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Document 32013R0551

    Regolamento (UE) n. 551/2013 della Commissione, dell' 11 giugno 2013 , recante divieto temporaneo di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera dell’Unione europea

    GU L 164 del 18.6.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/551/oj

    18.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 164/3


    REGOLAMENTO (UE) N. 551/2013 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 giugno 2013

    recante divieto temporaneo di pesca dello scorfano nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera dell’Unione europea

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (2), fissa i contingenti per il 2013.

    (2)

    In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dell’Unione europea o in essa immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente intermedio assegnato per il periodo precedente il 1o luglio 2013.

    (3)

    È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock fino al 30 giugno 2013,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Esaurimento del contingente

    Il contingente di pesca assegnato allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato per il periodo precedente il 1o luglio 2013 si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

    Articolo 2

    Divieti

    Le attività di pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate, sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato fino al 30 giugno 2013 incluso. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette entro tali date.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2013

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Lowri EVANS

    Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.


    ALLEGATO

    N.

    03/TQ40

    Stato membro

    Unione europea (tutti gli Stati membri)

    Stock

    RED/N3M

    Specie

    Scorfano (Sebastes spp.)

    Zona

    NAFO 3M

    Data di chiusura

    Dal 3.5.2013 al 30.6.2013


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