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Banche: vigilanza prudenziale

SINTESI DI:

Direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (direttiva sui requisiti patrimoniali — CRD IV)

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • La direttiva 2013/36/UE, la direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD), regola l’accesso all’attività degli enti creditizi nell’Unione europea (Unione).
  • Essa fissa altresì norme concernenti:
    • i requisiti generali per l’accesso all’attività degli enti creditizi;
    • la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi;
    • il regime applicabile alle succursali di banche di paesi terzi;
    • la vigilanza prudenziale degli enti creditizi da parte delle autorità competenti;
    • i requisiti per i dirigenti degli enti creditizi di rispettare elevati standard professionali e di integrità (requisiti di competenza e onorabilità);
    • i poteri e gli strumenti di vigilanza delle suddette autorità per la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi;
    • gli obblighi di pubblicazione per le suddette autorità nel settore della regolamentazione prudenziale e della vigilanza sugli enti creditizi.
  • Sostituisce le precedenti direttive sui requisiti patrimoniali (2006/48/CE e 2006/49/CE) e tratta aspetti precedentemente contemplati da quelle direttive.
  • La direttiva 2013/36/UE fa parte di un pacchetto normativo volto a consolidare la resilienza del settore bancario dell’Unione in seguito alla crisi finanziaria del 2008. Il pacchetto include inoltre il regolamento (UE) n. 575/2013, il regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) (si veda la sintesi) che stabilisce i requisiti di vigilanza che le banche devono rispettare.

PUNTI CHIAVE

La direttiva riguarda una serie di aspetti, tra cui i seguenti:

  • autorizzazione degli enti creditizi: questo insieme di norme impone alle imprese che intendono avviare l’attività di raccolta presso il pubblico di depositi o di altri fondi rimborsabili di ottenere un’autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza bancaria («autorità competente» ai sensi della terminologia della direttiva);
  • governance migliore e maggiore trasparenza: la direttiva introduce norme per garantire che i rischi derivanti dalle attività degli enti creditizi siano soggetti a una gestione e a una sorveglianza efficaci da parte dei propri organi di gestione. Dal gennaio 2015, gli enti creditizi dovranno comunicare paese per paese determinate informazioni, fra cui gli utili, le imposte e i contributi pubblici ricevuti. A partire dal luglio 2024, la direttiva di modifica (UE) 2024/1619 ha introdotto norme di governance più rigorose e l’obbligo di attuare una politica di promozione della diversità in termini di genere, età e contesto generale negli organi di gestione;
  • bonus al personale: per evitare che gli enti creditizi concedano al proprio personale bonus che lo incoraggino ad assumere rischi eccessivi, la direttiva prevede un rapporto massimo tra retribuzione fissa e bonus per tutto il personale interessato. Il bonus non può essere superiore alla retribuzione annua fissa del membro del personale identificato, sebbene in talune condizioni gli azionisti possano autorizzare la concessione di bonus che arrivano fino al doppio della remunerazione fissa. Nelle norme rientrano altresì ulteriori requisiti relativi ai bonus, che favoriscono un approccio al rischio a lungo termine. La direttiva di modifica (UE) 2024/1619 ha introdotto nuove norme sui bonus, collegandoli alla gestione del rischio per incoraggiare una cultura consapevole del rischio nelle istituzioni e il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità;
  • quadro di vigilanza: le autorità competenti hanno poteri significativi per monitorare e far rispettare la direttiva, tra cui controlli più rigorosi sulla governance bancaria, sulla gestione del rischio e sulle politiche di remunerazione;
  • capitale supplementare che gli enti creditizi devono detenere (secondo pilastro e riserve di capitale):
    • prevede requisiti più dettagliati nel quadro del secondo pilastro, laddove le autorità nazionali competenti possano richiedere agli enti creditizi di detenere capitale in aggiunta ai requisiti minimi stabiliti nel CRR;
    • stabilisce un quadro per le riserve di capitale che hanno lo scopo di proteggere la solvibilità dell’ente creditizio, fissando garanzie e limitazioni sugli importi dei pagamenti di dividendi e dei premi elargibili dall’ente stesso. A seconda della misura in cui un ente creditizio attinge alla riserva, le limitazioni diventano più rigide, evitando così l’erosione del capitale;
    • richiede agli enti creditizi di prendere in considerazione il modo in cui i rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) potrebbero influenzare la loro stabilità finanziaria e l’adeguatezza del capitale, condizionando potenzialmente le valutazioni del capitale del secondo pilastro;
  • rischi ambientali, sociali e di governance: la direttiva impone agli enti di integrare i rischi ESG nei loro quadri di gestione del rischio e di comunicare come tali rischi siano incorporati nelle loro strategie e pratiche di gestione del rischio;
  • succursali di paesi terzi: la direttiva chiarisce le norme sulla fornitura transfrontaliera di servizi bancari provenienti da paesi terzi e introduce requisiti minimi sul regolamento e sulla vigilanza delle succursali di banche di paesi terzi;
  • indipendenza della vigilanza: la direttiva contiene disposizioni relative all’indipendenza della vigilanza e al governo societario (ad esempio periodi di riflessione per il personale di vigilanza prima di poter iniziare a lavorare per le banche; introducendo requisiti di valutazione armonizzati di «competenza e onorabilità» per i dirigenti delle banche);
  • capacità di resistere a shock: la direttiva contiene norme riguardanti le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale per rafforzare la capacità del settore finanziario di resistere ai potenziali shock;
  • resilienza operativa digitale: la direttiva è stata allineata ai requisiti in materia di rischio delle TIC per le entità finanziarie stabiliti nel regolamento sulla resilienza operativa digitale del settore finanziario, il regolamento (UE) 2022/2554, si veda la sintesi.

Trattamento delle imprese di investimento ai sensi della direttiva sui requisiti patrimoniali

Nuovo quadro normativo per le imprese di investimento: il , è entrato in vigore un quadro prudenziale dedicato alle imprese di investimento: il regolamento (UE) 2019/2033 (si veda la sintesi) e la direttiva (UE) 2019/2034 (si veda la sintesi). In precedenza, le imprese di investimento erano soggette alle stesse norme prudenziali delle banche. In base ad alcuni criteri di proporzionalità, determinate imprese di investimento, considerate sistemiche e interconnesse, restano soggette ad alcune disposizioni della direttiva 2013/36/UE.

Atti di esecuzione e delegati

Il pacchetto CRD/CRR consente l’adozione di atti delegati e di atti di esecuzione. Essi offrono indicazioni sulla conformità al pacchetto alle autorità nazionali competenti, alle banche e alle imprese di investimento. I seguenti regolamenti delegati integrano la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione:

  • regolamento delegato (UE) n. 524/2014 sulle informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente;
  • regolamento delegato (UE) n. 527/2014 relativo alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell’ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile;
  • regolamento delegato (UE) n. 530/2014 per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione;
  • regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 concernente le informazioni da notificare nell’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, successivamente modificato dai regolamenti (UE) 2022/192 e (UE) 2022/2403;
  • regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 sull’identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell’ente;
  • regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 sulla metodologia per l’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale, successivamente modificato dai regolamenti (UE) 2016/1608 e (UE) 2021/539;
  • regolamento delegato (UE) 2016/98 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza;
  • regolamento delegato (UE) 2016/861 relativo ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente;
  • Regolamento delegato (UE) 2017/180 relativo alle norme di valutazione dei portafogli di riferimento e le procedure di condivisione delle valutazioni;
  • regolamento delegato (UE) 2021/923 relativo ai criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale;
  • regolamento delegato (UE) 2022/2579 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che un’impresa deve fornire nella domanda di autorizzazione in conformità dell’articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE;
  • regolamento delegato (UE) 2022/2580 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio e gli ostacoli che possono impedire l’efficace esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti;
  • regolamento delegato (UE) 2024/856 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli scenari prudenziali di shock, le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni e che cosa si intende per forte diminuzione;
  • regolamento delegato (UE) 2024/857 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano una metodologia standardizzata e una metodologia standardizzata semplificata per valutare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione.

Sono stati adottati i seguenti atti di esecuzione:

  • regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante;
  • regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014, successivamente modificato dal regolamento (UE) 2019/912, per quanto riguarda il formato, la struttura, l’elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare;
  • regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 per quanto riguarda le condizioni per l’applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell’ente;
  • regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014, successivamente modificato dai regolamenti (UE) 2022/193 e 2024/796, per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi;
  • regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza;
  • regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, da ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/379, per quanto riguarda i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all’Autorità bancaria europea e alle autorità competenti;
  • regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi;
  • regolamento di esecuzione (UE) 2022/2581 relativo alle norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda la presentazione delle informazioni nelle domande di autorizzazione degli enti creditizi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

  • La direttiva 2013/36/UE doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il . Le norme contenute nella direttiva si applicano dal 1o.
  • La direttiva di modifica (UE) 2019/878 doveva essere recepita entro il . Le norme contenute nella direttiva dovrebbero essere applicate a partire dalla stessa data.
  • La direttiva di modifica (UE) 2019/2034 doveva essere recepita entro il . Le norme contenute nella direttiva dovevano essere applicate dalla stessa data, a eccezione di quelle per la fornitura di servizi su iniziativa del cliente, che vengono applicate dal .
  • La direttiva di modifica (UE) 2022/2556 doveva essere recepita entro il . Le norme contenute nella direttiva dovrebbero essere applicate a partire dalla stessa data.
  • La direttiva di modifica (UE) 2024/1619 deve essere recepita entro il . La maggior parte delle nuove norme contenute nella direttiva dovrebbero applicarsi a partire dalla stessa data.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del , pag. 338).

Le modifiche e le correzioni successive alla direttiva 2013/36/UE sono state incorporate nel testo base. La versione consolidata ha solo un valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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