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Document 52014AP0238

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la ratifica della convenzione internazionale di Hong Kong (2009) per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, o l'adesione ad essa, da parte degli Stati membri nell'interesse dell'Unione europea (15902/2013 — C7-0485/2013 — 2012/0056(NLE))

GU C 378 del 9.11.2017, p. 652–652 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 378/652


P7_TA(2014)0238

Convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2014 relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la ratifica della convenzione internazionale di Hong Kong (2009) per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, o l'adesione ad essa, da parte degli Stati membri nell'interesse dell'Unione europea (15902/2013 — C7-0485/2013 — 2012/0056(NLE))

(Approvazione)

(2017/C 378/70)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15902/2013),

vista la convenzione internazionale di Hong Kong del 2009, per un riciclaggio delle navi sicuro,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (1),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0485/2013),

visti l'articolo 81, paragrafo 1, primo e terzo comma, l'articolo 81, paragrafo 2, e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0166/2014),

1.

dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.


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