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Document 52010IE1171

    Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «La politica dell'UE per il multilinguismo» (supplemento di parere)

    GU C 48 del 15.2.2011, p. 102–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 48/102


    Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «La politica dell'UE per il multilinguismo» (supplemento di parere)

    2011/C 48/18

    Relatrice: Ls NOUAIL MARLIÈRE

    Il Comitato economico e sociale europeo, in data 14 luglio 2009, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 29, lettera A), delle Modalità d'applicazione del suo Regolamento interno, di elaborare un supplemento di parere sul tema:

    La politica dell'UE per il multilinguismo.

    La sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 9 luglio 2010.

    Alla sua 465a sessione plenaria, dei giorni 15 e 16 settembre 2010 (seduta del 15 settembre), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 145 voti favorevoli, 2 voti contrari e 5 astensioni.

    1.   Introduzione

    1.1

    Negli ultimi anni il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha rivolto due pareri alle istituzioni dell'UE sulla strategia europea in materia di multilinguismo:

    1)

    il primo, intitolato Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo, riguardava l'elaborazione di una nuova strategia presentata dalla Commissione europea nel 2005 (1);

    2)

    il secondo rispondeva a una richiesta di parere esplorativo formulata dal commissario europeo ORBAN il 4 febbraio 2008, in vista dell'elaborazione, da parte della Commissione, di una comunicazione dal titolo Il multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune  (2).

    1.2

    La politica del multilinguismo fa parte delle priorità politiche del CESE e del programma della sua presidenza 2008-2010, in quanto contribuisce a migliorare la competitività dell'economia, a realizzare gli obiettivi della strategia di Lisbona e a rafforzare l'integrazione europea mediante il dialogo interculturale («unità nella diversità»).

    1.3

    La politica del multilinguismo definita nel 2006 è attualmente in fase di sviluppo e attuazione; il presente supplemento di parere punta pertanto a seguire gli sviluppi in materia e le misure adottate dalla Commissione, nello specifico dalla DG EAC, nonché a completare e aggiornare le raccomandazioni del CESE, in particolare per quanto riguarda la formazione permanente, la formazione degli adulti, l'occupazione e gli effetti economici, culturali e sociali sostenibili.

    2.   Il multilinguismo in Europa: un bilancio della situazione

    2.1

    Il Consiglio Istruzione, gioventù e cultura del 21 novembre 2008 aveva adottato conclusioni sulla promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale nelle relazioni esterne dell'Unione e dei suoi Stati membri, nonché una risoluzione relativa a una strategia europea per il multilinguismo (3).

    2.2

    La Commissione e il Consiglio avevano accolto diverse proposte formulate dal Comitato economico e sociale europeo:

    promuovere la diversità degli impieghi e dell'offerta d'insegnamento,

    promuovere l'interculturalità e le lingue degli immigrati,

    diffondere le lingue europee nelle relazioni culturali coi paesi terzi,

    promuovere l'apprendimento permanente e la diversità nel settore economico e nelle imprese,

    sostenere la traduzione e l'interpretazione.

    2.3

    Da allora, la Commissione ha varato due piattaforme di consultazione: una rivolta alle associazioni e alle ONG attive nel settore dell'istruzione e della cultura, l'altra rivolta agli interessi economici, cui partecipano parti sociali e università (4), nonché il CESE in qualità di osservatore.

    2.4

    Da parte loro, a partire dal 2006 i sindacati hanno promosso o partecipato a diverse iniziative: convegni sull'utilizzo delle lingue di lavoro, cause giudiziarie per far rispettare il diritto di lavorare nella propria lingua e contro le discriminazioni, cooperazioni indirizzate verso la francofonia (apertura di un portale elettronico francofono coi lavoratori del Québec nel settore dell'aeronautica).

    2.5

    La Commissione si è avvalsa di diverse risposte di organizzazioni sindacali (8) locali e professionali alle sue consultazioni pubbliche, ma fino al 2009 non aveva mai interpellato la Confederazione europea dei sindacati (CES/ETUC) con una consultazione vera e propria.

    2.6

    Il CESE ha partecipato alle Assise europee del plurilinguismo organizzate a Berlino nel giugno 2009 dall'Osservatorio europeo del plurilinguismo, una rete associativa che riunisce imprese ed università. Anche la CES/ETUC e varie parti sociali settoriali hanno partecipato alle assise.

    2.7

    A livello nazionale si può citare la relazione annuale sull'uso della lingua francese presentata al parlamento di Parigi dal ministero francese della Cultura e della comunicazione in conformità della legge n. 94-665 (5), che prevede la stesura di un bilancio della situazione del francese a livello nazionale e della presenza di tale lingua in seno alle organizzazioni internazionali. La relazione del 2009 illustra la situazione del francese presso le istituzioni dell'UE e le organizzazioni internazionali che hanno la loro sede centrale in Africa e tratta dell'uso del francese e del plurilinguismo nei servizi pubblici, nel mondo del lavoro e nelle strategie linguistiche delle imprese, nella vita sociale e nella comunità scientifica, nonché dell'analfabetismo, dell'integrazione degli immigrati e della formazione dei dipendenti di settori pubblici e privati diversi.

    2.8

    La CES/ETUC avvierà un progetto per il finanziamento di uno studio di valutazione, e in tale contesto costituirà un gruppo di lavoro (task force) sul tema «lingue e condizioni di lavoro» per occuparsi di diversi aspetti dell'utilizzo delle lingue sul lavoro:

    coinvolgere i lavoratori della conoscenza, gli insegnanti e i professionisti dell'istruzione degli adulti, ma anche gli interpreti, i traduttori e gli scienziati con le rispettive rivendicazioni specifiche e d'interesse generale,

    difendere l'utilizzo della lingua nazionale sul lavoro e il rispetto, proporzionato e non discriminatorio, dei criteri di conoscenza delle lingue straniere in ambito lavorativo,

    esaminare il vantaggio economico di cui beneficiano i paesi la cui lingua è la più utilizzata a livello internazionale,

    rafforzare i diritti di enti come i comitati aziendali europei, che attualmente dispongono soltanto di una ventina d'ore all'anno per la formazione linguistica,

    privilegiare gli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori e degli utenti per quanto riguarda gli strumenti messi a loro disposizione e i criteri stabiliti dai datori di lavoro in materia di riconoscimento delle qualifiche, competenze linguistiche e relative retribuzioni.

    2.9

    La Commissione (DG EAC) ha indetto una licitazione privata riservata ai partecipanti alle piattaforme di consultazione da lei istituite, al fine di:

    sostenere i progetti di servizio alle imprese,

    inventariare i tipi di formazione necessari per rafforzare le competenze linguistiche ed elaborare buone pratiche e proposte concrete,

    sviluppare progetti che consentano di rafforzare l'integrazione di categorie svantaggiate come gli immigrati, coloro che non hanno terminato gli studi e gli anziani,

    diffondere metodi di apprendimento e modelli basati sulle nuove tecnologie,

    più in generale, dare attuazione alle misure presentate nella sua strategia e nelle raccomandazioni del Consiglio.

    2.10

    C'è da rammaricarsi che i documenti di lavoro delle piattaforme consultive e del bando di gara sulla promozione del multilinguismo siano stati pubblicati in una sola lingua. Raccomandazione n. 1 alla Commissione: la Commissione dovrebbe dare l'esempio e dare prova di efficacia e di una certa coerenza con la propria strategia di difesa e promozione del multilinguismo presso il maggior numero possibile di cittadini, rispettando i diritti fondamentali dei partecipanti alle piattaforme consultive che essa stessa ha istituito e che sono composte dai rappresentanti di organizzazioni della società civile e/o delle parti sociali, consentendo loro di lavorare, esprimendosi sia oralmente che nei documenti scritti nelle rispettive lingue o in una delle lingue dell'Unione  (6); a tal fine la Commissione dovrebbe avvalersi di almeno tre o quattro lingue ponte, compresa almeno una lingua di uno dei paesi entrati nell'UE in seguito agli allargamenti del 2004 e del 2007.

    2.11

    La Commissione ha anche pubblicato la guida 2010 del Programma di apprendimento permanente (7), il cui obiettivo specifico n. 7 mira a promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica. Il programma comprende quattro programmi settoriali: Comenius, relativo all'insegnamento scolastico; Erasmus, che riguarda l'insegnamento universitario; Leonardo da Vinci, per la formazione professionale, e Grundtvig, sull'istruzione degli adulti, con diverse dimensioni trasversali in cui l'attività prioritaria n. 2 riguarda le lingue. Oltre agli Stati membri dell'UE, il programma è aperto agli altri paesi dello Spazio economico europeo, alla Turchia, ai paesi e territori d'Oltremare, alla Croazia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per quanto attiene alle azioni rientranti nella fase delle misure preparatorie, nonché a soggetti dei paesi terzi interessati dalla politica europea di vicinato o che rappresentano una priorità particolare per lo sviluppo di una strategia di dialogo nel settore dell'istruzione e della formazione, o ancora del multilinguismo. Il Comitato attribuisce grande importanza a un quadro europeo integrato di riferimento e garanzia della qualità della formazione permanente, e invita le organizzazioni della società civile a consultare la prima parte della guida già disponibile. Esso poi attende con interesse la seconda parte, per prendere conoscenza delle risorse assegnate al multilinguismo, in termini relativi e assoluti. Raccomandazione n. 2: il Comitato una volta di più fa presente alla Commissione che, malgrado indubbi miglioramenti rispetto ai precedenti programmi, serve ancora una visione globale che contribuisca a facilitare la comprensione della guida d'accesso ai programmi e alle procedure; queste ultime, infatti, rimangono complesse e non aiutano affatto la partecipazione degli organismi più piccoli e con minori capacità amministrative, nonostante questi possano risultare interessanti per i destinatari in ragione della loro esperienza e del loro carattere innovativo. Anche alcuni istituti d'insegnamento pubblici si lamentano dei vincoli procedurali e organizzativi poco compatibili con l'attuale carenza di risorse amministrative, e dell'insufficienza degli importi assegnati dai programmi per la formazione dei giovani interpreti (mobilità, immersione nella lingua) e dei loro istruttori.

    2.12

    La relazione annuale della Corte dei conti europea (8) sull'esercizio finanziario 2008 riporta che sono stati assegnati 1060 milioni di euro a carico dei fondi europei per l'istruzione e la cultura, multilinguismo compreso, con modalità di gestione centralizzata (agenzia europea) e decentrata (agenzie nazionali), e illustra i diversi controlli diretti e di secondo livello effettuati in ragione del gran numero di operatori diretti beneficiari, senza però specificare quale parte sia assegnata al multilinguismo. Per questo, è poco agevole, per non dire impossibile, conoscere le rispettive quote europee e nazionali, e nel complesso gli sforzi finanziari prodotti all'insegna dei diversi filoni di una strategia europea per il multilinguismo. Per questo, la strategia non può essere valutata né ex ante né a posteriori: un punto debole cui la Commissione potrebbe prevedere di rimediare fin d'ora. Raccomandazione n. 3: stabilire un quadro chiaro della situazione relativa agli sforzi specificamente dedicati al multilinguismo, messi a bilancio e realizzati, compiuti rispettivamente dal livello europeo e da quello nazionale.

    3.   Politica e multilinguismo al CESE

    3.1

    Il CESE e il CdR, nel quadro dei loro Servizi congiunti, dispongono di un proprio servizio di traduzione (con un tasso di esternalizzazione attestato al momento a quota 4-6 %), mentre fanno uso dei servizi interistituzionali della Commissione per quanto riguarda l'interpretazione (SCIC); questi ultimi ricorrono a interpreti liberi professionisti (non funzionari) nella misura del 49-52 %, per rispondere alle variazioni stagionali e tener conto della frequenza di utilizzo del servizio da parte di ciascuna istituzione.

    3.2

    Sia il CESE sia il CdR hanno firmato un accordo di servizio (Service Level Agreement - SLA) che fissa le condizioni alle quali lo SCIC mette a disposizione gli interpreti, i criteri di fatturazione di questi servizi e le responsabilità delle due parti. Le condizioni di lavoro e le retribuzioni degli interpreti liberi professionisti sono disciplinate da una convenzione interistituzionale negoziata fra le istituzioni europee interessate da una parte e l'Associazione internazionale degli interpreti di conferenza (AIIC) dall'altra.

    3.3

    Dopo gli allargamenti del 2004 e del 2007, i Servizi congiunti dei due Comitati hanno istituito un regime di lingue ponte  (9) per far fronte ai bisogni linguistici supplementari dovuti alle 11 nuove lingue ufficiali (462 combinazioni possibili). Inoltre, il 25 maggio 2010 i Segretari generali dei due comitati hanno adottato un codice di condotta in materia di traduzione che consente fra l'altro, tenuto conto del carattere specifico dei documenti prodotti dalle rispettive assemblee e amministrazioni, di stabilire priorità e date di consegna.

    3.4

    I servizi linguistici hanno preparato un primo opuscolo informativo rivolto ai membri e ai relatori, per rafforzare la cooperazione in materia di lingue fra i servizi e i membri. L'opuscolo segnala fra l'altro l'esistenza di un servizio linguistico personalizzato che assiste i relatori nella redazione della versione originale dei documenti, in particolare quando questi ultimi non vengono redatti nella lingua materna dell'autore. Questo sistema, unito alla possibilità di far rileggere i documenti prima che siano trasmessi al servizio di traduzione, consente di migliorare la qualità dei documenti e quindi le condizioni di lavoro dei traduttori, nonché di abbreviare i tempi di consegna della traduzione finita.

    3.5

    A medio termine questa cooperazione migliorata, che punta a ottenere un miglior servizio e migliori condizioni di lavoro per i relatori, i membri e i traduttori, dovrebbe portare alla costituzione di un gruppo di contatto formato da membri o loro rappresentanti, che si sommerebbe ai contatti già esistenti fra il servizio di traduzione, i servizi amministrativi e i segretariati generali per condurre la necessaria riflessione globale, trasparente e di lungo termine su una politica linguistica propria dei Comitati, che tenga conto di vari aspetti qualitativi e quantitativi (raccomandazione n. 4).

    4.   Osservazioni specifiche

    4.1

    Dalla consultazione dell'AIIC e del sindacato dei funzionari europei Union syndicale risulta che, oltre a difendere gli interessi dei dipendenti e dei liberi professionisti del settore linguistico in materie come la copertura degli organici e gli orari di lavoro o per quanto riguarda le condizioni materiali (spazi di lavoro, cabine), queste organizzazioni hanno anche la funzione di regolamentare la professione. Gli interpreti e i traduttori esterni beneficiano, in virtù degli accordi negoziati con le istituzioni europee, degli stessi diritti e dello stesso trattamento dei loro omologhi che sono funzionari, ma solo in rapporto ai giorni lavorati e alle singole missioni, il che in pratica implica già delle differenze. Gli accordi peraltro prevedono anche delle norme di qualità dei servizi prestati, inoltre gli interpreti aderenti all'AIIC negoziano abitualmente per una squadra, se le istituzioni ricorrono per una certa missione a dei colleghi iscritti all'associazione. Finora le istituzioni europee, in ragione del loro ruolo di regolatrici principali, hanno svolto un ruolo positivo e complementare a quello dell'AIIC in materia di norme sociali e professionali del lavoro d'interprete.

    4.2

    Data la diversificazione della domanda, accade che si stabilisca un certo numero di pratiche e che alcuni clienti tendano a guardare meno all'accreditamento e alla qualità, fino ad accettare delle formule «cabine attrezzate» in cui un operatore noleggia il materiale (cabine e cuffie) e fornisce la prestazione degli interpreti in un'unica fattura, con un doppio effetto:

    da una parte, un noleggio illegale di personale e il prelievo di una commissione illegale (l'impresa non è abilitata come agenzia di distacco del personale, e non è permesso prelevare commissioni sulle retribuzioni, né dal diritto europeo né dalle convenzioni internazionali),

    dall'altra, una mancanza di controllo della qualità dei servizi prestati, che si autodefiniscono di livello «europeo» lasciando intendere illegittimamente che si tratti del ricorso a servizi di interpreti qualificati dalle istituzioni.

    4.3

    In seno alle istituzioni, l'AIIC aveva attirato l'attenzione della direzione generale dell'Interpretazione su alcuni bandi di gara occasionalmente lanciati dalle DG della Commissione e finalizzati a ottenere servizi di conferenza a volte comprensivi di servizi di interpretazione ma non rispettosi delle disposizioni della convenzione. Dopo aver consultato il Servizio giuridico, la DG Interpretazione ha informato della cosa le altre direzioni generali della Commissione.

    4.4

    Quella d'interprete non è una professione regolamentata. In questo contesto, l'AIIC fa osservare che, tenuto conto della diversificazione della domanda (imprese, settore sociale, ecc.), può risultare necessario avviare una riflessione su una promozione della professione mediante la definizione di criteri chiari sull'utilizzo del titolo di interprete (diploma di studi di livello universitario, criteri professionali e d'esperienza, ecc.), per evitare effetti negativi sull'intera categoria e proteggere gli utenti o i clienti dalle pratiche illegittime (come la fatturazione elevata di prestazioni di qualità inferiore a quella pattuita). A tal fine, la Commissione potrebbe avviare una consultazione europea delle parti sociali (raccomandazione n. 5). Inoltre, tutti gli interpreti e traduttori interpellati (dipendenti delle istituzioni e liberi professionisti) concordano sulla necessità di promuovere un'immagine positiva e attraente delle due professioni per consentire, a medio e lungo termine, di rinnovare gli effettivi.

    4.5

    Il Parlamento europeo dispone di servizi propri nei due settori e si è dotato di un codice di condotta (10) in materia, ma anch'esso può ricorrere a liberi professionisti, nell'ordine (per il 2010) del 40 % e di 22 milioni di euro.

    4.6

    Relativamente al regime linguistico delle istituzioni, la Corte dei conti europea ha prodotto due relazioni speciali (11) sulle spese d'interpretazione (RS 5/2005) e traduzione (RS 9/2006) del PE, della Commissione e del Consiglio.

    5.   Regime linguistico e diversità culturale dopo il Trattato di Lisbona

    5.1

    Al di là del numero delle lingue, e del regime linguistico per la trasmissione dei progetti di atti legislativi ai parlamenti nazionali (protocollo n. 1, articolo 4), il Trattato di Lisbona non ha modificato in modo sostanziale il regime linguistico dell'UE, e ha anzi confermato fra gli obiettivi il rispetto della diversità culturale e linguistica europea (12).

    5.2

    Il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Consiglio, che delibera all'unanimità mediante regolamenti (articolo 342 TFUE, ex articolo 290 TCE). Anche il regime linguistico della Corte di giustizia dell'Unione europea è fissato da un regolamento del Consiglio, che delibera all'unanimità (protocollo n. 3, articolo 64). L'articolo 3 TUE (ex articolo 2 TUE) stabilisce fra l'altro che l'Unione «rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo».

    5.3

    L'articolo 55 TUE (ex articolo 53 TUE) stabilisce in quali lingue è redatto e tradotto il Trattato. La dichiarazione n. 16, relativa all'articolo 55, paragrafo 2, TUE, stabilisce che «La conferenza ritiene che la possibilità di tradurre i Trattati nelle lingue di cui all'articolo 55, paragrafo 2 (13), contribuisca a realizzare l'obiettivo di rispettare la ricchezza della diversità culturale e linguistica dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, quarto comma. In questo contesto la conferenza conferma l'importanza che l'Unione annette alla diversità culturale dell'Europa e la particolare attenzione che essa continuerà a prestare a queste e alle altre lingue».

    5.4

    Al capitolo relativo alla non discriminazione e alla cittadinanza dell'Unione (parte seconda del TFUE), si dice che i cittadini dell'Unione hanno il diritto di rivolgersi alle istituzioni e agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue dei Trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua (articolo 20 TFUE, ex articolo 17 TCE).

    5.5

    Al titolo XII, Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport, «L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche» (articolo 165 TFUE, ex articolo 149 TCE).

    5.6

    Nel settore della politica commerciale comune: l'articolo 207 TFUE (ex articolo 133 TCE), paragrafo 4, stabilisce che «Il Consiglio delibera all'unanimità anche per la negoziazione e la conclusione di accordi: a) nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi, qualora tali accordi rischino di arrecare pregiudizio alla diversità culturale e linguistica dell'Unione».

    5.7

    La Carta dei diritti fondamentali elenca la lingua fra i motivi di discriminazione e stabilisce che «È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale» (articolo 21) e ricorda, all'articolo 22, che «L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica».

    5.8

    In proposito, anche il CESE dovrebbe privilegiare il contenuto sulla forma e, prima di ogni modifica del suo sito web, assicurarsi che tutte le pagine e i documenti siano accessibili e già tradotti nelle lingue europee; gli stanziamenti dedicati alle modifiche della presentazione potrebbero essere condivisi coi servizi linguistici, che hanno anch'essi e prima di tutto una funzione di comunicazione (raccomandazione n. 6).

    Bruxelles, 15 settembre 2010

    Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Mario SEPI


    (1)  COM(2005) 596 definitivo del 22 novembre 2005. GU C 324 del 30.12.2006, pag. 68.

    (2)  COM(2008) 566 definitivo del 18 settembre 2008. GU C 77 del 31.3.2009, pag. 109.

    (3)  GU C 320 del 16.12.2008, pag. 1.

    (4)  Piattaforma delle imprese per il multilinguismo.

    (5)  Legge del 4 agosto 1994 sull'impiego della lingua francese.

    (6)  Articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali: «L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica» (corsivo aggiunto).

    (7)  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_fr.htm - Programma di apprendimento permanente.

    (8)  GU C 269 del 10.11.2009.

    (9)  2009-106 del 23 novembre 2009.

    (10)  PE 413.599/BUR del 18 novembre 2008.

    (11)  GU C 291 del 23.11.2005 e GU C 284 del 21.11.2006.

    (12)  Cfr. anche: PE 431.591.0, Studio sulle politiche strutturali e di coesione dopo il Trattato di Lisbona, del 15 febbraio 2010.

    (13)  Cioè: “qualsiasi altra lingua determinata da uno Stato membro che, in base all'ordinamento costituzionale dello Stato in questione, sia lingua ufficiale in tutto il suo territorio o in parte di esso”.


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