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Documento 52000PC0304
Proposal for a Council Regulation on the conclusion of the Protocol setting out the fishing rights and financial contribution provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Government of the Republic of Guinea on fishing off the Guinean coast for the period from 1 January 2000 to 31 December 2001
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001
/* COM/2000/0304 def. - CNS 2000/0154 */
GU C 337E del 28.11.2000, pagg. 89-100
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 /* COM/2000/0304 def. - CNS 2000/0154 */
Gazzetta ufficiale n. C 337 E del 28/11/2000 pag. 0089 - 0100
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 (presentata dalla Commissione) RELAZIONE Il protocollo allegato all'accordo di pesca tra la CE e la Repubblica di Guinea è scaduto il 31 dicembre 1999. Il 17 dicembre 1999 le due parti hanno siglato un nuovo protocollo per fissare le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi della CE nelle acque della Repubblica di Guinea per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001. Tenuto conto di quanto precede la Commissione propone che il Consiglio adotti mediante regolamento la conclusione del nuovo protocollo. Una proposta di decisione del Consiglio relativa all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo, in attesa della sua entrata in vigore definitiva, forma oggetto di una procedura distinta. 2000/0154 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo [1], [1] GU ... considerando quanto segue: (1) Conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea [2] le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo d'applicazione del protocollo ad esso allegato. [2] GU L 111 del 27.4.1983, pag. 1. (2) In seguito a questi negoziati, il 17 dicembre 1999 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di cui sopra per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001. (3) Risponde all'interesse della Comunità approvare tale protocollo. (4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri basandosi sulla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001. Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: >SPAZIO PER TABELLA> Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri. Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente PROTOCOLLO che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 Articolo 1 Per un periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2000 le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo sono fissate come segue: 1) a) pescherecci per traino adibiti alla pesca di pesci e cefalopodi: 2 500 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua; 2) b) pescherecci per traino adibiti alla pesca di gamberetti: 1 500 tonnellate di stazza lorda (tsl) al mese in media annua; 3) tonniere congelatrici con reti a circuizione : 38 unità; 4) tonniere con lenze e canne: 14 unità; 5) pescherecci con palangari di superficie: 16 unità. La commissione mista prevista dall'articolo 10 dell'accordo analizzerà, se del caso e compatibilmente con lo stato delle risorse, la possibilità di introdurre nuove categorie di pesca e di definire le condizioni tecniche e finanziarie per il loro sfruttamento da parte dei pescherecci comunitari. Articolo 2 (1) La contropartita finanziaria di cui all'articolo 8 dell'accordo è fissata a 2 960 000 EUR all'anno (di cui 1 600 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria e 1 360 000 EUR per le azioni di cui all'articolo 4 del presente protocollo) per le possibilità di pesca fissate all'articolo 1. Tale compensazione finanziaria è pagabile entro il 30 giugno di ogni anno. (2) L'impiego della compensazione finanziaria è di esclusiva competenza del governo della Repubblica di Guinea. (3) La compensazione è versata su un conto indicato dal governo della Repubblica di Guinea a profitto del Tesoro pubblico. Articolo 3 Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1, punto 1 o 2, una volta che siano state interamente utilizzate, possono essere aumentate, su richiesta della Comunità, mediante quote successive di 1 000 tsl al mese in media annua. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2 è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. Articolo 4 Sull'ammontare della contropartita finanziaria globale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo di 1 360 000 EUR il primo anno e 1 360 000 EUR il secondo anno, secondo la ripartizione qui sotto indicata: (1) finanziamento di programmi scientifici e tecnici destinati a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche riguardanti la zona di pesca della Repubblica di Guinea: 400 000 EUR; (2) sostegno alle strutture incaricate della sorveglianza della pesca: 800 000 EUR; (3) sostegno alla pesca artigianale: 300 000 EUR; (4) sostegno istituzionale alle strutture del ministero della pesca: 520 000 EUR; (5) finanziamento di borse di studio, di tirocini di formazione pratica o di seminari nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca: 300 000 EUR; (6) contributo della Repubblica di Guinea alle organizzazioni internazionali del settore della pesca: 100 000 EUR; (7) partecipazione di delegati guineani a riunioni internazionali concernenti la pesca: 300 000 EUR. Le azioni nonché gli importi annuali ad esse destinati sono decisi dal ministero della pesca, che ne informa la Commissione europea. I suddetti importi annuali sono messi a disposizione delle strutture interessate il primo anno entro il 30 giugno e il secondo anno entro il 2 gennaio, versandoli, sulla base dell'utilizzazione prevista, sui conti bancari indicati dal ministero della pesca. Il governo della Repubblica di Guinea indica i conti bancari da utilizzare per tali pagamenti. Il ministero della pesca trasmette alla delegazione della Commissione europea, prima della data anniversaria del protocollo, una relazione dettagliata sull'attuazione delle azioni suddette e sui risultati ottenuti. La Commissione europea si riserva il diritto di chiedere al ministero della pesca informazioni complementari su tali risultati e di riesaminare i pagamenti di cui trattasi in funzione dell'effettiva realizzazione delle azioni stesse. Articolo 5 Qualora la Comunità ometta di effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 4, può essere sospesa l'applicazione del presente protocollo. Articolo 6 La Repubblica di Guinea si impegna ad attuare un piano di riduzione dello sforzo globale di pesca. La Comunità, consapevole della necessità per la Repubblica di Guinea di ridurre lo sforzo globale di pesca di tutte le parti interessate alla pesca nella Repubblica di Guinea, si impegna a versare alla fine di ogni anno del protocollo e se le condizioni concordate congiuntamente sono soddisfatte, un contributo finanziario alle spese derivanti dall'attività di gestione e di controllo relativa all'attuazione di tale riduzione. Il suddetto contributo finanziario non può superare l'importo di 370 000 EUR all'anno. Tale contributo sarà versato su un conto indicato dal ministero della pesca della Repubblica di Guinea. Articolo 7 L'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea è abrogato e sostituito dall'allegato al presente protocollo. Articolo 8 Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000. ALLEGATO Condizioni per l'esercizio della pesca da parte delle navi della Comunità nella zona di pesca della Repubblica di Guinea 1. Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze Tramite la delegazione della Commissione europea nella Repubblica di Guinea le autorità competenti della Comunità presentano al ministero della pesca una domanda per ciascuna nave che intende esercitare un'attività di pesca in virtù dell'accordo, almeno trenta giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto. La domanda va compilata sul formulario appositamente previsto dal ministero della pesca, il cui modello è riportato in appresso (appendice 1). La domanda di licenza è corredata della prova di pagamento del canone per il periodo della sua validità. Tale pagamento è effettuato sul conto aperto presso il Tesoro pubblico della Repubblica di Guinea. I canoni includono tutte le tasse nazionali e locali eccettuate le tasse portuali e le spese per prestazioni di servizi. Le licenze per tutti i pescherecci sono rilasciate, entro 30 giorni dalla ricezione della prova del pagamento di cui sopra, dal ministero della pesca agli armatori o ai loro rappresentanti, tramite la delegazione della Commissione europea nella Repubblica di Guinea. Per determinare la validità delle licenze si fa riferimento ai periodi annuali così definiti: - primo periodo: dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000 - secondo periodo: dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001. La validità di una licenza non può avere inizio nel corso di un primo periodo annuale e finire nel corso del periodo annuale successivo. La licenza è rilasciata a nome di un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Comunità e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di un peschereccio è sostituita da una nuova licenza a nome di un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio da sostituire. L'armatore del peschereccio da sostituire consegna la licenza annullata al ministero della pesca tramite la delegazione della Commissione europea nella Repubblica di Guinea. Sulla nuova licenza sono indicate: - la data del rilascio; - la validità della nuova licenza che copre il periodo che intercorre tra la data di arrivo del nuovo peschereccio e la data di scadenza della licenza del peschereccio sostituito. In tal caso per il periodo di validità residuo non è dovuto nessun canone del tipo previsto all'articolo 5, secondo comma dell'accordo. La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo. 1.1. I. Disposizioni applicabili ai pescherecci per traino 1. Ogni peschereccio, prima del rilascio della licenza, è tenuto a presentarsi una volta all'anno al porto di Conakry per sottoporsi alle ispezioni previste dalla regolamentazione vigente. Queste ispezioni debbono essere effettuate esclusivamente da persone debitamente autorizzate e devono avere luogo nelle 24 ore lavorative successive all'arrivo della nave nel porto, se tale arrivo è stato annunciato con almeno 48 ore lavorative di anticipo. In caso di rinnovo della licenza nel corso dello stesso anno civile il peschereccio è dispensato dall'ispezione. Le spese relative alle ispezioni tecniche sono a carico degli armatori e ammontano al massimo a 250 EUR all'anno per nave. 2. Ciascun peschereccio deve essere rappresentato da un raccomandatario di nazionalità guineana, stabilito nella Repubblica di Guinea. 3. a) Le licenze vengono rilasciate per un periodo di tre, sei o dodici mesi e sono rinnovabili. Il calcolo dell'utilizzazione delle possibilità di pesca di cui all'articolo 1 del protocollo tiene conto della durata di validità delle licenze. b) I canoni a carico degli armatori sono fissati come segue, in euro per tsl: - per le licenze annuali: >SPAZIO PER TABELLA> - per le licenze semestrali: >SPAZIO PER TABELLA> - per le licenze trimestrali: >SPAZIO PER TABELLA> 1.2. Disposizioni applicabili alle tonniere e ai pescherecci con palangari di superficie La licenza deve essere tenuta permanentemente a bordo; tuttavia l'attività di pesca è autorizzata dal momento in cui viene ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo inviata dalla Commissione europea al ministero della pesca della Repubblica di Guinea. La nave viene iscritta nell'elenco delle navi autorizzate a pescare, che è comunicato alle autorità guineane responsabili del controllo della pesca. In attesa della licenza propriamente detta, una copia di essa può essere ottenuta via fax; tale copia è conservata a bordo. I canoni annuali sono fissati a 25 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca della Repubblica di Guinea. Le licenze vengono rilasciate previo versamento al Tesoro pubblico di un anticipo annuo di 2 250 EUR per tonniera a circuizione, di 375 EUR per tonniera con lenze e canne, di 875 EUR per peschereccio con palangari di superficie di oltre 150 tonnellate di stazza lorda (tsl) e di 625 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 150 tonnellate, equivalente ai canoni dovuti per: - 90 tonnellate di tonno pescato all'anno da una tonniera con reti a circuizione, - 15 tonnellate pescate all'anno da una tonniera con lenze e canne, - 35 tonnellate pescate all'anno da un peschereccio con palangari di superficie di oltre 150 tonnellate di stazza lorda (tsl), - 25 tonnellate pescate all'anno da un peschereccio con palangari di superficie di stazza lorda pari o inferiore a 150 tonnellate Il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione europea al termine di ogni anno civile, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate per ciascun peschereccio e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture quali l'Istituto di ricerca per lo sviluppo (IRD), l'Istituto oceanografico spagnolo (IEO) e l'Instituto Português de Investigação Marítima (IPIMAR), in collaborazione con il Centro nazionale delle scienze alieutiche di Boussoura (CNSHB). Detto computo è comunicato contemporaneamente al ministero della pesca e agli armatori. Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori al ministero della pesca sul conto aperto presso il Tesoro pubblico della Repubblica di Guinea entro 30 giorni dalla notifica del computo definitivo. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente. 2. Dichiarazione delle catture Tutti i pescherecci della Comunità autorizzati a pescare nella zona di pesca della Repubblica di Guinea in virtù dell'accordo sono tenuti a comunicare al ministero della pesca le catture effettuate, con copia alla delegazione della Commissione europea nella Repubblica di Guinea, secondo le seguenti modalità: - I pescherecci per traino dichiarano le proprie catture per mezzo del modello accluso (appendice 2). Dette dichiarazioni di cattura sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta ogni trimestre. - Le tonniere con reti a circuizione, le tonniere con lenze e canne e i pescherecci con palangari di superficie tengono un giornale di bordo, conforme al modello riportato nell'appendice 3, per ciascun periodo di pesca nella zona di pesca della Repubblica di Guinea. Questo formulario deve essere inviato al ministero della pesca, tramite la delegazione della Commissione europea nella Repubblica di Guinea, entro 45 giorni dalla fine della campagna nella zona di pesca della Repubblica di Guinea. I formulari devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal comandante del peschereccio. Sono tenuti alla compilazione del formulario tutti i pescherecci che hanno ottenuto una licenza, anche nel caso in cui non siano state effettuate catture. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, il ministero della pesca si riserva il diritto di sospendere la licenza del peschereccio incriminato finché non siano state espletate le formalità prescritte. In tal caso ne è informata la delegazione della Commissione europea nella Repubblica di Guinea. Se del caso, la commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo studierà la possibilità di dotare i pescherecci comunitari di mezzi per la comunicazione elettronica dei dati relativi alle operazioni di pesca. 3. Sbarco delle catture I pescherecci per traino autorizzati a pescare nella zona di pesca della Repubblica di Guinea sono tenuti a sbarcare gratuitamente 200 kg di pesce all'anno per tsl, allo scopo di contribuire all'approvvigionamento della popolazione locale in pesce pescato nella zona di pesca della Repubblica di Guinea. Gli sbarchi possono essere individuali o collettivi, ma va specificato il nome dei pescherecci interessati. Tuttavia al momento del pagamento della licenza i pescherecci che non hanno intenzione di sbarcare 200 kg di pesce all'anno per tsl sono tenuti ad effettuare un pagamento compensativo annuo di 30 EUR per tsl. 4. Catture accessorie Le navi adibite alla pesca di pesci non possono avere a bordo crostacei in quantità superiore al 9 % e cefalopodi in quantità superiore al 9 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Repubblica di Guinea. Le navi adibite alla pesca di cefalopodi non possono avere a bordo crostacei in quantità superiore al 15% e pesce in quantità superiore al 35% del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Repubblica di Guinea. Le navi adibite alla pesca di gamberetti non possono avere a bordo pesci in quantità superiore al 30 % e cefalopodi in quantità superiore al 20 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Repubblica di Guinea. 5. Imbarco di marinai Gli armatori che hanno ottenuto le licenze di pesca previste dall'accordo contribuiscono alla formazione professionale pratica dei cittadini della Repubblica di Guinea alle condizioni e nei limiti seguenti: 5.1. Ciascun armatore di pescherecci per traino si impegna ad assumere: - due marinai guineani per le navi di stazza non superiore a 200 tsl; - tre marinai guineani per le navi di stazza superiore a 200 tsl fino ad un massimo di 350 tsl; - quattro marinai guineani per le navi di stazza superiore a 350 tsl. 5.2. Sulla flotta di tonniere con reti a circuizione sono imbarcati in permanenza sei marinai guineani. 5.3. Sulla flotta di tonniere con lenze e canne, per tutta la loro permanenza effettiva nelle acque della Guinea, sono imbarcati cinque marinai guineani, in ragione di non più di un marinaio per imbarcazione. 5.4. Sulla flotta di pescherecci con palangari di superficie, per tutta la loro permanenza effettiva nelle acque della Guinea, gli armatori si impegnano ad assumere due marinai guineani per imbarcazione. 5.5. Il salario dei marinai guineani di cui sopra deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e il ministero della pesca; esso è a carico degli armatori ed è comprensivo del regime di previdenza sociale cui è soggetto il marinaio (tra cui assicurazione sulla vita, assicurazione infortuni e assicurazione malattia). In caso di mancato imbarco, gli armatori delle tonniere con reti a circuizione, delle tonniere con lenze e canne e dei pescherecci con palangari di superficie devono versare al ministero della pesca una somma forfettaria equivalente ai salari dei marinai non imbarcati, secondo le disposizioni di cui ai punti 2, 3 e 4. Tale somma servirà per la formazione dei marinai-pescatori della Repubblica di Guinea e sarà versata sul conto indicato dal ministero della pesca. 6. Osservatori 6.1. Ogni peschereccio da traino prende a bordo un osservatore designato dal ministero della pesca. La durata della presenza a bordo dell'osservatore non deve normalmente superare due bordate consecutive. 6.2 Su richiesta delle autorità guineane, le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie prendono a bordo un osservatore. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dalle autorità guineane, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all'esecuzione dei suoi compiti. 6.3. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. I suoi compiti sono i seguenti: - osservare le attività di pesca delle navi, - verificare la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca, - procedere al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici, - fare l'inventario degli attrezzi da pesca utilizzati, - verificare i dati sulle catture effettuate nella zona della Guinea riportati nel giornale di bordo - comunicare una volta alla settimana via radio i dati relativi alla pesca. Durante la permanenza a bordo l'osservatore: - prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca, - rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché il carattere confidenziale di tutti i documenti appartenenti alla nave, - redige una relazione sull'attività svolta che viene trasmesso alle autorità guineane competenti con copia alla delegazione europea. Le condizioni del suo imbarco sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo raccomandatario e dalle autorità guineane. Il salario e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico del ministero della pesca. L'armatore versa al Centro nazionale di sorveglianza e di protezione della pesca, tramite il raccomandatario, 15 EUR per giornata trascorsa dall'osservatore a bordo di un peschereccio per traino e 10 EUR per giornata trascorsa dall'osservatore a bordo di una nave tonniera con reti a circuizione o di un peschereccio con palangari di superficie. Le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di imbarcarlo e sbarcarlo in un porto guineano convenuto di comune accordo con le autorità del paese. Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto e nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo. 7. Ispezione e controllo Ogni peschereccio della Comunità operante nella zona di pesca della Repubblica di Guinea permette di salire a bordo a qualsiasi funzionario della Repubblica di Guinea incaricato delle operazioni di ispezione e di controllo e lo agevola nell'espletamento delle sue funzioni. Il funzionario non deve restare a bordo oltre il tempo necessario per l'esecuzione dei controlli delle catture a campione e per eventuali altre ispezioni attinenti alle attività di pesca. 8. Zone di pesca I pescherecci di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzati a pescare nelle acque situate al di là delle 10 miglia marine, comprese le tonniere con lenze e canne per la pesca di esche vive. 9. Dimensioni minime autorizzate delle maglie La maglia minima autorizzata per il sacco della rete da traino (maglia stirata) è di: a) 40 mm per i gamberetti b) 60 mm per i cefalopodi c) 70 mm per i pesci d) 16 mm per la pesca di esche vive con rete da circuizione Tali dimensioni minime si applicano anche alle reti da traino utilizzate per la pesca con il buttafuori. 10. Ingresso e uscita dalla zona Tutte le navi comunitarie che intendono entrare o uscire dalla ZEE guineana devono notificarlo con almeno 24 ore di anticipo alla stazione radio del Centro nazionale di sorveglianza della pesca (CNSP). Esse comunicano la data e l'ora, nonché la loro posizione ogni volta che entrano o escono dalla zona di pesca della Repubblica di Guinea. L'indicativo di chiamata e le frequenze operative sono comunicati agli armatori dal CNSP al momento del rilascio della licenza. Qualora non potessero utilizzare tale radio, le navi possono ricorrere ad altri sistemi di comunicazione alternativi, quali il fax (CNSP: n. 224-46 39 22 o Ministero della pesca: n. 224-41 43 10). 11. Procedura in caso di fermo 11.1. La delegazione della Commissione europea nella Repubblica di Guinea è informata entro 48 ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e operante nell'ambito di un accordo concluso tra la Comunità e un paese terzo avvenuto nella zona di pesca della Repubblica di Guinea e riceve contemporaneamente una breve relazione sulle circostanze ed i motivi per cui il fermo è stato operato. 11.2. Per i pescherecci autorizzati a pescare nelle acque della Guinea, prima di adottare eventuali misure nei confronti del comandante o dell'equipaggio del peschereccio o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e dell'equipaggiamento del peschereccio, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro 48 ore dal momento in cui le suddette informazioni sono ricevute, una riunione di concertazione tra la delegazione della Commissione europea, il ministero della pesca e le autorità di controllo, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato. Nel corso della suddetta concertazione, le parti si scambiano tutti i documenti o tutte le informazioni utili, in particolare le prove di registrazione automatica delle varie posizioni della nave durante la bordata in corso sino al momento del fermo, che possano contribuire a chiarire le circostanze relative ai fatti constatati. L'armatore, o il suo rappresentante, è informato dell'esito della concertazione, nonché di tutte le misure che possono derivare dal fermo. 11.3 Prima di avviare qualsiasi procedimento giudiziario si tenta di regolare l'infrazione presunta nel quadro di una procedura di conciliazione. Tale procedura deve essere conclusa al più tardi tre giorni lavorativi dopo il fermo. 11.4. Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta nell'ambito della procedura di conciliazione e venga quindi adito l'organo giudiziario competente, l'autorità competente, in attesa della decisione giudiziaria, fissa entro quarantotto ore dalla conclusione della procedura di conciliazione una cauzione bancaria a carico dell'armatore. L'importo della cauzione non deve essere superiore all'importo massimo dell'ammenda previsto dalla legislazione nazionale per l'infrazione presunta di cui trattasi. La cauzione bancaria è restituita all'armatore dall'autorità competente non appena la controversia si risolve senza condanna del comandante del peschereccio interessato. 11.5. Il peschereccio e il suo equipaggio sono liberati: - al termine della concertazione, se le constatazioni lo consentono, - oppure ad avvenuto espletamento degli obblighi derivanti dalla procedura di conciliazione, - oppure una volta depositata la cauzione bancaria (in caso di procedimento giudiziario). Appendice 1 FORMULARIO DI DOMANDA DI LICENZADI ARMAMENTO PER LA PESCA Spazio riservato all'amministrazione // Osservazioni Nazionalità...................................... N. della licenza:.................................... Data della firma:.................................. Data del rilascio:.................................. ............................................................... ................................................................ ................................................................. ................................................................. RICHIEDENTE Ragione sociale:............................................................................................ N. di registro commerciale:............................................................................... Nome e cognome del responsabile:.......................................................................... Data e luogo di nascita:...................................................................................... Professione:...................................................................................................... Indirizzo:............................................................................................................... ................................................................................................................................. Numero di persone occupate:.................................................................................... Nome e indirizzo del raccomandatario:..................................................................... ................................................................................................................................. NAVE Tipo di nave:....................................... N. di immatricolazione:............................. Nuovo nome:........................................ Nome precedente:...................................... Data e luogo di costruzione:............................. Nazionalità d'origine:........................................ Lunghezza:............................................Larghezza:.................................Altezza:...................... Stazza lorda:...................................... Stazza netta:...................................... Materiale di costruzione:....................................... Marca del motore principale:..........................Tipo:....................................Potenza in CV:....... Elica: A passo fisso: ( A passo variabile: ( Ugello: ( Velocità:............................ Indicativo di chiamata:......................................... Frequenza:................... Elenco degli strumenti di individuazione, di navigazione e di trasmissione: Radar: ( Sonar: ( Scandaglio lima da sughero, scandaglio per pesca a strascico: ( VHF: ( BLU : ( Navigazione via satellite: ( Altri: ................. Numero di marinai: ........................... MODO DI CONSERVAZIONE Ghiaccio: ( Ghiaccio + refrigerazione: ( Congelamento : in salamoia: ( a secco: ( in acqua di mare refrigerata: ( Potenza frigorifera totale (FG) : ............................................. Capacità di congelamento (24 ore) in tonnellate: ........................................ Capacità di stivaggio: ................................................................. TIPO DI PESCA A. Pesca demersale Demersale costiera: ( Demersale profonda: ( Tipo di rete da traino: per cefalopodi: ( per gamberetti: ( per pesci: ( Lunghezza della rete da traino:....................Lunghezza della lima da sughero:...... Dimensioni delle maglie nel sacco della rete: ............................................ Dimensioni delle maglie nei bracci: ............................................... elocità di pesca al traino:........................................................... B. Pesca dei grandi pelagici (navi tonniere) Con lenze a canna : ( Numero di canne: ( Con rete a circuizione: ( Lunghezza della rete:...... Altezza:............ Numero di vasche:......................................Capacità in tonnellate: ...................... C. Pesca con palangari e nasse di superficie: ( di fondo: ( Lunghezza della lenza: .............Numero di ami: ........................................... Numero di lenze: ............................................................. Numero di nasse: ......................................................... IMPIANTI A TERRA Indirizzo e numero di autorizzazione:.................................................................................. ........................................................................................................................................ Ragione sociale:.................................................................................................. Attività : ...................................................................................................... Commercio ittico all'ingrosso all'interno: ( all'esportazione: ( Natura e numero della carta del commerciante all'ingrosso: ................................................... Descrizione degli impianti di lavorazione e di conservazione: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Numero di persone occupate:................................................................................................... NB: Per ogni risposta affermativa apporre una crocetta nelle caselle apposite. Osservazioni tecniche Autorizzazione del ministero della pesca Appendice 2 >SPAZIO PER TABELLA> Appendice 3 >SPAZIO PER TABELLA> SCHEDA FINANZIARIA 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: Nuovo protocollo all'accordo di pesca CE/Repubblica di Guinea che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria. 2. LINEA DI BILANCIO: B7-8000 3. BASE GIURIDICA: - articolo 37 del trattato, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafi 2 e 3 - accordo CE/Guinea (GU L 111 del 27.4.1983) 4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE: 4.1. Obiettivo generale dell'azione: protocollo e allegato per un periodo di 2 anni 4.2. Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga: Periodo: dal 1°.01.2000 al 31.12.2001 Modalità per il rinnovo: negoziato prima della scadenza del protocollo 5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE 5.1. SO 5.2. SD 5.3. Tipi di entrate previste 6. NATURA DELLE SPESE - Altre: contropartita finanziaria a favore di un paese terzo in cambio di possibilità di pesca da esso concesse ed espressamente indicate nel protocollo. 7. INCIDENZA FINANZIARIA 7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (definizione dei costi unitari) Vedi allegato al protocollo. 7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione CE in milioni di euro correnti >SPAZIO PER TABELLA> 7.3 Scadenzario da compilare in caso di proposta di nuova azione in milioni di euro correnti >SPAZIO PER TABELLA> 8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE (E RISULTATI DELLA LORO ATTUAZIONE) In quanto pagamento di una prestazione (possibilità di pescare), le contropartite finanziarie versate dalla Comunità sono utilizzate dalle autorità del paese terzo a loro discrezione, salvo l'obbligo di presentare alla Comunità, secondo le modalità previste in ciascun accordo, relazioni sull'utilizzazione di determinati stanziamenti. Nel caso della Repubblica di Guinea, deve essere presentata una relazione annuale sulla realizzazione di tutte le azioni di cui all'articolo 4 del protocollo e sui risultati ottenuti; i pagamenti potranno essere riesaminati in funzione dell'effettiva esecuzione delle varie azioni. Inoltre gli Stati membri devono certificare alla Commissione l'esattezza delle indicazioni che figurano sui certificati di stazza delle navi, affinché le contropartite finanziarie (e i canoni) siano calcolati su basi incontestabili. A tal fine l'accordo prevede per i pescherecci comunitari l'obbligo di dichiarazione delle catture. 9. ELEMENTI DI ANALISI COSTI-BENEFICI >SPAZIO PER TABELLA> Fino al 1993 l'accordo Guinea offriva fino a 12 000 tsl di possibilità di pesca. La concorrenza della pesca illegale ha reso questo accordo molto meno interessante per le navi comunitarie, il che ha indotto la Comunità a ridurre a 5 000 tsl nell'accordo 1996/1997 le possibilità di pesca per i pescherecci per traino, riducendo in proporzione la contropartita finanziaria a carico del bilancio CE. Nel 1996 le nuove autorità guineane hanno avviato un processo di risanamento del settore della pesca che si è tradotto in particolare in una gestione razionale dell'accesso alle risorse e nella correzione degli indici scientifici di abbondanza delle risorse sfruttabili. Purtroppo nel periodo coperto dall'ultimo protocollo (1998-1999) si è registrato un basso tasso di utilizzazione per la categoria dei pesci e dei cefalopodi. Questi risultati sono dovuti al cattivo stato delle risorse a causa della pesca illegale e dello sfruttamento eccessivo ad opera di navi non comunitarie che pescano con licenze private. I risultati mediocri per quanto riguarda la pesca dei gamberetti sono invece dovuti al fatto che le navi che operavano tradizionalmente nelle acque della Repubblica di Guinea sono passate nella ZEE della Guinea-Bissau, molto pescosa, dopo un periodo in cui l'attività di pesca in tale zona era stata sospesa a causa del conflitto armato scoppiato nella regione. Eppure lo stato degli stock di gamberetti nelle acque della Repubblica di Guinea è piuttosto buono. Per prudenza e nel rispetto della politica di rigore voluta dal Consiglio (conclusioni del Consiglio pesca del 30 ottobre 1997), la Comunità ha limitato i suoi acquisti di possibilità di pesca al traino per il periodo 2000/2001 a 4 000 tsl, specificando però le categorie, in modo da permettere alla Repubblica di Guinea di stabilire con più precisione i suoi piani annuali di pesca. D'altra parte la Repubblica di Guinea presenta un grosso potenziale di cattura per i cefalopodi e i gamberetti, già sfruttato al presente e che si rivelerà molto utile durante i periodi di riposo biologico previsti dagli accordi con i paesi vicini (Marocco, Mauritania, Senegal) o come alternativa all'accordo con il Marocco. Va segnalato che per fare fronte a tali esigenze il protocollo prevede l'aumento delle possibilità di pesca mediante quote successive di 1 000 tsl (vedi articolo 3). La contropartita finanziaria globale è ridotta da 3 700 000 EUR a 2 960 000 EUR all'anno. Tale importo può essere aumentato con il premio previsto dall'articolo 6 in caso di attuazione di una riduzione dello sforzo globale di pesca nella Repubblica di Guinea. Il contributo finanziario per il premio non può superare l'importo di 370 000 EUR all'anno. Un importo annuo di 1 360 000 EUR è espressamente destinato ad azioni volte allo sviluppo della pesca (ricerca scientifica, sorveglianza marittima, formazione, sostegno alla pesca artigianale, ecc.). Queste azioni rappresentano il 46% del costo totale dell'accordo. Ciò mostra quanto la Commissione sia consapevole della necessità di assicurare, parallelamente allo sviluppo delle attività alieutiche delle navi comunitarie, uno sviluppo durevole del settore della pesca nella Repubblica di Guinea nonché un controllo più rigoroso della realizzazione delle azioni previste (vedi articolo 4 del protocollo) . I canoni a carico degli armatori sono maggiorati. Sono maggiorati anche gli anticipi pagati dagli armatori di tonniere per il rilascio delle relative licenze: - 2 250 EUR per le tonniere con reti a circuizione invece di 1 800 EUR - 875 EUR per i pescherecci con palangari di superficie di oltre 150 tonnellate di stazza lorda e 625 EUR per i pescherecci con palangari di superficie di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate invece di 500 EUR - 375 EUR per le tonniere con lenze e canne invece di 300 EUR. L'intento è quello di responsabilizzare maggiormente gli armatori. In termini di benefici dell'accordo, è evidente che, dato il valore commerciale dei cefalopodi, dei gamberetti e dei pesci demersali di cui l'accordo di pesca consente lo sfruttamento nelle acque della Repubblica di Guinea, il valore delle catture è di gran lunga superiore al costo. Oltre al valore commerciale diretto delle catture, l'accordo reca i seguenti benefici: - garanzia di occupazione a bordo dei pescherecci, - effetto moltiplicatore nelle regioni interessate per quanto riguarda l'occupazione nei porti, nei mercati all'asta, negli stabilimenti di trasformazione, nei cantieri navali e nei servizi connessi; - creazione di posti di lavoro in regioni dove non esistono alternative occupazionali all'infuori della pesca; - approvvigionamento del mercato comunitario in prodotti della pesca. Naturalmente, oltre ai benefici suddetti, va considerata l'importanza delle relazioni della Comunità con la Repubblica di Guinea, sia nel settore della pesca, sia sul piano politico. 10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DEL BILANCIO) Nessuna incidenza sulle spese amministrative.