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Document 32007R1439
Commission Regulation (EC) No 1439/2007 of 5 December 2007 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento (CE) n. 1439/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento (CE) n. 1439/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 322 del 7.12.2007, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32009R1179 | modifica | allegato | 23/12/2009 |
7.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1439/2007 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2007
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1) in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l’applicazione di misure tariffarie o d’altra natura nel quadro degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2007.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 580/2007 (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 1).
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione Motivazione |
Motivazione |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Assortimento costituito da una serie di cerotti e compresse, che contiene i seguenti ingredienti (% in peso):
In base alle informazioni riportate sulla confezione il prodotto è destinato a migliorare la circolazione del sangue nei piedi, ad attivare il metabolismo del tessuto cellulare e a disintossicare il corpo. Le compresse vanno applicate sulla pianta del piede per 8-10 ore utilizzando i cerotti forniti. Il prodotto si presenta in una confezione di cartone pieghevole destinata alla vendita individuale |
3824 90 98 |
La classificazione è determinata dalle regole generali d’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3(b) e 6, nonché dal testo dei codici NC 3824, 3824 90 e 3824 90 98. Il prodotto non può essere considerato una preparazione né per la cura della pelle né per la cura dei piedi poiché non è concepito principalmente per questo scopo [note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3304, (A) (3), e (B)]. I cuscinetti e i cerotti conferiscono il carattere essenziale al prodotto. Non è scientificamente provato che essi producano l’effetto terapeutico di ridurre la tossicità nell’intero organismo e non possono essere classificati nelle voci 3004 o 3005. Devono pertanto essere classificati come altre preparazioni chimiche non nominate né comprese altrove |