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Documento 62013CJ0606
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 1 October 2015.#OKG AB v Skatteverket.#Request for a preliminary ruling from the Kammarrätten i Sundsvall.#Reference for a preliminary ruling — Directive 2003/96/EC — Articles 4 and 21 — Directive 2008/118/EC — Directive 92/12/EEC — Article 3(1) — Scope — Rules of a Member State — Levying of a tax on the thermal power of nuclear reactors.#Case C-606/13.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 1° ottobre 2015.
OKG AB contro Skatteverket.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Sundsvall.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Articoli 4 e 21 – Direttiva 2008/118/CE – Direttiva 92/12/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Disciplina di uno Stato membro – Riscossione di una tassa sul rendimento termico dei reattori nucleari.
Causa C-606/13.
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 1° ottobre 2015.
OKG AB contro Skatteverket.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Sundsvall.
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Articoli 4 e 21 – Direttiva 2008/118/CE – Direttiva 92/12/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Disciplina di uno Stato membro – Riscossione di una tassa sul rendimento termico dei reattori nucleari.
Causa C-606/13.
Raccolta della giurisprudenza - generale
Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2015:636
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)
1o ottobre 2015 ( * )
«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/96/CE — Articoli 4 e 21 — Direttiva 2008/118/CE — Direttiva 92/12/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Ambito di applicazione — Disciplina di uno Stato membro — Riscossione di una tassa sul rendimento termico dei reattori nucleari»
Nella causa C‑606/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Kammarrätten i Sundsvall (Svezia), con decisione del 29 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 25 novembre 2013, nel procedimento
OKG AB
contro
Skatteverket,
LA CORTE (Settima Sezione),
composta da J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, A. Arabadjiev e J.L. da Cruz Vilaça (relatore), giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
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per la OKG AB, da M. Nilsson e M. Palm, advokater; |
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per il governo tedesco, da T. Henze e K. Petersen, in qualità di agenti; |
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per il governo svedese, da A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, E. Karlsson, L. Swedenborg, C. Hagerman e K. Sparrman, in qualità di agenti; |
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— |
per la Commissione europea, da A. Cordewener e J. Enegren, in qualità di agenti, |
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, da un lato, degli articoli 4, paragrafo 2, e 21, paragrafo 5, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283, pag. 51), e, dall’altro, dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 ottobre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12). |
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2 |
Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia pendente tra la OKG AB (in prosieguo: la «OKG») e lo Skatteverket (amministrazione tributaria) in merito alla decisione di quest’ultimo di riscuotere dalla OKG la tassa sul rendimento termico dei reattori nucleari. |
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
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3 |
L’articolo 1 della direttiva 2003/96 è formulato nel seguente modo: «Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla presente direttiva». |
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4 |
L’articolo 2 della direttiva in parola recita: «1. Ai fini della presente direttiva s’intendono per “prodotti energetici” i prodotti:
(...)
2. La presente direttiva si applica altresì all’elettricità di cui al codice NC 2716. 3. Qualora siano destinati ad essere utilizzati, siano messi in vendita o siano utilizzati come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, i prodotti energetici diversi da quelli per i quali nella presente direttiva è specificato un livello di tassazione, sono tassati, in relazione al loro uso, all’aliquota applicabile al combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente. (...) 4. La presente direttiva non si applica: (...)
(...)». |
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5 |
Ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva: «I riferimenti agli “oli minerali” e alle “accise” applicate agli oli minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE [del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1)], s’intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l’elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all’articolo 2 e all’articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva». |
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6 |
L’articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva così dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per “livello di tassazione” l’onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l’IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all’atto dell’immissione in consumo». |
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7 |
L’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2003/96 così prevede: «Ai fini dell’applicazione degli articoli 5 e 6 della direttiva 92/12/CEE, l’elettricità e il gas naturale sono soggetti ad imposizione e diventano imponibili al momento della fornitura da parte del distributore o del ridistributore (...)». |
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8 |
Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 92/12: «1. La presente direttiva stabilisce il regime dei prodotti sottoposti alle accise e ad altre imposte indirette gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo di questi prodotti, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte stabilite dalla Comunità. (...)». |
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9 |
L’articolo 3, paragrafo 1, della citata direttiva stabilisce quanto segue: «La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ad essi relative:
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10 |
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118 così dispone: «La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (“prodotti sottoposti ad accisa”):
(...)». |
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11 |
Ai sensi dell’articolo 47 di tale direttiva: «1. La direttiva 92/12/CEE è abrogata con efficacia al 1o aprile 2010. (...) 2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva». |
Diritto svedese
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12 |
L’articolo 1 della legge (2000:466), relativa alla tassa sul rendimento termico dei reattori nucleari [lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer], così prevede: «È dovuta allo Stato, in conformità alle disposizioni della presente legge, una tassa sul rendimento termico di ogni reattore nucleare. Per “rendimento termico” si intende, ai sensi della presente legge, la capacità del reattore nucleare di produrre calore». |
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13 |
L’articolo 2 di detta legge precisa che «la tassa è dovuta per ogni mese civile per il quale sussiste l’autorizzazione a possedere e a gestire un reattore nucleare. Qualora l’autorizzazione alla gestione sia scaduta o sia stata revocata prima della fine del mese civile, l’obbligo di pagamento della tassa ha termine a tale scadenza». |
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14 |
A termini dell’articolo 3 di detta legge: «È debitore d’imposta il titolare dell’autorizzazione a possedere e a gestire un reattore nucleare». |
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15 |
L’articolo 5 della medesima legge prevede quanto segue: «Qualora un reattore nucleare sia rimasto disattivato per un periodo ininterrotto di almeno 90 giorni solari, è ammessa una detrazione di 415 [corone svedesi (SEK) (circa EUR 43,54)] per megawatt di rendimento termico per ogni giorno solare eccedente il 90°». |
Fatti della controversia principale e questioni pregiudiziali
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16 |
La OKG gestisce una centrale nucleare. Essa ha pagato, per gli esercizi di aprile, maggio e giugno 2009, la tassa sul rendimento termico dei reattori nucleari. |
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17 |
Tale società ha successivamente proposto ricorso avverso la decisione di tassazione che ne costituiva la premessa e ha chiesto il rimborso della tassa all’amministrazione. A sostegno del suo ricorso, in particolare, essa ha affermato che detta tassa costituiva, in pratica, un diritto d’accisa sulla produzione di elettricità che era in contrasto con gli articoli 4, paragrafo 2, e 21, paragrafo 5, della direttiva 2003/96. |
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18 |
Poiché l’amministrazione tributaria ha confermato la sua decisione iniziale, la OKG ha proposto ricorso dinanzi al förvaltningsrätten i Falun (Tribunale amministrativo di Falun). Quest’ultimo ha respinto la sua domanda, in considerazione del fatto che la tasssa in parola non ricadeva nell’ambito d’applicazione né della direttiva 2003/96 né della direttiva 2008/118. |
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19 |
Contro tale sentenza la OKG ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio. Detta società sostiene che la tassa sul rendimento termico dei reattori nucleari costituisce, in pratica, un diritto d’accisa sulla produzione di elettricità alla luce del collegamento diretto tra il rendimento termico della centrale e l’elettricità prodotta da quest’ultima. L’esistenza di siffatto collegamento sarebbe a maggior ragione dimostrata in quanto, se la produzione di elettricità fosse interrotta per un periodo ininterrotto superiore ai 90 giorni, non verrebbe riscossa nessuna tassa. |
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20 |
La OKG considera, infine, che la situazione è analoga a quella di cui trattavasi nella causa sfociata nella sentenza Braathens (C‑346/97, EU:C:1999:291), in cui la Corte ha concluso che una tassa, derivante dal calcolo forfettario in funzione del quantitativo stimato di idrocarburi emesso da un aereo, gravava, in effetti, sul consumo di carburante degli aerei e che, quindi, la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), era applicabile e la tassa di cui trattavasi era incompatibile con tale direttiva. |
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21 |
L’amministrazione tributaria considera, da parte sua, che la tassa di cui trattasi costituisce un’imposta fissa fondata sulla capacità di produzione teorica di calore massima autorizzata di un reattore nucleare e non una tassa variabile in funzione del quantitativo effettivo di elettricità prodotto. Essa insiste sul fatto che detta tassa viene riscossa anche se la produzione è sospesa. Infatti, soltanto in caso di disattivazione straordinaria, per una durata superiore ai 90 giorni ininterrotti, tale imposta potrebbe non essere dovuta. |
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22 |
Alla luce di ciò, il Kammarrätten i Sundsvall (Corte amministrativa d’appello di Sundsvall) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
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23 |
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 4, paragrafo 2, e 21, paragrafo 5, della direttiva 2003/96 debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda la riscossione di una tassa gravante sul rendimento termico dei reattori nucleari. |
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24 |
Va osservato, al riguardo, che la prima questione, come formulata dal giudice del rinvio, è basata sulla premessa secondo cui la direttiva 2003/96 è applicabile ratione materiae alla controversia principale. Ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, il suo ambito d’applicazione è circoscritto alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, come definiti rispettivamente all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva. |
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25 |
In tal contesto, occorre verificare, previamente, se la nozione di «rendimento termico di un reattore nucleare», inteso come capacità di tale reattore a produrre calore, rientri nell’ambito d’applicazione della direttiva 2003/96. |
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26 |
In primo luogo, va ricordato che l’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva definisce la nozione di «prodotti energetici», utilizzata ai fini di tale direttiva, redigendo esaustivamente l’elenco dei prodotti che ricadono nella definizione di tale nozione con riferimento ai codici della nomenclatura combinata (sentenza Kernkraftwerke Lippe‑Ems, C‑5/14, EU:C:2015:354, punto 47). |
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27 |
Poiché il rendimento termico di un reattore nucleare non compare in tale elenco, esso non può essere considerato come prodotto energetico ai sensi della direttiva 2003/96. |
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28 |
Detta interpretazione è corroborata dalle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 3 e 4, lettera b), di detta direttiva, dalle quali risulta che la nozione di «prodotto energetico» designa esclusivamente i prodotti destinati ad essere utilizzati come carburanti o combustibili. Ciò non vale per il rendimento termico di un reattore nucleare, in quanto esso designa la capacità del reattore a produrre calore. |
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29 |
Di conseguenza, il rendimento termico di un reattore nucleare non rientra nella nozione di «prodotto energetico» ai sensi della direttiva 2003/96. |
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30 |
In secondo luogo, si deve osservare che l’articolo 2, paragrafo 2, della directive 2003/96 prevede che l’elettricità vada definita in conformità al codice NC 2716. |
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31 |
Al riguardo, e tenuto conto della nozione di «tassa sul rendimento termico di un reattore nucleare», come definita al punto 28 della presente sentenza, va rilevato che la tassa di cui trattasi nel procedimento principale consiste nel prelievo di un importo mensile fisso calcolato in funzione di un valore teorico, consistente nel numero di megawatt di rendimento termico massimo fissato per ciascun reattore nucleare con l’autorizzazione, rilasciata dall’amministrazione nazionale, a possedere e gestire tale reattore nucleare. Inoltre, il titolare dell’autorizzazione a possedere e a gestire un reattore nucleare è debitore della tassa sul rendimento termico, anche in assenza della gestione di tale reattore, eccezion fatta per anomali periodi di sospensione che eccedano 90 giorni consecutivi. |
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32 |
Non esiste pertanto alcun collegamento tra, da un lato, il fatto generatore della tassa di cui trattasi nel procedimento principale, cioè la capacità di produzione teorica del reattore nucleare, e, dall’altro, l’effettiva produzione di elettricità da parte di tale reattore. |
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33 |
Il rendimento termico di un reattore nucleare come inteso dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non ricade quindi nella nozione di «elettricità», ai sensi della direttiva 2003/96. |
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34 |
In terzo luogo, va constatato che, alla luce delle considerazioni che figurano nei punti 31 e 32 della presente sentenza, una tassa come quella di cui trattasi nel procedimento principale non può considerarsi calcolata direttamente o indirettamente sul quantitativo di energia effettivamente prodotto «all’atto dell’immissione in consumo», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96. |
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35 |
Del pari, non si può ritenere che esista un collegamento diretto e indissociabile tra il fatto generatore dell’imposta e il consumo dell’elettricità prodotta da un determinato reattore nucleare ai sensi della sentenza Braathens (C‑346/97, EU:C:1999:291, punto 23). |
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36 |
Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che una tassa come quella di cui trattasi nel procedimento principale, gravante sul rendimento termico di un reattore nucleare, non rientra nell’ambito d’applicazione di tale direttiva. |
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37 |
Pertanto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 4, paragrafo 2, e 21, paragrafo 5, della direttiva 2003/96 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che preveda la riscossione di una tassa gravante sul rendimento termico dei reattori nucleari, in quanto tale tassa non rientra nell’ambito d’applicazione di siffatta direttiva. |
Sulla seconda questione
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38 |
Va preliminarmente osservato che, in forza dell’articolo 47 della direttiva 2008/118, la direttiva 92/12 è abrogata con effetto dal 1o aprile 2010. Poiché i periodi di tassazione di cui trattasi nel procedimento principale sono anteriori a tale data, occorre esaminare la seconda questione alla luce delle disposizioni della direttiva 92/12. |
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39 |
Conseguentemente, la seconda questione va intesa nel senso che il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la direttiva 92/12 debba essere interpretata nel senso che una tassa sul rendimento termico di un reattore nucleare costituisce un «diritto di accisa» ai sensi di tale direttiva. |
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40 |
A tenore dell’ articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, quest’ultima è applicabile agli oli minerali, all’alcole e alle bevande alcoliche, nonché ai tabacchi lavorati, come definiti nelle direttive ad essi relative. |
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41 |
Dall’articolo 3 della direttiva 2003/96 deriva che, oltre alla tassazione di tali prodotti, la direttiva 92/12 disciplina anche l’imposizione dei prodotti considerati agli articoli 2 e 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96, tra cui, in particolare, il consumo di elettricità. |
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42 |
Al riguardo, la Corte ha già constatato, al punto 36 della presente sentenza, che una tassa come quella di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell’ambito d’applicazione della direttiva 2003/96. Pertanto, siffatta imposta non rientra neppure nell’ambito d’applicazione della direttiva 92/12. |
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43 |
Occorre, pertanto, rispondere alla seconda questione dichiarando che la direttiva 92/12 deve essere interpretata nel senso che una tassa gravante sul rendimento termico di un reattore nucleare non costituisce «un diritto di accisa» ai sensi di tale direttiva. |
Sulle spese
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44 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
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Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara: |
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Firme |
( * ) Lingua processuale: lo svedese.