This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62020TN0768
Case T-768/20: Action brought on 31 December 2020 — Standard International Management v EUIPO — Asia Standard Management Services (The Standard)
Causa T-768/20: Ricorso proposto il 31 dicembre 2020 — Standard international Management/EUIPO — Asia Standard Management Service (The Standard)
Causa T-768/20: Ricorso proposto il 31 dicembre 2020 — Standard international Management/EUIPO — Asia Standard Management Service (The Standard)
GU C 62 del 22.2.2021, p. 41–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 62/41 |
Ricorso proposto il 31 dicembre 2020 — Standard international Management/EUIPO — Asia Standard Management Service (The Standard)
(Causa T-768/20)
(2021/C 62/52)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Standard International Management LLC (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Edenborough QC, S. Wickenden, Barrister e M. Maier, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Asia Standard Management Services Ltd (Hong Kong, Cina)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «The Standard» — Marchio dell’Unione europea n. 8 405 243
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 novembre 2020 nel procedimento R 828/2020-5
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso; in subordine, qualora intervenga la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, |
— |
dichiarare l’EUIPO e tale altra parte responsabili in solido di dette spese. |
Motivi invocati
La decisione impugnata è viziata da quattro motivi principali, in particolare, la commissione di ricorso:
— |
non avendo considerato che la pubblicità e le offerte di vendita dell’albergo e dei servizi accessori, ovvero quelli di cui alle classi 38, 39, 41, 43 e 44, dirette ai consumatori dell’Unione europea, costituissero un uso effettivo del marchio dell’Unione europea in circostanze in cui tali servizi erano resi negli Stati Uniti, è incorsa in un errore di diritto; |
— |
non avendo considerato che la pubblicità e la promozione dei servizi rilevanti fosse sufficiente a dimostrare l’uso effettivo per tali servizi, è incorsa in un errore di diritto; |
— |
non avendo considerato che la pubblicità per l’apertura dell’albergo a Londra fosse rilevante, è incorsa in un errore di diritto, e |
— |
non avendo fornito alcuna motivazione, o una sufficiente, per giungere alla conclusione tratta, è incorsa in un errore di diritto. |