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Document 32016R1055
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1055 of 29 June 2016 laying down implementing technical standards with regard to the technical means for appropriate public disclosure of inside information and for delaying the public disclosure of inside information in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2016/3926
GU L 173 del 30.6.2016, p. 47–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/47 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1055 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2016
che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
Per tutelare gli investitori occorre che gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni comunichino al pubblico le informazioni privilegiate efficacemente e tempestivamente. Per assicurare a livello di Unione parità di accesso a tutti gli investitori, le informazioni privilegiate dovrebbero essere comunicate al pubblico gratuitamente, simultaneamente e quanto più rapidamente possibile, raggiungendo tutte le categorie di investitori in tutta l'Unione, e dovrebbero essere comunicate ai mezzi di informazione ai fini dell'effettiva divulgazione al pubblico. |
(2) |
Se i partecipanti al mercato delle quote di emissioni soddisfano già requisiti equivalenti di divulgazione delle informazioni privilegiate a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e detto regolamento e il regolamento (UE) n. 596/2014 impongono loro di comunicare al pubblico le stesse informazioni, è opportuno considerare soddisfatti gli obblighi previsti dal presente regolamento quando le informazioni sono divulgate tramite una piattaforma per la comunicazione delle informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011, a condizione che le informazioni privilegiate siano comunicate ai pertinenti mezzi di informazione. |
(3) |
Per consentire agli emittenti e ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni di adempiere l'obbligo di notifica alle autorità competenti, è importante che gli strumenti tecnici per ritardare la divulgazione delle informazioni privilegiate assicurino la conservazione delle informazioni essenziali per il relativo processo. |
(4) |
Il ritardo nella divulgazione di informazioni privilegiate e, se richiesta, la spiegazione del modo in cui erano soddisfatte tutte le condizioni che lo hanno permesso dovrebbero essere notificati all'autorità competente per iscritto e con il mezzo elettronico protetto indicato dalla stessa autorità, in modo da garantire l'integrità e la riservatezza del contenuto delle informazioni e la celerità della trasmissione. |
(5) |
Per consentire all'autorità competente di identificare le persone che, presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni, sono implicate nel ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate, la notifica del ritardo dovrebbe indicare l'identità del notificante e l'identità del o dei responsabili della decisione di ritardare detta divulgazione. La notifica dovrebbe indicare anche la tempistica del ritardo, così che l'autorità competente possa valutare se siano soddisfatte le condizioni per il ritardo stabilite dal regolamento (UE) n. 596/2014. |
(6) |
L'emittente che è un ente creditizio o finanziario dovrebbe informare per iscritto l'autorità competente dell'intenzione di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate per salvaguardare la stabilità del sistema finanziario; date la sensibilità di tali informazioni e la necessità di proteggerne il contenuto con la massima riservatezza, dovrebbe essere applicato a tal fine un protocollo di sicurezza adeguato. |
(7) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
(8) |
Il 25 maggio 2016, la Commissione ha comunicato all'ESMA l'intenzione di approvare con modifiche il progetto di norma tecnica di attuazione, in quanto le disposizioni sulla divulgazione previste dal regolamento (UE) n. 1227/2011 sono sufficienti per garantire che i partecipanti al mercato delle quote di emissioni comunichino al pubblico le informazioni privilegiate in modo efficiente e tempestivo, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione (3) impone già ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni di fornire un web feed per comunicare al pubblico, in modo efficiente e tempestivo, le informazioni caricate sui siti web. Nel parere formale del 16 giugno 2016 l'ESMA ha confermato la posizione iniziale e non ha presentato un nuovo progetto di norma tecnica di attuazione modificato coerentemente con le modifiche proposte dalla Commissione. Poiché gli obblighi di divulgazione imposti ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni dal regolamento (UE) n. 1227/2011 possono essere considerati sufficienti ai fini del rispetto dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, è opportuno modificare il progetto di norma tecnica di attuazione per evitare una duplicazione degli obblighi di informazione. |
(9) |
L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(10) |
Ai fini del corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a partire dalla stessa data di quelle del regolamento (UE) n. 596/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.
CAPO II
STRUMENTI TECNICI PER UN'ADEGUATA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AL PUBBLICO
Articolo 2
Strumenti per la comunicazione delle informazioni privilegiate al pubblico
1. Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni divulgano le informazioni privilegiate con uno strumento tecnico che permette di:
(a) |
diffondere le informazioni privilegiate:
|
(b) |
comunicare le informazioni privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente:
|
Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione.
2. I partecipanti al mercato delle quote di emissioni tenuti a divulgare informazioni privilegiate a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011 possono usare gli strumenti tecnici che detto regolamento prevede a tale scopo anche per divulgare informazioni privilegiate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, a condizione che le informazioni privilegiate da divulgare abbiano sostanzialmente lo stesso contenuto e che lo strumento tecnico usato per la divulgazione ne assicuri la comunicazione ai pertinenti mezzi di informazione.
Articolo 3
Pubblicazione delle informazioni privilegiate su un sito web
I siti web di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 9, del regolamento (UE) n. 596/2014 soddisfano i requisiti seguenti:
(a) |
consentono agli utenti di accedere alle informazioni privilegiate pubblicate sul sito senza discriminazioni e gratuitamente; |
(b) |
consentono agli utenti di reperire le informazioni privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito; |
(c) |
assicurano che le informazioni privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presentate in ordine cronologico. |
CAPO III
STRUMENTI TECNICI PER RITARDARE LA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AL PUBBLICO
Articolo 4
Notifica del ritardo nella divulgazione di informazioni privilegiate e spiegazione per iscritto
1. Per ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni usano uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni seguenti:
(a) |
data e ora:
|
(b) |
identità delle persone che presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni sono responsabili:
|
(c) |
prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
|
2. Gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto all'autorità competente, per il tramite dell'apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato, il ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate, fornendone una spiegazione per iscritto e usando il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente.
L'autorità competente pubblica sul proprio sito web il nominativo dell'apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato e l'indicazione del mezzo elettronico di cui al primo comma. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.
3. Il mezzo elettronico di cui al paragrafo 2 assicura che la notifica del ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate comprenda le informazioni seguenti:
(a) |
identità dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni: ragione sociale completa; |
(b) |
identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni; |
(c) |
estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali; |
(d) |
identificazione dell'informazione privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le informazioni privilegiate; data e ora della comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico; |
(e) |
data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata; |
(f) |
identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico. |
4. Se, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, la spiegazione per iscritto del ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate è fornita solo su richiesta dell'autorità competente, il mezzo elettronico di cui al paragrafo 2 assicura che tale spiegazione includa le informazioni di cui al paragrafo 3.
Articolo 5
Notifica dell'intenzione di ritardare la divulgazione di informazioni privilegiate
1. Per ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'emittente che è un ente creditizio o finanziario notifica per iscritto all'autorità competente, per il tramite dell'apposito punto di contatto istituito presso di essa o da essa designato, l'intenzione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata per salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, assicurando la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.
Se trasmette la notifica di cui al primo comma per via elettronica, l'emittente usa il mezzo elettronico di cui all'articolo 4, paragrafo 2.
2. L'autorità competente comunica per iscritto all'emittente la decisione di autorizzare o di rifiutare il ritardo nella divulgazione assunta in base alle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, assicurando la completezza, l'integrità e la riservatezza dell'informazione.
3. L'emittente comunica all'autorità competente qualsiasi nuova informazione che possa influenzarne la decisione circa il ritardo nella divulgazione dell'informazione privilegiata con lo stesso strumento tecnico usato per trasmetterle la notifica di cui al paragrafo 1.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121).
(4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).