Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fondi speculativi (hedge fund) e fondi di investimento in capitali privati (private equity fund) — regole per i gestori

Fondi speculativi (hedge fund) e fondi di investimento in capitali privati (private equity fund) — regole per i gestori

 

SINTESI DI:

Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi alternativi

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Stabilisce le regole per l’autorizzazione, la supervisione e la vigilanza dei gestori di una serie di fondi di investimento alternativi (GEFIA), compresi i fondi speculativi e i fondi di investimento in capitali privati nell’Unione europea (Unione).
  • La direttiva è stata modificata più volte e la Commissione europea ha adottato una serie di atti delegati e atti di esecuzione che integrano la direttiva offrendo orientamenti tecnici sulla sua applicazione.

PUNTI CHIAVE

Esclusioni dall’ambito di applicazione

La direttiva non si applica a:

  • società di partecipazione finanziaria (come definite nella direttiva);
  • gestione dei fondi pensione;
  • regimi di partecipazione o di risparmio dei lavoratori;
  • istituzioni sovranazionali;
  • banche centrali nazionali;
  • contratti assicurativi.

Passaporto

I gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) possono «esportare» i loro servizi in vari Stati membri dell’Unione sulla base di un’unica autorizzazione. Ciò significa che laddove siano stati autorizzati da uno Stato membro e operino in conformità con le norme imposte dalla direttiva, i GEFIA possono gestire o commercializzare fondi presso gli investitori professionali di tutta l’Unione.

Autorizzazioni

per poter esercitare nell’Unione, i gestori dei fondi devono ottenere un’autorizzazione dall’autorità competente nel proprio Stato membro di origine. Per ottenere questa autorizzazione, i GEFIA devono detenere un livello minimo di capitale sotto forma di liquidità o crediti a breve termine.

Depositario

I GEFIA devono garantire che i fondi da loro gestiti nominino un depositario indipendente, ad esempio una banca o un’impresa di investimento, responsabile per la sorveglianza e la protezione delle attività del fondo.

Gestione del rischio e vigilanza prudenziale

I GEFIA devono essere in grado di dimostrare all’autorità competente la solidità dei loro accordi interni per quanto riguarda la gestione del rischio.

Ciò include l’obbligo di comunicare regolarmente i principali mercati e strumenti nei quali negoziano, le esposizioni più importanti e le concentrazioni di rischio.

Trattamento degli investitori

Al fine di incoraggiare la diligenza tra i propri investitori, i GEFIA devono fornire una descrizione chiara della propria politica di investimento, includendo informazioni dettagliate sul tipo di attività e sull’utilizzo della leva finanziaria. Su richiesta, gli investitori devono poter consultare la relazione annuale di ciascun anno finanziario.

Fondi che ricorrono alla leva finanziaria

La direttiva introduce requisiti specifici relativi alla leva finanziaria, ossia sull’utilizzo del debito per finanziare gli investimenti. Le autorità competenti possono fissare dei limiti per la leva finanziaria al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario.

Fondi di investimento in capitali privati

I GEFIA che acquisiscano il controllo di una società non quotata o di un emittente saranno soggetti alle regole contro la disaggregazione delle attività. I GEFIA dovranno contrastare ogni distribuzione, riduzione di capitale, rimborso di azioni o acquisizione di azioni proprie da parte della compagnia per un periodo di due anni.

Fondi e gestori ubicati in paesi terzi

Soggetto alle condizioni contenute nella direttiva, il «passaporto» può essere esteso ai GEFIA di paesi terzi e alla commercializzazione di fondi di paesi terzi gestiti da GEFIA residenti o meno nell’Unione.

Ruolo dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) svolge un ruolo attivo nel garantire una cultura di vigilanza comune, in particolare emanando orientamenti su sane politiche di remunerazione e sviluppando norme tecniche per determinare i tipi di GEFIA.

Fondi minori

Gli Stati membri possono scegliere di non applicare la direttiva ai GEFIA più piccoli, ossia ai fondi con attività gestite sotto i 100 milioni di euro, se utilizzano la leva finanziaria, e con attività inferiori ai 500 milioni di euro, se non la utilizzano. I fondi minori restano tuttavia soggetti ai requisiti minimi in materia di registrazione e notifica.

Modifiche alla direttiva (UE) 2011/61

La direttiva (UE) 2016/2341 relativa agli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (si veda la sintesi), introduce le due regole aggiuntive seguenti.

Gli Stati membri non devono:

  • vietare agli EPAP di nominare, per la gestione del portafoglio di investimenti, gestori di investimenti stabiliti in un altro Stato membro e debitamente autorizzati a tale attività;
  • limitare gli EPAP accettati come depositari ai fini della direttiva 2011/61/UE.

Il regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione (si veda la sintesi), introduce una regola che impone ai GEFIA che, qualora siano esposti a una cartolarizzazione che non soddisfa più i requisiti da essa stabiliti, debbano, nel migliore interesse degli investitori nei FIA pertinenti, agire e intraprendere azioni correttive, se del caso.

La direttiva (UE) 2019/1160 contiene numerose modifiche.

  • Essa introduce il concetto e le condizioni per la pre-commercializzazione* da parte di un gestore di FIA stabilito nell’Unione; eventuali regole introdotte dagli Stati membri non devono in alcun caso svantaggiare i GEFIA dell’Unione rispetto ai GEFIA non dell’Unione.
  • Riguarda le condizioni che si applicano nel caso in cui un FIA dell’Unione interrompa la commercializzazione di quote o azioni in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine del GEFIA e i suoi obblighi di notifica. Tutti i requisiti di trasparenza che gli investitori devono soddisfare ai sensi della direttiva 2011/61/UE continueranno ad applicarsi agli investitori che manterranno il loro investimento dopo il ritiro della notifica delle attività di commercializzazione nello Stato membro selezionato.

Le modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2019/2034 assicurano che i fondi propri del GEFIA debbano ammontare ad almeno un quarto delle loro spese fisse generali dell’anno precedente. Le imprese di investimento devono utilizzare i dati risultanti dal quadro contabile applicabile.

La direttiva di modifica (UE) 2022/2556 allinea le norme della direttiva e diverse altre direttive correlate, con i requisiti sul rischio delle TIC per le entità finanziarie stabiliti nel regolamento sulla resilienza operativa digitale del settore finanziario (DORA), regolamento (UE) 2022/2254 (si veda la sintesi).

Atti delegati e atti di esecuzione

La Commissione ha adottato numerosi atti delegati e atti di esecuzione.

  • Il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 integra la direttiva 2011/61/UE per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza. Tale regolamento delegato è stato, a sua volta, modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/1618 sui doveri di custodia dei depositari e dal regolamento delegato (UE) 2021/1255 sui rischi per la sostenibilità e i fattori di sostenibilità che i GEFIA devono tenere in considerazione.
  • Il regolamento (UE) n. 694/2014 integra la direttiva 2011/61/EU per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di GEFIA.
  • Il regolamento delegato (UE) 2015/514 stabilisce informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all’ESMA.
  • Il regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE e di richiedere l’autorizzazione.
  • Il regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non dell’Unione.

Modifica di altre normative

La direttiva 2011/61/UE ha modificato anche le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva 2011/61/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 22 luglio 2013. Queste norme si applicano da tale data.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Pre-commercializzazione. La fornitura di informazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte del GEFIA o per suo conto ai potenziali investitori professionali domiciliati o con la sede legale nell’Unione per sondarne l’interesse per un FIA o un comparto non ancora istituito.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

Le successive modifiche alla direttiva 2011/61/UE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 153).

Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di valutazione dell’applicazione e dell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di fondi di investimento alternativi [COM(2020) 232 final del 10.6.2020].

Regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014, sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 82 del 27.3.2015, pag. 5).

Regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 18).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 3).

Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83, 22.3.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 20.06.2023

Top