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Dokument 52000PC0383

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp

/* COM/2000/0383 def. - CNS 2000/0171 */

GU C 337E del 28.11.2000, s. 103–108 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0383

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp /* COM/2000/0383 def. - CNS 2000/0171 */

Gazzetta ufficiale n. C 337 E del 28/11/2000 pag. 0103 - 0108


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La presente proposta riguarda gli obblighi internazionali contratti dalla Comunità nell'ambito della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico.

Detta convenzione, che istituisce la Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR), è stata approvata con decisione 81/691/CEE del Consiglio [1] ed è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982.

[1] GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26.

Nella sua diciottesima riunione annuale, svoltasi nel novembre 1999, la CCAMLR ha adottato la misura di conservazione 170/XVIII che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp.

A decorrere dal 9 maggio 2000 detta misura di conservazione diventerà obbligatoria per le parti contraenti che non abbiano sollevato obiezioni. La Comunità deve quindi procedere alla sua esecuzione.

Il presente regolamento è inteso a recepire nella normativa comunitaria gli obblighi che incombono a tale riguardo alla Comunità e ai suoi Stati membri.

Gli obiettivi principali di questa nuova misura sono combattere la pesca illegale, controllare il commercio internazionale di Dissostichus spp, individuare la provenienza dei carichi e delle partite importate nel territorio delle parti contraenti della CCAMLR o da esso esportate, stabilire se i pesci catturati nella zona della convenzione sono stati pescati in conformità alle misure di conservazione della CCAMLR e raccogliere i dati relativi per consentire una migliore valutazione scientifica degli stock.

Le parti non contraenti della CCAMLR sono invitate a partecipare all'attuazione del sistema di documentazione e a fornire quindi modelli del documento di cattura alle navi battenti la loro bandiera.

Questo sistema è un elemento essenziale del dispositivo che consentirà, in prospettiva, di combattere più efficacemente la pesca illegale delle specie alieutiche gestite dalla CCAMLR.

Le modalità di attuazione relative saranno stabilite mediante un regolamento di applicazione della Commissione.

La Commissione propone che il Consiglio adotti il presente regolamento.

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU C ...

visto il parere del Parlamento europeo [3],

[3] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) La convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata "la convenzione", è stata approvata con decisione 81/691/CEE del Consiglio [4] ed è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982.

[4] GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26.

(2) Detta convenzione prevede un quadro per la cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche dell'Antartico attraverso la creazione di una commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in appresso denominata "CCAMLR", e l'adozione di misure di conservazione che diventino obbligatorie per le parti contraenti.

(3) Nella sua diciottesima riunione annuale, svoltasi nel novembre 1999, la CCAMLR ha adottato la misura di conservazione 170/XVIII che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp.

(4) L'istituzione di un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp permetterà di controllare meglio il commercio internazionale di tale specie e di individuare l'origine di tutti i Dissostichus spp importati nel territorio delle parti contraenti della CCAMLR o da esso esportati.

(5) Il documento di cattura consentirà inoltre di stabilire se i Dissostichus spp catturati nella zona della convenzione sono stati pescati in conformità alle misure di conservazione della CCAMLR e di raccogliere i dati relativi alle catture in modo da agevolare la valutazione scientifica degli stock.

(6) La misura di conservazione 170/XVIII è divenuta obbligatoria per tutte le parti contraenti il 9 maggio 2000. La Comunità deve quindi procedere alla sua esecuzione.

(7) Tutte le importazioni di Dissostichus spp devono essere assoggettate all'obbligo di presentazione di un documento di cattura onde consentire alla CCAMLR di conseguire gli obiettivi di conservazione relativi a tale specie.

(8) Le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [5],

[5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni relative all'attuazione, da parte della Comunità, del sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp adottato dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR).

Articolo 2

Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

a) a qualunque trasbordo o sbarco di Dissostichus spp. effettuato da un peschereccio comunitario ;

b) a qualunque importazione, esportazione o riesportazione di Dissostichus spp. nella o dalla Comunità.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) "Dissostichus spp.": pesci della specie Dissostichus eliginoides o della specie Dissostichus mawsoni (austromerluzzo);

b) "Documento di cattura": documento contenente le informazioni previste dall'allegato I e compilato secondo il modello che figura nell'allegato II;

c) "Zona CCAMLR": zona di applicazione quale definita all'articolo 1 della convenzione che ha istituito la CCAMLR.

Capo II

Obblighi dello Stato di bandiera

Articolo 4

Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari affinché ad ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp i pescherecci battenti la loro bandiera e autorizzati alla pesca di Dissostichus spp abbiano debitamente compilato il documento di cattura.

Articolo 5

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché ogni trasbordo di Dissostichus spp verso navi battenti la loro bandiera sia accompagnato dal documento di cattura debitamente compilato.

Articolo 6

Gli Stati membri forniscono documenti di cattura a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare Dissostichus spp, e solo ad essi.

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono a che nei documenti di cattura da essi rilasciati figuri un numero di identificazione specifico costituito da:

a) un numero di quattro cifre composto dalle due cifre del codice del paese, emesso dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO), seguito dalle ultime due cifre dell'anno per il quale è rilasciato il documento e

b) un numero di tre cifre sequenziali (iniziando da 001) per indicare l'ordine in cui sono rilasciati i formulari del documento di cattura.

Gli Stati membri riportano inoltre su ciascun documento di cattura il numero del permesso di pesca da essi rilasciato alla nave battente la loro bandiera.

Capo III

Obblighi del comandante

Articolo 8

1. Prima di ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp. il comandante di un peschereccio comunitario che ha ricevuto uno o più documenti di cattura si accerta che tutte le informazioni obbligatorie di cui all'allegato I siano correttamente riportate sul documento di cattura.

2. Qualora uno sbarco o un trasbordo comprenda catture di entrambe le specie di Dissostichus spp., il comandante registra sul documento di cattura per ciascuna specie il peso totale delle catture sbarcate o trasbordate.

3. Qualora uno sbarco o un trasbordo comprenda catture di entrambe le specie di Dissostichus spp. provenienti da diverse sottozone e/o divisioni statistiche, il comandante indica sul documento di cattura per ciascuna specie il peso delle catture provenienti da ciascuna sottozona o divisione statistica.

4. Il comandante comunica allo Stato membro di bandiera del peschereccio, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, il numero del documento di cattura, la data di partenza della nave, le specie, il tipo o i tipi di trattamento, il peso netto sbarcato e la zona o le zone di cattura, la data di sbarco o di trasbordo, il porto e il paese di sbarco o la nave di trasbordo e chiede allo Stato membro di bandiera un codice individuale di convalida.

Articolo 9

Lo Stato membro di bandiera, dopo aver confermato che le catture da sbarcare o trasbordare corrispondono a quelle previste dall'autorizzazione di pesca della nave, trasmette al comandante, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi, uno speciale codice numerico. Il comandante riporta tale codice sul documento di cattura.

Articolo 10

1. Subito dopo ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp il comandante di un peschereccio comunitario che ha ricevuto uno o più documenti di cattura :

a) in caso di trasbordo, fa firmare il documento di cattura al comandante della nave su cui sono state trasbordate le catture;

b) in caso di sbarco, fa firmare il documento di cattura ad un responsabile del porto di sbarco e alla persona che riceve le catture nel porto di sbarco.

2. Se le catture vengono divise allo sbarco, il comandante trasmette una copia del documento di cattura ad ogni persona che riceve una parte delle catture. Su ogni copia del documento egli riporta il quantitativo e l'origine delle catture che sono state ricevute dalla persona di cui trattasi, chiedendo a questa di firmare a sua volta la copia.

3. Il comandante del peschereccio firma e trasmette allo Stato membro di bandiera, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, una copia o, nel caso che le catture sbarcate siano state divise, le copie firmate dei documenti di cattura. Egli invia inoltre una copia del documento firmato ad ogni persona che riceve una parte delle catture.

Articolo 11

Il comandante conserva gli originali del o dei documenti di cattura firmati e li trasmette allo Stato membro di bandiera entro il termine massimo di un mese dalla fine della stagione di pesca.

Articolo 12

1. Il comandante di una nave comunitaria su cui sono trasbordate catture di Dissostichus spp., subito dopo lo sbarco delle catture stesse fa firmare il documento di cattura ricevuto dalle navi che hanno effettuato il trasbordo da un funzionario del porto di sbarco e dalla persona che riceve le catture nel porto di sbarco.

2. Se le catture allo sbarco vengono divise, il comandante trasmette una copia del documento di cattura ad ogni persona che riceve una parte delle catture. Su ogni copia di tale documento egli riporta il quantitativo e l'origine delle catture che sono state ricevute dalla persona di cui trattasi, chiedendo a questa di firmare a sua volta la copia.

3. Il comandante del peschereccio firma e trasmette, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, una copia o, nel caso che le catture sbarcate siano state divise, le copie firmate dei documenti di cattura agli Stati di bandiera che li hanno rilasciati. Egli invia inoltre una copia del documento ad ogni persona che riceve una parte delle catture.

Capo IV

Obblighi dello Stato membro in caso di sbarco, importazione, esportazione o riesportazione di Dissostichus spp.

Articolo 13

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per determinare l'origine dei Dissostichus spp. importati sul loro territorio o da esso esportati e accertare che le specie suddette, nei casi in cui provengano dalla zona della convenzione, siano state catturate in conformità alle misure di conservazione della CCAMLR.

Articolo 14

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché ogni sbarco di Dissostichus spp. nei loro porti sia accompagnato dal documento di cattura debitamente compilato.

Articolo 15

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni carico di Dissostichus spp. importato sul loro territorio o da esso esportato sia accompagnato da uno o più documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione e corrispondenti al quantitativo totale di Dissostichus spp. compreso nel carico.

2. Gli Stati membri si accertano che le loro autorità doganali o altri funzionari competenti richiedano ed esaminino la documentazione relativa all'importazione di ciascun carico di Dissostichus spp. importato sul loro territorio al fine di verificare che essa comprenda uno o più documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione e corrispondenti al quantitativo totale di Dissostichus spp. compreso nel carico. Detti funzionari possono inoltre esaminare il contenuto dei carichi per verificare le informazioni riportate sul documento o sui documenti suddetti.

3. Il documento di cattura per Dissostichus spp. convalidato per l'esportazione deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) contenere tutte le informazioni previste dall'allegato I e tutte le firme richieste;

b) recare un'attestazione firmata e timbrata da un funzionario dello Stato esportatore che certifichi l'esattezza delle informazioni riportate sul documento.

Articolo 16

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni carico di Dissostichus spp. riesportato dal loro territorio sia accompagnato da uno o più documenti di cattura convalidati per la riesportazione corrispondenti al quantitativo totale di Dissostichus spp. compreso nel carico.

Il documento di cattura convalidato per la riesportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III e contenere i dati indicati all'articolo 18.

Capo V

Obblighi dell'esportatore

Articolo 17

Per ogni carico di Dissostichus spp. che deve essere esportato dallo Stato membro di sbarco l'esportatore indica su ciascun documento di cattura:

a) il quantitativo di ciascuna specie di Dissostichus spp. contenuto nel carico dichiarato sul documento;

b) il nome e l'indirizzo dell'importatore del carico e il luogo d'importazione;

c) il proprio nome e indirizzo.

Dopo averlo firmato, fa convalidare ciascun documento di cattura dall'autorità competente dello Stato membro esportatore.

Articolo 18

In caso di riesportazione il riesportatore fornisce i seguenti dati:

a) peso netto dei prodotti di tutte le specie da riesportare e numero del documento di cattura a cui si riferisce ciascuna specie e ciascun prodotto;

b) nome e indirizzo dell'importatore del carico, luogo d'importazione e nome e indirizzo dell'esportatore;

Egli fa quindi convalidare tutti i dati di cui sopra dall'autorità competente dello Stato membro riesportatore.

Capo VI

Trasmissione dei dati

Articolo 19

Lo Stato membro di bandiera trasmette immediatamente al segretariato della CCAMLR, dandone copia alla Commissione, le copie di cui agli articoli 10 e 12.

Articolo 20

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, perché essa lo trasmetta a sua volta al segretariato della CCAMLR, il nome dell'autorità nazionale o delle autorità nazionali (indicando nomi, indirizzi, numeri di telefono e di fax) incaricate di rilasciare e di convalidare i documenti di cattura.

Articolo 21

Gli Stati membri inviano ogni tre mesi alla Commissione, perché essa le trasmetta a sua volta al segretariato della CCAMLR, le copie dei documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione che essi hanno rilasciato o che hanno ricevuto sul loro territorio.

Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, perché essa li trasmetta a sua volta al segretariato della CCAMLR, i dati estratti dai documenti di cattura relativi all'origine e ai quantitativi di Dissostichus spp. importati nel proprio territorio o da esso esportati.

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 22

La Commissione, seguendo la procedura prevista dall'articolo 23, paragrafo 2, può modificare gli aspetti tecnici degli articoli da 7 a 12 e gli allegati I, II e III al fine di recepire le misure di conservazione adottate dalla CCAMLR.

Articolo 23

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio [6].

[6] GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

DOCUMENTO DI CATTURA PER IL DISSOSTICHUS

Nel documento di cattura devono figurare i seguenti dati:

i) nome, indirizzo e numeri di telefono e di fax dell'autorità che ha rilasciato il certificato;

ii) nome, porto d'immatricolazione, numero interno del registro della flotta, indicativo di chiamata della nave e se del caso numero di registro Lloyd's;

iii) a seconda dei casi, numero della licenza o del permesso rilasciato alla nave;

iv) peso delle catture di ciascuna specie di Dissostichus, per ciascun tipo di prodotto sbarcato o trasbordato e

a) per sottozona o sottodivisione statistica della CCAMLR, se le catture provengono dalla zona della convenzione; e/o

b) per zona, sottozona o sottodivisione statistica della FAO, se le catture non provengono dalla zona della convenzione;

v) le date del periodo in cui sono state effettuate le catture;

vi) in caso di sbarco, data e porto di sbarco; oppure, in caso di trasbordo, data, nome della nave di trasbordo, bandiera e numero interno del registro della flotta; e

vii) nome, indirizzo e numeri di telefono e di fax della persona o delle persone che hanno ricevuto le catture, quantitativo delle catture di ciascuna specie e tipo di prodotto ricevuto.

ALLEGATO II

MODELLO DI DOCUMENTO DI CATTURA PER IL DISSOSTICHUS

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

MODELLO DI DOCUMENTO DI RIESPORTAZIONE PER IL DISSOSTICHUS

>SPAZIO PER TABELLA>

Nahoru