Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0340

Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/8787

GU L 68 del 26.2.2021, p. 62–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/340/oj

26.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 68/62


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/340 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2020

che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 5, e l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/1369 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati.

(2)

Le disposizioni sull’etichettatura energetica dei display elettronici, delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico, delle sorgenti luminose, degli apparecchi di refrigerazione, delle lavastoviglie per uso domestico e degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta sono state fissate dai regolamenti delegati (UE) 2019/2013 (2), (UE) 2019/2014 (3), (UE) 2019/2015 (4), (UE) 2019/2016 (5), (UE) 2019/2017 (6) e (UE) 2019/2018 (7) della Commissione (in appresso i «regolamenti modificati»).

(3)

Onde evitare confusione per i fabbricanti e le autorità nazionali di vigilanza del mercato in relazione ai valori da includere nella documentazione tecnica e da caricare nella banca dati dei prodotti e in relazione alle tolleranze ammesse ai fini della verifica, è opportuno aggiungere una definizione di «valore dichiarato».

(4)

La documentazione tecnica dovrebbe essere sufficiente per consentire alle autorità di vigilanza del mercato di verificare i valori che figurano sull’etichetta e nella scheda informativa del prodotto. Conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369, i valori dichiarati del modello dovrebbero essere inseriti nella banca dati dei prodotti.

(5)

I parametri del prodotto dovrebbero essere misurati o calcolati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell’arte riconosciuto, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione, di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(6)

Ai fini della valutazione di conformità e della verifica, i prodotti contenenti sorgenti luminose che non possono essere rimosse e verificate senza danneggiarne una o più dovrebbero essere sottoposti a prova come sorgenti luminose.

(7)

Per i display elettronici non sono ancora state elaborate norme armonizzate e le norme esistenti non coprono tutti i parametri regolamentati necessari, segnatamente per quanto riguarda la gamma dinamica ampia e il controllo automatico della luminosità. Fino all’adozione di norme armonizzate per tali gruppi di prodotti da parte degli organismi europei di normazione, è opportuno avvalersi dei metodi provvisori di cui al presente regolamento o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, al fine di assicurare la comparabilità delle misurazioni e dei calcoli.

(8)

Gli armadi statici verticali con porte non trasparenti sono apparecchi di refrigerazione professionali definiti nel regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione (9) e pertanto dovrebbero essere esclusi dal regolamento delegato (UE) 2019/2018.

(9)

La terminologia e i metodi di prova contemplati dal regolamento (UE) 2019/2018 sono coerenti con la terminologia e i metodi di prova adottati nelle norme EN 16901, EN 16902, EN 50597, EN ISO 23953-2 e EN 16838.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo e con gli esperti degli Stati membri a norma degli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) 2017/1369.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2013

Il regolamento delegato (UE) 2019/2013 è così modificato:

(1)

all’articolo 1, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

display elettronici che sono componenti o sottounità ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/125/CE;»;

(2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 10 è sostituito dal seguente:

«(10)

«HiNA» (High Network Availability): grande disponibilità della rete, definita all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione (*1);

(*1)  Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45).»;"

b)

il punto 17 è soppresso;

(3)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;

(4)

gli allegati I, II, III, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2014

Il regolamento delegato (UE) 2019/2014 è così modificato:

(1)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;

(2)

gli allegati I, IV, V, VI, VIII, IX e X sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2015

Il regolamento delegato (UE) 2019/2015 è così modificato:

(1)

all’articolo 2, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«(3)

«prodotto contenitore»: il prodotto contenente una o più sorgenti luminose o unità di alimentazione separate, o entrambe, tra cui, ma non solo, gli apparecchi di illuminazione che possono essere disfatti per consentire la verifica separata della o delle sorgenti luminose ivi contenute, gli apparecchi domestici contenenti una o più sorgenti luminose e i mobili (scaffali, specchi, vetrine) contenenti una o più sorgenti luminose;»;

(2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;

b)

al paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

in deroga all’articolo 11, paragrafo 13, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1369, su richiesta del distributore e a norma dell’articolo 4, lettera e), le etichette stampate per il riscalaggio dei prodotti siano fornite sotto forma di adesivo avente le stesse dimensioni dell’etichetta esistente.»;

c)

è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

«1   bis. In deroga all’articolo 11, paragrafo 13, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1369, il fornitore, all’atto dell’immissione di una sorgente luminosa sul mercato, la dota dell’etichetta esistente fino al 31 agosto 2021 e dell’etichetta riscalata dal 1o settembre 2021. Il fornitore può decidere di dotare già dell’etichetta riscalata le sorgenti luminose immesse sul mercato tra il 1o luglio e il 31 agosto 2021 se nessuna sorgente luminosa del medesimo modello o di modelli equivalenti è stata immessa sul mercato prima del 1o luglio 2021. In tal caso, il distributore non mette in vendita le sorgenti luminose in questione prima del 1o settembre 2021. Il fornitore informa il distributore di tale conseguenza non appena possibile, anche quando include tali sorgenti luminose nelle sue offerte al distributore.»;

(3)

all’articolo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

in deroga all’articolo 11, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/1369, le etichette sulle sorgenti luminose presso i punti vendita siano sostituite dalle etichette riscalate, eventualmente anche stampandole o apponendole sull’imballaggio, in modo che l’etichetta esistente risulti coperta entro diciotto mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, e l’etichetta riscalata non sia esposta prima di tale data.»;

(4)

l’articolo 10, ultimo comma, è così modificato:

«Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2021. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applica a decorrere dal 1o maggio 2021 e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), si applica a decorrere dal 1o marzo 2022.»;

(5)

gli allegati I, III, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2016

Il regolamento delegato (UE) 2019/2016 è così modificato:

(1)

all’articolo 2, il punto 31 è sostituito dal seguente:

«(31)

«apparecchio di refrigerazione mobile»: l’apparecchio di refrigerazione che può essere utilizzato qualora non vi sia accesso alla rete elettrica e che utilizza energia elettrica a bassissima tensione (< 120 V CC) o carburante o entrambi come fonte di energia per la funzione di refrigerazione; sono compresi gli apparecchi di refrigerazione che, oltre utilizzare energia elettrica a bassissima tensione o carburante, o entrambi, possono essere alimentati dalla rete elettrica mediante un convertitore esterno CA/CC acquistabile separatamente. Un apparecchio immesso sul mercato con un convertitore CA/CC non è un apparecchio di refrigerazione mobile;»;

(2)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;

(3)

all’articolo 11, l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019, l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal 1o novembre 2020 e l’obbligo di fornire la classe di efficienza energetica per i parametri delle sorgenti luminose di cui all’allegato V, tabella 6, si applica a partire dal 1o marzo 2022.»;

(4)

gli allegati I, II, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato IV del presente regolamento.

Articolo 5

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2017

Il regolamento delegato (UE) 2019/2017 è così modificato:

(1)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;

(2)

gli allegati I, II, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato V del presente regolamento.

Articolo 6

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2018

Il regolamento delegato (UE) 2019/2018 è così modificato:

(1)

all’articolo 1, paragrafo 2, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

armadi d’angolo/curvi e rotondi;»;

(2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 15 è sostituito dal seguente:

«15.

«armadio d’angolo/curvo»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che offre continuità geometrica tra due armadi lineari disposti ad angolo uno rispetto all’altro e/o che formano una curva. L’armadio d’angolo/curvo non presenta un asse longitudinale né una lunghezza riconoscibili poiché costituisce solo una sagoma di riempimento (cuneo o simile) e non è progettato per funzionare come unità di refrigerazione a sé stante. Le due estremità dell’armadio d’angolo/curvo sono inclinate a un angolo compreso tra 30° e 90°;»;

b)

è aggiunto il punto 25 seguente:

«25.

«armadio rotondo»: l’armadio da supermercato di forma sferica/circolare che può essere installato come unità indipendente o come unità di raccordo tra due armadi da supermercato lineari. Può anche essere dotato di un sistema girevole che consente una visione a 360° degli alimenti esposti;»;

c)

è aggiunto il punto 26 seguente:

«26.

«armadio da supermercato»: l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta destinato alla vendita e all’esposizione di alimenti e altri articoli nei negozi al dettaglio come i supermercati. I refrigeratori per bevande, i distributori automatici refrigerati, le vetrine per gelato sfuso e i congelatori per gelati non sono considerati armadi da supermercato.»;

(3)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;»;

(4)

all’articolo 9, l’ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Esso di applica a decorrere dal 1o marzo 2021, fatta eccezione per l’obbligo di fornire la classe di efficienza energetica per i parametri delle sorgenti luminose di cui all’allegato V, tabella 10, parte 5, che si applica a decorrere dal 1o marzo 2022.»;

(5)

gli allegati I, III, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato VI del presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 4, l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 1o maggio 2021. L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), si applica a decorrere dal 1o maggio 2021. L’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), si applica a decorrere dal 1o luglio 2021. L’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafi 3 e 5, si applicano a decorrere dal 1o settembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 155).

(8)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all’etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (GU L 177 dell’8.7.2015, pag. 2).


ALLEGATO I

Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2013 sono così modificati:

(1)

all’allegato I sono aggiunti i punti 29 e 30 seguenti:

«(29)

«valore dichiarato»: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro;

(30)

«garanzia»: l’impegno del dettagliante o del fornitore nei confronti del consumatore di:

a)

rimborsare il prezzo pagato; oppure

b)

sostituire il display elettronico, ripararlo o intervenire diversamente qualora non corrisponda alle specifiche enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità.»;

(2)

all’allegato II, alla fine del punto B è aggiunto il capoverso seguente:

«Nel calcolo dell’IEE sono usati i valori dichiarati per la potenza in modo acceso (Pmeasured ) e la superficie di visione (A) di cui all’allegato VI, tabella 5.»;

(3)

all’allegato III, parte 2, lettera f), punto 10, è aggiunto il capoverso seguente:

«se il display elettronico non supporta l’HDR, il relativo pittogramma e le lettere delle classi di efficienza energetica non compaiono. Il pittogramma dello schermo, che ne indica dimensioni e risoluzione, è centrato verticalmente nell’area sotto l’indicazione del consumo di energia;»;

(4)

l’allegato IV è così modificato:

a)

dopo il primo capoverso è inserito il capoverso seguente:

«Se non esistono norme tecniche pertinenti e fino alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale degli estremi delle norme armonizzate di cui sopra, si applicano i metodi di prova provvisori di cui all’allegato III bis del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici, o altri metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto.»;

b)

alla fine dell’allegato è aggiunto il testo seguente:

«Le misurazioni della gamma dinamica standard, della gamma dinamica ampia, della luminanza dello schermo per la funzione ABC e del grado di luminanza bianca di picco, nonché le altre misurazioni connesse alla luminanza, sono effettuate come indicato nell’allegato III, tabella 3 bis, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione.»;

(5)

nell’allegato V, la tabella 4 è sostituita dalla seguente:

 

«Parametro

Valore e precisione del parametro

Unità

Note

1.

Marchio o nome del fornitore (2)  (3)

 

TESTO

 

 

Indirizzo del fornitore (2)  (3)  (4)

 

 

Come da registrazione del fornitore nella banca dati dei prodotti.

2.

Identificativo del modello (2)

 

TESTO

 

3.

Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

 

 

4.

Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica standard (SDR)

X,X

W

Arrotondato al primo decimale per i valori di potenza inferiori a 100 W e al primo intero per i valori di potenza pari o superiori a 100 W.

5.

Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica ampia (HDR)

[A/B/C/D/E/F/G] o n.a.

 

Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato. Valore «n.a.» (non applicabile) se il prodotto non è dotato della funzione HDR.

6.

Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica ampia (HDR), se pertinente

X,X

W

Arrotondato al primo decimale per i valori di potenza inferiori a 100 W e all’intero per i valori di potenza pari o superiori a 100 W (valore 0 (zero) se «non applicabile»).

7.

Potenza assorbita in modo spento, se applicabile

X,X

W

 

8.

Potenza assorbita in modo stand-by, se applicabile

X,X

W

 

9.

Potenza assorbita in modo stand-by in rete, se applicabile

X,X

W

 

10.

Tipo di display elettronico

[televisore/monitor/segnaletica/altro]

 

Indicare un tipo.

11.

Rapporto dimensioni

X

:

Y

numero intero

Ad es. 16: 9, 21: 9 ecc.

12.

Risoluzione dello schermo

X

×

Y

pixel

Pixel orizzontali e verticali.

13.

Diagonale dello schermo

X,X

cm

Arrotondato al primo decimale.

14.

Diagonale dello schermo

X

pollici

Facoltativo, in pollici arrotondato all’intero più vicino.

15.

Superficie visibile dello schermo

X,X

dm2

Arrotondato al primo decimale.

16.

Tecnologia del pannello

TESTO

 

Ad es. LCD/LEDLCD/QLED LCD/OLED/MicroLED/QDLED/SED/FED/EPD ecc.

17.

Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile

[SÌ/NO]

 

Deve essere attivato come impostazione predefinita (se disponibile).

18.

Sensore di riconoscimento vocale disponibile

[SÌ/NO]

 

 

19.

Sensore di rilevamento di presenza disponibile

[SÌ/NO]

 

Deve essere attivato come impostazione predefinita (se disponibile).

20.

Tasso di frequenza di aggiornamento dell’immagine (predefinito)

X

Hz

 

21.

Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (dalla data di fine immissione sul mercato) (2)  (3)

X

anni

Come da allegato II, sezione E, punto 1, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione (1).

22.

Disponibilità minima garantita dei pezzi di ricambio (dalla data di fine immissione sul mercato) (2)  (3)

X

anni

Come da allegato II, sezione E, punto 1, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione.

23.

Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto (2)  (3)

X

anni

Come da allegato II, sezione E, punto 1, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione.

 

Durata minima della garanzia generale offerta dal fornitore (2)  (3)

X

anni

 

24.

Tipo di alimentatore

interno/esterno/esterno standardizzato

 

Indicare un tipo.

25.

Alimentatore esterno (non standardizzato e incluso nell’imballaggio del prodotto)

i

 

TESTO

Descrizione

 

ii

Tensione d’ingresso

X

V

 

iii

Tensione di uscita

X,X

V

 

26.

Alimentatore esterno standardizzato (o alimentatore esterno adatto se non incluso nell’imballaggio del prodotto)

i

Indicazione della o delle norme tecniche con cui l’alimentatore è compatibile

TESTO

 

ii

Tensione di uscita necessaria

X,X

V

 

iii

Intensità di corrente necessaria (min.)

X,X

A

 

iv

Frequenza di corrente necessaria

XX

Hz

 

(6)

l’allegato VI è così modificato:

a)

i punti da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

«(1)

una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco;

(2)

gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate;

(3)

le precauzioni specifiche da prendere durante l’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove del modello;

(4)

i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 5; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX;

(5)

i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV;

(6)

le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte al punto 2;

(7)

eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi.

Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.»;

b)

la tabella 5 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 5

Parametri tecnici del modello e valori dichiarati

 

Parametro

Valore e precisione del parametro

Unità

Valore dichiarato

Generali

1

Marchio o nome del fornitore

TESTO

 

 

2

Identificativo del modello

TESTO

 

 

3

Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR)

[A/B/C/D/E/F/G]

A – G

 

4

Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica standard (SDR)

XXX,X

W

 

5

Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica ampia (HDR), se pertinente

[A/B/C/D/E/F/G] o n.a.

A – G

 

6

Potenza assorbita in modo acceso per la gamma dinamica ampia (HDR)

XXX,X

W

 

7

Potenza assorbita in modo spento

X,X

W

 

8

Potenza assorbita in modo stand-by

X,X

W

 

9

Potenza assorbita in modo stand-by in rete

X,X

W

 

10

Tipo di display elettronico

[televisore/monitor/segnaletica/altro]

TESTO

 

11

Rapporto dimensioni

XX

:

XX

 

 

12

Risoluzione dello schermo (pixel)

X

×

X

 

 

13

Diagonale dello schermo

XXX,X

cm

 

14

Diagonale dello schermo

XX

pollici

 

15

Superficie visibile dello schermo

XXX,X

dm2

 

16

Tecnologia del pannello

TESTO

 

 

17

Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile

[SÌ/NO]

 

 

18

Sensore di riconoscimento vocale disponibile

[SÌ/NO]

 

 

19

Sensore di rilevamento di presenza disponibile

[SÌ/NO]

 

 

20

Tasso di frequenza di aggiornamento dell’immagine (configurazione normale)

XXX

Hz

 

21

Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (dalla data di fine immissione sul mercato, come da allegato II, sezione E, punto 1, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione)

XX

anni

 

22

Disponibilità minima garantita dei pezzi di ricambio (dalla data di fine immissione sul mercato, come da allegato II, sezione E, punto 1, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione)

XX

anni

 

23

Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto (dalla data di fine immissione sul mercato, come da allegato II, sezione E, punto 1, del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione)

XX

anni

 

 

Durata minima della garanzia generale offerta dal fornitore

XX

anni

 

Per il modo acceso

24

Luminanza bianca di picco della configurazione di luminosità massima in modo acceso

XXXX

cd/m2

 

25

Luminanza bianca di picco della configurazione normale

XXXX

cd/m2

 

26

Grado di luminanza bianca di picco (calcolato come segue:

valore della «luminanza bianca di picco della configurazione normale» diviso per il «valore della luminanza bianca di picco della configurazione di luminosità massima in modo acceso» moltiplicato per 100)

XX,X

%

 

Per la riduzione automatica di potenza (APD, Auto Power Down)

27

Periodo di tempo in modo acceso prima che il display elettronico passi automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by

XX:XX

mm:ss

 

28

Per i televisori: periodo di tempo intercorso tra l’ultima interazione dell’utilizzatore e il momento in cui il televisore passa automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by

XX:XX

mm:ss

 

29

Per i televisori dotati di sensore di rilevamento di presenza: periodo di tempo intercorso tra l’ultimo rilevamento di presenza e il momento in cui il televisore passa automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by

XX:XX

mm:ss

 

30

Per i display elettronici diversi dai televisori e dai display per diffusione radiotelevisiva: periodo di tempo intercorso tra l’ultimo input rilevato e il momento in cui il display elettronico passa automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by

XX:XX

mm:ss

 

Per ABC

Se disponibile e attivato come impostazione predefinita

31

Percentuale di riduzione di potenza attribuibile all’azione dell’ABC tra le condizioni di luce ambiente di 100 lux e 12 lux

XX,X

%

 

32

Potenza in modo acceso al sensore ABC a luce ambiente di 100 lux

XXX,X

W

 

33

Potenza in modo acceso al sensore ABC a luce ambiente di 12 lux

XXX,X

W

 

34

Luminanza dello schermo al sensore ABC (*1) a luce ambiente di 100 lux

XXX

cd/m2

 

35

Luminanza dello schermo al sensore ABC (*1) a luce ambiente di 60 lux

XXX

cd/m2

 

36

Luminanza dello schermo al sensore ABC (*1) a luce ambiente di 35 lux

XXX

cd/m2

 

37

Luminanza dello schermo al sensore ABC (*1) a luce ambiente di 12 lux

XXX

cd/m2

 

Per l’alimentatore

38

Tipo di alimentatore

interno/esterno

 

 

39

Estremi della o delle norme tecniche (se del caso)

 

TESTO

 

40

Tensione d’ingresso

XXX,X

V

 

41

Tensione di uscita

XXX,X

V

 

42

Corrente d’ingresso (max.)

XXX,X

A

 

43

Corrente di uscita (min.)

XXX,X

A

 

c)

il punto 6 è rinumerato come punto 9;

d)

il punto 7 è rinumerato come punto 10;

e)

il punto 8 è rinumerato come punto 11;

(7)

l’allegato IX è così modificato:

a)

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull’etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.»;

b)

nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»;

c)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«(7)

Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato.»;

d)

la tabella 6 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 6

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Parametro

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Potenza assorbita in modo acceso (Pmeasured , watt)

Il valore determinato (*3) non supera il valore dichiarato di oltre il 7 %.

Potenza assorbita in watt in modo spento, stand-by e stand-by in rete, secondo i casi

Il valore determinato (*3) non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W se il valore dichiarato è pari o inferiore a 1,00 W, o di oltre il 10 % se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W.

Superficie visibile dello schermo

Il valore determinato (*2) non è inferiore al valore dichiarato di oltre l’1 % o 0,1 dm2, se inferiore.

Diagonale dello schermo visibile in centimetri

Il valore determinato (*2) non si scosta dal valore dichiarato di oltre 1 cm.

Risoluzione dello schermo in pixel orizzontali e verticali

Il valore determinato (*2) non si scosta dal valore dichiarato.

Luminanza bianca di picco

Il valore determinato (*3) non è inferiore al valore dichiarato di oltre l’8 %.

Periodo di tempo in modo acceso prima che il display elettronico passi automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by

Il valore determinato (*2) non supera il valore dichiarato di oltre 5 secondi.

Per i televisori: periodo di tempo intercorso tra l’ultima interazione dell’utilizzatore e il momento in cui il televisore passa automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by

Il valore determinato (*2) non supera il valore dichiarato di oltre 5 secondi.

Per i televisori dotati di sensore di rilevamento di presenza: periodo di tempo intercorso tra l’ultimo rilevamento di presenza e il momento in cui il televisore passa automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by

Il valore determinato (*2) non supera il valore dichiarato di oltre 5 secondi.

Per i display elettronici diversi dai televisori e dai display per diffusione radiotelevisiva: periodo di tempo intercorso tra l’ultimo input rilevato e il momento in cui il display elettronico passa automaticamente al modo stand-by, al modo spento o ad altra condizione che non supera i requisiti di potenza assorbita applicabili al modo spento o stand-by

Il valore determinato (*2) non supera il valore dichiarato di oltre 5 secondi.


(1)  Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (cfr. pag. 241 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.

(3)  Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

(4)  Il fornitore non inserisce queste informazioni per ogni modello se ottenute automaticamente dalla banca dati.»

(*1)  I valori dei parametri legati alla luminanza per l’ABC sono indicativi e vanno verificati a fronte dei requisiti applicabili all’ABC».

(*2)  Se il valore determinato per una singola unità non è conforme, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.

(*3)  Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari».


ALLEGATO II

Gli allegati I, IV, V, VI, VIII, IX e X del regolamento delegato (UE) 2019/2014 sono così modificati:

(1)

all’allegato I è aggiunto il seguente punto 33:

«(33)

«valore dichiarato»: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»;

(2)

l’allegato IV è così modificato:

a)

dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente:

«Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’allegato VI, tabella 7, del presente regolamento per le lavatrici per uso domestico o all’allegato VI, tabella 8, del presente regolamento per le lavasciuga biancheria per uso domestico, il fornitore usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»;

b)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.   CAPACITÀ NOMINALE DELLE LAVASCIUGA BIANCHERIA PER USO DOMESTICO

La capacità nominale delle lavasciuga biancheria è la capacità nominale del ciclo di lavaggio e asciugatura.

Se la lavasciuga biancheria per uso domestico offre un ciclo continuo, la capacità nominale del ciclo di lavaggio e asciugatura corrisponde alla capacità nominale di questo ciclo.

Se la lavasciuga biancheria per uso domestico non offre un ciclo continuo, la capacità nominale del ciclo di lavaggio e asciugatura corrisponde al valore minore tra quelli corrispondenti alla capacità nominale di lavaggio del programma eco 40-60 e alla capacità nominale di asciugatura del ciclo che raggiunge lo stato “pronto da riporre”.»;

c)

i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   INDICE DI EFFICIENZA DI LAVAGGIO

L’indice di efficienza di lavaggio delle lavatrici per uso domestico e del ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico (IW) e l’indice di efficienza di lavaggio del ciclo completo delle lavasciuga biancheria per uso domestico (JW) sono calcolati avvalendosi di norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, e arrotondati al terzo decimale.

Per le lavatrici per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg e per il ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg, l’indice IW indicato nella scheda informativa del prodotto è il valore più basso tra l’indice di efficienza di lavaggio alla capacità nominale di lavaggio, l’indice di efficienza di lavaggio a metà della capacità nominale di lavaggio e l’indice di efficienza di lavaggio a un quarto della capacità nominale di lavaggio.

Per le lavatrici per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg e per il ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg, l’indice IW indicato nella scheda informativa del prodotto corrisponde all’indice di efficienza di lavaggio alla capacità nominale di lavaggio.

Per le lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg, l’indice JW indicato nella scheda informativa del prodotto è il valore più basso tra l’indice di efficienza di lavaggio alla capacità nominale e l’indice di efficienza di lavaggio a metà della capacità nominale.

Per le lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg, l’indice JW indicato nella scheda informativa del prodotto corrisponde all’indice di efficienza di lavaggio alla capacità nominale.

4.   EFFICACIA DI RISCIACQUO

L’efficacia di risciacquo delle lavatrici per uso domestico e del ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico (IR) e l’efficacia di risciacquo del ciclo completo delle lavasciuga biancheria per uso domestico (JR) sono calcolate avvalendosi di norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, basati sull’individuazione del marcatore LAS (alchilbenzensolfonato lineare), e arrotondate al primo decimale.

Per le lavatrici per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg e per il ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg, l’indice IR indicato nella scheda informativa del prodotto è il valore più alto tra l’efficacia di risciacquo alla capacità nominale di lavaggio, l’efficacia di risciacquo a metà della capacità nominale di lavaggio e l’efficacia di risciacquo a un quarto della capacità nominale di lavaggio.

Per le lavatrici per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg e per il ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg, la scheda informativa del prodotto non indica il valore dell’indice IR.

Per le lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale superiore a 3 kg, l’indice JR indicato nella scheda informativa del prodotto è il valore più alto tra l’efficacia di risciacquo alla capacità nominale e l’efficacia di risciacquo a metà della capacità nominale.

Per le lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale pari o inferiore a 3 kg, la scheda informativa del prodotto non indica il valore dell’indice JR.»;

d)

al punto 6, punto 2, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Per le lavasciuga biancheria per uso domestico con una capacità nominale di lavaggio pari o inferiore a 3 kg, il consumo ponderato di acqua del ciclo di lavaggio e asciugatura corrisponde al consumo di acqua alla capacità nominale, arrotondato all’intero più vicino.»;

e)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.   CONTENUTO DI UMIDITÀ RESIDUA

Il contenuto ponderato di umidità residua dopo il lavaggio (D) della lavatrice per uso domestico e del ciclo di lavaggio di una lavasciuga biancheria per uso domestico è calcolato in percentuale nel modo seguente e arrotondato al primo decimale:

Image 1

dove:

Dfull è il contenuto di umidità residua del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio, espresso in percentuale e arrotondato al secondo decimale;

D½ è il contenuto di umidità residua del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio, espresso in percentuale e arrotondato al secondo decimale;

D¼ è il contenuto di umidità residua del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio, espresso in percentuale e arrotondato al secondo decimale;

A, B e C sono i fattori di ponderazione di cui al punto 2.1, lettera c).»;

f)

il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9.   MODI A CONSUMO RIDOTTO

Se del caso, è misurata la potenza assorbita del modo spento (Po), del modo stand-by (Psm) e dell’avvio ritardato (Pds), espressa in W e arrotondata al secondo decimale.

Durante le misurazioni della potenza assorbita nei modi a consumo ridotto, sono verificate e registrate:

la visualizzazione (o la mancata visualizzazione) delle informazioni;

l’attivazione (o la mancata attivazione) della connessione alla rete.

Se la lavatrice per uso domestico o la lavasciuga biancheria per uso domestico è dotata di una funzione anti piega, questa operazione è interrotta con l’apertura dell’oblò o con qualsiasi altro intervento opportuno 15 minuti prima della misurazione della potenza assorbita.»;

g)

è aggiunto il seguente punto 11:

«11.   VELOCITÀ DI CENTRIFUGA

La velocità di centrifuga delle lavatrici per uso domestico e del ciclo di lavaggio delle lavasciuga biancheria per uso domestico è misurata o calcolata all’opzione di velocità di centrifuga massima per il programma eco 40-60 avvalendosi di norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati a tal fine nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, e arrotondata all’intero più vicino.»;

(3)

l’allegato V è così modificato:

a)

la tabella 5 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 5

Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto

Marchio o nome del fornitore  (1) ,  (3):

Indirizzo del fornitore  (1) ,  (3):

Identificativo del modello  (1):

Parametri generali del prodotto:

Parametro

Valore

Parametro

Valore

Capacità nominale (kg) (2)

x,x

Dimensioni in cm (1) ,  (3)

Altezza

x

Larghezza

x

Profondità

x

Indice di efficienza energetica (IEEW) (2)

x,x

Classe di efficienza energetica (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Indice di efficienza di lavaggio (2)

x,xxx

Efficacia di risciacquo (g/kg) (2)

x,x

Consumo di energia in kWh per ciclo, con il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio

x,xxx

Consumo di acqua in litri per ciclo, con il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio e dalla durezza dell’acqua

x

Temperatura massima all’interno dei tessuti trattati (°C) (2)

Capacità nominale

x

Contenuto ponderato di umidità residua (%) (2)

x,x

Metà

x

Un quarto

x

Velocità di centrifuga (giri/min) (2)

Capacità nominale

x

Classe di efficienza della centrifuga (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Metà

x

Un quarto

x

Durata del programma (ore:min) (2)

Capacità nominale

x:xx

Tipo

[da incasso/a libera installazione]

Metà

x:xx

Un quarto

x:xx

Emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga (dB(A) re 1 pW) (2)

x

Classe di emissione di rumore aereo (fase di centrifuga) (2)

[A/B/C/D] (4)

Modo spento (W) (se del caso)

x,xx

Modo stand-by (W) (se del caso)

x,xx

Avvio ritardato (W) (se del caso)

x,xx

Modo stand-by in rete (W) (se del caso)

x,xx

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore  (1) ,  (3):

Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d’argento durante il ciclo di lavaggio

[SÌ/NO]

Informazioni supplementari  (1) ,  (3):

Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all’allegato II, punto 9, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione (1):

b)

la tabella 6 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 6

Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto

Marchio o nome del fornitore  (5) ,  (8):

Indirizzo del fornitore  (5) ,  (8):

Identificativo del modello  (5):

Parametri generali del prodotto:

Parametro

Valore

Parametro

Valore

Capacità nominale (kg)

Capacità nominale (7)

x,x

Dimensioni in cm (5) ,  (8)

Altezza

x

Capacità nominale di lavaggio (6)

x,x

Larghezza

x

Profondità

x

Indice di efficienza energetica

IEEW  (6)

x,x

Classe di efficienza energetica

IEEW  (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

IEEWD  (7)

x,x

IEEWD  (7)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Indice di efficienza di lavaggio

IW  (6)

x,xxx

Efficacia di risciacquo (g/kg di tessuti asciutti)

IR  (6)

x,x

JW  (7)

x,xxx

JR  (7)

x,x

Consumo di energia in kWh per ciclo, per il ciclo di lavaggio della lavasciuga biancheria per uso domestico con il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio

x,xxx

Consumo di energia in kWh per ciclo, per il ciclo di lavaggio e asciugatura della lavasciuga biancheria per uso domestico in una combinazione di carichi pieni e mezzi carichi. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio

x,xxx

Consumo di acqua in litri per ciclo, per il programma eco 40-60 in una combinazione di carichi pieni e parziali. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio e dalla durezza dell’acqua

x

Consumo di acqua in litri per ciclo, per il ciclo di lavaggio e asciugatura della lavasciuga biancheria per uso domestico in una combinazione di carichi pieni e mezzi carichi. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio e dalla durezza dell’acqua

x

Temperatura massima all’interno dei tessuti trattati (°C) per il ciclo di lavaggio della lavasciuga biancheria per uso domestico con il programma eco 40-60

Capacità nominale di lavaggio

x

Temperatura massima all’interno dei tessuti trattati (°C) per il ciclo di lavaggio della lavasciuga biancheria per uso domestico con il ciclo di lavaggio e asciugatura

Capacità nominale

x

Metà

x

Un quarto

x

Metà

x

Velocità di centrifuga (giri/min) (6)

Capacità nominale di lavaggio

x

Contenuto ponderato di umidità residua (%) (6)

x,x

Metà

x

Un quarto

x

Durata del programma eco 40-60 (ore:min)

Capacità nominale di lavaggio

x:xx

Classe di efficienza della centrifuga (6)

[A/B/C/D/E/F/G] (9)

Metà

x:xx

Un quarto

x:xx

Emissioni di rumore aereo durante la fase di centrifuga per il ciclo di lavaggio eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (dB(A) re 1 pW)

x

Durata del ciclo di lavaggio e asciugatura (ore:min)

Capacità nominale

x:xx

Metà

x:xx

Tipo

[da incasso/a libera installazione]

Classe di emissioni di rumore aereo nella fase di centrifuga del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio

[A/B/C/D] (9)

Modo spento (W) (se del caso)

x,xx

Modo stand-by (W) (se del caso)

x,xx

Avvio ritardato (W) (se del caso)

x,xx

Modo stand-by in rete (W) (se del caso)

x,xx

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore  (5) ,  (8):

Questo prodotto è stato progettato per liberare ioni d’argento durante il ciclo di lavaggio

[SÌ/NO]

Informazioni supplementari  (5) ,  (8):

Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all’allegato II, punto 9, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione:

(4)

l’allegato VI è così modificato:

a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Per le lavatrici per uso domestico, la documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende i seguenti elementi:

a)

una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco;

b)

gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate;

c)

le precauzioni specifiche da prendere durante l’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove del modello;

d)

i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 7; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX;

e)

i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV;

f)

le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b);

g)

eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi.

Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.

Tabella 7

Parametri tecnici del modello e loro valori dichiarati per le lavatrici per uso domestico

PARAMETRO

VALORE DICHIARATO

UNITÀ

Capacità nominale per il programma eco 40-60, a intervalli di 0,5 kg (c)

X,X

kg

Consumo di energia del programma eco 40-60 alla capacità nominale (EW,full)

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo di energia del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (EW,½)

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo di energia del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (EW,¼)

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo ponderato di energia del programma eco 40-60 (EW)

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo standard di energia del programma eco 40-60 (SCEW)

X,XXX

kWh/ciclo

Indice di efficienza energetica (IEEW)

X,X

-

Consumo di acqua del programma eco 40-60 alla capacità nominale (WW,full)

X,X

l/ciclo

Consumo di acqua del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (WW,½)

X,X

l/ciclo

Consumo di acqua del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (WW,¼)

X,X

l/ciclo

Consumo di acqua ponderato (WW)

X

l/ciclo

Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 alla capacità nominale (IW)

X,XXX

-

Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (IW)

X,XXX

-

Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (IW)

X,XXX

-

Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 alla capacità nominale (IR)

X,X

g/kg

Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (IR)

X,X

g/kg

Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (IR)

X,X

g/kg

Durata del programma eco 40-60 alla capacità nominale (tW)

X:XX

ore:min

Durata del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (tW)

X:XX

ore:min

Durata del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (tW)

X:XX

ore:min

Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il programma eco 40-60 alla capacità nominale (T)

X

°C

Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (T)

X

°C

Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (T)

X

°C

Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 alla capacità nominale (S)

X

giri/min

Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale (S)

X

giri/min

Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale (S)

X

giri/min

Contenuto ponderato di umidità residua (D)

X,X

%

Emissioni di rumore aereo durante il programma eco 40-60 (fase di centrifuga)

X

dB(A) re 1 pW

Potenza assorbita in modo spento (Po) (se del caso)

X,XX

W

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm) (se del caso)

X,XX

W

Il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni?

Sì/No

-

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm) in condizioni di stand-by in rete (se del caso)

X,XX

W

Potenza assorbita in avvio ritardato (Pds) (se del caso)

X,XX

b)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Per le lavasciuga biancheria per uso domestico, la documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende i seguenti elementi:

a)

una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco;

b)

gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate;

c)

le precauzioni specifiche da prendere durante l’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove del modello;

d)

i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 8; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX;

e)

i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV;

f)

le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b);

g)

eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi.

Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.

Tabella 8

Parametri tecnici del modello e loro valori dichiarati per le lavasciuga biancheria per uso domestico

PARAMETRO

VALORE DICHIARATO

UNITÀ

Capacità nominale per il ciclo di lavaggio, a intervalli di 0,5 kg (c)

X,X

kg

Capacità nominale per il ciclo di lavaggio e asciugatura, a intervalli di 0,5 kg (d)

X,X

kg

Consumo di energia del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (EW,full)

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo di energia del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (EW,½)

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo di energia del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio (EW,¼)

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo ponderato di energia del programma eco 40-60 (EW)

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo standard di energia del programma eco 40-60 (SCEW)

X,XXX

kWh/ciclo

Indice di efficienza energetica del ciclo di lavaggio (IEEW)

X,X

-

Consumo di energia del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (EWD,full)

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo di energia del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità nominale (EWD,½)

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo ponderato di energia del ciclo di lavaggio e asciugatura (EWD)

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo standard di energia del ciclo di lavaggio e asciugatura (SCEWD)

X,XXX

kWh/ciclo

Indice di efficienza energetica del ciclo di lavaggio e asciugatura (IEEWD)

X,X

-

Consumo di acqua del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (WW,full)

X,X

l/ciclo

Consumo di acqua del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (WW,½)

X,X

l/ciclo

Consumo di acqua del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio (WW,¼)

X,X

l/ciclo

Consumo ponderato di acqua del ciclo di lavaggio (WW)

X

l/ciclo

Consumo di acqua del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (WWD,full)

X,X

l/ciclo

Consumo di acqua del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità nominale (WWD,½)

X,X

l/ciclo

Consumo ponderato di acqua del ciclo di lavaggio e asciugatura (WWD)

X

l/ciclo

Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (IW)

X,XXX

-

Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (IW)

X,XXX

-

Indice di efficienza di lavaggio del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio (IW)

X,XXX

-

Indice di efficienza di lavaggio del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (JW)

X,XXX

-

Indice di efficienza di lavaggio del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità nominale (JW)

X,XXX

-

Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (IR)

X,X

g/kg

Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (IR)

X,X

g/kg

Efficacia di risciacquo del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio (IR)

X,X

g/kg

Efficacia di risciacquo del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (JR)

X,X

g/kg

Efficacia di risciacquo del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità nominale (JR)

X,X

g/kg

Durata del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (tW)

X:XX

ore:min

Durata del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (tW)

X:XX

ore:min

Durata del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio (tW)

X:XX

ore:min

Durata del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (tWD)

X:XX

ore:min

Durata del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità nominale (tWD)

X:XX

ore:min

Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (T)

X

°C

Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (T)

X

°C

Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti durante il programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio (T)

X

°C

Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti nella fase di lavaggio del ciclo di lavaggio e asciugatura alla capacità nominale (T)

X

°C

Temperatura raggiunta all’interno del carico per un minimo di 5 minuti nella fase di lavaggio del ciclo di lavaggio e asciugatura a metà della capacità nominale (T)

X

°C

Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 alla capacità nominale di lavaggio (S)

X

giri/min

Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 a metà della capacità nominale di lavaggio (S)

X

giri/min

Velocità di centrifuga in fase di centrifuga del programma eco 40-60 a un quarto della capacità nominale di lavaggio (S)

X

giri/min

Contenuto ponderato di umidità residua dopo il lavaggio (D)

X,X

%

Contenuto di umidità finale dopo l’asciugatura

X,X

%

Emissioni di rumore aereo durante il programma eco 40-60 (fase di centrifuga)

X

dB(A) re 1 pW

Potenza assorbita in modo spento (Po) (se del caso)

X,XX

W

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm) (se del caso)

X,XX

W

Il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni?

Sì/No

-

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm) in condizioni di stand-by in rete (se del caso)

X,XX

W

Potenza assorbita in avvio ritardato (Pds) (se del caso)

X,XX

(5)

nell’allegato VIII, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

L’opportuna etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), appare sul dispositivo di visualizzazione in prossimità del prezzo del prodotto. Le dimensioni sono tali da rendere l’etichetta ben visibile e leggibile e sono proporzionate alle dimensioni specificate all’allegato III. L’etichetta può apparire mediante una visualizzazione annidata, nel qual caso l’immagine usata per accedervi è conforme alle specifiche di cui al punto 2 del presente allegato. Se si ricorre alla visualizzazione annidata, l’etichetta appare al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione dell’immagine su schermo tattile.»;

(6)

l’allegato IX è così modificato:

a)

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull’etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.»;

b)

nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»;

c)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«(7)

Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato.»;

d)

la tabella 9 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 9

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Parametro

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

EW,full, EW,½, EW,¼, EWD,full, EWD,½

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato rispettivamente per EW,full, EW,½, EW,¼, EWD,full e EWD,½ di oltre il 10 %.

Consumo ponderato di energia (EW e EWD)

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato rispettivamente per EW e EWD di oltre il 10 %.

WW,full, WW,½, WW,¼, WWD,full, WWD,½

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato rispettivamente per WW,full, WW,½, WW,¼, WWD,full e WWD,½ di oltre il 10 %.

Consumo di acqua ponderato (WW e WWD)

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato rispettivamente per WW e WWD di oltre il 10 %.

Indice di efficienza di lavaggio (IW e JW) a tutti i carichi contemplati

Il valore determinato (*1) non è inferiore al valore dichiarato rispettivamente per IW e JW di oltre l’8 %.

Efficacia di risciacquo (IR e JR) a tutti i carichi contemplati

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato rispettivamente per IR e JR di oltre 1,0 g/kg.

Durata del programma o del ciclo (tW e tWD) a tutti i carichi contemplati

Il valore determinato (*1) per la durata del programma o del ciclo non supera il valore dichiarato rispettivamente per tW e tWD di oltre il 5 %, o di oltre 10 minuti, se inferiore.

Temperatura massima all’interno della biancheria (T) durante il ciclo di lavaggio a tutti i carichi contemplati

Il valore determinato (*1) non è inferiore al valore dichiarato per T di oltre 5 K e non supera il valore dichiarato per T di oltre 5 K.

Contenuto ponderato di umidità residua dopo il lavaggio (D)

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato per D di oltre il 10 %.

Contenuto di umidità finale dopo l’asciugatura a tutti i carichi contemplati

Il valore determinato (*1) non supera il 3,0 %.

Velocità di centrifuga (S) a tutti i carichi contemplati

Il valore determinato (*1) non è inferiore al valore dichiarato per S di oltre il 10 %.

Potenza assorbita in modo spento (Po)

Il valore determinato (*1) per la potenza assorbita Po non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm)

Il valore determinato (*1) per la potenza assorbita Psm non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %, se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W, se il valore dichiarato è pari o inferiore a 1,00 W.

Potenza assorbita in modo avvio ritardato (Pds)

Il valore determinato (*1) per la potenza assorbita Pds non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %, se il valore dichiarato è superiore a 1,00 W, o di oltre 0,10 W, se il valore dichiarato è pari o inferiore a 1,00 W.

Emissioni di rumore aereo

Il valore determinato (*1) non supera il valore dichiarato di oltre 2 dB(A) re 1 pW.

(7)

nell’allegato X, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

il contenuto di umidità residua dopo il lavaggio è calcolato come la media ponderata, in funzione della capacità nominale di ciascun cestello;».



(1)  Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.

(2)  Per il programma eco 40-60.

(3)  Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

(4)  Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.

(5)  Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.

(6)  Per il programma eco 40-60.

(7)  Per il ciclo di lavaggio e asciugatura.

(8)  Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

(9)  Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.»;

(*1)  Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari».


ALLEGATO III

Gli allegati I, III, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2015 sono così modificati:

(1)

nell’allegato I, il punto 42 è sostituito dal seguente:

«(42)

«valore dichiarato»: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro;»;

(2)

l’allegato III è così modificato:

a)

al punto 1, il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

«L’etichetta misura:

nel caso dell’etichetta di dimensioni standard, almeno 36 mm di larghezza per 72 mm di altezza;

nel caso dell’etichetta di piccole dimensioni (larghezza inferiore a 36 mm), almeno 20 mm di larghezza per 54 mm di altezza.»;

b)

al punto 2.3, lettera e), il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

il bordo rettangolare dell’etichetta e le linee divisorie interne hanno uno spessore di 0,5 pt e sono di colore 100 % nero;»;

(3)

l’allegato IV è così modificato:

a)

al punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

in impianti radiologici e di medicina nucleare soggetti alle norme di sicurezza relative alle radiazioni di cui alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio (1);

(1)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).»;"

b)

al punto 3 è aggiunta la seguente lettera l):

«l)

sorgenti luminose a incandescenza dotate d’interfaccia elettrica di contatto a lama, linguetta metallica, cavo, filo litz, filettatura metrica, base a spinotti o altra interfaccia non standard su misura, contenute in tubi di vetro di quarzo, specificamente progettate e commercializzate unicamente per l’uso in apparecchiature elettrotermiche industriali o professionali (ad esempio nel processo di soffiatura nell’industria del PET, nella stampa 3D, nei processi di fabbricazione di prodotti fotovoltaici ed elettronici, nell’asciugatura o nell’indurimento di adesivi, inchiostri, vernici o rivestimenti).»;

c)

è aggiunto il seguente punto 4:

«4.

Le sorgenti luminose specificamente progettate e commercializzate unicamente per l’uso in prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti (UE) 2019/2023, (UE) 2019/2022, (UE) n. 932/2012 e (UE) 2019/2019 della Commissione sono esenti dalle prescrizioni di cui all’allegato VI, punto 1, lettera e), punti 7 ter, 7 quater e 7 quinquies, del presente regolamento.»;

(4)

l’allegato V è così modificato:

a)

la tabella 3 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 3

Scheda informativa del prodotto

Marchio o nome del fornitore  (1) ,  (5):

Indirizzo del fornitore  (1) ,  (5):

Identificativo del modello  (5):

Tipo di sorgente luminosa:

Tecnologia d’illuminazione:

[HL/LFL T5 HE/LFL T5 HO/CFLni/altro tipo di FL/HPS/MH/altro tipo di HID/LED/OLED/mista/altro]

Non direzionale o direzionale:

[NDLS/DLS]

Tipo di attacco della sorgente luminosa

(o altra interfaccia elettrica):

[Testo libero]

 

 

A tensione di rete o non a tensione di rete:

[MLS/NMLS]

Sorgente luminosa connessa (CLS):

[Sì/No]

Sorgente luminosa a colori variabili:

[Sì/No]

Involucro:

[Nessuno/Secondo/Non trasparente]

Sorgente luminosa ad alta luminanza:

[Sì/No]

 

 

Schermo antiriflesso:

[Sì/No]

Regolabile:

[Sì/Solo con specifici regolatori d’intensità/No]

Parametri del prodotto

Parametro

Valore

Parametro

Valore

Parametri generali del prodotto:

Consumo di energia in modo acceso (kWh/1 000 h), arrotondato per eccesso all’intero più vicino

x

Classe di efficienza energetica

[A/B/C/D/E/F/G] (2)

Flusso luminoso utile (Φuse), indicando se si riferisce al flusso in una sfera (360°), in un cono ampio (120°) o in un cono stretto (90°)

x in [sfera/conoampio/cono stretto]

Temperatura di colore correlata, arrotondata ai 100 K più vicini, oppure intervallo di temperature di colore correlate che è possibile impostare, arrotondato ai 100 K più vicini

[x/x…x/x o x (o x…)]

Potenza in modo acceso (Pon) espressa in W

x,x

Potenza in modo stand-by (Psb) espressa in W e arrotondata al secondo decimale

x,xx

Per le CLS, potenza in modo stand-by in rete (Pnet) espressa in W e arrotondata al secondo decimale

x,xx

Indice di resa cromatica arrotondato all’intero più vicino, oppure intervallo di valori IRC che è possibile impostare

[x/x…x]

Dimensioni esterne (1) ,  (5)

senza unità di alimentazio-ne separata, parti per il controllo dell’illumina-zione e parti senza funzioni di controllo dell’illumina-zione, se presenti (mm)

Altezza

x

Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico nell’intervallo da 250 nm a 800 nm

[grafico]

Larghezza

x

Profondità

x

Dichiarazione di potenza equivalente (3)

[Sì/-]

Se sì, potenza equivalente (W)

x

 

 

Coordinate cromatiche (x, y)

0,xxx

0,xxx

Parametri per sorgenti luminose direzionali:

Intensità luminosa di picco (cd)

x

Angolo del fascio in gradi, oppure intervallo di angoli del fascio che è possibile impostare

[x/x…x]

Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:

Valore dell’indice di resa cromatica R9

x

Fattore di sopravvivenza

x,xx

Fattore di mantenimento del flusso luminoso

x,xx

 

 

Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete:

Fattore di sfasamento (cos φ1)

x,xx

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam

x

Dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza

[Sì/-] (4)

Se sì, dichiarazione di sostituibilità (W)

x

Metrica dello sfarfallio (Pst LM)

x,x

Metrica dell’effetto stroboscopico (SVM)

x,x

b)

la tabella 7 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 7

Dichiarazioni di equivalenza per sorgenti luminose non direzionali

Flusso luminoso della sorgente luminosa Φ (lm)

Potenza della sorgente luminosa a incandescenza dichiarata equivalente (W)

136

15

249

25

470

40

806

60

1 055

75

1 521

100

2 452

150

3 452

200»

(5)

l’allegato VI è così modificato:

a)

al punto 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

valori dichiarati per i seguenti parametri tecnici; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX:

1)

flusso luminoso utile (Φuse) in lm;

2)

indice di resa cromatica (IRC);

3)

potenza in modo acceso (Pon) in W;

4)

per le sorgenti luminose direzionali (DLS), angolo del fascio in gradi;

4 bis)

per le sorgenti luminose direzionali (DLS), intensità luminosa di picco in cd;

5)

temperatura di colore correlata (CCT) in K;

6)

potenza in modo stand-by (Psb) in W, anche quando è pari a zero;

7)

per le sorgenti luminose connesse (CLS), potenza in modo stand-by in rete (Pnet) in W;

7 bis)

per le sorgenti luminose LED e OLED, valore dell’indice di resa cromatica R9;

7 ter)

per le sorgenti luminose LED e OLED, fattore di sopravvivenza;

7 quater)

per le sorgenti luminose LED e OLED, fattore di mantenimento del flusso luminoso;

7 quinquies)

per le sorgenti luminose LED e OLED, durata di vita L70B50 indicativa;

8)

per le sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete, fattore di sfasamento (cos φ1);

9)

per le sorgenti luminose LED e OLED, coerenza dei colori in fasi dell’ellisse di MacAdam;

10)

luminanza-HLLS in cd/mm2 (solo per HLLS);

11)

per le sorgenti luminose LED e OLED, metrica dello sfarfallio (Pst LM);

12)

per le sorgenti luminose LED e OLED, metrica dell’effetto stroboscopico (SVM);

13)

solo per le sorgenti luminose a colori variabili (CTLS), purezza di eccitazione per i seguenti colori e lunghezze d’onda dominanti nell’intervallo indicato:

Colore

Lunghezza d’onda dominante nell’intervallo

Blu

440 nm – 490 nm

Verde

520 nm – 570 nm

Rosso

610 nm – 670 nm»;

b)

è aggiunto il seguente punto 2:

«2.

Gli elementi di cui al punto 1 costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.»;

(6)

l’allegato IX è così modificato:

a)

il primo capoverso è sostituito dai seguenti:

«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull’etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.

Il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi quando sono progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le proprie prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro specificato nel presente regolamento o incluso nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.»;

b)

nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»;

c)

al punto 1, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le autorità dello Stato membro verificano 10 unità del modello della sorgente luminosa ai fini del punto 2, lettera c), del presente allegato. Le tolleranze ammesse ai fini della verifica sono stabilite nella tabella 9 del presente allegato.»;

d)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Se non si ottiene quanto indicato al punto 2, lettera a), b) o c), il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.»;

e)

la tabella 9 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 9

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Parametro

Dimensione del campione

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Potenza in modo acceso a pieno carico Pon [W]:

 

 

Pon ≤ 2 W

10

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,20 W.

2 W < Pon ≤ 5 W

10

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 10 %.

5 W < Pon ≤ 25 W

10

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

25 W < Pon ≤ 100 W

10

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 5 %.

100 W < Pon

10

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre il 2,5 %.

Fattore di sfasamento [0-1]

10

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato meno 0,1 unità.

Flusso luminoso utile Φuse [lm]

10

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato meno il 10 %.

Potenza in modo stand-by Psb e potenza in modo stand-by in rete Pnet [W]

10

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,10 W.

IRC e R9 [0-100]

10

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato di oltre 2,0 unità.

Sfarfallio [Pst LM] ed effetto stroboscopico [SVM]

10

Il valore determinato non supera il valore dichiarato di oltre 0,1 o di oltre il 10 % se il valore dichiarato è superiore a 1,0.

Coerenza dei colori [fasi dell’ellisse di MacAdam]

10

Il numero determinato di fasi non supera il numero dichiarato di fasi. Il centro dell’ellisse di MacAdam è il centro dichiarato dal fornitore con una tolleranza di 0,005 unità.

Angolo del fascio [gradi]

10

Il valore determinato non si scosta dal valore dichiarato di oltre il 25 %.

Efficacia totale di rete ηΤM [lm/W]

10

Il valore (quoziente) determinato non è inferiore al valore dichiarato meno il 5 %.

Fattore di mantenimento del flusso luminoso (per LED e OLED)

10

Il valore XLMF % del campione, determinato in seguito alla prova di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione (2), non è inferiore a XLMF, MIN %.

(per LED e OLED)

Fattore di sopravvivenza

10

Almeno 9 sorgenti luminose del campione di prova devono essere funzionanti dopo la prova di resistenza di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione.

Purezza di eccitazione [%]

10

Il valore determinato non è inferiore al valore dichiarato meno il 5 %.

Temperatura di colore correlata [K]

10

Il valore determinato non si scosta dal valore dichiarato di oltre il 10 %.

Intensità luminosa di picco [cd]

10

Il valore determinato non si scosta dal valore dichiarato di oltre il 25 %.

Per le sorgenti luminose lineari modulari ma di lunghezza considerevole, quali strisce o catene di LED, le prove di verifica eseguite dalle autorità di vigilanza del mercato prendono in considerazione una lunghezza di 50 cm, o il valore più vicino a 50 cm se la sorgente luminosa non può raggiungere tale lunghezza. Il fornitore della sorgente luminosa indica l’unità di alimentazione adatta a tale lunghezza.

Nel verificare se un prodotto è una sorgente luminosa, le autorità di vigilanza del mercato confrontano direttamente i valori misurati per le coordinate di cromaticità (x, y), il flusso luminoso, la densità del flusso luminoso e l’indice di resa cromatica con i valori limite fissati nella definizione di sorgente luminosa di cui all’articolo 2 del presente regolamento, senza applicare alcuna tolleranza. Se una qualsiasi delle 10 unità del campione soddisfa le condizioni per le sorgenti luminose, il modello di prodotto è considerato una sorgente luminosa.

Le sorgenti luminose che permettono all’utilizzatore finale di controllare, manualmente o automaticamente, direttamente o a distanza, l’intensità luminosa, il colore, la temperatura di colore correlata, lo spettro e/o l’angolo del fascio di luce emessa sono valutate all’impostazione di controllo di riferimento».


(1)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).»;»


(1)  Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

(2)  Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.

(3)   «-»: non applicabile;

«Sì»: una dichiarazione di equivalenza che indichi la potenza del tipo di sorgente luminosa sostituita è consentita solo nei casi seguenti:

per le sorgenti luminose direzionali, se il tipo di sorgente luminosa figura nella tabella 4 e se il flusso luminoso della sorgente luminosa in un cono di 90 ° (Φ90°) non è inferiore al corrispondente flusso luminoso di riferimento di cui alla tabella 4. Il flusso luminoso di riferimento è moltiplicato per il fattore di correzione della tabella 5. Per le sorgenti luminose LED è inoltre moltiplicato per il fattore di correzione della tabella 6;

per le sorgenti luminose non direzionali; in questo caso, la potenza della sorgente luminosa a incandescenza dichiarata equivalente (in watt, arrotondata all’intero) è quella che, nella tabella 7, corrisponde al flusso luminoso della sorgente luminosa.

I valori intermedi del flusso luminoso e della potenza equivalente dichiarata della sorgente luminosa (in watt, arrotondata all’intero) sono calcolati per interpolazione lineare tra due valori adiacenti.

(4)   «-»: non applicabile;

«Sì»: dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza. Tale dichiarazione è consentita solo se:

l’intensità luminosa in qualsiasi direzione attorno all’asse del tubo non si scosta di oltre il 25 % dall’intensità luminosa media attorno al tubo; e

il flusso luminoso della sorgente luminosa LED non è inferiore al flusso luminoso della sorgente luminosa fluorescente avente la potenza dichiarata. Il flusso luminoso della sorgente luminosa fluorescente è ottenuto moltiplicando la potenza dichiarata per il valore minimo di efficacia luminosa corrispondente alla sorgente luminosa in questione, indicato alla tabella 8; e

la potenza della sorgente luminosa LED non è superiore alla potenza della sorgente luminosa fluorescente che, stando alla dichiarazione, deve sostituire.

Il fascicolo di documentazione tecnica fornisce i dati a sostegno delle dichiarazioni in tal senso.

(5)  Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369».

(2)  Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione (cfr. pag. 209 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO IV

Gli allegati I, II, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2016 sono così modificati:

(1)

all’allegato I è aggiunto il seguente punto 42:

«42)

“valore dichiarato”: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»;

(2)

nell’allegato II, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Classi di efficienza energetica degli apparecchi di refrigerazione

Classe di efficienza energetica

Indice di efficienza energetica (IEE)

A

IEE ≤ 41

B

41 < IEE ≤ 51

C

51 < IEE ≤ 64

D

64 < IEE ≤ 80

E

80 < IEE ≤ 100

F

100 < IEE ≤ 125

G

IEE > 125»

(3)

nell’allegato IV, il punto 1 è così modificato:

a)

dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente:

«Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’allegato VI, tabella 7, del presente regolamento, il fornitore usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»;

b)

le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti:

«h)

la capacità di congelamento di uno scomparto, espressa in kg/24 h e arrotondata al primo decimale, è calcolata moltiplicando per 24 il peso del carico leggero dello scomparto, diviso per il tempo di congelamento necessario per portare la temperatura del carico leggero da +25 °C a –18 °C, a una temperatura ambiente di 25 °C;

i)

per gli scomparti a 4 stelle, il tempo di congelamento necessario per portare la temperatura del carico leggero da +25 °C a –18 °C, a una temperatura ambiente di 25 °C, è tale da determinare una capacità di congelamento conforme all’allegato I, punto 4;»;

c)

è aggiunta la seguente lettera k):

«k)

il peso del carico leggero per ogni scomparto a 4 stelle è pari a:

3,5 kg/100 l di volume dello scomparto a 4 stelle valutato, arrotondato per eccesso al mezzo chilo più vicino;

2 kg se lo scomparto a 4 stelle ha un volume tale che 3,5 kg/100 l equivale a un valore inferiore a 2 kg;

per gli apparecchi di refrigerazione che includono una combinazione di scomparti a 3 e a 4 stelle, la somma dei pesi dei carichi leggeri è aumentata in modo che la somma dei pesi dei carichi leggeri per tutti gli scomparti a 4 stelle sia pari a:

3,5 kg/100 l di volume totale di tutti gli scomparti a 3 e a 4 stelle, arrotondata per eccesso al mezzo chilo più vicino;

2 kg se gli scomparti a 3 e a 4 stelle hanno un volume totale tale che 3,5 kg/100 l equivale a un valore inferiore a 2 kg;»;

(4)

nell’allegato V, la tabella 6 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 6

Scheda informativa del prodotto

Marchio o nome del fornitore  (2) ,  (4):

Indirizzo del fornitore  (2) ,  (4):

Identificativo del modello  (4):

Tipo di apparecchio di refrigerazione:

Apparecchio a bassa rumorosità

[sì/no]

Tipo di apparecchio

[da incasso/a libera installazione]

Frigorifero cantina

[sì/no]

Altro apparecchio di refrigerazione

[sì/no]

Parametri generali del prodotto:

Parametro

Valore

Parametro

Valore

Dimensioni complessive (mm (2) ,  (4)

Altezza

x

Volume totale (dm3 o l)

x

Larghezza

x

Profondità

x

IEE

x

Classe di efficienza energetica

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)

x

Classe di emissione di rumore aereo

[A/B/C/D] (4)

Consumo annuo di energia (kWh/a)

x

Classe climatica

[temperata estesa/temperata/subtropicale/tropicale]

Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l’apparecchio di refrigerazione è adatto

xc

Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l’apparecchio di refrigerazione è adatto

x (3)

Configurazione invernale

[sì/no]

 

Parametri degli scomparti:

Tipo di scomparto

Parametri e valori dello scomparto

Volume dello scomparto (dm3 o l)

Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione ottimale degli alimenti (°C).

Tali impostazioni non sono in contrasto con le condizioni di conservazione di cui all’allegato IV, tabella 3

Capacità di congelamento (kg/24 h)

Modalità di sbrinamento

(sbrinamento automatico = A,

sbrinamento manuale = M)

Dispensa

[sì/no]

x,x

x

-

[A/M]

Cantina

[sì/no]

x,x

x

-

[A/M]

Temperatura moderata

[sì/no]

x,x

x

-

[A/M]

Alimenti freschi

[sì/no]

x,x

x

-

[A/M]

Raffreddamen-to

[sì/no]

x,x

x

-

[A/M]

0 stelle o produzione di ghiaccio

[sì/no]

x,x

x

-

[A/M]

1 stella

[sì/no]

x,x

x

-

[A/M]

2 stelle

[sì/no]

x,x

x

-

[A/M]

3 stelle

[sì/no]

x,x

x

-

[A/M]

4 stelle

[sì/no]

x,x

x

x,x

[A/M]

Sezione a 2 stelle

[sì/no]

x,x

x

-

[A/M]

Scomparto a temperatura variabile

Tipi di scomparto

x,x

x

x,x (per gli scomparti a 4 stelle) o -

[A/M]

Per gli scomparti a 4 stelle:

Congelamento rapido

[sì/no]

Per i frigoriferi cantina:

Numero di bottiglie di vino standard

x

Parametri della sorgente luminosa  (1) ,  (2):

Tipo di sorgente luminosa

[Tecnologia d’illuminazione]

Classe di efficienza energetica

[A/B/C/D/E/F/G]

Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante  (2) ,  (4):

Informazioni supplementari  (2) ,  (4):

Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all’allegato II, punto 4, del regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione (2):

(5)

nell’allegato VI, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

La documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende:

a)

una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco;

b)

gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate;

c)

le precauzioni specifiche da prendere durante l’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove del modello;

d)

i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 7; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX;

e)

i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV;

f)

le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b);

g)

eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi.

Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.

Tabella 7

Parametri tecnici del modello e loro valori dichiarati per gli apparecchi di refrigerazione

Descrizione generale del modello dell’apparecchio di refrigerazione che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco:

Specifiche di prodotto:

 

Specifiche di prodotto generali:

 

Parametro

Valore

Parametro

Valore

Consumo annuo di energia (kWh/a)

x,xx

IEE (%)

x,x

Consumo annuo standard di energia (kWh/a)

x,xx

Parametro combinato

x,xx

Tempo di aumento della temperatura (h)

x,xx

Fattore di carico

x,x

Fattore di perdita di calore dalla porta

x,xxx

Classe climatica

[temperata estesa/temperata/ subtropicale/tropicale]

Tipo di riscaldatore anticondensa

[accensione-spegnimento manuale/regolato dalle condizioni ambientali/altro/ nessuno]

Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)

x

Specifiche di prodotto supplementari per gli apparecchi di refrigerazione, a eccezione degli apparecchi di refrigerazione a bassa rumorosità:

Parametro

Valore

 

Consumo giornaliero di energia a 32 °C (kWh/24 h)

x,xxx

Specifiche di prodotto supplementari per gli apparecchi di refrigerazione a bassa rumorosità:

Parametro

Valore

 

Consumo giornaliero di energia a 25 °C (kWh/24 h)

x,xxx

Specifiche di prodotto supplementari per i frigoriferi cantina:

Parametro

Valore

Parametro

Valore

Umidità interna (%)

[intervallo]

Numero di bottiglie

X

Se l’apparecchio di refrigerazione contiene diversi scomparti dello stesso tipo, le linee per questi scomparti sono ripetute. Se un certo tipo di scomparto non è presente, al posto dei valori dei parametri corrispondenti si indica «-».

Specifiche degli scomparti:

 

Parametri e valori dello scomparto

Tipo di scomparto

Tempera-tura obiettivo (°C)

Volume dello scompar-to (dm3 o l)

Capacità di congelamen-to (kg/24 h)

Parametro termodina-mico (rc )

Nc

M c

Fattore di sbrina-mento (Ac )

Fattore di incasso (Bc )

Dispensa

+17

x,x

-

0,35

75

0,12

1,00

x,xx

Cantina

+12

x,x

-

0,60

75

0,12

1,00

x,xx

Temperatura moderata

+12

x,x

-

0,60

75

0,12

1,00

x,xx

Alimenti freschi

+4

x,x

-

1,00

75

0,12

1,00

x,xx

Raffreddamen-to

+2

x,x

-

1,10

138

0,12

1,00

x,xx

0 stelle o produzione di ghiaccio

0

x,x

-

1,20

138

0,15

x,xx

x,xx

1 stella

-6

x,x

-

1,50

138

0,15

x,xx

x,xx

2 stelle

-12

x,x

-

1,80

138

0,15

x,xx

x,xx

3 stelle

-18

x,x

-

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

4 stelle

-18

x,x

x,x

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

Sezione a 2 stelle

-12

x,x

-

2,10

138

0,15

x,xx

x,xx

Scomparto a temperatura variabile

X

x,x

x,x (per gli scomparti a 4 stelle) o -

x,xx

x

x,xx

x,xx

x,xx

Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati

[l o dm3]

 

x

 

 

 

 

 

 

Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati [l o dm3]

 

 

 

 

 

 

 

(6)

l’allegato IX è così modificato:

a)

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull’etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.»;

b)

nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»;

c)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«(7)

Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato.»;

d)

la tabella 8 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 8

Tolleranze ammesse ai fini della verifica per i parametri misurati

Parametri

Tolleranze ammesse ai fini della verifica

Volume totale e volume dello scomparto

Il valore determinato (a) non è inferiore di oltre il 3 %, o di 1 litro se superiore, rispetto al valore dichiarato.

Capacità di congelamento

Il valore determinato (a) non è inferiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato.

E32

Il valore determinato (a) non è superiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato.

Consumo annuo di energia

Il valore determinato (a) non è superiore di oltre il 10 % rispetto al valore dichiarato.

Umidità interna dei frigoriferi cantina (%)

Il valore determinato (a) non si scosta dall’intervallo dichiarato di oltre il 10 %.

Emissioni di rumore aereo

Il valore determinato (a) non è superiore di oltre 2 dB(A) re 1 pW rispetto al valore dichiarato.

Tempo di aumento della temperatura

Il valore determinato (a) non è inferiore di oltre il 15 % rispetto al valore dichiarato.



(1)  Determinati in conformità al regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione (1).

(2)  Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

(3)  Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.

(4)  Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.

(a)  Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari».


ALLEGATO V

Gli allegati I, II, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2017 sono così modificati:

(1)

all’allegato I è aggiunto il seguente punto 24:

«(24)

“valore dichiarato”: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro.»;

(2)

nell’allegato II, il titolo della tabella 1 è sostituito dal seguente: «Classi di efficienza energetica delle lavastoviglie per uso domestico»;

(3)

l’allegato IV è così modificato:

a)

dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente:

«Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’allegato VI, tabella 4, del presente regolamento, il fornitore usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»;

b)

i punti 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   INDICE DI EFFICIENZA DI LAVAGGIO

Ai fini del calcolo dell’indice di efficienza di lavaggio (IC) del modello di lavastoviglie per uso domestico, l’efficienza di lavaggio del programma eco è confrontata con l’efficienza di lavaggio della lavastoviglie di riferimento.

L’IC è calcolato come segue e arrotondato al terzo decimale:

IC = exp (ln IC)

e

ln IC = (1/n) × Σn i = 1 ln (CT,i/CR,i)

dove:

CT,i è l’efficienza di lavaggio del programma eco della lavastoviglie per uso domestico sottoposta a un ciclo di prova (i), arrotondata al terzo decimale;

CR,i è l’efficienza di lavaggio della lavastoviglie di riferimento per un ciclo di prova (i), arrotondata al terzo decimale;

n è il numero dei cicli di prova.

3.   INDICE DI EFFICIENZA DI ASCIUGATURA

Ai fini del calcolo dell’indice di efficienza di asciugatura (ID) del modello di lavastoviglie per uso domestico, l’efficienza di asciugatura del programma eco è confrontata con l’efficienza di asciugatura della lavastoviglie di riferimento.

L’ID è calcolato come segue e arrotondato al terzo decimale:

ID = exp (ln ID)

e

ln ID = (1/n) × Σn i = 1 ln(ID,i)

dove:

ID,i è l’indice di efficienza di asciugatura del programma eco della lavastoviglie per uso domestico sottoposta a un ciclo di prova (i);

n è il numero dei cicli di prova combinati di lavaggio e asciugatura.

ID,i è calcolato come segue e arrotondato al terzo decimale:

ln ID,i = ln (DT,i/DR,t)

dove:

DT,i è il punteggio medio di efficienza di asciugatura del programma eco della lavastoviglie per uso domestico sottoposta a un ciclo di prova (i), arrotondato al terzo decimale;

DR,t è il punteggio di asciugatura obiettivo della lavastoviglie di riferimento, arrotondato al terzo decimale.

4.   MODI A CONSUMO RIDOTTO

Se del caso, è misurata la potenza assorbita del modo spento (Po), del modo stand-by (Psm) e dell’avvio ritardato (Pds), espressa in W e arrotondata al secondo decimale.

Durante le misurazioni della potenza assorbita nei modi a consumo ridotto, sono verificate e registrate:

la visualizzazione (o la mancata visualizzazione) delle informazioni;

l’attivazione (o la mancata attivazione) della connessione alla rete.»;

(4)

nell’allegato V, la tabella 3 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 3

Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto

Marchio o nome del fornitore  (1) ,  (3):

Indirizzo del fornitore  (1) ,  (3):

Identificativo del modello  (1):

Parametri generali del prodotto:

Parametro

Valore

Parametro

Valore

Capacità nominale (ps (2)

x

Dimensioni in cm (1) ,  (3)

Altezza

x

Larghezza

x

Profondità

x

IEE (2)

x,x

Classe di efficienza energetica (2)

[A/B/C/D/E/F/G] (4)

Indice di efficienza di lavaggio (2)

x,xxx

Indice di efficienza di asciugatura (2)

x,xxx

Consumo di energia in kWh [per ciclo], con il programma eco e l’utilizzo di acqua fredda. Il consumo effettivo di energia dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio

x,xxx

Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco. Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d’uso dell’apparecchio e dalla durezza dell’acqua

x,x

Durata del programma (ore:min) (2)

x:xx

Tipo

[da incasso/a libera installazione]

Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) (2)

x

Classe di emissione di rumore aereo (2)

[A/B/C/D] (4)

Modo spento (W) (se del caso)

x,xx

Modo stand-by (W) (se del caso)

x,xx

Avvio ritardato (W) (se del caso)

x,xx

Modo stand-by in rete (W) (se del caso)

x,xx

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore  (1) ,  (3):

Informazioni supplementari  (1) ,  (3):

Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all’allegato II, punto 6, del regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione (1):

(5)

nell’allegato VI, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

La documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende:

a)

una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco;

b)

gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate;

c)

le precauzioni specifiche da prendere durante l’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove del modello;

d)

i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 4; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX;

e)

i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV;

f)

le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b);

g)

eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi.

Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.

Tabella 4

Parametri tecnici del modello e loro valori dichiarati per le lavastoviglie per uso domestico

PARAMETRO

VALORE DICHIARATO

UNITÀ

Capacità nominale espressa in numero di coperti

X

-

Consumo di energia del programma eco (EPEC) arrotondato al terzo decimale

X,XXX

kWh/ciclo

Consumo di energia del programma standard (SPEC) arrotondato al terzo decimale

X,XXX

kWh/ciclo

Indice di efficienza energetica (IEE)

X,X

-

Consumo di acqua del programma eco (EPWC) arrotondato al primo decimale

X,X

l/ciclo

Indice di efficienza di lavaggio (IC)

X,XXX

-

Indice di efficienza di asciugatura (ID)

X,XXX

-

Durata del programma eco (Tt) arrotondata al minuto più vicino

X:XX

ore:min

Potenza assorbita in modo spento (Po) arrotondata al secondo decimale (se del caso)

X,XX

W

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm) arrotondata al secondo decimale (se del caso)

X,XX

W

Il modo stand-by comprende la visualizzazione delle informazioni?

Sì/No

-

Potenza assorbita in modo stand-by (Psm) in condizioni di stand-by in rete (se del caso), arrotondata al secondo decimale

X,XX

W

Potenza assorbita in avvio ritardato (Pds) (se del caso) arrotondata al secondo decimale

X,XX

W

Emissioni di rumore aereo

X

dB(A) re 1 pW»

(6)

l’allegato IX è così modificato:

a)

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull’etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.»;

b)

nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»;

c)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«(7)

Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato.».



(1)  Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.

(2)  Per il programma eco.

(3)  Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

(4)  Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.


ALLEGATO VI

Gli allegati I, III, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2018 sono così modificati:

(1)

nell’allegato I, il punto 18 è sostituito dal seguente:

«(18)

“valore dichiarato”: il valore comunicato dal fornitore per il parametro tecnico indicato, calcolato o misurato, in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’allegato VI del presente regolamento, ai fini della verifica della conformità eseguita dalle autorità dello Stato membro;»;

(2)

l’allegato IV è così modificato:

a)

dopo il primo capoverso è aggiunto il capoverso seguente:

«Se un parametro è dichiarato in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369 e conformemente all’allegato VI, tabella 11, del presente regolamento, il fornitore usa il corrispondente valore dichiarato ai fini dei calcoli di cui al presente allegato.»;

b)

alla tabella 4, parte a), sono aggiunte le righe seguenti:

«Armadi frigorifero da supermercato verticali e combinati

M0

≤ +4

≥ –1

n.a.

1,30

Armadi frigorifero da supermercato orizzontali

M0

≤ +4

≥ –1

n.a.

1,13»

c)

la prima nota alla fine della tabella 4 è sostituita dalla seguente:

«(*)

Per i distributori automatici a temperature multiple, TV è la media tra TV1 (la temperatura massima misurata del prodotto nello scomparto più caldo) e TV2 (la temperatura massima misurata del prodotto nello scomparto più freddo), arrotondata al primo decimale.»;

d)

nell’allegato V, la tabella 10 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 10

Scheda informativa del prodotto

Marchio o nome del fornitore  (2) ,  (5):

Indirizzo del fornitore  (2) ,  (5):

Identificativo del modello  (5):

Uso:

Esposizione e vendita

Tipo di apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta:

[Refrigeratore per bevande/Congelatore per gelati/Vetrina per gelato sfuso/Armadio da supermercato/Distributore automatico refrigerato]

Codice identificativo della tipologia di armadi, secondo le norme armonizzate o altri metodi affidabili, accurati e riproducibili conformi all’allegato IV.

Ad esempio: [HC1/…/HC8], [VC1/…/VC4]

Parametri specifici per prodotto

(Refrigeratori per bevande: compilare il punto 1, congelatori per gelati: compilare il punto 2, vetrine per gelato sfuso: compilare il punto 3, armadi da supermercato: compilare il punto 4, distributori automatici refrigerati: compilare il punto 5. Se l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta contiene scomparti che funzionano a diverse temperature, o uno scomparto che può essere impostato a diverse temperature, ripetere le righe per ogni scomparto o sistema di regolazione della temperatura)

1.

Refrigeratore per bevande:

Volume lordo (dm3 o l)

Condizioni ambientali a cui è adatto l’apparecchio (cfr. tabella 6)

Temperatura massima (°C)

Umidità relativa (%)

x

x

x

2.

Congelatore per gelati con [coperchio trasparente/coperchio non trasparente]:

Volume netto (dm3 o l)

Condizioni ambientali a cui è adatto l’apparecchio (cfr. tabella 8)

Intervallo di temperatura (°C)

Intervallo di umidità relativa (%)

minimo

massimo

minimo

massimo

x

x

x

x

x

3.

Vetrina per gelato sfuso:

Superficie espositiva totale (m2)

Classe di temperatura (cfr. tabella 4, parte b)

x,xx

[G1/G2/G3/L1/L2/L3/S]

4.

Armadio da supermercato [con sistema integrato/con sistema remoto] [orizzontale/verticale (non semi-verticale)/semi-verticale/combinato], roll-in: [sì/no]:

Superficie espositiva totale (m2)

Classe di temperatura (cfr. tabella 4, parte a)

x,xx

[frigorifero: [M2/H1/H2/M1]/congelatore: [L1/L2/L3]]

5.

Distributori automatici refrigerati, [distributori refrigerati per lattine e bottiglie, con parte frontale cieca, al cui interno i prodotti sono impilati/distributori refrigerati con parte frontale in vetro [per lattine e bottiglie/per dolciumi e snack/esclusivamente per alimenti deteriorabili]/a temperature multiple per [inserire il tipo di alimenti a cui sono destinati]/distributori misti, costituiti da distributori di diverse categorie raggruppati nella stessa scocca e alimentati dalla stessa unità di raffreddamento, per [inserire il tipo di alimenti a cui sono destinati]]:

Volume (dm3 o l)

Classe di temperatura (cfr. tabella 4, parte c)

x

categoria [1/2/3/4/6]

Parametri generali del prodotto:

Parametro

Valore

Parametro

Valore

Consumo annuo di energia (kWh/a) (4)

x,xx

Temperatura/econsigliata/e per la conservazione ottimale del cibo (°C) (non deve essere in contrasto con le condizioni di temperatura di cui all’allegato IV, tabella 4, 5 o 6, secondo i casi)

x

IEE

x,x

Classe di efficienza energetica

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Parametri della sorgente luminosa  (1) ,  (2):

Tipo di sorgente luminosa

[Tecnologia d’illuminazione]

Classe di efficienza energetica

[A/B/C/D/E/F/G]

Durata minima della garanzia offerta dal fornitore  (2) ,  (5):

Informazioni supplementari  (2) ,  (5):

Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all’allegato II, punto 3, del regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione (2):

(3)

nell’allegato VI, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

La documentazione tecnica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), comprende:

a)

una descrizione generale del modello che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco;

b)

gli estremi delle norme armonizzate applicate o di altre norme di misurazione utilizzate;

c)

le precauzioni specifiche da prendere durante l’assemblaggio, l’installazione, la manutenzione o le prove del modello;

d)

i valori dei parametri tecnici di cui alla tabella 11; tali valori sono considerati valori dichiarati ai fini della procedura di verifica di cui all’allegato IX;

e)

i dettagli e i risultati dei calcoli eseguiti conformemente all’allegato IV;

f)

le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b);

g)

eventuali modelli equivalenti con i relativi identificativi.

Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369.

Tabella 11

Parametri tecnici del modello e loro valori dichiarati per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

Descrizione generale del modello dell’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta che consenta di identificarlo facilmente e in modo univoco:

Specifiche di prodotto:

Specifiche di prodotto generali:

Parametro

Valore

Parametro

Valore

Consumo annuo di energia (kWh/a)

x,xx

Consumo annuo standard di energia (kWh/a)

x,xx

Consumo giornaliero di energia (kWh/24 h)

x,xxx

Condizioni ambientali

[Serie 1/Serie 2]

M

x,x

N

x,xxx

Coefficiente di temperatura (C)

x,xx

Y

x,xx

P

x,xx

Temperatura obiettivo (Tc) (°C)*

x,x

Fattore di classe climatica (CC)*

x,xx

 

 

Informazioni supplementari:

Estremi delle norme armonizzate, o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili applicati:

Se del caso, indicazione e firma della persona autorizzata a vincolare il fornitore:

Elenco dei modelli equivalenti con i relativi identificativi:

Solo per i refrigeratori per bevande e i congelatori per gelati

Specifiche di prodotto supplementari per i refrigeratori per bevande:

Parametro

Valore

Volume lordo (dm3 o l)

x

Condizioni ambientali a cui è adatto l’apparecchio (cfr. tabella 6)

Temperatura massima (°C)

x

Umidità relativa (%)

x

Specifiche di prodotto supplementari per i congelatori per gelati con [coperchio trasparente/coperchio non trasparente]:

Parametro

Valore

Volume netto (dm3 o l)

x

Condizioni ambientali a cui è adatto l’apparecchio (cfr. tabella 8)

Intervallo di temperatura (°C)

Minimo

x

Massimo

x

Intervallo di umidità relativa (%)

Minimo

x

Massimo

x

Specifiche di prodotto supplementari per le vetrine per gelato sfuso:

Parametro

Valore

Superficie espositiva totale (m2)

x,xx

Classe di temperatura

XY

Specifiche di prodotto supplementari per gli armadi da supermercato:

Parametro

Valore

Superficie espositiva totale (m2)

x,xx

Classe di temperatura

XY

Specifiche di prodotto supplementari per i distributori automatici refrigerati:

Parametro

Valore

Classe di temperatura

XY

Volume (dm3 o l)

(4)

l’allegato IX è così modificato:

a)

il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Le tolleranze ammesse ai fini della verifica definite nel presente allegato si applicano esclusivamente alla verifica dei valori dichiarati eseguita dalle autorità degli Stati membri e non possono essere utilizzate dal fornitore per stabilire i valori riportati nella documentazione tecnica o per interpretare tali valori al fine di conseguire la conformità o comunicare prestazioni migliori con qualsiasi mezzo. I valori e le classi che figurano sull’etichetta o nella scheda informativa del prodotto non sono più favorevoli per il fornitore dei valori dichiarati nella documentazione tecnica.»;

b)

nel terzo capoverso, le parole «Nel verificare la» sono sostituite da «Nell’ambito della verifica della»;

c)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«(7)

Le autorità dello Stato membro comunicano tutte le informazioni pertinenti alle autorità degli altri Stati membri e alla Commissione subito dopo l’adozione della decisione relativa alla non conformità del modello ai sensi dei punti 3 o 6 o del secondo capoverso del presente allegato.».



(1)  Determinati in conformità al regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione (1).

(2)  Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

(3)  Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.

(4)  Se l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta è dotato di vari scomparti che funzionano a diverse temperature di esercizio, indicare il consumo annuo di energia dell’unità integrata. Se il raffreddamento di scomparti separati della stessa unità è assicurato da sistemi di refrigerazione separati, indicare, ove possibile, il consumo di energia associato a ciascun sottosistema.

(5)  Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.


Top