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Dokument 52000PC0437
Amended proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on manning conditions for regular passenger and ferry services operating between Member States (presented by the Commission pursuant to Article 250(2) of the EC Treaty)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme in materia di equipaggio applicabili ai servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetto fra Stati membri (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme in materia di equipaggio applicabili ai servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetto fra Stati membri (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)
/* COM/2000/0437 def. - COD 98/0159 */
GU C 337E del 28.11.2000, s. 214–219
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle norme in materia di equipaggio applicabili ai servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetto fra Stati membri (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) /* COM/2000/0437 def. - COD 98/0159 */
Gazzetta ufficiale n. C 337 E del 28/11/2000 pag. 0214 - 0219
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle norme in materia di equipaggio applicabili ai servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetto fra Stati membri (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE A. Il 29 aprile 1998 la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione su una politica comune in materia di equipaggio per i servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetto prestati all'interno degli Stati membri o fra di essi, cui erano allegate due proposte (COM(1998) 251 definitivo - 1998/0158 (SYN) e 1998/0159 (SYN)): - Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) - Proposta di direttiva relativa alle norme in materia di equipaggio applicabili ai servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetto fra Stati membri. Il 2 dicembre 1998 il Comitato economico e sociale ha formulato un parere sfavorevole alla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3577/92 (cabotaggio marittimo) ma favorevole alla proposta di direttiva. Il 12 marzo 1999 il Parlamento europeo, in prima lettura, ha formulato un parere sfavorevole alla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3577/92 (cabotaggio marittimo) ma favorevole alla proposta di direttiva. Il parere è stato confermato il 16 settembre 1999. Per quanto concerne la proposta di regolamento, il Parlamento europeo non ha appoggiato la proposta della Commissione e ha adottato quattro emendamenti (nn. da 1 a 4) relativi all'articolo 1 del testo proposto, che modifica l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3577/92. Il Parlamento ha proposto di sostituire al testo della Commissione un articolo 3 bis, nel quale la Commissione si impegnerebbe a fare un bilancio dell'impatto economico e sociale della liberalizzazione del cabotaggio con le isole e a presentare una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo entro il 1° gennaio 2001. Sulla base di tale relazione la Commissione presenterebbe una proposta al Consiglio e al Parlamento europeo per l'istituzione di un sistema definitivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio e al Parlamento europeo a tempo debito, e in ogni caso non oltre il 1° gennaio 2003. La Commissione ha respinto i quattro emendamenti proposti dal Parlamento europeo per la proposta di regolamento fondandosi sui seguenti argomenti. Dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3577/92 si evince che il regime applicabile alle questioni relative all'equipaggio costituisce un regime provvisorio. Ai sensi della medesima disposizione il regime definitivo avrebbe dovuto essere proposto sulla base di un esame approfondito delle ripercussioni economiche e sociali della liberalizzazione del cabotaggio con le isole, che la Commissione avrebbe dovuto presentare al Consiglio. Il 17 giugno 1997 la Commissione ha adottato una relazione che illustrava, fra l'altro, le ripercussioni di cui sopra. La relazione concludeva che una proposta secondo cui ogni Stato membro, in qualità di Stato ospitante, avrebbe potuto applicare le proprie regole nazionali per determinare la proporzione necessaria di cittadini comunitari nell'equipaggio alle navi che effettuano servizi di linea, di trasporto passeggeri e di traghetto (comprese le navi miste, adibite al trasporto di passeggeri e di merci e le navi che effettuano servizi di linea di crociera) sarebbe stata sufficiente a garantire il rispetto di condizioni paragonabili a quelle comunitarie per tali servizi nel mercato interno. La relazione sottolineava inoltre che il cabotaggio delle sole merci era da un lato collegato al mercato internazionale dei trasporti marittimi e dall'altro costituiva un settore a bassa densità di manodopera. Conseguentemente, la Commissione non ha ritenuto opportuno estendere, nella sua proposta, l'applicazione delle regole dello Stato ospitante al cabotaggio delle sole merci. In tale contesto si rammenta inoltre che la Commissione è tenuta a presentare ogni due anni al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento. Essa intende presentare nel 2001 una relazione per il periodo 1999-2000, la quale analizzerà gli effetti della liberalizzazione del cabotaggio con le isole. Quanto alla proposta di direttiva, il Parlamento, pur essendo globalmente favorevole alla proposta, ha adottato cinque emendamenti (dal n. 5 al n. 9). L'emendamento 5 propone di meglio definire il campo di applicazione della direttiva: esso è fondamentalmente accettabile, con riserva di inserirlo in un articolo specifico dedicato alle definizioni. La Commissione ammette che è opportuno escludere esplicitamente dal campo di applicazione della direttiva le navi che trasportano unicamente merci, quando queste ospitano più di dodici conducenti che accompagnano i rispettivi camion. L'emendamento 9, che propone che la Commissione sottoponga al Consiglio una relazione sulle eventuali ripercussioni dell'applicazione della direttiva può essere parimenti accettato, con riserva di un adeguamento di scarsa importanza. Non sono invece accettabili gli altri emendamenti alla proposta di direttiva. L'emendamento 6 non può essere accettato in quanto per definizione i contratti di lavoro sono individuali e non possono quindi essere citati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto b), che si riferisce a strumenti dichiarati di applicazione generale. Tutti gli Stati membri inoltre dispongono di norme relative alle condizioni di lavoro determinate ai sensi degli articoli 2.1.a), 2.1.b) o 2.5. L'emendamento 7 non può essere accettato perché la questione di autorizzare o meno i marittimi a scegliere come domicilio permanente la nave a bordo della quale lavorano non è regolata a livello internazionale ma rientra nel diritto nazionale degli Stati membri. Il fatto di lavorare su una nave che effettua un servizio di linea non concede automaticamente ai marittimi il diritto di risiedere in uno Stato membro. La proposta della Commissione non è volta a conferire un diritto di residenza a marittimi che non ne godono in virtù del diritto nazionale degli Stati membri. Si fa inoltre osservare che il principio di parità di trattamento tra marittimi cittadini di paesi terzi e marittimi che risiedono nello Stato membro ospitante si applica anche quando i marittimi cittadini di paesi terzi risiedono a bordo della nave e non sono titolari di permesso di soggiorno nello Stato di bandiera o nello Stato membro con il quale il servizio è più strettamente collegato. L'emendamento 8 non può essere accettato in quanto la proposta di direttiva si riferisce esclusivamente alle condizioni di lavoro dei marittimi di paesi terzi che lavorano a bordo delle navi che effettuano servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetto. Essa non costituisce pertanto uno strumento adeguato per decidere dell'adozione di un programma di azione a livello dell'Unione europea che comporti obiettivi mirati di formazione, tali da attirare i giovani verso la professione di marittimo né per decidere le risorse necessarie a finanziare un tale programma. Attualmente la Commissione sta preparando una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla situazione dell'impiego e della formazione dei marittimi. In tale testo essa esamina le azioni che potrebbero essere avviate per attirare i giovani verso la professione di marittimo e promuovere la qualità della formazione. B. Per tali motivi la Commissione mantiene invariata la sua proposta di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3577/92, e modifica come segue la sua proposta di direttiva: - La Commissione introduce una nuova disposizione, fondata sull'emendamento 5 (nuovo articolo 1 a) che precisa il campo di applicazione della direttiva, prevedendo le definizioni pertinenti. - La Commissione introduce una nuova disposizione, fondata sull'emendamento 9 (nuovo articolo 6 bis) che prevede che essa dovrà presentare al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva. Sono stati inoltre apportati i seguenti emendamenti: - è stato inserito un quarto considerando, corrispondente al nuovo articolo 1a; - il paragrafo 2, ultima riga, dell'articolo 2 è stato modificato: è stato eliminato il criterio del luogo di residenza dei marittimi per la determinazione dell'intensità del collegamento tra servizio e Stato. Tale emendamento è stato apportato per semplificare l'applicazione della direttiva; - il paragrafo 5, primo comma, dell'articolo 2, contenente la definizione, dei contratti collettivi o decisioni di organi arbitrali di generale applicazione è stato spostato all'articolo 1 a, paragrafo 5, per riunire in tale articolo tutte le definizioni; - il paragrafo 5, ultimo capoverso, dell'articolo 2 è stato depennato perché considerato ridondante e tale da poter indurre in errore. Se infatti tutte le compagnie sono tenute ad applicare ai marittimi di paesi terzi le condizioni previste nei contratti collettivi di cui all'articolo 2, punto 5, la parità di trattamento è garantita; - l'articolo 2 è stato completato dall'aggiunta di un paragrafo 6, il quale prevede che quando le condizioni di cui all'articolo 2 sono disciplinate al contempo dalla legislazione e dai contratti collettivi applicabili e che questi ultimi prevedono condizioni più favorevoli, gli Stati membri vigilano affinché le imprese di navigazione interessate applichino tali condizioni ai marittimi cittadini di paesi terzi; - l'articolo 5 è stato modificato per designare chiaramente lo Stato membro responsabile di accertare che gli armatori che gestiscono servizi di linea fra Stati membri rispettino le disposizioni della direttiva; - l'articolo 6 è stato modificato per quanto riguarda la data limite entro la quale gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. 1998/0159 (COD) Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle norme in materia di equipaggio applicabili ai servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetto fra Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C 213 del 9.7.1998, pag. 16. visto il parere del Comitato economico e sociale [2], [2] GU C 40 del 15.2.1999, pag. 3. non avendo il Comitato delle regioni formulato il proprio parere entro i termini stabiliti dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3]considerando quanto segue: [3] GU C 175 del 21.6.1999 pag. 440. (1) Il regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986 [4], che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, modificato dal regolamento (CEE) n. 3573/90 [5], ha reso applicabile al settore del trasporto marittimo tra Stati membri tutte le norme del trattato che regolano la libera prestazione dei servizi. [4] GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1. [5] GU L 353 del 17.12.1990, pag. 16. (2) Le norme in materia di equipaggio per i servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetto tra Stati membri sono abitualmente di competenza dello Stato in cui la nave è registrata (Stato di bandiera); benché la Convenzione di Roma [6] sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali consenta di adottare disposizioni diverse, occorre tener conto anche degli interessi della Comunità e di quelli degli Stati membri tra i cui territori vengono prestati tali servizi. [6] GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1; versione consolidata GU C 27 del 26.1.1998, pag. 34. (3) Occorre affermare il principio secondo il quale le imprese di navigazione stabilite al di fuori della Comunità non devono ricevere un trattamento più favorevole di quelle stabilite sul territorio degli Stati membri. (4) È opportuno circoscrivere il campo di applicazione della presente direttiva al settore dei servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetto, ivi compresi i servizi misti di trasporto passeggeri e merci, escludendo di conseguenza i servizi di trasporto merci, compresi quelli effettuati da navi che possono avere a bordo più di dodici conducenti. (5) La particolare natura del mercato dei servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetto tra Stati membri richiede misure che consentano di garantire il corretto funzionamento del mercato unico, stabilendo che le condizioni di lavoro dei marittimi siano conformi alle norme sociali generalmente applicabili nella Comunità. (6) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo dell'azione prevista, cioè la fissazione di disposizioni in materia di condizioni di lavoro dei cittadini di paesi terzi impiegati sui servizi di traghetto che operano tra Stati membri, non può essere realizzato completamente dagli stessi Stati membri. A causa delle tensioni e dell'impegno che detta azione comporta, tale obiettivo può essere meglio conseguito a livello comunitario e d'altronde la presente direttiva si limita al minimo necessario per conseguirlo e non va al di là di quanto necessario a tale fine. (7) Si deve esigere che i cittadini dei paesi terzi assunti nei settori summenzionati non siano trattati in maniera meno favorevole rispetto a quelli residenti nella Comunità. (8) È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di concedere una deroga all'obbligo di trattare i marittimi provenienti da paesi terzi alle stesse condizioni applicabili ai soggetti residenti nella Comunità impiegati nei servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetto tra Stati membri qualora i contratti di lavoro siano di durata molto breve o in caso di grave carenza di capacità di trasporto dovuta a circostanze impreviste. (9) Gli organismi competenti dei vari Stati membri sono tenuti a cooperare tra loro nell'attuazione della presente direttiva. (10) I singoli Stati membri devono determinare le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle disposizioni da essi adottate per l'applicazione della presente direttiva, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA Articolo 1 1. La presente direttiva si applica ai cittadini degli Stati membri e alle imprese di navigazione stabilite in uno Stato membro che prestano servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetto, ivi compresi i servizi misti passeggeri/merci, tra porti situati in Stati membri diversi. 2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche ai cittadini di uno Stato membro stabiliti al di fuori della Comunità e alle imprese di navigazione stabilite al di fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro, che prestano i servizi di cui al paragrafo 1, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro conformemente alla sua legislazione e battono la sua bandiera. 3. La presente direttiva si applica nella misura in cui i cittadini e le imprese di navigazione di cui ai paragrafi 1 e 2 impiegano cittadini di paesi terzi sulle navi utilizzate per prestare i servizi di cui al paragrafo 1. 4. Le imprese di navigazione stabilite al di fuori della Comunità e diverse da quelle di cui al paragrafo 2 non ricevono un trattamento più favorevole di quello riservato ai cittadini e alle imprese di navigazione di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 1a Ai fini della presente direttiva si intende per: 1. "servizio di trasporto passeggeri": un servizio di trasporto marittimo effettuato da una nave addetta al trasporto passeggeri; 2. "servizio di linea": una serie di traversate organizzate in modo da garantire il collegamento tra due medesimi porti o più, i) secondo un orario pubblicato ii) con regolarità e frequenza tali da costituire una serie sistematicamente riconoscibile; 3. "nave addetta al trasporto di passeggeri": una nave per la navigazione marittima che trasporta più di dodici passeggeri. Tale definizione comprende le unità veloci da passeggeri e le navi o le unità che trasportano sia passeggeri che merci. Essa esclude le navi che trasportano esclusivamente merci; 4. "passeggero": ogni persona diversa da: i) il capitano e i membri dell'equipaggio o le altre persone assunte o che lavorano in qualsivoglia veste, a bordo di una nave per le esigenze della medesima nave ii) i bambini che non hanno ancora compiuto un anno di età iii) i conducenti e i guidatori di veicoli stradali e ferroviari a uso commerciale, che viaggiano a bordo di tali veicoli a titolo professionale; 5. "contratti collettivi o decisioni di organi arbitrali di generale applicazione": i contratti collettivi e le decisioni di organi arbitrali che tutte le imprese di navigazione interessate a livello nazionale sono tenute a rispettare. Articolo 2 1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualunque sia la legge applicabile al rapporto di lavoro, i cittadini e le imprese di navigazione di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, che prestano servizi di linea di trasporto passeggeri e di traghetto tra Stati membri garantiscano l'applicazione, ai cittadini di paesi terzi impiegati sulle navi utilizzate per prestare i suddetti servizi, delle condizioni di lavoro fissate: a) da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nonché, congiuntamente o in alternativa, di quelle fissate, b) da contratti collettivi o da decisioni di organi arbitrali dichiarati di generale applicazione, nella misura in cui si applichino alle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che siano applicabili ai soggetti residenti nello Stato membro di registrazione della nave. 2. Se le navi utilizzate non sono registrate in uno Stato membro, le condizioni di cui al paragrafo 1 sono quelle applicabili ai residenti in uno degli Stati membri tra i cui porti viene prestato il servizio e con il quale il servizio offerto è più strettamente collegato. L'intensità del collegamento è determinata in base al luogo nel quale il servizio viene effettivamente gestito. 3. Le condizioni di lavoro di cui al paragrafo 1 riguardano i seguenti aspetti: a) periodi di lavoro massimi e periodi di riposo minimi; b) numero minimo di giorni di ferie retribuite; c) retribuzioni minime, compresa la remunerazione degli straordinari; d) salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro; e) misure di protezione, applicabili alle condizioni di lavoro delle donne incinte o delle puerpere, dei bambini e dei giovani; f) parità di trattamento tra uomini e donne e altre disposizioni in materia di divieto di discriminazione; g) misure di rimpatrio dei marittimi e pagamento dei salari e contributi sociali in caso di insolvenza del datore di lavoro. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano l'applicazione di condizioni di lavoro più favorevoli per i lavoratori. 5. In assenza di un sistema che consenta di dichiarare di generale applicazione i contratti collettivi o le decisioni di organi arbitrali, gli Stati membri devono basarsi: a) sui contratti collettivi o sulle decisioni di organi arbitrali generalmente applicabili a tutte le imprese di navigazione di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, nonché, congiuntamente o in alternativa, b) sui contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore. 6. Quando una delle condizioni di cui al presente articolo è disciplinata al contempo dalla legislazione e dai contratti collettivi applicabili e questi ultimi prevedono condizioni più favorevoli, lo Stato membro di bandiera o, se del caso, lo Stato membro con il quale il servizio è maggiormente connesso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, vigila affinché le imprese di navigazione che gestiscono i servizi di linea di trasporto di passeggeri, quali definiti dall'articolo 1, comma a), applichino tali condizioni ai marittimi cittadini di paesi terzi. Articolo 3 1. Gli Stati membri, previa consultazione dei datori di lavoro e dei lavoratori e procedendo in conformità agli usi e alle prassi nazionali, possono decidere di non applicare le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c), qualora il contratto di lavoro dei cittadini di paesi terzi non abbia una durata superiore ad un mese nell'arco di un anno. 2. Gli Stati membri possono concedere ai prestatori di servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, una deroga di due mesi all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c), per quanto riguarda le navi traghetto noleggiate per compensare una grave carenza di capacità di trasporto su una determinata rotta, dovuta a circostanze impreviste. Per deroghe superiori a due mesi è necessaria l'autorizzazione preventiva della Commissione. 3. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione della concessione delle deroghe di cui al paragrafo 2 e delle circostanze che le giustificano. Articolo 4 1. Ai fini dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri designano, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, uno o più uffici di collegamento o uno o più organismi nazionali competenti in materia. 2. Gli Stati membri provvedono a garantire la collaborazione tra le autorità pubbliche che, ai sensi della legislazione nazionale, hanno il compito di controllare l'applicazione delle condizioni di lavoro di cui all'articolo 2. L'assistenza amministrativa reciproca viene fornita gratuitamente. 3. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli uffici di collegamento o degli organismi nazionali competenti di cui al paragrafo 1. Articolo 5 Lo Stato membro di bandiera o, se del caso, lo Stato membro con il quale il servizio è maggiormente connesso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, vigila affinché gli armatori applichino ai marittimi cittadini di paesi terzi che lavorano sulle loro navi condizioni di lavoro identiche a quelle applicabili ai residenti nella Comunità. Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 6 nonché, quanto prima possibile, le modificazioni che le riguardano. Quando il servizio concerne Stati membri diversi dallo Stato membro di bandiera della nave, le amministrazioni marittime degli Stati membri interessati cooperano per garantire il rispetto del presente articolo, alle condizioni stabilite dall'articolo 4. Articolo 6 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 6 bis La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, in tempo utile, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, nonché se del caso qualsiasi proposta necessaria. Articolo 7 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari delle presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente