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Document 32016R1227
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1227 of 27 July 2016 amending Regulation (EEC) No 2568/91 on the characteristics of olive oil and olive-residue oil and on the relevant methods of analysis
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1227 della Commissione, del 27 luglio 2016, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1227 della Commissione, del 27 luglio 2016, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti
C/2016/4777
GU L 202 del 28.7.2016, p. 7–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2022; abrog. impl. da 32022R2104
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31991R2568 | sostituzione | allegato II | 04/08/2016 | |
Modifies | 31991R2568 | sostituzione | allegato XII punto 3.3 | 04/08/2016 | |
Modifies | 31991R2568 | sostituzione | allegato XII punto 9.1.1 | 04/08/2016 | |
Modifies | 31991R2568 | sostituzione | allegato XII punto 9.4 | 04/08/2016 | |
Modifies | 31991R2568 | aggiunta | allegato XII punto 9.5 | 04/08/2016 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32016R1227R(01) | (IT) | |||
Corrected by | 32016R1227R(02) | (ES, FR, IT) | |||
Implicitly repealed by | 32022R2104 | 24/11/2022 |
28.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 202/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1227 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2016
che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 91, primo comma, lettera d), e secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (2) definisce le caratteristiche chimiche e organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. Detti metodi sono regolarmente aggiornati in base al parere degli esperti di chimica e conformemente all'operato svolto nell'ambito del Consiglio oleicolo internazionale (COI). |
(2) |
Per garantire l'applicazione a livello dell'Unione delle più recenti norme internazionali stabilite dal COI, è opportuno aggiornare il metodo per la determinazione dell'acidità libera e il metodo per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini stabiliti nel regolamento (CEE) n. 2568/91. |
(3) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2568/91. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato:
1) |
l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato XII è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).
ALLEGATO I
«ALLEGATO II
DETERMINAZIONE DEGLI ACIDI GRASSI LIBERI, METODO A FREDDO
1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE
Il presente metodo descrive la determinazione degli acidi grassi liberi negli oli d'oliva e negli oli di sansa d'oliva. Il tenore in acidi grassi liberi viene espresso mediante l'acidità calcolata come percentuale di acido oleico.
2. PRINCIPIO
Dissoluzione di una aliquota della sostanza da analizzare in una miscela di solventi, poi titolazione degli acidi grassi liberi presenti mediante una soluzione di idrossido di potassio o idrossido di sodio.
3. REAGENTI
Tutti i reagenti devono essere di qualità analitica riconosciuta; l'acqua impiegata dev'essere acqua distillata o di purezza equivalente.
3.1 Etere etilico; etanolo al 95 % (V/V), miscela 1 — 1 in volume.
Neutralizzare esattamente al momento dell'impiego con la soluzione di idrossido di potassio (3.2) in presenza di 0,3 ml della soluzione di fenolftaleina (3.3) per 100 ml di miscela.
Nota 1: |
l'etere etilico è molto infiammabile e può formare perossidi esplosivi. Esso deve pertanto essere usato con precauzioni particolari. |
Nota 2: |
se non è possibile usare l'etere etilico, si può ricorrere a una miscela di solventi costituita da etanolo e da toluene. Se necessario, l'etanolo può essere sostituito dal 2-propanolo. |
3.2 Idrossido di potassio o idrossido di sodio, soluzione etanolica o acquosa titolata c(KOH) o [c(NaOH)] all'incirca 0,1 mol/l oppure, se necessario, c(KOH) [o c(NaOH)] 0,5 mol/l circa. Esistono in commercio soluzioni pronte per l'uso.
La concentrazione esatta della soluzione di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio) deve essere nota e verificata prima dell'uso. Impiegare una soluzione preparata almeno 5 giorni prima dell'uso e decantata in un flacone di vetro bruno chiuso con un tappo di gomma. La soluzione deve essere incolore o giallo pallida.
Qualora si riscontri una separazione delle fasi utilizzando una soluzione acquosa di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio), questa dev'essere sostituita con una soluzione etanolica.
Nota 3: |
una soluzione incolore stabile di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio) può essere preparata come segue. Portare e mantenere per un'ora all'ebollizione a ricadere 1 000 ml di etanolo o acqua con 8 g di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio) e 0,5 g di trucioli di alluminio. Distillare immediatamente. Sciogliere nel distillato il quantitativo necessario di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio). Lasciar riposare per parecchi giorni e decantare il liquido chiaro sopranatante del precipitato di carbonato di potassio (o di carbonato di sodio). |
La soluzione può essere preparata altresì senza distillazione, come segue. A 1 000 ml di etanolo (o acqua) aggiungere 4 ml di butilato di alluminio e lasciar riposare la miscela per qualche giorno. Decantare il liquido sopranatante e sciogliervi il quantitativo necessario di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio). Questa soluzione è pronta per l'uso.
3.3 Fenolftaleina, soluzione di 10 g/l in etanolo al 95-96 % (V/V) o blu alcalino 6B o timolftaleina, soluzione di 20 g/l in etanolo al 95-96 % (V/V). Nel caso di oli fortemente colorati, dev'essere utilizzato il blu alcalino o la timolftaleina.
4. APPARECCHIATURA
Materiale corrente da laboratorio, in particolare:
4.1 |
bilancia analitica; |
4.2 |
beuta, avente una capacità di 250 ml; |
4.3 |
buretta da 10 ml, classe A, graduata in divisioni di 0,05 ml, o buretta automatica equivalente. |
5. PROCEDIMENTO
5.1 Preparazione del campione per l'analisi
Quando il campione è torbido, occorre filtrarlo.
5.2 Sostanza da analizzare
Prelevare un'aliquota della sostanza da analizzare, a seconda dell'acidità presunta, secondo le indicazioni della seguente tabella.
Acidità prevista (acidità in acido oleico g/100 g) |
Massa della sostanza da analizzare (g) |
Precisione della pesata della sostanza da analizzare (g) |
da 0 a 2 |
10 |
0,02 |
da > 2 a 7,5 |
2,5 |
0,01 |
> 7,5 |
0,5 |
0,001 |
Pesare la sostanza da analizzare nella beuta (4.2).
5.3 Determinazione
Sciogliere l'aliquota di sostanza da analizzare (5.2) in 50-100 ml della miscela etere etilico/etanolo (3.1) precedentemente neutralizzata.
Titolare, agitando, con la soluzione di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio) di 0,1 mol/l (3.2) (cfr. nota 4) fino a viraggio dell'indicatore (colorazione dell'indicatore colorato persistente per almeno 10 s).
Nota 4: |
se il quantitativo necessario di soluzione di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio) di 0,1 mol/l supera 10 ml, usare una soluzione di 0,5 mol/l o modificare la massa della sostanza da analizzare a seconda dell'acidità libera prevista e alla tabella proposta. |
Nota 5: |
se la soluzione diventa torbida durante la titolazione, aggiungere un quantitativo sufficiente della miscela di solventi (3.1) per ottenere una soluzione chiara. |
Effettuare una seconda determinazione soltanto nel caso in cui il primo risultato sia superiore al limite specificato per la categoria dell'olio in questione.
6. ESPRESSIONE DEI RISULTATI
L'acidità, espressa come percentuale di acido oleico, è pari a:
dove:
V |
è il volume, in millilitri, della soluzione titolata di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio) usata; |
c |
è la concentrazione esatta, in moli per litro, della soluzione titolata di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio) usata; |
M |
è pari a 282 g/mol, la massa molare in g per mole di acido oleico; |
m |
è la massa in g del campione. |
L'acidità oleica è indicata come segue:
a) |
con due cifre decimali per i valori da 0 fino a 1 compreso; |
b) |
con una cifra decimale per i valori da 1 fino a 100 compreso.» |
ALLEGATO II
L'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato:
1) |
il punto 3.3 è sostituito dal seguente testo: «3.3. Terminologia facoltativa ai fini dell'etichettatura Su richiesta, il capo panel può certificare che gli oli valutati corrispondono alle definizioni e agli intervalli relativi esclusivamente alle diciture di seguito elencate, in funzione dell'intensità e della percezione degli attributi. Attributi positivi (fruttato, amaro e piccante): in funzione dell'intensità della percezione:
Elenco delle diciture in funzione dell'intensità della percezione:
|
2) |
il punto 9.1.1 è sostituito dal seguente testo:
|
3) |
il punto 9.4 è sostituito dal seguente testo: «9.4. Classificazione dell'olio di oliva L'olio è classificato nelle categorie sotto riportate in funzione della mediana dei difetti e della mediana dell'attributo fruttato. Per mediana dei difetti si intende la mediana del difetto percepito con l'intensità più alta. La mediana dei difetti e la mediana del fruttato sono espresse con una sola cifra decimale. La classificazione dell'olio avviene confrontando il valore della mediana dei difetti e della mediana del fruttato con gli intervalli di riferimento indicati di seguito. Poiché i limiti di questi intervalli sono stati stabiliti tenendo conto del margine di errore del metodo, sono considerati assoluti. I programmi informatici consentono di visualizzare la classificazione su una tabella di dati statistici o un grafico.
|
4) |
è aggiunto il seguente punto 9.5: «9.5 Criteri di accettazione e rifiuto di duplicati L'errore normalizzato, definito di seguito, è usato per determinare se i due risultati dell'analisi in doppio sono omogenei o statisticamente accettabili:
Se Me1 e Me2 sono le mediane dei due duplicati (rispettivamente della prima e della seconda analisi) e U1 e U2 sono le incertezze estese ottenute per i due valori, calcolate come segue come specificato nell'appendice: U 1 = c × s* and Per l'incertezza estesa, c = 1,96; da cui U1 = 0,0196 × CVr × Me1 dove CVr è il coefficiente di variazione robusto. Per dichiarare che i due valori ottenuti non sono statisticamente differenti, En deve essere pari o inferiore a 1,0.». |