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Document JOL_1996_153_R_0047_037

    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1996 concernente la conclusione di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan e tra la Comunità europea e la Repubblica indiana in materia di accesso al mercato dei prodotti tessili

    GU L 153 del 27.6.1996, p. 47–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    21996A0627(02)

    Memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili

    Gazzetta ufficiale n. L 153 del 27/06/1996 pag. 0053 - 0068


    MEMORANDUM D'INTESA tra la Comunità europea e la Repubblica indiana avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili

    1. Nei giorni 10-12 dicembre e 30-31 dicembre 1994 si sono svolte a Bruxelles consultazioni fra le delegazioni del governo dell'India e della Comunità europea al fine di portare a termine le discussioni relative all'accesso al mercato dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.

    2. Il governo dell'India consoliderà le sue tariffe sugli articoli tessili e dell'abbigliamento riportati in allegato, attenendosi ai tassi e al calendario ivi indicati. Questi tassi saranno notificati al segretariato OMC entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dell'OMC. Come nel caso degli impegni tariffari già assunti dall'India riguardo a taluni prodotti tessili, nell'ambito del processo dell'Uruguay Round, queste offerte vincolanti relative a tariffe aggiuntive di cui in allegato saranno soggette alla condizione che qualora il processo di integrazione contemplato dall'articolo 2, sottoparagrafi 6 e 8 dell'accordo OMC sui prodotti tessili e dell'abbigliamento non giunga a compimento a venga ritardato, i dazi torneranno ai livelli del 1° gennaio 1990. Inoltre il governo dell'India potrà introdurre dazi specifici alternativi per particolari prodotti di cui in allegato. I dazi imponibili su tali articoli saranno determinati scegliendo l'importo più elevato fra una percentuale ad valorem ed una somma in INR per articolo/metro quadrato/kg. Nel determinare il livello di tali dazi specifici, il governo dell'India prenderà in considerazione i dati relativi ai prezzi di esportazione forniti dalla CE. Qualora la CE ritenesse che questi dazi producano effetti negativi sulle sue esportazioni dei prodotti in questione, il governo dell'India dichiara la propria disponibilità a risolvere le questioni emerse in maniera vantaggiosa per entrambe le parti attraverso sollecite consultazioni con la CE.

    3. Il governo dell'India provvederà ad aprire i mercati attraverso l'annullamento di tutte le restrizioni quantitative relative agli articoli riportati in allegato, rispettando le date ivi indicate.

    4. Viste le preoccupazioni espresse al riguardo dalla Comunità europea, il governo dell'India ha confermato che non intende applicare la politica dei duplici prezzi nell'esportazione di cotone greggio dall'India.

    5. La Comunità europea ha concordato di annullare, con effetto dal 1° gennaio 1995, tutte le restrizioni attualmente applicabili sulle esportazioni di prodotti derivanti da industrie manifatturiere e a condizione familiare indiane, come indicato nell'articolo 5 dell'accordo CE-India sul commercio dei prodotti tessili.

    6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'OMC e per ciascun anno di contingentamento a venire, la Commissione considererà favorevolmente le richieste di flessibilità straordinaria presentate dal governo dell'India, in aggiunta alle flessibilità applicabili a norma dell'accordo bilaterale sui prodotti tessili, relativamente ad alcune o a tutte le categorie soggette a limitazioni, fino ai seguenti importi per ciascun anno di contingentamento:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Il governo dell'India farà ricorso a tali flessibilità straordinarie sotto forma di riporti e trasferimenti fra categorie, in funzione di quanto consentito dall'utilizzazione di contingenti. Inoltre, per ciascun anno di contingentamento l'importo totale delle flessibilità straordinarie non oltrepasserà le 2 500 t nel reparto tessile e le 3 000 t nel reparto dell'abbigliamento.

    7. Questo memorandum d'intesa non pregiudica il diritto delle parti di applicare le disposizioni degli articoli XXII o XXIII del GATT relative alle questioni in esso affrontate.

    8. Si svolgeranno consultazioni periodiche fra il governo dell'India e la Commissione europea al fine di garantire un'appropriata attuazione di questo memorandum d'intesa.

    Por la Comunidad Europea

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Voor de Europese Gemeenschap

    Pela Comunidade Europeia

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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