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Document 31996D0643

    96/643/CE: Decisione della Commissione del 13 novembre 1996 recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali e dei relativi prodotti provenienti dalla Bulgaria in seguito all'insorgenza di focolai di afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 292 del 15.11.1996, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/12/1996; abrog. impl. da 396D0730

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/643/oj

    31996D0643

    96/643/CE: Decisione della Commissione del 13 novembre 1996 recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali e dei relativi prodotti provenienti dalla Bulgaria in seguito all'insorgenza di focolai di afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 292 del 15/11/1996 pag. 0037 - 0038


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 1996 recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali e dei relativi prodotti provenienti dalla Bulgaria in seguito all'insorgenza di focolai di afta epizootica (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/643/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

    considerando che in Bulgaria sono insorti focolai di afta epizootica;

    considerando che gli Stati membri autorizzano le importazioni di artiodattili vivi e dei loro prodotti dalla Bulgaria in forza della vigente normativa comunitaria; che, pertanto, la situazione esistente in Bulgaria rappresenta una grave minaccia per il patrimonio zootecnico degli Stati membri, in considerazione degli scambi di animali vivi e dei relativi prodotti;

    considerando che è opportuno adottare misure intese a proteggere la Comunità dal rischio d'introduzione di questa malattia;

    considerando che la decisione 93/242/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei in considerazione dell'afta epizootica (4), modificata da ultimo dalla decisione 96/414/CE (5), autorizza, a determinate condizioni, l'importazione di animali vivi, di carni fresche e di alcuni prodotti a base di carne originari o provenienti da tali paesi, tra cui la Bulgaria;

    considerando che la decisione 95/340/CE della Commissione (6), modificata da ultimo dalla decisione 96/584/CE (7), reca un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte; che la Bulgaria figura in questo elenco; che occorre assicurare che i latticini importati abbiano subito un trattamento idoneo a distruggere il virus;

    considerando che la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitari e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (8), modificata da ultimo dalla decisione 96/405/CE della Commissione (9), stabilisce le condizioni per l'importazione di involucri di origine animale, di pelli e cuoi, di ossa, corna, zoccoli e relativi derivati, di trofei di caccia e di lana e pelo non trasformati; che questi prodotti possono essere importati soltanto dopo aver subito un trattamento idoneo a distruggere il virus; che, tuttavia, alcuni altri prodotti possono essere comunque importati; che questo materiale comporta un rischio;

    considerando che è pertanto necessario vietare l'importazione e il transito di artiodattili vivi, nonché l'importazione di taluni prodotti di origine animale provenienti dalla Bulgaria; che, tuttavia, alcuni prodotti possono essere importati a condizione che siano stati sottoposti a particolari trattamenti;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 93/242/CEE è modificata come segue:

    1) Nell'allegato B, il termine «Bulgaria» è soppresso;

    2) Nell'allegato A è aggiunto il termine «Bulgaria».

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di latte e di prodotti lattiero-caseari originari della Bulgaria, a meno che non abbiano subito un trattamento conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 della decisione 95/340/CE.

    2. Fatte salve le disposizioni della decisione 93/242/CEE, gli Stati membri non autorizzano l'importazione dei seguenti prodotti delle specie bovina, ovina, caprina o di altri artiodattili, originari del territorio della Bulgaria:

    - sangue ed emoprodotti di cui all'allegato I, capitolo 7 della direttiva 92/118/CEE;

    - materie prime destinate alla fabbricazione di mangimi per animali o ad uso tecnico o farmaceutico di cui all'allegato I, capitolo 10 della direttiva 92/118/CEE;

    - letame di origine animale di cui all'allegato I, capitolo 14 della direttiva 92/118/CEE.

    3. Il divieto di cui al primo trattino del paragrafo 2 non si applica agli emoprodotti che abbiano subito il trattamento previsto all'allegato I, capitolo 7, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 92/118/CEE.

    4. Gli Stati membri provvedono affinché i certificati che scortano i prodotti di origine animale trattati in conformità con il paragrafo 1 o con il paragrafo 3 e di cui è autorizzata l'importazione in provenienza dalla Bulgaria rechino la dicitura seguente:

    «Prodotti di origine animale conformi alla decisione 96/643/CE della Commissione recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali e dei relativi prodotti provenienti dalla Bulgaria».

    Articolo 3

    Gli Stati membri modificano le misure che applicano agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1996.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

    (2) GU n. L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.

    (3) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

    (4) GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36.

    (5) GU n. L 167 del 6. 7. 1996, pag. 58.

    (6) GU n. L 200 del 24. 8. 1995, pag. 38.

    (7) GU n. L 255 del 9. 10. 1996, pag. 20.

    (8) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

    (9) GU n. L 165 del 4. 7. 1996, pag. 40.

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