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Document 32021R0340
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/340 of 17 December 2020 amending Delegated Regulations (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 and (EU) 2019/2018 with regard to energy labelling requirements for electronic displays, household washing machines and household washer-dryers, light sources, refrigerating appliances, household dishwashers, and refrigerating appliances with a direct sales function (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/8787
GU L 68 del 26.2.2021, p. 62–107
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32019R2013 | abrogazione | articolo 2 punto 17 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | aggiunta | allegato I punto 29 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | aggiunta | allegato I punto 30 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | aggiunta | allegato II punto B paragrafo | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | aggiunta | allegato III parte 2 lettera (f) punto 10 paragrafo | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | aggiunta | allegato IV comma 2 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | aggiunta | allegato IV testo | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | modifica | allegato VI punto 6 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | modifica | allegato VI punto 7 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | modifica | allegato VI punto 8 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | sostituzione | allegato IX comma 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | sostituzione | allegato IX comma 3 testo | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | sostituzione | allegato IX punto 7 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | sostituzione | allegato IX tabella 6 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | sostituzione | allegato V tabella 4 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | sostituzione | allegato VI punto 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | sostituzione | allegato VI punto 2 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | sostituzione | allegato VI punto 3 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | sostituzione | allegato VI punto 4 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | sostituzione | allegato VI punto 5 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | sostituzione | allegato VI tabella 5 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | sostituzione | articolo 1 paragrafo 2 lettera (g) | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | sostituzione | articolo 2 punto 10 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2013 | sostituzione | articolo 3 paragrafo 1 lettera (b) | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2014 | aggiunta | allegato I punto 33 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2014 | aggiunta | allegato IV comma 1 testo | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2014 | aggiunta | allegato IV punto 11 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2014 | sostituzione | allegato IV punto 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2014 | sostituzione | allegato IV punto 3 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2014 | sostituzione | allegato IV punto 4 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2014 | sostituzione | allegato IV punto 6 punto 2 comma 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2014 | sostituzione | allegato IV punto 7 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2014 | sostituzione | allegato IV punto 9 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2014 | sostituzione | allegato IX comma 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2014 | sostituzione | allegato IX comma 3 testo | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2014 | sostituzione | allegato IX punto 7 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2014 | sostituzione | allegato IX tabella 9 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2014 | sostituzione | allegato V tabella 5 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2014 | sostituzione | allegato V tabella 6 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2014 | sostituzione | allegato VI punto 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2014 | sostituzione | allegato VI punto 2 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2014 | sostituzione | allegato VIII punto 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2014 | sostituzione | allegato X lettera (f) | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2014 | sostituzione | articolo 3 paragrafo 1 lettera (b) | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2015 | aggiunta | allegato IV punto 3 lettera (l) | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2015 | aggiunta | allegato IV punto 4 | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2015 | aggiunta | allegato VI punto 2 | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2015 | aggiunta | articolo 3 paragrafo 1a | 01/07/2021 | |
Modifies | 32019R2015 | sostituzione | allegato I punto 42 | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2015 | sostituzione | allegato III punto 1 comma 3 | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2015 | sostituzione | allegato III punto 2.3 lettera (e) trattino 6 | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2015 | sostituzione | allegato IV punto 1 lettera (a) | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2015 | sostituzione | allegato IX comma 1 | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2015 | sostituzione | allegato IX comma 3 testo | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2015 | sostituzione | allegato IX punto 1 comma 2 | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2015 | sostituzione | allegato IX punto 3 | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2015 | sostituzione | allegato IX tabella 9 | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2015 | sostituzione | allegato V tabella 3 | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2015 | sostituzione | allegato V tabella 7 | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2015 | sostituzione | allegato VI punto 1 lettera (e) | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2015 | sostituzione | articolo 10 comma | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2015 | sostituzione | articolo 2 punto 3 | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2015 | sostituzione | articolo 3 paragrafo 1 lettera (b) | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2015 | sostituzione | articolo 3 paragrafo 1 punto (i) | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2015 | sostituzione | articolo 4 lettera (e) | 01/09/2021 | |
Modifies | 32019R2016 | aggiunta | allegato I punto 42 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2016 | aggiunta | allegato IV punto 1 comma 1 testo | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2016 | aggiunta | allegato IV punto 1 lettera (k) | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2016 | sostituzione | allegato II tabella 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2016 | sostituzione | allegato IV punto 1 lettera (h) | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2016 | sostituzione | allegato IV punto 1 lettera (i) | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2016 | sostituzione | allegato IX comma 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2016 | sostituzione | allegato IX comma 3 testo | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2016 | sostituzione | allegato IX punto 7 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2016 | sostituzione | allegato IX tabella 8 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2016 | sostituzione | allegato V tabella 6 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2016 | sostituzione | allegato VI punto 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2016 | sostituzione | articolo 11 comma | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2016 | sostituzione | articolo 2 punto 31 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2016 | sostituzione | articolo 3 paragrafo 1 lettera (b) | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2017 | aggiunta | allegato I punto 24 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2017 | sostituzione | allegato II punto 2 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2017 | sostituzione | allegato II punto 3 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2017 | sostituzione | allegato II punto 4 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2017 | sostituzione | allegato II tabella 1 titolo | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2017 | sostituzione | allegato IV comma | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2017 | sostituzione | allegato IX comma 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2017 | sostituzione | allegato IX comma 3 testo | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2017 | sostituzione | allegato IX punto 7 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2017 | sostituzione | allegato V tabella 3 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2017 | sostituzione | allegato VI punto 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2017 | sostituzione | articolo 3 paragrafo 1 lettera (b) | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2018 | aggiunta | allegato IV comma | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2018 | aggiunta | allegato IV parte (a) tabella 4 testo | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2018 | aggiunta | articolo 2 punto 25 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2018 | aggiunta | articolo 2 punto 26 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2018 | sostituzione | allegato I punto 18 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2018 | sostituzione | allegato IV parte (a) tabella 4 NOTE (*) | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2018 | sostituzione | allegato IX comma 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2018 | sostituzione | allegato IX comma 3 testo | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2018 | sostituzione | allegato IX punto 7 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2018 | sostituzione | allegato V tabella 10 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2018 | sostituzione | allegato VI punto 1 | 01/05/2021 | |
Modifies | 32019R2018 | sostituzione | articolo 1 paragrafo 2 lettera (j) | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2018 | sostituzione | articolo 2 punto 15 | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2018 | sostituzione | articolo 3 paragrafo 1 lettera (b) | 01/03/2021 | |
Modifies | 32019R2018 | sostituzione | articolo 9 comma 1 | 01/03/2021 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32021R0340R(01) | (FR) | |||
Corrected by | 32021R0340R(02) | (ES, FR, IT, PL, SV) | |||
Corrected by | 32021R0340R(03) | (FR) | |||
Corrected by | 32021R0340R(04) | (FR) |
26.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 68/62 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/340 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2020
che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018 per quanto riguarda i requisiti di etichettatura energetica per i display elettronici, le lavatrici per uso domestico e le lavasciuga biancheria per uso domestico, le sorgenti luminose, gli apparecchi di refrigerazione, le lavastoviglie per uso domestico e gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 5, e l’articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/1369 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati. |
(2) |
Le disposizioni sull’etichettatura energetica dei display elettronici, delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico, delle sorgenti luminose, degli apparecchi di refrigerazione, delle lavastoviglie per uso domestico e degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta sono state fissate dai regolamenti delegati (UE) 2019/2013 (2), (UE) 2019/2014 (3), (UE) 2019/2015 (4), (UE) 2019/2016 (5), (UE) 2019/2017 (6) e (UE) 2019/2018 (7) della Commissione (in appresso i «regolamenti modificati»). |
(3) |
Onde evitare confusione per i fabbricanti e le autorità nazionali di vigilanza del mercato in relazione ai valori da includere nella documentazione tecnica e da caricare nella banca dati dei prodotti e in relazione alle tolleranze ammesse ai fini della verifica, è opportuno aggiungere una definizione di «valore dichiarato». |
(4) |
La documentazione tecnica dovrebbe essere sufficiente per consentire alle autorità di vigilanza del mercato di verificare i valori che figurano sull’etichetta e nella scheda informativa del prodotto. Conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369, i valori dichiarati del modello dovrebbero essere inseriti nella banca dati dei prodotti. |
(5) |
I parametri del prodotto dovrebbero essere misurati o calcolati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dello stato dell’arte riconosciuto, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione, di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
(6) |
Ai fini della valutazione di conformità e della verifica, i prodotti contenenti sorgenti luminose che non possono essere rimosse e verificate senza danneggiarne una o più dovrebbero essere sottoposti a prova come sorgenti luminose. |
(7) |
Per i display elettronici non sono ancora state elaborate norme armonizzate e le norme esistenti non coprono tutti i parametri regolamentati necessari, segnatamente per quanto riguarda la gamma dinamica ampia e il controllo automatico della luminosità. Fino all’adozione di norme armonizzate per tali gruppi di prodotti da parte degli organismi europei di normazione, è opportuno avvalersi dei metodi provvisori di cui al presente regolamento o di altri metodi affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte generalmente riconosciuto, al fine di assicurare la comparabilità delle misurazioni e dei calcoli. |
(8) |
Gli armadi statici verticali con porte non trasparenti sono apparecchi di refrigerazione professionali definiti nel regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione (9) e pertanto dovrebbero essere esclusi dal regolamento delegato (UE) 2019/2018. |
(9) |
La terminologia e i metodi di prova contemplati dal regolamento (UE) 2019/2018 sono coerenti con la terminologia e i metodi di prova adottati nelle norme EN 16901, EN 16902, EN 50597, EN ISO 23953-2 e EN 16838. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo e con gli esperti degli Stati membri a norma degli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) 2017/1369. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 e (UE) 2019/2018, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2013
Il regolamento delegato (UE) 2019/2013 è così modificato:
(1) |
all’articolo 1, paragrafo 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
|
(2) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
(3) |
all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
(4) |
gli allegati I, II, III, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2014
Il regolamento delegato (UE) 2019/2014 è così modificato:
(1) |
all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
(2) |
gli allegati I, IV, V, VI, VIII, IX e X sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 3
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2015
Il regolamento delegato (UE) 2019/2015 è così modificato:
(1) |
all’articolo 2, il punto 3 è sostituito dal seguente:
|
(2) |
l’articolo 3 è così modificato:
|
(3) |
all’articolo 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
|
(4) |
l’articolo 10, ultimo comma, è così modificato: «Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 2021. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), si applica a decorrere dal 1o maggio 2021 e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), si applica a decorrere dal 1o marzo 2022.»; |
(5) |
gli allegati I, III, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 4
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2016
Il regolamento delegato (UE) 2019/2016 è così modificato:
(1) |
all’articolo 2, il punto 31 è sostituito dal seguente:
|
(2) |
all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
(3) |
all’articolo 11, l’ultimo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2021. Tuttavia, l’articolo 10 si applica a decorrere dal 25 dicembre 2019, l’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), si applica a decorrere dal 1o novembre 2020 e l’obbligo di fornire la classe di efficienza energetica per i parametri delle sorgenti luminose di cui all’allegato V, tabella 6, si applica a partire dal 1o marzo 2022.»; |
(4) |
gli allegati I, II, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 5
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2017
Il regolamento delegato (UE) 2019/2017 è così modificato:
(1) |
all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
(2) |
gli allegati I, II, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato V del presente regolamento. |
Articolo 6
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2018
Il regolamento delegato (UE) 2019/2018 è così modificato:
(1) |
all’articolo 1, paragrafo 2, la lettera j) è sostituita dalla seguente:
|
(2) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
(3) |
all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
(4) |
all’articolo 9, l’ultimo comma è sostituito dal seguente: «Esso di applica a decorrere dal 1o marzo 2021, fatta eccezione per l’obbligo di fornire la classe di efficienza energetica per i parametri delle sorgenti luminose di cui all’allegato V, tabella 10, parte 5, che si applica a decorrere dal 1o marzo 2022.»; |
(5) |
gli allegati I, III, IV, V, VI e IX sono modificati conformemente all’allegato VI del presente regolamento. |
Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, paragrafo 4, l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 4, l’articolo 5, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 5, si applicano a decorrere dal 1o maggio 2021. L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), si applica a decorrere dal 1o maggio 2021. L’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), si applica a decorrere dal 1o luglio 2021. L’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafi 3 e 5, si applicano a decorrere dal 1o settembre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29).
(4) Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68).
(5) Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102).
(6) Regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134).
(7) Regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 155).
(8) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).
(9) Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all’etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (GU L 177 dell’8.7.2015, pag. 2).
ALLEGATO I
Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2013 sono così modificati:
(1) |
all’allegato I sono aggiunti i punti 29 e 30 seguenti:
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(2) |
all’allegato II, alla fine del punto B è aggiunto il capoverso seguente: «Nel calcolo dell’IEE sono usati i valori dichiarati per la potenza in modo acceso (Pmeasured ) e la superficie di visione (A) di cui all’allegato VI, tabella 5.»; |
(3) |
all’allegato III, parte 2, lettera f), punto 10, è aggiunto il capoverso seguente: «se il display elettronico non supporta l’HDR, il relativo pittogramma e le lettere delle classi di efficienza energetica non compaiono. Il pittogramma dello schermo, che ne indica dimensioni e risoluzione, è centrato verticalmente nell’area sotto l’indicazione del consumo di energia;»; |
(4) |
l’allegato IV è così modificato:
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(5) |
nell’allegato V, la tabella 4 è sostituita dalla seguente:
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(6) |
l’allegato VI è così modificato:
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(7) |
l’allegato IX è così modificato:
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(1) Regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (cfr. pag. 241 della presente Gazzetta ufficiale).
(2) Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.
(3) Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.
(4) Il fornitore non inserisce queste informazioni per ogni modello se ottenute automaticamente dalla banca dati.»
(*1) I valori dei parametri legati alla luminanza per l’ABC sono indicativi e vanno verificati a fronte dei requisiti applicabili all’ABC».
(*2) Se il valore determinato per una singola unità non è conforme, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi al presente regolamento.
(*3) Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari».
ALLEGATO II
Gli allegati I, IV, V, VI, VIII, IX e X del regolamento delegato (UE) 2019/2014 sono così modificati:
(1) |
all’allegato I è aggiunto il seguente punto 33:
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(2) |
l’allegato IV è così modificato:
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(3) |
l’allegato V è così modificato:
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(4) |
l’allegato VI è così modificato:
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(5) |
nell’allegato VIII, il punto 1 è sostituito dal seguente:
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(6) |
l’allegato IX è così modificato:
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(7) |
nell’allegato X, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
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(1) Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.
(2) Per il programma eco 40-60.
(3) Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.
(4) Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.
(5) Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.
(6) Per il programma eco 40-60.
(7) Per il ciclo di lavaggio e asciugatura.
(8) Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.
(9) Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.»;
(*1) Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari».
ALLEGATO III
Gli allegati I, III, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2015 sono così modificati:
(1) |
nell’allegato I, il punto 42 è sostituito dal seguente:
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(2) |
l’allegato III è così modificato:
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(3) |
l’allegato IV è così modificato:
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(4) |
l’allegato V è così modificato:
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(5) |
l’allegato VI è così modificato:
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(6) |
l’allegato IX è così modificato:
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(1) Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).»;»
(1) Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.
(2) Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.
(3) «-»: non applicabile;
«Sì»: una dichiarazione di equivalenza che indichi la potenza del tipo di sorgente luminosa sostituita è consentita solo nei casi seguenti:
— |
per le sorgenti luminose direzionali, se il tipo di sorgente luminosa figura nella tabella 4 e se il flusso luminoso della sorgente luminosa in un cono di 90 ° (Φ90°) non è inferiore al corrispondente flusso luminoso di riferimento di cui alla tabella 4. Il flusso luminoso di riferimento è moltiplicato per il fattore di correzione della tabella 5. Per le sorgenti luminose LED è inoltre moltiplicato per il fattore di correzione della tabella 6; |
— |
per le sorgenti luminose non direzionali; in questo caso, la potenza della sorgente luminosa a incandescenza dichiarata equivalente (in watt, arrotondata all’intero) è quella che, nella tabella 7, corrisponde al flusso luminoso della sorgente luminosa. |
I valori intermedi del flusso luminoso e della potenza equivalente dichiarata della sorgente luminosa (in watt, arrotondata all’intero) sono calcolati per interpolazione lineare tra due valori adiacenti.
(4) «-»: non applicabile;
«Sì»: dichiarazione che una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza. Tale dichiarazione è consentita solo se:
— |
l’intensità luminosa in qualsiasi direzione attorno all’asse del tubo non si scosta di oltre il 25 % dall’intensità luminosa media attorno al tubo; e |
— |
il flusso luminoso della sorgente luminosa LED non è inferiore al flusso luminoso della sorgente luminosa fluorescente avente la potenza dichiarata. Il flusso luminoso della sorgente luminosa fluorescente è ottenuto moltiplicando la potenza dichiarata per il valore minimo di efficacia luminosa corrispondente alla sorgente luminosa in questione, indicato alla tabella 8; e |
— |
la potenza della sorgente luminosa LED non è superiore alla potenza della sorgente luminosa fluorescente che, stando alla dichiarazione, deve sostituire. |
Il fascicolo di documentazione tecnica fornisce i dati a sostegno delle dichiarazioni in tal senso.
(5) Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369».
(2) Regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione (cfr. pag. 209 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO IV
Gli allegati I, II, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2016 sono così modificati:
(1) |
all’allegato I è aggiunto il seguente punto 42:
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(2) |
nell’allegato II, la tabella 1 è sostituita dalla seguente: «Tabella 1 Classi di efficienza energetica degli apparecchi di refrigerazione
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(3) |
nell’allegato IV, il punto 1 è così modificato:
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(4) |
nell’allegato V, la tabella 6 è sostituita dalla seguente: «Tabella 6 Scheda informativa del prodotto
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(5) |
nell’allegato VI, il punto 1 è sostituito dal seguente:
Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369. Tabella 7 Parametri tecnici del modello e loro valori dichiarati per gli apparecchi di refrigerazione
Se l’apparecchio di refrigerazione contiene diversi scomparti dello stesso tipo, le linee per questi scomparti sono ripetute. Se un certo tipo di scomparto non è presente, al posto dei valori dei parametri corrispondenti si indica «-».
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(6) |
l’allegato IX è così modificato:
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(1) Determinati in conformità al regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione (1).
(2) Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.
(3) Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.
(4) Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.
(a) Nel caso delle tre unità supplementari sottoposte a prova secondo quanto previsto al punto 4, per valore determinato si intende la media aritmetica dei valori determinati per le tre unità supplementari».
ALLEGATO V
Gli allegati I, II, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2017 sono così modificati:
(1) |
all’allegato I è aggiunto il seguente punto 24:
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(2) |
nell’allegato II, il titolo della tabella 1 è sostituito dal seguente: «Classi di efficienza energetica delle lavastoviglie per uso domestico»; |
(3) |
l’allegato IV è così modificato:
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(4) |
nell’allegato V, la tabella 3 è sostituita dalla seguente: «Tabella 3 Contenuto, ordine e formato della scheda informativa del prodotto
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(5) |
nell’allegato VI, il punto 1 è sostituito dal seguente:
Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369. Tabella 4 Parametri tecnici del modello e loro valori dichiarati per le lavastoviglie per uso domestico
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(6) |
l’allegato IX è così modificato:
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(1) Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.
(2) Per il programma eco.
(3) Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.
(4) Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.
ALLEGATO VI
Gli allegati I, III, IV, V, VI e IX del regolamento delegato (UE) 2019/2018 sono così modificati:
(1) |
nell’allegato I, il punto 18 è sostituito dal seguente:
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(2) |
l’allegato IV è così modificato:
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(3) |
nell’allegato VI, il punto 1 è sostituito dal seguente:
Questi elementi costituiscono inoltre le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore è tenuto a inserire nella banca dati in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1369. Tabella 11 Parametri tecnici del modello e loro valori dichiarati per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta
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(4) |
l’allegato IX è così modificato:
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(1) Determinati in conformità al regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione (1).
(2) Le modifiche apportate a questa voce non sono considerate pertinenti ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.
(3) Se la banca dati dei prodotti genera automaticamente il contenuto definitivo di questa cella, il fornitore non inserisce alcun dato.
(4) Se l’apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta è dotato di vari scomparti che funzionano a diverse temperature di esercizio, indicare il consumo annuo di energia dell’unità integrata. Se il raffreddamento di scomparti separati della stessa unità è assicurato da sistemi di refrigerazione separati, indicare, ove possibile, il consumo di energia associato a ciascun sottosistema.
(5) Questa voce non è considerata pertinente ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1369.