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Document 32021D0258
Council Decision (CFSP) 2021/258 of 18 February 2021 amending Decision 2011/101/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Zimbabwe
Decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio del 18 febbraio 2021 che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
Decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio del 18 febbraio 2021 che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
GU L 58 del 19.2.2021, p. 51–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32011D0101 | abrogazione | allegato II punto 4 | 20/02/2021 | |
Modifies | 32011D0101 | sostituzione | allegato I | 20/02/2021 | |
Modifies | 32011D0101 | sostituzione | articolo 10 | 20/02/2021 | |
Extended validity | 32011D0101 | 20/02/2021 | 20/02/2022 |
19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 58/51 |
DECISIONE (PESC) 2021/258 DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2021
che modifica la decisione 2011/101/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe. |
(2) |
Il Consiglio ha riesaminato la decisione 2011/101/PESC, tenendo conto della situazione politica nello Zimbabwe. |
(3) |
È opportuno prorogare le misure restrittive fino al 20 febbraio 2022. Il Consiglio dovrebbe riesaminarle costantemente alla luce degli sviluppi politici e relativi alla sicurezza nello Zimbabwe. |
(4) |
La voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere soppressa dall’elenco delle persone ed entità designate nell’allegato I della decisione 2011/101/PESC. Le misure restrittive dovrebbero essere prorogate per tre persone e un’entità figuranti in tale allegato e le informazioni sull’identità e i motivi relativi a due persone figuranti in detto allegato dovrebbero essere aggiornati. La sospensione delle misure restrittive dovrebbe essere prorogata per tre persone elencate nell’allegato II di tale decisione e la voce relativa a una persona deceduta dovrebbe essere soppressa dall’allegato II di detta decisione. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2011/101/PESC è così modificata:
1) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «A rticolo 10 1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. 2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2022. 3. Le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone elencate nell’allegato II, sono sospese fino al 20 febbraio 2022. 4. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; |
2) |
l’allegato I è sostituito dall’allegato I della presente decisione; |
3) |
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
ALLEGATO I
PERSONE ED ENTITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5
I. Persone
|
Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull’identità |
Motivi |
2. |
MUGABE, Grace |
Data di nascita 23.7.1965 Passaporto AD001159 ID 63-646650Q70 |
Ex segretaria della lega delle donne della fazione ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), coinvolta in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto. È entrata in possesso dell’Iron Mask Estate nel 2002; si sostiene che ricavi illecitamente grossi profitti dalle attività di estrazione dei diamanti. |
5. |
CHIWENGA, Constantine |
Vicepresidente Ex comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale in pensione, data di nascita 25.8.1956 Passaporto AD000263 ID 63-327568M80 |
Vicepresidente ed ex comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe. Membro del comando operativo congiunto e complice nell’elaborazione o direzione della politica statale di repressione. Ha usato l’esercito per impossessarsi delle aziende agricole. Durante le elezioni del 2008 è stato il principale artefice delle violenze associate al processo del ballottaggio delle elezioni presidenziali. |
7. |
SIBANDA, Phillip Valerio (alias Valentine) |
Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe Ex comandante dell’esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale, data di nascita 25.8.1956 o 24.12.1954 ID 63-357671H26 |
Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe ed ex comandante dell’esercito nazionale dello Zimbabwe. Alto responsabile dell’esercito, compromesso con il governo e complice nell’elaborazione o direzione della politica statale di oppressione. |
II. Entità
|
Nome |
Informazioni sull’identità |
Motivi |
1. |
Zimbabwe Defence Industries |
10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe |
Associata al ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo. |
ALLEGATO II
Nell’allegato II della decisione 2011/101/PESC la voce relativa alla persona seguente è soppressa:
«4. |
Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema». |