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European Systemic Risk Board
Comitato europeo per il rischio sistemico
Comitato europeo per il rischio sistemico
Alla luce della modifica da parte del regolamento (UE) 2019/2176, istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) per fornire la vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell’Unione europea (Unione) e contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici1 nell’Unione nel suo insieme o in parti di essa. Il CERS individua e discute i rischi per la stabilità finanziaria indipendentemente dalla loro origine.
Il CERS è istituito quale componente del nuovo Sistema europeo di vigilanza finanziaria, che include tra l’altro:
L’architettura di vigilanza comprende anche il regolamento (UE) n. 1096/2010 che attribuisce alla Banca centrale europea (BCE) taluni compiti specifici a sostegno del CERS.
Il CERS ha sede a Francoforte sul Meno (Germania). È responsabile del monitoraggio e dell’analisi del rischio nel sistema finanziario nel suo complesso (nota anche come vigilanza macroprudenziale). Per raggiungere questo obiettivo, il CERS in particolare:
Il CERS possiede la seguente struttura:
Il presidente del CERS lo rappresenta esternamente e dispone anche di due vicepresidenti. La BCE fornisce assistenza analitica, statistica, logistica e amministrativa al CERS, attraverso il segretariato dello stesso CERS.
Il consiglio di vigilanza della BCE e il comitato di risoluzione unico inviano ciascuno un rappresentante al consiglio generale (senza diritto di voto). Per evitare interferenze politiche, nessun membro del consiglio generale può tenere un ufficio governativo in uno Stato membro.
In caso di significativi rischi sistemici per il conseguimento dei suoi obiettivi, il CERS effettua segnalazioni e, se del caso, formula raccomandazioni per l’adozione di misure correttive, comprese, ove opportuno, iniziative legislative, ove opportuno.
Tali segnalazioni o raccomandazioni sono indirizzate specificatamente:
I destinatari delle raccomandazioni del CERS devono rispettare o fornire una spiegazione circa la loro inazione. Qualora sia del parere che le sue raccomandazioni non sono state seguite o che i destinatari non hanno fornito adeguate spiegazioni circa la loro inazione, il CERS, in base a rigorose norme di riservatezza, ne informa i destinatari, il Parlamento europeo, il Consiglio e le relative autorità europee di vigilanza.
Con l’evoluzione della crisi finanziaria del 2008 e l’aggravarsi della crisi del debito sovrano nella zona euro nel 2010-2011, è diventato necessario integrare ulteriormente i sistemi bancari della zona euro. Ciò ha portato all’iniziativa dell’Unione bancaria dell’Unione.
Nel 2013 è stato effettuato un riesame del regolamento (UE) n. 1092/2010, che alla fine ha portato alle modifiche introdotte nel regolamento (UE) 2019/2176. Queste hanno adattato la governance del CERS per coprire l’operazione, dal 2014, di:
Le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/2176 riguardano anche le norme sulla riduzione dei rischi nel settore bancario dell’Unione. Queste ultime sono in costante evoluzione nel tempo e comprendono:
Il regolamento si applica a partire dal .
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del , pag. 1).
Le successive modifiche del regolamento (UE) n. 1092/2010 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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