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Document 52000PC0381

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'«attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'UE e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia»

/* COM/2000/0381 def. - CNS 2000/0165 */

GU C 337E del 28.11.2000, pp. 153–155 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0381

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'«attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'UE e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia» /* COM/2000/0381 def. - CNS 2000/0165 */

Gazzetta ufficiale n. C 337 E del 28/11/2000 pag. 0153 - 0155


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'"attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'UE e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia"

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

Nel corso degli ultimi anni è aumentato costantemente il numero dei progetti nel settore della cooperazione e della promozione delle relazioni commerciali fra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia (ossia Stati Uniti, Canada, Giappone, Corea, Australia e Nuova Zelanda). Tale sviluppo è una conseguenza logica dei numerosi accordi bilaterali che nell'ultimo decennio sono stati siglati tra l'Unione europea e i suddetti paesi, nei quali si auspica l'approfondimento e l'ampliamento delle relazioni bilaterali attraverso lo sviluppo della cooperazione.

In questo modo si è chiaramente consolidato il contesto politico che ha fornito la base per le azioni della Comunità nei rapporti con i paesi industrializzati in questo campo; tuttavia, è ora necessario creare uno stabile contesto giuridico e finanziario per sostenere tali azioni.

2. Contesto

(1) Considerazioni di ordine giuridico

Attualmente sono in corso numerosi progetti in favore dei suddetti paesi, sotto forma di progetti pilota o azioni preparatorie, e questa pluralità di operazioni è dovuta all'assenza di una base giuridica per le rispettive linee di bilancio, come nel caso della linea di bilancio NAT (Nuova agenda transatlantica) per i progetti di cooperazione con gli Stati Uniti. I progetti pilota e le azioni preparatorie, tuttavia, sono limitate a un periodo di 2 e di 3 anni rispettivamente. Se si considera l'utilità di questi interventi e gli esiti positivi finora ottenuti, nonché l'esigenza di sviluppare e attuare ulteriori misure e iniziative su base stabile in futuro, risulta necessario definire una base giuridica a sostegno di tali progetti.

Per quanto riguarda il Canada, l'accordo quadro del 1976 per la cooperazione commerciale ed economica e una serie di accordi bilaterali relativi ad aree specifiche di intervento costituiscono una base giuridica per i progetti e i programmi in corso. Tuttavia, la crescente diversificazione delle relazioni nell'ambito del programma d'azione tra l'Unione europea e il Canada accentua l'importanza di un approccio più ampio, soprattutto per quanto concerne l'informazione al pubblico, il rafforzamento dei legami e la promozione del dialogo tra i partner politici, economici e sociali e le organizzazioni.

Va osservato che il presente regolamento completa e lascia impregiudicate le attività contemplate da strumenti specifici quali gli accordi tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America o tra la Comunità e il Canada che istituiscono programmi di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione.

Nel caso del regolamento sul Giappone [1] la base giuridica scade alla fine del 2001. È necessario pertanto rinnovare ed estendere tale base giuridica al fine di consentire la continuità dei programmi esistenti e il lancio di nuove iniziative di cooperazione. Una situazione simile riguarda la linea di bilancio NAT creata nel 1998, poiché essa è limitata esclusivamente ai progetti pilota e alle azioni preparatorie rivolte alla cooperazione tra l'Unione europea e gli USA, e ora, nel 2000, è in vigore da tre anni.

[1] Regolamento (CE) n. 1035/1999 del Consiglio dell'11 maggio 1999 relativa "all'attuazione da parte della Commissione di un programma di misure e azioni specifiche destinate a migliorare l'accesso dei prodotti e dei servizi transfrontalieri dell'Unione europea al mercato giapponese" GU n. L 127 del 21.5.1999, pag. 1.

Per quanto riguarda la Repubblica di Corea, occorre una base giuridica per l'attuazione di progetti nei settori della cooperazione e delle relazioni commerciali conforme ai principi dell'accordo quadro sul commercio e la cooperazione e alle conclusioni del Consiglio sulla penisola coreana.

Anche per quanto riguarda l'Australia e la Nuova Zelanda esiste la necessità di una base giuridica per l'attuazione degli obiettivi di cooperazione stabiliti rispettivamente nella dichiarazione congiunta con l'Australia del 26 giugno 1997 e nella dichiarazione congiunta con la Nuova Zelanda del 4 maggio 1999.

(2) Aspetti di bilancio: l'efficienza amministrativa

Attualmente, le azioni comunitarie in corso (ossia i programmi regolari, i progetti pilota e le azioni preparatorie) realizzate nell'ambito della cooperazione e della promozione delle relazioni commerciali con i suddetti paesi industrializzati sono finanziate da un gran numero di linee di bilancio della sottosezione "Azioni esterne" (B7) del bilancio. Alcune di queste azioni richiedono stanziamenti di bilancio annui relativamente consistenti, altre invece necessitano di finanziamenti più modesti. In altri casi può sorgere la necessità di finanziare progetti ad hoc di più ampia portata. Se si consolidano le linee di bilancio esistenti in un'unica linea di bilancio, si ottiene un significativo miglioramento dell'efficienza amministrativa.

3. Obiettivi amministrativi

Un obiettivo importante per le azioni previste dal presente regolamento è di intensificare al massimo l'impatto dei finanziamenti della Comunità. Questo obiettivo sarà raggiunto se i progetti verranno concentrati su un numero limitato di attività in ciascun paese, in modo da garantire che le azioni future siano visibili sia ai governi e alle popolazioni dei paesi partner, sia nell'ambito dell'Unione europea. Per agevolare la gestione dei progetti si privilegeranno i programmi pluriennali e i progetti di più ampia portata.

Si profilerà comunque la necessità di attuare un numero limitato di interventi minori, in particolare nelle aree in cui si può ottenere un'elevata visibilità a livello di base. Per questa ragione continueranno, nei casi opportuni, a essere sostenuti i progetti che prevedono un finanziamento inferiore a centomila euro.

Infine, in riferimento a osservazioni espresse fra l'altro dalla Corte dei conti, sarà incoraggiata la decentralizzazione degli incarichi alle delegazioni della Commissione, a condizione che esista un'adeguata disponibilità di risorse di personale.

4. Misure che devono essere comprese nel regolamento

4.1. Progetti di cooperazione

Nell'ambito della cooperazione con i paesi in questione, l'esperienza acquisita soprattutto nelle relazioni con gli Stati Uniti suggerisce che potrebbero essere fra l'altro inclusi i seguenti progetti.

4.1.1. Scambi di persone

Gli scambi di persone sono diventati uno tra i principali strumenti per sostenere e promuovere le relazioni tra l'Unione europea e i paesi terzi. I programmi di scambio, infatti, formano un solida rete di comunicazione con un elevato potenziale moltiplicatore dell'immagine dell'Unione europea come di un partner importante ed interessante. Le esperienze condotte nei centri UE negli Stati Uniti danno risultati incoraggianti; si auspica, pertanto, che tale sostegno sia prolungato ed esteso ad altri paesi. In particolare, nell'Estremo oriente i programmi di scambio possono essere utilizzati per creare un'estesa rete di comunicazione con futuri dirigenti in numerosi settori, in modo da sostenere l'influenza dell'Unione europea nella regione.

Possono essere elaborati programmi di scambio di persone in tutti i paesi in questione, in modo da comprendere in particolare i seguenti settori:

- gli scambi di studenti;

- i programmi di tirocinio nelle imprese;

- i programmi di scambio culturale;

- la creazione di legami tra le istituzioni accademiche.

In seguito al piano di azione tra l'UE e il Canada del 1996, la Commissione ha già avviato un programma, denominato ACADIA, che offre a giovani laureati dell'Unione europea la possibilità di un soggiorno di formazione professionale della durata di cinque mesi nelle piccole e medie imprese del Canada. È previsto che il programma continui a essere attuato.

La Commissione si è dichiarata favorevole anche ad un aumento degli scambi di persone con il Giappone, in particolare alla luce del rafforzamento delle relazioni dell'Europa con questo paese. Finora gli scambi con il Giappone sono stati diretti soprattutto a giovani specialisti o studenti impegnati nei settori commerciale e industriale. Considerando l'esigenza di ampliare il raggio delle relazioni dell'Unione europea con il Giappone, appare giustificata l'attuazione di un programma di scambio che consenta a studenti con una più estesa area di interessi di trascorrere un periodo di soggiorno rispettivamente in Europa e in Giappone. La Commissione sta pertanto valutando la creazione di un programma pilota per la promozione di tali scambi, che potrebbe essere finanziato dalla voce "ad hoc" della componente del Giappone nella relativa linea di bilancio.

4.1.2. Dialoghi

Come dimostra l'esito positivo del dialogo commerciale transatlantico con gli Stati Uniti, che rappresenta la prima esperienza di questo tipo, i dialoghi si profilano come uno strumento utile per la creazione di solidi contesti nei quali favorire lo sviluppo del commercio, degli investimenti, del capitale e della tecnologia nei paesi partecipanti.

In questo contesto, la tavola rotonda che riunisce gli ambienti degli affari dell'Unione europea e del Canada (CERT) è stata creata appunto per fornire consulenza al governo canadese, all'UE e agli Stati membri nelle questioni relative al commercio e agli investimenti bilaterali e multilaterali. Il progetto, che è orientato alle attività d'affari, continuerà a promuovere il dialogo nell'ambiente degli affari tra l'Unione europea e il Canada.

A questo si aggiunge il dialogo tra l'Unione europea e il Canada sulla società dell'informazione, riguardante in particolare il commercio elettronico e la formazione a distanza, il quale promuove un approccio comune a temi di mutuo interesse per entrambi i partner

In numerosi settori di rilievo è previsto inoltre l'avvio di altri dialoghi tra l'UE e i paesi partner e, se del caso, l'approfondimento dei dialoghi in corso.

4.1.3. Conferenze e seminari

I progetti finora elaborati comprendono conferenze, seminari e altre attività correlate allo scopo di informare il pubblico, diffondere informazioni e favorire lo scambio di idee con i paesi partner su questioni di interesse comune.

4.1.4. Cooperazione scientifica e tecnologica

L'importanza di promuovere progetti di cooperazione scientifica e tecnologica deriva dall'aver compreso il ruolo dello sviluppo scientifico e tecnologico nel rispondere alle sfide globali e favorire la crescita economica. Tra le attività che hanno fatto seguito all'accordo scientifico e tecnologico siglato fra l'UE e gli USA, le due conferenze con gli Stati Uniti in questo settore hanno posto le basi per il futuro sviluppo della cooperazione bilaterale.

Analogamente, i progetti di cooperazione previsti in base all'accordo scientifico e tecnologico con il Canada favoriranno le opportunità di azione congiunta.

Altri progetti di collaborazione potrebbero essere mirati ad affrontare le tematiche relative a questioni transfrontaliere quali i trasporti, la protezione dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali e dei cambiamenti climatici in tutto il pianeta.

4.1.5. Attività di studio e ricerca

Si possono commissionare attività di studio e ricerca riguardanti un esteso ambito di interessi, allo scopo di promuovere le relazioni bilaterali tra l'UE e i paesi in questione oppure, se necessario, per preparare il campo a nuove iniziative di cooperazione.

Tra gli altri progetti, la creazione di una rete d'informazione per la valutazione dei sistemi telematici di assistenza sanitaria favorirà la collaborazione tra l'UE e il Canada nel campo della ricerca e sviluppo.

4.1.6 Aumento della visibilità dell'UE nei paesi partner

Nell'ambito di questa sfera è prevista la creazione nei paesi partner di piattaforme, tra cui istituti europei, allo scopo di aumentare la visibilità dell'Unione europea in questi paesi e sensibilizzare l'opinione pubblica sui vantaggi che i paesi partner possono ottenere da una più stretta collaborazione con l'UE. Un esempio di questo tipo di progetto è l'Istituto europeo a Washington, DC. Anche in Canada stanno per essere creati istituti di studi europei nel contesto di un programma in corso mirato a promuovere i legami in ambito accademico. Si prevede che, nel prossimo futuro, sulla base di questa esperienza siano creati istituti di studi europei che comprendano una vasta area di interessi.

Per quanto riguarda l'Australia, in occasione del centenario della federazione è stato proposto il versamento da parte dell'UE di un contributo ad hoc pari a metà della dotazione di un fondo specializzato (ossia AUD 4,0 mio corrispondenti a EUR 2,7 mio) a favore dell'istituzione di un centro nazionale europeo a Canberra; la restante metà sarà versata dall'Australian National University. Si tratta di una proposta interessante, tuttavia rimane da verificare in che misura l'UE potrà contribuire al finanziamento del progetto alla luce dei vincoli di bilancio.

Una valutazione sarà condotta per tutti i progetti di cooperazione; per i programmi della durata superiore a un anno sarà condotta una valutazione alla conclusione della loro durata (che non sarà comunque superiore a tre anni). Nel caso degli Stati Uniti la valutazione esterna delle attività in corso dovrebbe contribuire a incrementare l'efficienza e la visibilità dei finanziamenti dell'Unione europea, che sarà anche uno dei temi di un invito a presentare proposte attualmente in fase di preparazione.

4.2. Programmi di formazione per migliorare i risultati dell'UE nell'ambiente degli affari

4.2.1. Programma di formazione per dirigenti in Giappone (ETP)

Il programma di formazione per dirigenti (ETP) in Giappone è un programma di punta della Commissione volto a sviluppare la capacità delle imprese comunitarie di svolgere attività commerciali in Giappone. Sin dalla sua istituzione nel 1979, il programma ha consentito di inviare in Giappone oltre 700 giovani imprenditori europei interessati ad acquisire una conoscenza e un competenza adeguate per superare il divario linguistico, culturale e commerciale tra i paesi dell'Unione europea e il Giappone.

L'elevata e continua richiesta di programmi di formazione per dirigenti da parte dell'industria europea è confermata dal numero record di 42 partecipanti alla XIX edizione del programma in corso, che ha avuto inizio in Giappone nel gennaio del 2000. I 42 partecipanti sono stati attentamente selezionati in un gruppo di oltre 100 giovani dirigenti che avevano presentato la domanda di ammissione.

È attualmente in corso uno studio di verifica dell'ETP condotto da un gruppo di consulenti esterni.

L'ETP ha sempre goduto del fermo sostegno della Keidanren (l'associazione dei datori di lavoro giapponesi) ed è stato molto apprezzato dalla comunità degli imprenditori europei in Giappone. La sua continuazione è essenziale.

4.2.2 Programma di formazione per dirigenti in Corea

Il programma di formazione per dirigenti in Corea è mirato a fornire a un certo numero di dirigenti europei una conoscenza culturale, linguistica e commerciale tale da renderli capaci di operare in maniera soddisfacente nel mondo degli affari coreano.

La selezione dei partecipanti alla prima edizione del programma ha avuto inizio nel 1999 e si è conclusa nel febbraio del 2000. Nel giugno di quest'anno saranno inviati in Corea 12 dirigenti europei, attentamente selezionati, per un programma di sei mesi, che comprende un corso intensivo di lingua coreana e una serie di seminari su temi di interesse culturale e imprenditoriale, oltre che tirocini in imprese del luogo.

La Commissione intende trasformare l'ETP in Corea, attualmente un programma pilota, in un programma regolare, a condizione che tale continuazione sia sostenuta da una verifica ex-post, da condurre nel corso del 2000 o all'inizio del 2001.

4.3. Relazioni commerciali - miglioramento dell'accesso al mercato

4.3.1 Campagna per l'accesso al mercato giapponese (GTJ)

La campagna per l'accesso al mercato giapponese è una campagna integrata di promozione commerciale che consiste nell'organizzare la partecipazione di gruppi di imprese dell'Unione europea, provenienti da settori selezionati, a missioni e fiere commerciali in Giappone. Sin dall'istituzione della prima GTJ nel 1994, oltre 700 imprenditori europei hanno partecipato alle attività. La seconda campagna GTJ continuerà fino alla fine del 2000 ed entro tale periodo circa un migliaio di piccole e medie imprese dell'Unione europea saranno state introdotte nel mercato giapponese.

Un comitato di consulenti esterni sta conducendo una verifica sull'efficacia della GTJ in corso, prendendo in esame l'incremento delle vendite e dei contatti d'affari realizzati nel mercato giapponese, ed elaborerà una valutazione generale sul valore aggiunto della campagna. Sebbene la relazione finale sarà presentata soltanto nell'aprile del 2000, i risultati preliminari della relazione provvisoria sono già molto positivi. I risultati finali della verifica saranno a disposizione degli Stati membri.

Oltre al forte sostegno che la suddetta campagna continua a ricevere dalle imprese europee partecipanti, che considerano l'egida europea come il fattore probabilmente più importante del loro successo, che ha consentito il loro accesso al mercato giapponese tramite la GTJ, la campagna si iscrive anche nel quadro di una serie di nuove iniziative del governo giapponese volte a promuovere lo sviluppo di piccole e medie imprese innovative e creative. Questa nuova politica per le PMI risponde ai mutamenti in corso nell'ambiente economico giapponese e fa parte delle misure di sostegno del governo per rivitalizzare il settore industriale. La nuova politica può creare nuove opportunità per le PMI europee di attrarre partner d'affari giapponesi interessati alle nuove tecnologie e al miglioramento della qualità dei beni (o dei servizi).

È da notare infine che la campagna di accesso al mercato giapponese si è dimostrata uno strumento assai efficiente e relativamente poco costoso per accrescere la visibilità dell'Unione europea nel paese. Questo è avvenuto per effetto dell'efficiente rete di organizzazioni commerciali e di fornitori di servizi commerciali degli Stati membri che ha attuato la campagna in Giappone.

Per concludere, alla luce dei risultati comprovati della campagna di accesso al mercato giapponese e dell'incremento delle opportunità per le PMI dell'Unione europea di accedere al mercato giapponese, esistono solide motivazioni per continuare la campagna anche dopo il 2000. L'elaborazione dettagliata della terza campagna di accesso al mercato giapponese, tra cui la scelta dei settori da comprendere e il tipo di strumenti di promozione da usare, sarà svolta in stretta cooperazione con gli Stati membri nell'ambito dell'esistente comitato consultivo.

4.3.2. Studio di fattibilità per l'accesso al mercato in Corea

La Corea, avendo una delle economie più avanzate del mondo, offre significative opportunità di mercato agli imprenditori dell'Unione europea. Le riforme economiche in corso stanno trasformando la struttura dell'economia coreana in una moderna economia di mercato, rendendo il paese ancora più interessante come partner d'affari per le imprese estere. Il rafforzamento del settore delle PMI interne e lo sviluppo del contesto degli investimenti diretti esteri rappresentano importanti incentivi per una più attiva partecipazione delle imprese dell'UE, comprese le PMI. Tuttavia, nonostante questi sviluppi positivi, il mercato coreano rimane uno dei più difficili del mondo, a causa delle inalterate barriere di accesso al mercato. Lo sviluppo dell'accesso al mercato è stata una delle tematiche principali delle attività di cooperazione della Commissione con la Corea. I progetti hanno spaziato da una serie di incontri in vari settori (nella fattispecie, quello della tecnologia ambientale, della tecnologia dell'informazione e automobilistico) a un simposio dell'associazione dei consumatori mirato a migliorare l'interesse per i prodotti esteri in Corea.

La Camera di commercio europea a Seul ha auspicato il possibile ampliamento del programma di accesso al mercato coreano che potrebbe contribuire al miglioramento delle opportunità di accesso, soprattutto per le PMI. La Commissione propone quindi di condurre uno studio di fattibilità allo scopo di verificare la necessità di tale programma in Corea. Se i risultati dello studio di fattibilità saranno positivi, la Commissione presenterà agli Stati membri, attraverso il comitato consultivo, una proposta per l'attuazione di una campagna "di accesso al mercato coreano" per il 2001. Nel decidere se dar corso al progetto per questa campagna, la Commissione vaglierà le opinioni espresse dagli Stati membri nell'ambito del comitato consultivo e cercherà di evitare di prendere una qualsiasi decisione nel caso esistano significative divergenze di opinione fra gli Stati membri.

4.3.3. Misure ad hoc per migliorare l'accesso al mercato in Giappone

Oltre alla campagna di accesso al mercato giapponese, la Commissione finanzia e cofinanzia numerose misure e azioni ad hoc dirette a migliorare l'accesso al mercato giapponese. I progetti in questo ambito comprendono conferenze e seminari sui principali aspetti dell'attività commerciale e degli investimenti tra l'Unione europea e il Giappone, per esempio sulla "deregolamentazione" e gli investimenti diretti esteri, studi di mercato generali e progetti di ricerca settoriale. È possibile fornire inoltre sostegno a misure specifiche mirate ad instaurare contatti diretti tra gli industriali europei e quelli giapponesi, in modo da stimolare lo sviluppo delle relazioni commerciali e degli investimenti.

Le misure comprese in quest'ultima categoria saranno accuratamente selezionate. Un nuovo "Invito a manifestare il proprio interesse" è in via di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

5. Contenuto del regolamento

Le principali componenti della proposta di regolamento sono in sintesi:

(i) l'articolo 1 descrive l'obiettivo del regolamento e definisce i paesi inclusi;

(ii) gli articoli 3, 4 e 5 riguardano le azioni per la promozione della cooperazione;

l'articolo 4 elenca i tipi di attività che possono essere finanziate;

l'articolo 5 garantisce la coerenza dei progetti di cooperazione con altre politiche comunitarie a riguardo;

(iii) gli articoli 6, 7 e 8 riguardano le attività nella sfera della promozione delle relazioni commerciali;

l'articolo 7 stabilisce che il programma della Comunità integri e valorizzi le attività degli Stati membri in questo settore;

l'articolo 8.1 (a) descrive i due programmi di formazione per dirigenti in Giappone e in Corea (quest'ultimo attualmente in fase pilota);

(iv) gli articoli 9 e 10 definiscono le procedure di attuazione;

l'articolo 9 stabilisce l'istituzione di un comitato consultivo che assista la Commissione nello svolgimento dei propri incarichi in conformità all'articolo 8 di questo regolamento;

l'articolo 10 prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio europeo una relazione annuale di valutazione sull'attuazione del regolamento e conduca verifiche regolari sulle azioni e i programmi finanziati.

6. Base giuridica

La base giuridica scelta per il regolamento è costituita dagli articoli 133 e 308 del trattato. Le attività da realizzare per la promozione delle relazioni commerciali sono evidentemente disciplinate dall'articolo 133, ma i progetti di cooperazione previsti non rientrano in quest'articolo. È necessario pertanto ampliare la base giuridica includendo l'articolo 308, in quanto il trattato non fornisce ulteriori strumenti per tali attività oltre a quelli previsti nel suddetto articolo 308.

7. Conclusioni

Alla luce della crescente importanza attribuita alla cooperazione e alla promozione delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati, è necessario elaborare un quadro giuridico e di bilancio che consenta alla Comunità di attuare le azioni previste in questo settore in modo regolare.

Al contempo devono essere compiuti tutti gli sforzi per garantire, e se necessario accrescere, l'efficienza nella gestione dei programmi esistenti e futuri della Comunità in questo campo. In tal senso, la proposta allegata è anche da considerarsi come un importante passo in avanti per una più coerente e razionale configurazione delle linee di bilancio della sottosezione "Azioni esterne" del bilancio.

Il Consiglio è quindi invitato ad approvare la proposta della Commissione.

2000/0165 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'"attuazione di progetti destinati a promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'UE e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 e l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU ...

Considerando quanto segue:

(1) E' opportuno continuare la promozione della cooperazione e delle relazioni commerciali con i paesi industrializzati quando è nell'interesse reciproco della Comunità e dei paesi partner in questione.

(2) Il Parlamento europeo ha adottato una serie di risoluzioni relative alle relazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti nel 1994, nel 1998 e nel 1999. L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno convenuto di rafforzare le relazioni reciproche nella Dichiarazione transatlantica del 1990, nella nuova Agenda transatlantica del 1995, nel Partenariato economico transatlantico del 1998 e nella Dichiarazione di Bonn del 1999. La politica commerciale comune deve essere integrata da una ulteriore diffusione di conoscenze generali attraverso un dialogo più intenso tra i partecipanti alle relazioni tra l'UE e gli USA.

(3) Nel 1996 il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale hanno adottato, rispettivamente, una risoluzione ed un parere sulle relazioni tra l'Unione europea e il Canada, in cui si auspica lo sviluppo di più strette relazioni con il Canada. Tra l'Unione europea e il Canada è stato siglato un accordo quadro per la cooperazione commerciale ed economica nel 1976, è stata firmata la Dichiarazione sulle relazioni tra la CEE e il Canada nel 1990 e nel piano di azione congiunta e nella dichiarazione politica congiunta del 1996 è stato deciso il rafforzamento delle relazioni reciproche. Le relazioni tra l'UE e il Canada si sono diversificate e il Canada è un partner principale nel campo del commercio multilaterale e nelle questioni relative alle sfide globali e alla politica estera e di sicurezza comune. E' pertanto necessario rafforzare ulteriormente tali relazioni attraverso un intenso processo di consultazione e cooperazione su un crescente numero di questioni.

(4) Il presente regolamento completa e lascia impregiudicate le attività contemplate da strumenti specifici quali gli accordi tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America o tra la Comunità e il Canada che istituiscono programmi di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della formazione.

(5) Nella dichiarazione congiunta del 1991 l'Unione europea e il Giappone hanno deciso di intensificare il dialogo reciproco e rafforzare la cooperazione e il partenariato. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione su una comunicazione della Commissione al Consiglio dal tema: "Europa e Giappone: passi futuri". Le conclusioni del Consiglio sulla comunicazione della Commissione riguardo al Giappone riconoscono i particolari problemi specifici dell'accesso al mercato in Giappone. Il Consiglio ritiene necessario accordare priorità allo sviluppo dell'accesso al mercato giapponese ed in tale prospettiva il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1035/1999 dell'11 maggio 1999 relativo all'attuazione da parte della Commissione di un programma di misure e azioni specifiche destinate a migliorare l'accesso dei progetti europei e dei servizi transfrontalieri dell'UE in Giappone. Il suddetto regolamento scadrà il 31 dicembre 2001. Inoltre i risultati preliminari della verifica del programma della Commissione sopra descritto hanno dimostrato l'utilità e l'efficacia del programma e si ritiene pertanto necessario continuare a attuare i programmi della Commissione descritti nel suddetto regolamento. Il presente regolamento non pregiudica la decisione del Consiglio del 18 maggio 1992 relativa al consolidamento del centro euro-giapponese per la cooperazione industriale, che rimane valida.

(6) La cooperazione bilaterale con la Repubblica di Corea in campo economico e in altri settori deve essere promossa in conformità con i principi dell'accordo quadro sul commercio e la cooperazione con la Corea, con il parere del Parlamento europeo e le conclusioni del Consiglio sulla penisola coreana. L'Unione europea deve sostenere i principi di mercato in Corea e favorire la rimozione delle barriere esistenti sul commercio e gli investimenti.

(7) Nella dichiarazione congiunta del 1997 l'Unione europea e l'Australia hanno concordato di rafforzare le relazioni reciproche e di cooperare in numerosi settori nei quali condividono interessi comuni. Per l'ulteriore rafforzamento di queste relazione è necessario un intenso processo di consultazione e cooperazione su questioni di interesse bilaterale e internazionale.

(8) Nella dichiarazione congiunta del 1999 l'Unione europea e la Nuova Zelanda hanno stabilito di rafforzare i rapporti e la cooperazione reciproci sulla base di un comune interesse a mutuo beneficio delle proprie popolazioni, e altresì ad attribuire alle relazioni reciproche una prospettiva a lungo termine.

(9) Attualmente esistono numerose piccole linee di bilancio per il finanziamento delle azioni della Commissione per la promozione della cooperazione e delle relazioni commerciali con i paesi industrializzati definiti nel presente regolamento. Nell'ambito di tali linee di bilancio sono stati resi disponibili stanziamenti per il finanziamento di progetti pilota e azioni preparatorie. Dopo due anni di esperienza con i suddetti progetti pilota e azioni preparatorie, le misure finora attuate si sono dimostrate utili e occorre prorogarle come attività regolari. Per attuare tali misure in futuro la Comunità deve costantemente disporre dei mezzi necessari. Si ritiene quindi necessario, per una maggiore efficienza, per la continuità e la razionalizzazione delle risorse, creare una singola linea di bilancio per il finanziamento delle attività descritte nel presente regolamento.

(10) Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le attività degli Stati membri per quanto attiene alla progettazione e all'attuazione di programmi e disposizioni intesi a promuovere le loro esportazioni di beni e servizi transfrontalieri sui mercati di paesi terzi.

(11) In conformità dell'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CEE del 28 giugno 1999, che definisce le modalità dell'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, le misure per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate ricorrendo alla procedura consultiva stabilita nell'articolo 3 della suddetta decisione.

(12) Infine, alcune attività previste dal presente regolamento sono coperte dall'articolo 133 del trattato. Per le altre attività il trattato prevede solo le competenze di cui all'articolo 308.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità continua a realizzare azioni per promuovere la cooperazione e le relazioni commerciali tra la Comunità e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia.

Ai fini del presente regolamento, i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia comprendono gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, la Repubblica di Corea (in seguito denominata "Corea"), l'Australia e la Nuova Zelanda, in seguito denominati "i paesi partner".

Articolo 2

L'importo del contributo della Comunità ritenuto necessario per finanziare la realizzazione delle azioni previste nel presente regolamento è deciso annualmente dalle autorità competenti in materia di bilancio.

Cooperazione

Articolo 3

Le azioni rivolte alla promozione della cooperazione sono utilizzate per sostenere gli obiettivi definiti negli strumenti bilaterali esistenti in questo campo, concordati tra l'Unione europea e i paesi partner allo scopo di creare un contesto più propizio alla gestione e allo sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e i paesi partner.

Articolo 4

I finanziamenti dell'Unione europea nella sfera della cooperazione devono in particolare comprendere le seguenti attività:

(a) l'educazione e l'informazione al pubblico sulle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e i paesi partner, con particolare riguardo per gli operatori politici, gli opinion maker e altri moltiplicatori;

(b) la crescita dei legami culturali, accademici e degli scambi di persone;

(c) la promozione del dialogo tra i partner politici, economici e sociali e le organizzazioni non governative in vari settori di interesse;

(d) la ricerca e gli studi destinati ad alimentare i lavori della Commissione per l'ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali;

(e) i progetti di cooperazione su questioni relative ai settori scientifico e tecnologico, energetico, ambientale e dei trasporti;

(f) la promozione della cooperazione frontaliera tra l'Unione europea e i paesi partner;

(g) la promozione della visibilità dell'Unione europea nei paesi partner;

(h) i progetti pilota, che in seguito possono condurre al finanziamento di nuove attività regolari.

Articolo 5

Il finanziamento dei progetti di cooperazione può essere imputato interamente sul bilancio della Comunità o assumere la forma di un cofinanziamento con altre fonti dei paesi partner e/o dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 4, la Commissione deve garantire che i progetti di cooperazione siano coerenti, tanto sulla forma che sul merito, con le attività finanziate nell'ambito di altre politiche della Comunità.

Relazioni commerciali

Articolo 6

Le azioni mirate alla promozione delle relazioni commerciali devono contribuire all'approfondimento delle relazioni tra l'Unione europea e i paesi partner. Devono inoltre essere rivolte, in particolare, allo sviluppo di più strette relazioni commerciali e di investimento tra l'Unione europea e i paesi partner, promuovendo la comprensione reciproca delle norme commerciali e delle pratiche d'affari e creando un ambiente più favorevole per le imprese della Comunità, in particolare le PMI, nei mercati dei paesi partner.

Articolo 7

La Comunità deve attuare un programma specifico, coerente e mirato di azioni e misure per la promozione dell'esportazione di beni e servizi transfrontalieri comunitari in Giappone e in Corea, che serva a integrare e valorizzare gli sforzi realizzati dagli Stati membri e da altri organi pubblici dell'Unione europea nei mercati giapponese e coreano.

Articolo 8

1. I finanziamenti concessi dall'Unione europea in questa sfera devono essere diretti alle seguenti misure e azioni principali:

(a) i programmi di formazioni per la creazione di gruppi di dirigenti europei capaci di comunicare e operare nel mondo degli affari del Giappone e della Corea ("programmi di formazione per dirigenti");

(b) il reclutamento, la formazione, la preparazione precedente la missione e la partecipazione di gruppi di dirigenti europei, provenienti in particolare dalle PMI, che aderiscano alle azioni attuate in Giappone per consolidare la loro presenza commerciale nel mercato giapponese (la campagna di "accesso al mercato in Giappone");

(c) commissione di uno studio, per verificare la fattibilità di una campagna di accesso al mercato in Corea, in base ai risultati del quale la Commissione, previo parere del comitato consultivo di cui all'articolo 9, deciderà l'avvio della campagna.

2. In aggiunta alle misure e alle azioni descritte al paragrafo 1, possono essere sostenute, se del caso, anche le seguenti azioni e misure:

(a) la raccolta di informazioni e consulenza strategica su questioni relative al settore commerciale;

(b) conferenze e seminari per promuovere le relazioni commerciali e d'investimento tra l'Unione europea e i paesi partner;

(c) missioni d'affari ad alto livello per le questioni specifiche dell'accesso al mercato in Giappone e in Corea;

(d) azioni specifiche che agevolino l'accesso ai mercati giapponese e coreano delle imprese della Comunità, in particolare le PMI;

3. In adempimento al paragrafo 2, la Commissione deve garantire la piena compatibilità delle specifiche attività con le politiche della Comunità e degli Stati membri.

Procedure di attuazione

Articolo 9

1. Per attuare le attività menzionate nell'articolo 8, la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentati degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. In riferimento al presente paragrafo, si applicano le procedure consultive definite nell'articolo 3 della decisione 1999/468/CEE, in conformità con l'articolo 7 (3).

Articolo 10

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. Nella relazione dovranno essere compresi i risultati dell'esecuzione del bilancio e la presentazione delle attività e dei programmi finanziati nel corso nell'anno.

La Commissione inoltre realizza regolari verifiche delle azioni e dei programmi finanziati nell'ambio del presente regolamento allo scopo di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti. Tali verifiche devono essere effettuate almeno una volta ogni sei anni. La prima di tali verifiche deve essere completata entro il terzo anno dall'entrata in vigore del regolamento. Le relazioni devono anche, se del caso, tener conto degli obblighi contrattuali e dei principi di sana gestione, oltre a comprendere i risultati di un'analisi sull'efficacia dei costi.

Una parte limitata del bilancio annuale serve a finanziare gli studi di verifica delle azioni e dei programmi realizzati nel quadro del presente regolamento.

Articolo 11

1. Il regolamento (CEE) n. 1035/1999 è abrogato.

2. Ogni riferimento al regolamento abrogato s'intende riferito al presente regolamento.

Articolo 12

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Proposta relativa a un regolamento del Consiglio per l'attuazione da parte della Commissione di progetti diretti a favorire la cooperazione e le relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia.

2. Linea(e) di bilancio

B7-665 e B7-665A.

3. Base giuridica

Articoli 133 e 308 del Trattato.

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivi generali

L'obiettivo generale dell'operazione è di sostenere l'attuazione di politiche comunitarie nel settore della cooperazione e della promozione delle relazioni commerciali con i paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia.

Gli obiettivi generali sono:

* la creazione di un ambiente più propizio alla gestione e all'ulteriore sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e i paesi partner;

* lo sviluppo di più strette relazioni economiche tra l'Unione europea e i paesi partner, l'approfondimento della comprensione reciproca delle norme commerciali e delle pratiche d'affari e la creazione di un ambiente più favorevole per le imprese della Comunità, in particolare le PMI, nei mercati dei paesi partner.

4.2 Periodo previsto e modalità di rinnovo

L'azione avrà inizio nel 2001.

5. Classificazione delle spese/entrate

5.1 Spese non obbligatorie

5.2 Stanziamenti non dissociati

5.3 Tipi di entrate

6. Natura delle spese/entrate

* Sovvenzione al 100%

Nessuno.

* Sovvenzione per il cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato

In conformità alla normativa della Commissione sulla gestione degli aiuti economici, il cofinanziamento con altre fonti è preferibile nei casi in cui i progetti o i programmi siano finanziati per mezzo di sovvenzioni. Per alcune azioni, la Commissione potrà anche decidere un finanziamento complementare da parte dei paesi industrializzati dell'America settentrionale, dell'Estremo oriente e dell'Australasia.

* Abbuono d'interessi

Nessuno.

* Altro

La Commissione applicherà le procedure sugli appalti pubblici in conformità con le norme delle direttive europee sugli appalti pubblici e dell'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC per la stipula di contratti per attività direttamente collegate agli articoli 4 e 6 del regolamento del Consiglio proposto.

* Nel caso l'azione produca risultati economici positivi, è previsto il rimborso parziale o totale del contributo comunitario-

Non applicabile.

* L'operazione proposta comporterà delle modifiche sul volume delle entrate-

No.

7. Incidenza finanziaria

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso tra costi unitari e totali)

In riferimento alle procedure di bilancio annuali, la Commissione propone per la presente linea di bilancio un contributo indicativo di EUR 15,6 milioni per l'anno 2001 (B7665 + B7-665A). Per gli anni successivi, le dotazioni annuali saranno decise dall'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio.

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

Stanziamenti d'impegno a prezzi correnti in Mio EUR

Ripartizione // Anno 2001

Giappone

Programma di formazione per dirigenti in Giappone

Campagna di accesso al mercato giapponese

Progetti ad hoc

Stati Uniti

Istruzione

Scambi di persone

Sostegno e promozione della NAT

Canada

Cooperazione e relazioni con il Canada

Corea

Programma di formazione per dirigenti in Corea

Studio di fattibilità per la campagna di accesso al mercato coreano

Australia e Nuova Zelanda*

Cooperazione e relazioni con l'Australia e la Nuova Zelanda //

6,870

2,500

0,430

2,000

0,500

1,500

0,850

0,800

0,050

0,100

Totale // 15,6 Mio EUR

* Per quanto concerne l'Australia, può essere necessario un bilancio supplementare di 2,7 mio EUR come contributo alla creazione del centro nazionale europeo a Canberra in occasione delle celebrazioni del centenario della federazione. Questo contributo può essere versato in tre rate annuali consecutive.

7.3 Spese operative per studi, esperti, ecc. comprese nella parte B del bilancio

Nel quadro dell'importo complessivo proposto al paragrafo 7.1 saranno applicati tetti massimali specifici per gli stanziamenti d'impegno per le spese operative (in milioni di euro):

// Anno 2001

- Studi

- Informazione, pubblicazioni // 0,2

0,2

Totale // 0,4

7.4 Scadenzario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

In milioni di EUR

// 2001

Stanziamenti

d'impegno // 15,6

Stanziamenti

di pagamento // 17,5

8. Disposizioni antifrode

Tutti gli accordi e i contratti stipulati tra la Commissione e i contraenti, i beneficiari degli aiuti economici e altre parti comprendono specifici strumenti di verifica (quali la presentazione di relazioni, ecc.). Durante l'attuazione dei progetti viene inoltre mantenuto uno stretto contatto con i responsabili delle parti beneficiarie e viene effettuato un costante monitoraggio dell'attuazione.

Prima di corrispondere i pagamenti, i servizi della Commissione esaminano le attività svolte, tenendo conto degli obblighi contrattuali e dei principi di economia e di buona gestione finanziaria. Gli accordi prevedono, se del caso, la presentazione di rendiconti finanziari approvati da revisori nominati dall'organo direttivo dell'associazione professionale beneficiaria della sovvenzione.

9. Elementi dell'analisi sull'efficienza dei costi

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

Gli obiettivi specifici sono basati sulle dichiarazioni relative alla politica dell'Unione europea nei confronti dei paesi in questione e sugli obiettivi definiti nella presente proposta, che riguardano in particolare:

* l'educazione e l'informazione rivolte al pubblico sulle relazioni bilaterali tra l'Unione europea e i paesi partner, il rafforzamento dei rapporti culturali e accademici e degli scambi di persone, con particolare riferimento per gli operatori politici, gli opinion maker e altri moltiplicatori;

* la promozione del dialogo tra le parti politiche, economiche e sociali e le organizzazioni non governative nei principali settori, nonché la partecipazione dei rappresentati della società civile al dialogo strutturato tra l'Unione europea e i paesi partner;

* la realizzazione di progetti di cooperazione nelle questioni relative ai settori scientifico e tecnologico, frontaliero, energetico e ambientale. Gli intermediari saranno istituzioni specializzate nelle relazioni estere dell'UE, istituzioni accademiche, ONG e organizzazioni simili;

* la promozione delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e i paesi partner attraverso missioni d'affari di alto livello dirette in particolare alle questioni di accesso ai mercati. Il gruppo beneficiario è costituito dai dirigenti;

* i programmi di formazione per dirigenti (in Giappone e in Corea) sono intesi a migliorare la conoscenza della lingua, della cultura e del mondo degli affari di entrambi i paesi, Giappone e Corea, e a fornire agli imprenditori europei gli strumenti necessari per penetrare tali mercati. Il gruppo beneficiario è costituito dai dirigenti delle imprese europee.

* La campagna di accesso al mercato in Giappone è mirata a incrementare la presenza dell'industria dell'Unione europea in Giappone fornendo sostegno alle PMI europee nella fase iniziale di introduzione dei loro prodotti in Giappone. Il gruppo beneficiario è costituito dalle PMI europee.

9.2 Giustificazione dell'azione

* Per il conseguimento degli obiettivi generali dell'operazione, alcune attività necessitano del finanziamento da parte della Comunità.

* Giacché gli obiettivi definiti comportano un ulteriore sviluppo delle relazioni estere dell'UE, le attività previste dal progetto possono essere meglio attuate a livello europeo. È pertanto auspicabile che parte del sostegno finanziario provenga dal bilancio della Commissione europea. Il fatto che alcune delle operazioni siano cofinanziate con i rispettivi paesi terzi conferma la necessità di un interlocutore centrale da parte dell'Unione europea.

* Considerata la specificità delle attività non si profilano alternative. In via di massima le operazioni nazionali non possono sostituire l'approccio comunitario, che presenta ai rispettivi partner l'Unione europea come un'entità e un unico partner nei settori in questione.

* Alcuni dei progetti previsti sono diretti a sensibilizzare l'opinione pubblica, sia nell'Unione europea che nei relativi paesi terzi, sull'importanza delle relazioni bilaterali. A questo riguardo il preciso impatto e gli effetti moltiplicatori possono essere qualitativamente valutati mediante indagini rivolte ai gruppi beneficiari. Il principale criterio di scelta degli intermediari sarà la loro capacità di generare effetti moltiplicatori per la creazione di un ambiente favorevole alla conduzione delle relazioni esterne dell'UE.

* Per quanto concerne la promozione delle relazioni commerciali, con particolare riferimento ai programmi per migliorare l'accesso ai mercati in Giappone e in Corea (le campagne di accesso ai mercati), è possibile ottenere significative economie di scala attraverso l'organizzazione di attività a livello europeo e creando una "massa critica", sensibilizzando i mercati del Giappone e della Corea sulle possibilità di offerta dell'industria europea. Le attività dell'Unione europea in questo settore contribuiscono sia a integrare, sia ad avvalorare le attività degli Stati membri, e sono questi i principali criteri della Commissione per la scelta dei settori e delle attività più appropriate da realizzare.

* I programmi di formazione per dirigenti (in Giappone e in Corea), che hanno lo scopo di fornire a gruppi di dirigenti la competenza necessaria per offrire alle proprie organizzazioni un'effettiva assistenza nell'accesso a questi mercati, possiedono a livello europeo la necessaria massa critica e possono essere organizzati efficientemente dalla Commissione. Tale capacità è inequivocabilmente riconosciuta dagli Stati membri, dal Parlamento europeo e dal mondo degli affari europeo.

9.3 Monitoraggio e valutazione dell'azione

* I responsabili del progetto elaboreranno i progetti, se necessario in stretta collaborazione con gli Stati membri, e ne verificheranno l'attuazione.

* In linea di principio, per tutti i progetti sarà richiesta ai beneficiari una relazione dettagliata per valutare i progressi compiuti al fine di conseguire gli obiettivi previsti. Per alcuni progetti selezionati sarà svolta una verifica più specifica.

* Per quanto concerne i programmi di formazione per dirigenti (ETP) in Giappone e in Corea sono previste fra l'altro le seguenti verifiche: relazioni da parte dei partecipanti sui singoli aspetti del programma, il monitoraggio delle attività professionali dei dirigenti che hanno partecipato ai ETP, l'analisi dei risultati conseguiti dalle imprese che hanno preso parte al programma, ecc.

* Per quanto riguarda la campagna di accesso al mercato giapponese, verrà effettuato un monitoraggio nel corso della sua attuazione, utilizzando questionari rivolti alle imprese partecipanti e l'esame dei risultati delle stesse imprese da parte dei coordinatori nazionali in ogni Stato membro a intervalli regolari dopo la partecipazione alla campagna. Saranno inoltre presentati alla Commissione relazioni mensili sulla gestione della campagna per consentire di valutarne i progressi compiuti, i livelli di realizzazione, le tendenze nella selezione dei partecipanti e le attività proposte. Le operazioni giornaliere della campagna in Giappone saranno inoltre regolarmente verificate dalla delegazione di Tokio. Almeno un funzionario della DG RELEX parteciperà a tutte le attività organizzate nell'ambito della campagna.

* Le operazioni continue prevedono che sia condotta una valutazione interna; in alternativa, esse saranno valutate da un comitato di esperti esterni o interni, che forniranno indicazioni per successive attività complementari.

* Per progetti singoli quali seminari, conferenze, ecc. è prevista la partecipazione di rappresentanti della Commissione selezionati, che valuteranno l'esito delle azioni ed elaboreranno dettagliate relazioni di verifica.

* Se necessario saranno condotte revisioni contabili sul posto.

* Infine, una valutazione complessiva delle azioni e dei programmi finanziati sarà svolta almeno ogni sei anni; la prima di tali valutazioni dovrà essere completata entro il terzo anno.

10. Spese amministrative (Sezione III, Parte A del bilancio)

I bisogni in termini di risorse umane ed amministrative vanno coperti dalle dotazioni assegnate dalla DG responsabile della gestione dei programmi.

10.1 Incidenza sull'organico

L'operazione richiede ulteriori risorse di personale come di seguito indicato:

>SPAZIO PER TABELLA>

10.2 Incidenza finanziaria complessiva delle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

10.3 Altre spese amministrative risultanti dall'azione

EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

Qualsiasi fabbisogno supplementare dovrà essere finanziato nell'ambito della dotazione finanziaria globale assegnata annualmente alla DG RELEX.

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