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Document 62018TA0093

Causa T-93/18: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — International Skating Union / Commissione («Concorrenza – Associazione di imprese – Competizioni di pattinaggio di velocità – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Regolamentazione di una federazione sportiva – Conciliazione tra diritto della concorrenza e specificità dello sport – Scommesse sportive – Tribunale arbitrale dello sport – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Ambito di applicazione territoriale dell’articolo 101 TFUE – Restrizione della concorrenza per oggetto – Misure correttive»)

GU C 62 del 22.2.2021, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/24


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — International Skating Union / Commissione

(Causa T-93/18) (1)

(«Concorrenza - Associazione di imprese - Competizioni di pattinaggio di velocità - Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Regolamentazione di una federazione sportiva - Conciliazione tra diritto della concorrenza e specificità dello sport - Scommesse sportive - Tribunale arbitrale dello sport - Orientamenti per il calcolo delle ammende - Ambito di applicazione territoriale dell’articolo 101 TFUE - Restrizione della concorrenza per oggetto - Misure correttive»)

(2021/C 62/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: International Skating Union (Losanna, Svizzera) (rappresentante: J.-F. Bellis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, G. Meessen e F. van Schaik, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Mark Jan Hendrik Tuitert (Hoogmade, Paesi Bassi), Niels Kerstholt (Zeist, Paesi Bassi), European Elite Athletes Association (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: B. Braeken e J. Versteeg, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 8230 final della Commissione, dell’8 dicembre 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40208 — Norme dell’Unione internazionale di pattinaggio in materia di ammissibilità).

Dispositivo

1)

Gli articoli 2 e 4 della decisione C(2017) 8230 final della Commissione, dell’8 dicembre 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.40208 — Norme dell’Unione internazionale di pattinaggio in materia di ammissibilità), sono annullati nei limiti in cui, ingiungendo all’International Skating Union di porre fine all’infrazione constatata, a pena di irrogazione di penalità di mora, la Commissione prende in considerazione il regolamento arbitrale e ne esige la modifica in caso di mantenimento del sistema di autorizzazione preventiva.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’International Skating Union e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

4)

L’European Elite Athletes Association, i sigg. Jan Hendrik Tuitert e Niels Kersholt sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 142 del 23.4.2018.


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