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Document 52000AC0092

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio su disegni e modelli comunitari»

GU C 75 del 15.3.2000, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000AC0092

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio su disegni e modelli comunitari»

Gazzetta ufficiale n. C 075 del 15/03/2000 pag. 0035 - 0037


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio su disegni e modelli comunitari"

(2000/C 75/13)

Il Consiglio, in data 9 settembre 1999, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 308 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione "Mercato unico, produzione e consumo", incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Lehti, in data 14 dicembre 1999.

Il Comitato economico e sociale ha adottato, il 27 gennaio 2000, nel corso della 369a sessione plenaria, con 57 voti a favore 4 contrari e 2 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il sistema di tutela comunitaria dei disegni e dei modelli dovrebbe essere realizzato con un regolamento del Consiglio e la relativa direttiva. Il regolamento dovrebbe creare un sistema di protezione giuridica simile alla normativa sul marchio comunitario (disegni e modelli comunitari), in cui con un'unica domanda sia possibile ottenere la tutela del disegno o modello della forma esteriore di un determinato oggetto su tutto il territorio comunitario. L'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) di Alicante in Spagna potrebbe essere l'ente più atto a concedere la tutela comunitaria di disegni e modelli.

1.2. La proposta di regolamento prevede una privativa comunitaria senza registrazione dei disegni e modelli, che durerebbe tre anni a partire dal momento in cui il modello sia stato reso accessibile al pubblico.

1.3. Le disposizioni sostanziali della proposta di regolamento sono allineate alla Direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli 98/71/CE, che armonizza la legislazione degli Stati membri riguardante i disegni ed i modelli. Tale direttiva deve essere recepita dalle legislazioni nazionali entro il 28 ottobre 2001.

1.4. La proposta di direttiva fu originariamente presentata nel 1993. A causa delle discussioni sulla proposta di direttiva, i lavori sulla proposta di regolamento furono rinviati fino all'autunno 1995. La direttiva venne finalmente approvata solo il 13 ottobre 1998 ricorrendo alla procedura di conciliazione. Il compromesso raggiunto dal Comitato di conciliazione prevede che gli Stati membri mantengano in vigore le disposizioni di legge esistenti, relative all'impiego delle parti di ricambio a scopi di riparazione di prodotti difettosi o incompleti. L'accordo riguardante le parti di ricambio è incorporato negli articoli 14 e 18 della direttiva, oltre che in alcuni considerando. La Commissione ha presentato la proposta modificata di Regolamento del Consiglio nel giugno 1999.

Il dibattito svoltosi durante la procedura di conciliazione si è concentrato in particolare sul libero impiego di parti di ricambio per le riparazioni e sulla tutela del loro disegno o modello. Dal punto di vista dei disegni e dei modelli, il problema interessava in particolare le componenti di prodotti complessi, da cui dipende il ripristino dell'aspetto originario dell'insieme del prodotto. La cosiddetta clausola "delle riparazioni" dovrebbe evitare il sorgere di situazioni di monopolio nel mercato dei ricambi, in particolare nel settore automobilistico. Il Comitato osserva che il problema riguarda anche altri settori.

1.5. La Commissione si è impegnata ad avviare, non appena adottata la direttiva, un'attività di consultazione rivolta alle parti maggiormente coinvolte. Tale attività ha già avuto inizio ed in seguito si procederà alla fase riassuntiva.

1.6. La proposta di regolamento esclude per il momento la registrazione del disegno o modello della componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello (articolo 10 bis). La Commissione presenterà una proposta relativa all'impiego ed alla tutela delle parti di ricambio compatibile con il presente regolamento, contemporaneamente alla proposta mirante a realizzare appieno il mercato interno dei ricambi nel quadro della direttiva su disegni e modelli.

2. Osservazioni generali

2.1. Il Comitato ritiene importante l'attuazione della direttiva sulla protezione giuridica di disegni e modelli e l'adozione del regolamento nel territorio della Comunità. L'assenza di una normativa uniforme ha reso la registrazione dei disegni e modelli un processo lento e costoso che deve essere effettuato separatamente in ogni singolo Stato membro. In particolare le imprese medie e piccole non sempre sono state in grado di ottenere un'adeguata tutela per i propri prodotti.

2.2. Il Comitato considera importante che tutti gli Stati membri recepiscano nelle rispettive legislazioni nazionali la direttiva sulla protezione giuridica di disegni e modelli entro il 28 ottobre 2001. Il Comitato constata che la conseguenza sarà un riesame della normativa in vigore negli Stati membri, e forse un rinnovamento completo della stessa. Tale direttiva ed il relativo regolamento dovrebbero armonizzare la legislazione sulla protezione di disegni e modelli nella Comunità e consentire di ottenere la protezione giuridica di disegni e modelli in tutto il territorio della Comunità con una singola registrazione.

2.3. Il Comitato considera utile l'inclusione del concetto di modello non registrato nel regolamento. Questo concetto permette infatti di tutelare adeguatamente i disegni e modelli di prodotti con un breve ciclo di vita, quali i tessili ed i giocattoli. È tuttavia necessario specificare meglio sia il concetto di modello non registrato sia il suo contenuto. Inoltre, il requisito della malafede all'articolo 20, secondo paragrafo, costituisce una limitazione che toglie praticamente ogni valore alla privativa non registrata, tanto più che il titolare non dispone di alcun diritto all'informazione, e andrebbe pertanto eliminato completamente.

2.4. La preparazione del regolamento ha rispettato sinora il calendario previsto. L'obiettivo della Commissione è finalizzare il regolamento entro la fine del 2000. Finora sono stati riesaminati i primi 100 articoli sul totale di 128 articoli. Il gruppo di lavoro del Consiglio si trova ad uno stadio preliminare dei lavori ed il testo non è ancora stato definitivamente approvato. Infatti su alcuni importanti articoli non è stato finora possibile raggiungere un accordo, in parte a causa di problemi linguistici e di interpretazioni differenti dei concetti utilizzati. Sono emerse anche chiare divergenze d'opinione, ad esempio riguardo alla tutela dei modelli non registrati. Sono state presentate varie osservazioni su tutti i 100 articoli trattati. La prima lettura dovrebbe essere conclusa entro l'inizio del 2000 ed il regolamento dovrebbe essere approvato entro la fine del 2000.

2.5. Il Comitato ritiene che l'articolo 10 bis riguardante le parti di ricambio risponde nella sua attuale formulazione allo scopo della direttiva. Propone di mantenere in vigore nei diversi Stati membri le attuali disposizioni di legge sulla tutela delle parti di ricambio. Cambiamenti alle disposizioni esistenti possono essere introdotti soltanto qualora mirino ad una liberalizzazione del mercato dei ricambi. Il problema sarà analizzato nuovamente tre anni dopo la data di attuazione della direttiva. La Commissione proporrà in quella stessa sede le eventuali modifiche da apportare alla direttiva ed al regolamento, in quanto l'argomento delle parti di ricambio è stato per ora escluso dalle discussioni relative alla direttiva. Essa intende comunque apportare cambiamenti alla formulazione dell'articolo, senza però mutarne il contenuto. La Commissione emetterà un parere riguardo alla possibilità di adattare alle parti di ricambio la normativa sulla registrazione dei disegni e dei modelli.

2.6. Il Comitato ritiene che la formulazione della proposta di regolamento debba essere più precisa per chiarire alcune questioni concettuali. L'attuale proposta lascia troppo spazio a diverse interpretazioni.

2.7. La base giuridica della proposta di regolamento è stata modificata, in quanto il Presidente della Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini del Parlamento europeo aveva invitato la Commissione a ritirare la sua proposta iniziale di regolamento ed a sostituirla con una basata sull'articolo 308 del Trattato. Conformemente a quanto disposto dal citato articolo l'approvazione del regolamento deve essere deliberata dal Consiglio all'unanimità dopo aver consultato il Parlamento europeo.

3. Osservazioni specifiche

3.1. Il Comitato considera pertinente indicare alla Commissione alcuni punti cui bisognerebbe prestare particolare attenzione durante l'elaborazione di questo importante regolamento sui disegni e modelli comunitari al fine di migliorarne ulteriormente gli obiettivi e la funzionalità.

3.2. Articolo 1, paragrafo 2, lettera a): il concetto di modello non registrato andrebbe specificato meglio, specialmente per quanto riguarda la durata della protezione. Qui si tratta di una questione di principio importante, e dunque il concetto deve essere nella sua totalità tale da non dare spazio a molteplici interpretazioni. Il Comitato si riferisce a questo proposito anche all'articolo 8.

3.3. Articolo 4, paragrafo 3: in questa clausola la definizione di "normale utilizzazione" differisce da quella della direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli. Di fatto ritorna sostanzialmente alla formulazione dell'articolo 3, paragrafo 4 della posizione comune del Consiglio del 17 giugno 1997, che è stata respinta dal Parlamento durante la seconda lettura e che non è stata reintegrata durante la procedura di conciliazione. È di estrema importanza che la formulazione della Direttiva sia precisamente rispettata dal regolamento.

3.4. Articolo 15: dal testo non si evince univocamente come siano regolati i rapporti tra i diversi ideatori.

3.5. Articolo 20, paragrafo 2: sebbene il Comitato capisca ed approvi l'intenzione alla base di questa clausola, ritiene la formulazione un poco ambigua. Il Comitato comprende che l'intenzione è quella di salvaguardare le persone che in modo involontario o in buona fede utilizzano un disegno o modello o acquistano un prodotto che incorpora un disegno o modello tutelato dalla privativa non registrata. Il Comitato tuttavia si domanda se le parole "...l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura in malafede di un disegno o modello tutelato dalla privativa..." siano tali da comprendere tutte le circostanze rilevanti. La formulazione di questa clausola va riconsiderata.

3.6. Articolo 27, paragrafo 5: il disegno o modello comunitario poggia sul principio di uniformità, si tratta cioè di un diritto comunitario. L'articolo 27, paragrafo 5 mina alla base questo principio permettendo l'applicazione di deroghe vaste e sostanziali in singoli Stati membri. Il Comitato ritiene che non dovrebbero essere permesse deroghe al principio di uniformità, con la possibile eccezione di disegni o modelli contrari all'ordine pubblico od al buon costume (articolo 10).

3.7. Articolo 39: è essenziale che le domande per la privativa comunitaria relative a componenti identifichino il prodotto complesso cui queste componenti si riferiscono in modo sufficientemente dettagliato da permettere a terzi di riconoscerle con ragionevole certezza. Sarebbe necessario esigere che i richiedenti di una privativa comunitaria registrata per una componente di un prodotto complesso presentino un disegno o illustrazione tale da permettere l'esame disposto dall'articolo 48 (cfr. sotto articolo 49 bis).

3.8. Articolo 49 bis: è essenziale che l'esame disposto dall'articolo 48 includa almeno una verifica sommaria dell'esistenza dei requisiti per la tutela, altrimenti si crea un rischio reale che terzi innocenti vengano "contestati a morte" dall'applicazione abusiva del sistema.

3.9. Articolo 67: i principi riguardanti l'esame dei fatti devono essere ulteriormente chiariti.

Bruxelles, 27 gennaio 2000.

La Presidente

del Comitato economico e sociale

Beatrice Rangoni Machiavelli

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