni

    Peter STRAUB


    (1)  GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 1.

    (2)  GU C 121 del 30.4.2004, pag. 25.


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