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Dokument 52000PC0502

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di un partenariato per l'adesione

/* COM/2000/0502 def. - CNS 2000/0205 */

GU C 337E del 28.11.2000, s. 274–275 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0502

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di un partenariato per l'adesione /* COM/2000/0502 def. - CNS 2000/0205 */

Gazzetta ufficiale n. C 337 E del 28/11/2000 pag. 0274 - 0275


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di un partenariato per l'adesione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il Consiglio europeo riunitosi a Helsinki il 10 e l'11 dicembre 1999 ha ampiamente avallato la relazione periodica della Commissione sulla Turchia nonché le sue raccomandazioni contenute nel documento globale (relazioni sui progressi verso l'adesione compiuti da ciascun paese candidato). In particolare nelle conclusioni afferma che:

la Turchia è uno Stato candidato destinato ad aderire all'Unione in base agli stessi criteri applicati agli altri Stati candidati;

la Turchia beneficerà di una strategia di preadesione (basata sulla strategia europea), la quale includerà un dialogo politico rafforzato, imperniato soprattutto sui progressi verso il soddisfacimento dei criteri politici, con particolare riferimento alla questione dei diritti umani nonché ai conflitti frontalieri e a Cipro;

la Turchia parteciperà a tutti i programmi e le agenzie comunitari nonché alle riunioni tra gli Stati candidati e l'Unione nel contesto del processo di adesione;

sarà elaborato un partenariato per l'adesione (PA), che si accompagnerà a un programma nazionale per l'adozione dell'acquis (NPAA). Saranno istituiti adeguati meccanismi di sorveglianza;

la Commissione preparerà un processo di esame analitico dell'acquis;

la Commissione presenterà un quadro unico per il coordinamento di tutte le fonti di assistenza finanziaria dell'Unione europea per la preadesione.

La proposta stabilisce la base giuridica per elaborare un partenariato per l'adesione per la Turchia e definire un quadro unico per coordinare tutte le fonti di assistenza finanziaria dell'Unione europea a tale paese per la preadesione. Il Consiglio europeo di Feira ha invitato la Commissione a presentare tali proposte quanto prima.

Per quanto riguarda gli altri paesi candidati, il Consiglio, su proposta della Commissione, ha proceduto in due fasi: dapprima ha adottato all'unanimità una base giuridica globale, che crea il partenariato per l'adesione e prevede che le priorità siano adottate a maggioranza qualificata.

Nel caso dei paesi dell'Europa centrale e orientale ciò avviene grazie a uno speciale regolamento quadro senza implicazioni finanziarie (il regolamento quadro afferma che, in base alla strategia di preadesione, l'assistenza comunitaria corrisponde a quella fornita dai programmi adottati conformemente alle disposizioni del trattato).

Per la Turchia viene proposto lo stesso approccio, vale a dire di adottare un progetto di regolamento quadro basato su quello relativo ai dieci paesi candidati dell'Europa centrale e orientale.

Il regolamento quadro proposto non ha implicazioni finanziarie. Afferma che nell'ambito della strategia di preadesione per la Turchia l'assistenza comunitaria corrisponde a quella fornita dai programmi adottati conformemente alle disposizioni del trattato, vale a dire la quota della Turchia nel programma Meda nonché l'assistenza finanziaria prevista dai due regolamenti che fungono da corollario finanziario alla strategia europea. Uno dei regolamenti è stato adottato, quello relativo all'attuazione di misure per intensificare l'unione doganale CE-Turchia. L'altro regolamento, relativo all'attuazione di misure per promuovere lo sviluppo economico e sociale in Turchia, è ancora in attesa di essere adottato nell'ambito della procedura di codecisione.

2000/0205 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di un partenariato per l'adesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) le condizioni che i paesi candidati devono soddisfare per aderire all'Unione europea sono state stabilite dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993;

(2) in occasione del Consiglio europeo di Helsinki (10 e 11 dicembre 1999), i capi di Stato e di governo hanno ribadito il carattere inclusivo del processo di adesione, che riunisce attualmente 13 Stati candidati in un quadro unico;

(3) in occasione del Consiglio europeo di Helsinki, i capi di Stato e di governo hanno dichiarato che la Turchia è uno Stato candidato destinato ad aderire all'Unione in base agli stessi criteri applicati agli altri Stati candidati e che, avvalendosi dell'attuale strategia europea, la Turchia, come altri Stati candidati, beneficerà di una strategia di preadesione volta a incentivare e sostenere le sue riforme;

(4) il Consiglio europeo di Helsinki ha dichiarato inoltre che, sulla base delle precedenti conclusioni del Consiglio europeo, sarà elaborato un partenariato per l'adesione della Turchia che definirà le priorità sulle quali occorre incentrare i preparativi per l'adesione tenuto conto dei criteri politici ed economici e degli obblighi di uno Stato membro;

(5) l'assistenza della Comunità europea nell'ambito del partenariato per l'adesione dovrebbe essere improntata ai criteri stabiliti nelle conclusioni dei Consigli europei precedenti, nonché ai principi, alle priorità, agli obiettivi intermedi e alle condizioni definiti;

(6) i capi di Stato e di governo, riunitisi a Feira nei giorni 19 e 20 giugno 2000, hanno invitato la Commissione a presentare proposte appena possibile;

(7) il partenariato, e in particolare gli obiettivi intermedi, dovrebbero aiutare la Turchia a prepararsi all'adesione in un'ottica di convergenza economica e sociale, nonché ad elaborare il suo programma nazionale per l'adozione dell'acquis unitamente al relativo calendario di attuazione;

(8) le risorse finanziarie disponibili devono essere gestite oculatamente, in linea con le priorità che scaturiscono dal partenariato per l'adesione della Turchia e dalle relazioni periodiche;

(9) l'assistenza fornita dalla Comunità nell'ambito della strategia di preadesione dovrebbe essere fornita applicando alla Turchia i programmi di aiuti adottati in conformità delle disposizioni dei trattati; il presente regolamento, pertanto, non avrà implicazioni finanziarie;

(10) l'assistenza comunitaria è subordinata al rispetto degli impegni contenuti negli accordi CE-Turchia e nel partenariato per l'adesione, nonché ai progressi fatti verso l'adempimento dei criteri di Copenaghen;

(11) le risorse finanziarie che costituiscono l'assistenza comunitaria saranno programmate secondo le procedure previste dai regolamenti riguardanti gli strumenti finanziari o i programmi corrispondenti;

(12) è opportuno adottare quanto prima i principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni applicabili al partenariato per l'adesione della Turchia, affinché la Commissione possa valutare, nella relazione periodica del 2001, i progressi fatti dalla Turchia dopo l'adozione del partenariato per l'adesione;

(13) gli organi creati dall'accordo di associazione svolgeranno un ruolo determinante ai fini della corretta esecuzione e della sorveglianza del partenariato per l'adesione;

(14) l'esecuzione del partenariato per l'adesione contribuirà probabilmente al conseguimento degli obiettivi comunitari; per l'adozione del presente regolamento, il trattato prevede solo le competenze di cui all'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il partenariato per l'adesione istituito nell'ambito della strategia di preadesione per la Turchia costituirà un quadro unico comprendente:

- le priorità, individuate nell'analisi della situazione in Turchia, su cui devono concentrarsi i preparativi per l'adesione in considerazione dei criteri politici ed economici definiti nelle conclusioni dei Consigli europei precedenti e degli obblighi propri di uno Stato membro dell'Unione europea, definiti dal Consiglio europeo;

- le risorse finanziarie da fornire alla Turchia per l'adempimento delle priorità individuate durante il periodo precedente all'adesione.

Articolo 2

Il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, i principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione, da sottoporre alla Turchia, nonché gli eventuali adeguamenti sostanziali successivi.

Articolo 3

Il presente regolamento non ha implicazioni finanziarie. L'assistenza fornita dalla Comunità nell'ambito della strategia di preadesione è quella prevista dai programmi adottati in conformità delle disposizioni del trattato.

In base alla decisione presa dal Consiglio a norma dell'articolo 2, le risorse finanziarie che costituiscono l'assistenza concessa nel quadro del partenariato per l'adesione sono programmate secondo le procedure previste dai regolamenti riguardanti gli strumenti finanziari o i programmi corrispondenti.

Articolo 4

Qualora venisse meno un elemento essenziale al proseguimento dell'assistenza preadesione, in particolare quando non siano rispettati gli impegni contenuti negli accordi CE-Turchia e/o quando i progressi verso l'adempimento dei criteri di Copenaghen non siano sufficienti, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prendere le misure del caso riguardo all'assistenza preadesione a favore della Turchia.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì ....... 2000

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'assistenza alla Turchia nel quadro della strategia di preadesione, e in particolare all'istituzione di un partenariato per l'adesione

2. LINEE DI BILANCIO INTERESSATE

a) B7 - 410

b) B7 - 4035

c) B7 - 4036

3. BASE GIURIDICA

a) regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio

b) regolamento (CE) n. 764/2000 del Consiglio

c) progetto di regolamento del Consiglio relativo agli interventi per lo sviluppo economico e sociale della Turchia

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1. Obiettivo generale

a) Sostegno relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche alla riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo.

b) Sostegno finanziario a interventi volti ad approfondire l'Unione doganale CE-Turchia, in particolare per quanto riguarda l'allineamento della legislazione turca su quella comunitaria.

c) Sostegno finanziario a interventi per lo sviluppo economico e sociale della Turchia, in particolare la promozione della cooperazione nei settori seguenti: industria, telecomunicazioni, protezione della salute, ambiente, energia, trasporti, democrazia e diritti umani.

4.2. Durata dell'azione e modalità previste per il suo rinnovo

a) 2000 - 2006

b) 3 anni (2000 - 2002)

c) 3 anni (2000 - 2002)

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ ENTRATE

5.1. Spese non obbligatorie

5.2. Stanziamenti dissociati

5.3. Tipi di entrate previste: nulla, tranne che per il rimborso di capitali di rischio in caso di successo economico dell'operazione finanziata

6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE

- Sovvenzione al 100%: sì

- Sovvenzione nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato: sì, per alcuni interventi

- Abbuono di interessi: sì

- Altre

- Qualora l'azione produca risultati economici positivi, è previsto il rimborso parziale o totale del contributo finanziario comunitario- No

- L'azione proposta implica una variazione del livello delle entrate- In caso affermativo, precisare la natura della variazione e il tipo di entrata in questione. Nulla

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1. Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso tra i costi unitari e il costo totale)

Valutazione degli stanziamenti necessari per l'attuazione di interventi indispensabili per sostenere lo sviluppo economico e sociale in Turchia.

7.2. Ripartizione per elementi del costo dell'azione

SI in milioni di euro (prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3. Spese operative per studi, esperti, ecc., comprese nella parte B del bilancio

SI in milioni di euro (prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.4. Scadenzario degli stanziamenti di impegno/pagamento

in milioni di euro

>SPAZIO PER TABELLA>

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE

- Misure specifiche di controllo previste

Saranno effettuati controlli a tutti i livelli dell'attuazione dei progetti (bando di gara, selezione, elaborazione dei contratti, prestazioni dei servizi e pagamenti) da parte dei servizi della Commissione e della sua rappresentanza in Turchia nonché della Corte dei conti.

Le verifiche tengono conto degli obblighi contrattuali e dei principi di una gestione finanziaria sana ed efficace.

In tutti gli accordi o i contratti conclusi fra la Commissione e i beneficiari dei pagamenti saranno inserite disposizioni di controllo (consegna di rapporti, concertazione con la Commissione, ecc.).

9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO/EFFICACIA

9.1. Obiettivi specifici e quantificabili, beneficiari

- Obiettivi specifici: nesso con l'obiettivo generale

Attuazione di interventi per raggiungere gli obiettivi contenuti nella comunicazione della Commissione al Consiglio del 4 marzo 1998 intitolata "Strategia europea per la Turchia: prime proposte operative della Commissione", in particolare il ravvicinamento delle legislazioni e il recepimento dell'acquis dell'Unione da parte della Turchia.

Promuovere uno sviluppo sostenibile in Turchia.

Contribuire finanziariamente all'attuazione del partenariato per l'adesione.

- Beneficiari: distinguere eventualmente per ogni singolo obiettivo; precisare chi sono i beneficiari finali dell'intervento finanziario della Comunità e gli intermediari cui si è fatto ricorso

- La pubblica amministrazione

- Il settore agricolo

- Il settore industriale

- Gli enti di ricerca e scientifici

- Gli operatori socioeconomici

- La società civile

- Le autorità regionali e locali

9.2. Giustificazione dell'azione

- Necessità dell'intervento finanziario comunitario, tenendo conto in particolare del principio di sussidiarietà

- Scelta delle modalità d'intervento

Le varie modalità d'intervento dipenderanno dalla situazione del paese e da ciascun settore considerato. Gli interventi da finanziare saranno preceduti da studi d'identificazione e di fattibilità. Si inseriranno nell'ambito del programma indicativo nazionale per la Turchia e del partenariato per l'adesione.

* vantaggi rispetto alle misure alternative (vantaggi comparati)

* analisi delle azioni analoghe eventualmente condotte a livello comunitario o a livello nazionale

* effetti derivati e moltiplicatori previsti

- sviluppo ed evoluzione delle relazioni UE-Turchia

- attuazione della strategia di preadesione

- armonizzazione della legislazione e delle prassi turche con l'acquis comunitario

- Principali fattori aleatori che possono incidere sui risultati specifici delle azioni

La stabilità politica ed economica della Turchia.

La determinazione dei nostri partner ad attuare gli interventi previsti.

9.3. Controllo e valutazione dell'azione

- Indicatori di efficacia

* Indicatori di output (misura delle risorse utilizzate)

- il numero di azioni di cooperazione realizzate fra istituzioni turche e comunitarie

* indicatori d'impatto secondo gli obiettivi perseguiti

- l'armonizzazione delle legislazioni, delle norme e degli standard turchi con quelli dell'UE

- l'aumento degli scambi commerciali

- l'accesso a nuove tecnologie

- il trasferimento di know-how

- la riduzione delle disparità regionali

- il miglioramento della qualità di vita

- i progressi constatati nella relazione periodica

- Modalità e periodicità delle valutazioni previste

I progetti saranno controllati e valutati periodicamente dagli organi incaricati della loro esecuzione, dai servizi della Commissione e da esperti indipendenti.

Al termine degli interventi vi sarà un rapporto di valutazione sul contenuto nonché sulle conseguenze e sulle eventuali azioni da avviare.

- Valutazione dei risultati ottenuti (in caso di proseguimento o di rinnovo di un'azione esistente)

10. SPESE AMMINISTRATIVE (SEZIONE III, PARTE A DEL BILANCIO)

L'effettiva mobilitazione delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione in merito all'attribuzione delle risorse, tenuto conto dell'organico e degli importi supplementari che saranno concessi dall'autorità di bilancio.

10.1. Incidenza sul numero di posti (nulla)

>SPAZIO PER TABELLA>

Per le risorse supplementari indicare a quale ritmo dovrebbero essere messe a disposizione.

10.2. Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari (nulla)

(EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi rappresentano il costo totale dei posti supplementari per la durata complessiva dell'azione se essa è a durata determinata, per 12 mesi se la durata è indeterminata.

10.3. Aumento delle altre spese amministrative inerenti all'azione (nulla)

(EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione se essa è a durata determinata o alle spese per 12 mesi se la durata è indeterminata.

Nahoru