EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0802

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)

COM/2021/802 final

Bruxelles, 15.12.2021

COM(2021) 802 final

2021/0426(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2021) 430 final} - {SWD(2021) 453 final} - {SWD(2021) 454 final}


RELAZIONE

1.    CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia rientra nel contesto del pacchetto "Pronti per il 55 %" (Fit for 55) del programma di lavoro della Commissione per il 2021 e integra le altre componenti del pacchetto proposto a luglio del 2021 1 , che definiscono la visione per il conseguimento di un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. Come già indicato nel piano di azione per il clima 2 , si tratta di uno strumento legislativo fondamentale ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2030 e il 2050. Dà seguito a componenti chiave dei tre aspetti specifici 3 della strategia "Un'ondata di ristrutturazioni" 4 , compresa l'intenzione di proporre norme minime obbligatorie di prestazione energetica, previa una valutazione d'impatto che ne esamini l'ambito di applicazione, il calendario, l'introduzione graduale e le politiche di sostegno di accompagnamento. Data la necessità di processi adeguati di consultazione e valutazione dell'impatto, la revisione proposta potrebbe giungere leggermente in ritardo rispetto alla prima serie di iniziative del pacchetto "Pronti per il 55 %", adottata nel luglio del 2021.

La presente proposta è particolarmente importante dato che gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo energetico e il 36 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate all'energia. Nell'UE il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e l'acqua calda per uso domestico rappresentano l'80 % dell'energia consumata dalle famiglie. Rendere l'Europa più resiliente richiede una ristrutturazione degli edifici dell'UE, rendendoli più efficienti dal punto di vista energetico e meno dipendenti dai combustibili fossili. La ristrutturazione è fondamentale per ridurre il consumo di energia degli edifici, ridurre le emissioni e abbassare le bollette energetiche. Inoltre le ristrutturazioni generano occupazione e crescita economica a livello locale. Dati i lunghi tempi necessari per indurre cambiamenti nel settore dell'edilizia, è necessaria una revisione tempestiva della direttiva al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi del pacchetto "Pronti per il 55 %".

1.1.Interazione tra il pacchetto "Pronti per il 55 %" e in particolare il nuovo sistema di scambio di quote di emissioni (ETS)

Il pacchetto "Pronti per il 55 %" si compone di una serie di proposte interconnesse sostenute da un'analisi di valutazione dell'impatto che tiene conto di questo aspetto. Dall'analisi 5 è emerso che un eccessivo ricorso a politiche di forte intervento normativo comporterebbe oneri economici inutilmente alti, mentre la fissazione del prezzo del carbonio non consentirebbe da sola di superare i persistenti fallimenti del mercato e gli ostacoli di natura non economica. La combinazione di politiche prescelte crea un equilibrio oculato tra fissazione dei prezzi, obiettivi, norme e misure di sostegno. La revisione proposta della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia si inserisce nel medesimo quadro. Di conseguenza una modifica nell'equilibrio della combinazione complessiva degli aspetti in questione richiederebbe l'adeguamento di diverse parti della politica. L'indebolimento delle misure di fissazione dei prezzi e degli obiettivi che promuovono la decarbonizzazione del settore dell'edilizia richiederebbe misure normative corrispondentemente più rigorose nella revisione della direttiva, in particolare per quanto concerne l'abbandono graduale dei combustibili fossili e le norme minime obbligatorie di prestazione energetica.

Dalle valutazioni d'impatto pertinenti della Commissione è emerso che il conseguimento degli obiettivi sarebbe meno certo e più costoso in assenza di un segnale trasmesso dal prezzo del carbonio sui combustibili per riscaldamento, come il proposto nuovo sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) applicato agli edifici e al trasporto su strada. Tutto ciò funziona meglio quando misure normative dell'UE procedono di pari passo con misure nazionali complementari, come nell'incentivo ad un obiettivo più ambizioso proposto nel regolamento sulla condivisione degli sforzi (regolamento Condivisione degli sforzi), nella direttiva sull'efficienza energetica (direttiva Efficienza energetica) e nella direttiva sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili (direttiva Rinnovabili).

Il nuovo ETS crea incentivi economici per decarbonizzare gli edifici e genera entrate per il sostegno pubblico, destinato in particolare alle famiglie vulnerabili. La revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia affronta gli ostacoli di natura non economica alla ristrutturazione 6 . Crea un quadro favorevole per fornire sostegno finanziario alle ristrutturazioni senza mobilitare direttamente i finanziamenti necessari. Una direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia riveduta potrebbe contribuire in maniera significativa al conseguimento degli obiettivi 2030. Dalla valutazione d'impatto della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia 7 è emerso che, in sua assenza, le riduzioni complessive delle emissioni necessarie saranno inferiori di circa la metà rispetto a quanto necessario nel settore residenziale e dei servizi per conseguire l'obiettivo per il 2030.

In assenza di tali revisioni, a livello di Stati membri sarebbe necessario un numero maggiore di misure per colmare tale divario, ma l'incertezza sulla loro efficacia, tempestività e coerenza rispetto all'obiettivo di decarbonizzazione entro il 2050 sancito dalla normativa europea sul clima 8 affievolirebbero gli incentivi a un rapido aumento dei tassi di ristrutturazione. In assenza di misure di regolamentazione rafforzate a livello di Unione o nazionali che aumentino il tasso di ristrutturazioni, il prezzo del carbonio dovrebbe essere più elevato 9  e, in definitiva, gli ostacoli di natura non economica alle ristrutturazioni rimarrebbero irrisolti.

Durante i negoziati sarà importante preservare la coerenza in tutte le disposizioni relative agli edifici del pacchetto per concordare un quadro coerente e solido affinché gli edifici soddisfino gli obiettivi dell'UE per il 2030 e il 2050.

1.2.Questioni relative a vulnerabilità, accessibilità e povertà energetica

Una delle principali novità della revisione è l'introduzione di norme minime di prestazione energetica per innescare la trasformazione necessaria del settore. La ristrutturazione degli edifici comporta due impatti economici positivi ampiamente riconosciuti: 1. diminuzione dei costi energetici, alleviando la povertà energetica; e 2. aumento del valore degli edifici più efficienti dal punto di vista energetico. Altri vantaggi comprendono una qualità migliore della vita e periodi medi più brevi durante i quali gli edifici rimangono non utilizzati.

I vantaggi di una bolletta energetica più bassa sono persino più rilevanti in un contesto di prezzi energetici elevati. Le persone che vivono negli edifici con le prestazioni peggiori e quelle che si trovano ad affrontare la povertà energetica trarrebbero vantaggio da edifici rinnovati e migliori e da costi energetici ridotti e sarebbero protetti nei confronti di ulteriori aumenti e della volatilità dei prezzi di mercato.

Dall'altro lato, i proprietari possono essere tentati dal trasferire i costi di ristrutturazione agli inquilini per coprire il loro investimento iniziale. Inoltre un'attenzione più pronunciata sull'affrontare le carenze degli edifici esistenti aventi le prestazioni peggiori potrebbe ridurre ulteriormente i loro prezzi nelle transazioni di mercato, anche se esiste già oggi una certa correlazione tra classi di prestazione energetica e valore.

Le norme minime di prestazione energetica a livello UE sono state concepite attentamente al fine di mitigare i possibili effetti sociali negativi e massimizzarne i benefici sociali, in particolare per quanto concerne il miglioramento delle condizioni di vita negli edifici aventi le prestazioni peggiori e l'attenuazione o addirittura la prevenzione della povertà energetica. Gli Stati membri saranno tenuti a sostenere il rispetto delle norme minime di prestazione energetica con un quadro di sostegno adeguato che comprenda sostegno finanziario, assistenza tecnica, eliminazione di ostacoli e monitoraggio degli impatti sociali, in particolare sulle persone più vulnerabili.

I piani nazionali di ristrutturazione degli edifici presteranno attenzione al monitoraggio della riduzione delle persone in condizioni di povertà energetica e della popolazione che vive in alloggi inadeguati (ad esempio muri o tetti che perdono) o con condizioni di comfort termico inadeguate. I piani presenteranno una panoramica delle politiche e delle misure nazionali che coinvolgono e proteggono le famiglie vulnerabili, alleviando la povertà energetica e garantendo l'accessibilità economica degli alloggi.

Le misure di cui alla presente proposta sono coerenti con le politiche e le misure degli strumenti dell'UE che sostengono una transizione socialmente giusta. Tra tali misure figurano la rendicontazione in merito ai progressi nel conseguire gli obiettivi indicativi nazionali per ridurre il numero di famiglie in condizioni di povertà energetica nel contesto dei piani nazionali per l'energia e il clima e gli investimenti pianificati per mitigare gli effetti distributivi e promuovere soluzioni strutturali (in particolare la ristrutturazione energetica degli edifici, comprese le misure di miglioramento dell'efficienza energetica o l'integrazione della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, la decarbonizzazione dei loro sistemi di riscaldamento e raffrescamento), la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili in linea con i piani sociali per il clima proposti, nonché con il polo di consulenza sulla povertà energetica, che sostiene gli sforzi degli Stati membri nell'alleviare e nel monitorare la povertà energetica.

1.3.Disponibilità di finanziamenti, fondi UE e misure di sostegno nazionali

La proposta è ben coordinata con altri strumenti pertinenti, in particolare per quanto concerne i fondi nazionali e dell'UE. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza genera investimenti significativi nella ristrutturazione degli edifici grazie ai componenti forti dell'iniziativa "Renovate" nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza. Tale attività proseguirà da oggi al 2025-2026, aprendo la strada ai miglioramenti innescati dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Nel contesto del quadro finanziario pluriennale ("QFP") attuale sono disponibili fondi dell'UE nell'ambito di diversi programmi che hanno individuato nel settore dell'edilizia una priorità: i fondi regionali nel contesto della politica di coesione, il Fondo per una transizione giusta e InvestEU sono fondamentali a questo proposito. Sono integrati dal sostegno e dall'assistenza tecnici dedicati forniti dalla Commissione europea alle pubbliche amministrazioni nazionali al fine di facilitare le riforme necessarie e i preparativi affinché gli investimenti siano efficaci.

Il proposto nuovo Fondo sociale per il clima dell'ETS colmerebbe il divario tra il dispositivo per la ripresa e la resilienza e la transizione tra il QFP attuale e il periodo successivo al 2027 e mobiliterebbe 72,2 miliardi di EUR per il periodo 2025-2032 a sostegno delle famiglie, in particolare di quelle che vivono negli edifici con le prestazioni peggiori. Tale fondo coprirebbe i costi iniziali e faciliterebbe la conformità da parte delle famiglie a basso reddito rispetto alle norme minime di prestazione energetica proposte nel contesto della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. Gli investimenti nel contesto dei piani sociali nazionali per il clima saranno parte integrante delle misure di finanziamento contenute nei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici nel contesto della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Per essere classificata come un'attività economica sostenibile ai sensi dell'atto delegato sul clima della tassonomia dell'UE, la ristrutturazione degli edifici deve conseguire un risparmio energetico del 30 %, soddisfare requisiti minimi di prestazione energetica per ristrutturazioni importanti o consistere in misure individuali specifiche classificate come sostenibili. Le ristrutturazioni per conformarsi alle norme minime di prestazione energetica proposte a livello di Unione sono in genere in linea con i criteri della tassonomia dell'UE relativi alle attività di ristrutturazione degli edifici.

Inoltre la Commissione sta attualmente rivedendo il quadro pertinente in materia di aiuti di Stato e mira a renderlo più favorevole alle esigenze della revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e in particolare delle norme minime di prestazione energetica a livello UE. Le disposizioni risultanti in materia di aiuti di Stato sarebbero importanti per incentivare il rispetto precoce delle norme minime di prestazione energetica stabilite a livello UE in relazione al miglioramento degli edifici che presentano le prestazioni peggiori.

1.4.Obiettivi della proposta

Gli obiettivi principali della presente revisione sono la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il consumo di energia finale degli edifici entro il 2030 nonché la definizione di una visione a lungo termine per l'edilizia verso la neutralità climatica a livello di Unione entro il 2050. Al fine di conseguire tali obiettivi, l'iniziativa si basa su diversi obiettivi specifici: aumentare il tasso e la profondità delle ristrutturazioni degli edifici, migliorare le informazioni in materia di prestazione energetica e la sostenibilità degli edifici nonché garantire che tutti gli edifici siano in linea con i requisiti di neutralità climatica fissati per il 2050. Il sostegno finanziario rafforzato, la modernizzazione e l'integrazione dei sistemi fungono da leve per il conseguimento di tali obiettivi.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Come spiegato in precedenza, la revisione proposta mira a promuovere tanto i fattori di spinta quanto quelli di attrazione che sostengono la decarbonizzazione degli edifici, unitamente agli incentivi per l'azione nazionale stabiliti nel contesto del regolamento Condivisione degli sforzi e agli impatti sulla fissazione del prezzo del carbonio del nuovo sistema di scambio di quote di emissioni per gli edifici e il trasporto su strada 10 . La proposta rivede uno strumento legislativo esistente. Di conseguenza non può fungere da sostituto di un obiettivo, come quelli fissati nel regolamento Condivisione degli sforzi, ma ne sostiene il conseguimento. Funziona di pari passo con il nuovo ETS proposto, dato che una promuove la decarbonizzazione delle tecnologie e dei combustibili per riscaldamento e l'altro mira a ridurre i consumi di energia.

La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia definirà la visione generale per gli edifici nuovi ed esistenti che si applica a tutte le disposizioni relative agli edifici delle altre iniziative del pacchetto "Pronti per il 55 %" 11 . Potenziando le azioni destinate a ridurre il consumo di energia nel settore dell'edilizia, tale direttiva contribuirà altresì al conseguimento degli obiettivi generali di efficienza energetica stabiliti nella direttiva Efficienza energetica. Il maggior numero di ristrutturazioni innescato dalla proposta di direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e dall'obbligo per i nuovi edifici di installare sistemi di riscaldamento a zero emissioni dirette di gas a effetto serra e di integrare le energie rinnovabili affinché diventino edifici a emissioni zero consentirà l'obiettivo indicativo per il 2030 per la quota di energie rinnovabili nel consumo di energia finale degli edifici in linea con la direttiva Rinnovabili. La proposta sosterrà la sostituzione delle caldaie inefficienti alimentate da combustibili fossili con sistemi privi di emissioni dirette di gas a effetto serra, quali pompe di calore e altre tecnologie basate su fonti rinnovabili.

La proposta ammoderna l'infrastruttura di ricarica privata nei parcheggi all'interno e in prossimità degli edifici, integrando il regolamento aggiornato sull'infrastruttura per i combustibili alternativi (AFIR), fissando obiettivi generali più ambiziosi, compresa un'infrastruttura di ricarica accessibile al pubblico per i veicoli elettrici. In linea con il Green Deal europeo e il nuovo quadro dell'UE per la mobilità urbana, la presente proposta comprende altresì disposizioni a sostegno del miglioramento dell'infrastrutture di parcheggio per le biciclette.

La presente proposta integra analogamente la legislazione in materia di prodotti, ad esempio il regolamento sull'etichettatura energetica, che incentiva i consumatori ad acquistare i prodotti connessi all'energia e gli elettrodomestici migliori della loro categoria collocati negli edifici. La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia opera in collaborazione con la direttiva sulla progettazione ecocompatibile, che stabilisce i requisiti di prestazione energetica e altri requisiti di prestazione ambientale per i prodotti connessi all'energia, in particolare per i sistemi tecnici per l'edilizia (ad esempio caldaie, pompe di calore o sorgenti luminose) e le apparecchiature utilizzate negli edifici (ad esempio elettrodomestici). La prestazione dei prodotti da costruzione è trattata nel regolamento sui prodotti da costruzione e la proposta contribuisce altresì al progresso continuo verso l'adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso le disposizioni relative al rafforzamento della resilienza climatica degli edifici.

Parallelamente, gli strumenti informativi rafforzati della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, che comprenderanno altresì una metrica relativa al carbonio, forniranno assistenza agli investitori finanziari nel monetizzare i vantaggi della decarbonizzazione degli edifici così come alle famiglie o agli operatori commerciali nel considerare meglio i vantaggi economici delle ristrutturazioni edilizie e dei loro piani di rimborso. Tali aspetti sono altresì allineati agli elementi relativi all'edilizia della tassonomia dell'UE per le attività sostenibili 12 .

2.    BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta poggia sull'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che costituisce la base giuridica per la politica dell'Unione in materia di energia. Le misure proposte mirano a "promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili" (articolo 194, paragrafo 1, lettera c), TFUE).

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

2.1.    Necessità dell'azione dell'Unione

La politica energetica è una competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri e un settore di politica consolidata dell'UE. In larga misura le modifiche proposte nella direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia rispecchiano la necessità di aggiornarla al fine di allinearla alla maggiore ambizione degli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia. Ciò si aggiunge al fatto che la valutazione dell'impatto a livello UE dei piani nazionali per l'energia e il clima pubblicata dalla Commissione nel settembre del 2020 13 ha messo in evidenza un divario di ambizione per quanto concerne l'efficienza energetica: 2,8 punti percentuali per il consumo di energia primaria e 3,1 punti per il consumo di energia finale nell'UE, rispetto agli obiettivi per il 2030 attualmente in vigore. Sono quindi necessarie ulteriori misure a livello UE nel contesto della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia riveduta, in linea con quanto previsto nel regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia 14 .

Gli edifici sono infrastrutture locali, ma i tassi e la profondità di ristrutturazione insufficienti costituiscono un problema comune affrontato da tutti gli Stati membri nell'UE. Le cause alla base di tale circostanza hanno per lo più natura non economica e sono pertinenti in tutti gli Stati membri. La definizione di un quadro comune dell'UE per la traiettoria di decarbonizzazione degli edifici e dei relativi requisiti, consentendo allo stesso tempo l'adattamento alle circostanze nazionali, apporterebbe quindi la certezza tanto necessaria per tutti i soggetti lungo la catena di approvvigionamento di ristrutturazioni e costruzioni, nonché la prevedibilità e la disponibilità per tutti i portatori di interessi, dalle industrie, alla forza lavoro locale e nazionale, agli investitori privati e agli istituti finanziari. L'esperienza passata in relazione a strategie di ristrutturazione a lungo termine sottolinea l'importanza di garantire meglio la giusta combinazione tra flessibilità e requisiti armonizzati per stimolare sforzi sufficienti in tutti gli Stati membri ai fini del conseguimento degli obiettivi a livello di Unione.

2.2.    Valore aggiunto europeo

Un quadro comune rafforzato dell'UE fornirà incentivi agli Stati membri con diversi livelli di ambizione per accelerare, in maniera coordinata e secondo la portata necessaria, la transizione energetica verso edifici più efficienti e performanti dal punto di vista energetico.

Segnali normativi sufficientemente forti, in relazione tanto al parco immobiliare esistente quanto agli edifici nuovi, traineranno gli investimenti nella ristrutturazione degli edifici, creeranno posti di lavoro, stimoleranno l'innovazione, aumenteranno i vantaggi del mercato interno per i prodotti da costruzione e gli elettrodomestici e incideranno in maniera positiva sulla competitività dell'ecosistema dell'edilizia e dei settori correlati. Tutto ciò, unitamente a un "linguaggio condiviso" rafforzato di norme comuni e accesso alle informazioni, garantirà altresì che il settore dell'edilizia riduca le sue emissioni di gas a effetto serra nel modo più efficiente in termini di costi, ad esempio attraverso economie di scala.

Gli edifici non attraversano le frontiere, ma i finanziamenti relativi agli edifici, così come le tecnologie e le soluzioni installate al loro interno, dall'isolamento, alle pompe di calore, a vetri efficienti o ai pannelli fotovoltaici, invece sì. L'azione dell'Unione porta a una modernizzazione delle normative nazionali nel settore degli edifici per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione, aprendo mercati più ampi per i prodotti innovativi a livello globale e consentendo riduzioni dei costi quando sono più necessari, nonché la crescita industriale.

Infine l'azione dell'Unione attraverso la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia riveduta apporta molteplici vantaggi, che spaziano da una migliore salute e un miglior benessere per i cittadini, dalla creazione di posti di lavoro a livello locale a sostegno della ripresa, dalla mitigazione della povertà energetica, dall'inclusione sociale, da condizioni di vita migliori, dalla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, dalla resilienza ai cambiamenti climatici, fino alla riduzione dei consumi di energia e dei costi energetici. È altresì conforme all'iniziativa "Nuovo Bauhaus europeo" 15 , che invita a coniugare la sostenibilità degli edifici e dell'ambiente edificato con la qualità della vita e l'inclusione sociale.

Proporzionalità

Le misure comprese nella proposta legislativa sono ritenute proporzionate e si basano al massimo sulla concezione esistente della direttiva originale del 2002 e delle revisioni del 2010 e del 2018. Come dettagliato nella sezione 3, le preoccupazioni espresse dal comitato per il controllo normativo nei suoi pareri negativi in merito alla proporzionalità e al livello di armonizzazione UE dell'opzione prescelta individuata nella relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta sono state affrontate modificando la proposta al fine di garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Scelta dell'atto giuridico

La proposta comporta modifiche sostanziali della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, già modificata nel 2018 16 . Di conseguenza la presente proposta è una rifusione della direttiva esistente, in linea con l'impegno assunto dalla Commissione a norma del punto 46 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" 17 . Il nuovo atto giuridico sostituirà e abrogherà l'atto precedente, ossia la direttiva 2010/31/UE.

3.    RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è stata valutata nel 2016 18 . Le misure derivanti dall'ultimo riesame della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (2018) sono state recepite di recente (2020), di conseguenza non è stato possibile raccogliere dati sufficienti sul loro impatto per rendere pertinente una nuova valutazione.

Consultazioni dei portatori di interessi

Sono stati utilizzati metodi complementari per consentire un ampio processo di consultazione che consenta a tutti i portatori di interessi di avere voce in capitolo.

Una valutazione d'impatto iniziale (tabella di marcia) è stata pubblicata il 22 febbraio 2021 sul portale "Di' la tua" della Commissione. Tale valutazione è stata aperta a riscontri per 4 settimane e ha ricevuto 243 risposte;

dal 30 marzo 2021, per 12 settimane, è stata pubblicata una consultazione pubblica, basata su un questionario strutturato online nello strumento EU Survey e in linea con le norme della Commissione per legiferare meglio sul portale "Di' la tua" . Tale consultazione ha riguardato la portata, il tipo e la concezione delle possibili opzioni strategiche, sulla base di domande a scelta multipla e aperte. Come nel caso della tabella di marcia, la consultazione era aperta a tutti. Le risposte pervenute sono state 535. La maggior parte dei partecipanti è stata costituita da associazioni di imprese e imprese (52 %), seguite da cittadini UE (15 %), organizzazione non governativa (ONG) (12 %) e autorità pubbliche locali e nazionali (7 %);

Tra il 31 marzo e il 3 giugno 2021 sono stati organizzati cinque seminari dedicati e mirati. Tali eventi sono stati organizzati tematicamente per trattare settori specifici per le opzioni strategiche; i temi trattati sono stati: "Definizione di una visione per gli edifici e un parco immobiliare decarbonizzato", "Norme minime di prestazione energetica per gli edifici esistenti", "Rafforzamento degli strumenti di informazione sugli edifici (con particolare attenzione agli attestati di prestazione energetica)", "Promozione della transizione verde e digitale" e "Finanziamenti accessibili e abbordabili – povertà energetica". Ad ogni seminario hanno preso parte in media più di 200 partecipanti;

un ulteriore coinvolgimento dei portatori di interessi è avvenuto su base ad hoc.

La Commissione ha inoltre informato le delegazioni e le amministrazioni nazionali e ha raccolto i loro pareri in occasione delle riunioni del gruppo di lavoro "Energia" e del comitato sulla prestazione energetica degli edifici, nonché delle riunioni plenarie sull'Azione concertata.

3.1.    Sintesi dei pareri dei portatori di interessi

Una netta maggioranza (75 %) di partecipanti alla consultazione pubblica ha espresso sostegno a favore di norme minime di prestazione energetica. Secondo il 61 % le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine dovrebbero essere modificate e l'89 % ha sostenuto l'opzione che prevede il rafforzamento del monitoraggio degli obiettivi individuati dagli Stati membri nelle loro strategie di ristrutturazione a lungo termine. L'84 % dei partecipanti si è espresso a favore della definizione di edifici a emissioni zero. Secondo il 73 % dei partecipanti la direttiva potrebbe contribuire a rendere disponibile e accessibile una serie più ampia di dati sulle prestazioni energetiche degli edifici. Secondo una netta maggioranza dei partecipanti (65 %) gli attestati di prestazione energetica richiedono aggiornamento e un miglioramento della qualità; una maggioranza ancora più marcata (76 %) ha sostenuto l'armonizzazione degli attestati stessi.

Più di due terzi dei partecipanti (68 %) si è detto favorevole all'inclusione nella direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia di misure per riferire in merito alle emissioni di carbonio lungo l'intero ciclo di vita (fabbricazione e costruzione, utilizzo e fine vita). Per quanto concerne la mobilità elettrica, i partecipanti hanno espresso complessivamente sostegno a favore di requisiti rafforzati. Più di tre quarti (77 %) dei partecipanti sono favorevoli ad abbinare il sostegno finanziario alla profondità della ristrutturazione e il 68 % dei partecipanti è del parere che sarebbe vantaggioso fornire una definizione giuridica di "ristrutturazione profonda". Infine, per quanto concerne i finanziamenti, l'opinione generale, anche nei seminari, è che dovrebbero essere maggiormente accessibili, attraverso una combinazione di sovvenzioni dirette, incentivi fiscali, prestiti ipotecari per l'efficienza energetica e altri tipi di meccanismi di incentivazione, e che dovrebbero integrarsi con disposizioni sull'accesso agli sportelli unici. Il sostegno finanziario mirato per le famiglie a reddito medio-basso è stato individuato come la misura politica più importante per affrontare la povertà energetica.

I seminari sulle politiche hanno contribuito con la consultazione pubblica all'orientamento generale e hanno fornito utili spunti aggiuntivi.

Assunzione e uso di perizie

La presente proposta poggia sulla valutazione del 2016 nonché sui dati e sulle esperienze derivanti dall'attuazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. Il Centro comune di ricerca (JRC) ha fornito sostegno per l'analisi e la valutazione della conformità e delle pratiche nazionali. L'iniziativa Azione concertata della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia ha prodotto un'analisi delle esperienze nazionali di attuazione di tale direttiva. Inoltre la Commissione si basa sul corpus crescente di ricerche empiriche sottoposte a revisione inter pares e si avvale di numerosi contratti di sostegno in corso o conclusi di recente.

La valutazione quantitativa e qualitativa degli impatti e dei costi amministrativi nonché l'analisi dei contributi dei portatori di interessi sono state sostenute da uno specifico contratto di sostegno tecnico 19 . L'analisi nel contesto di tale contratto è stata condotta utilizzando una serie di strumenti di modellizzazione per rappresentare il parco immobiliare e gli impatti macroeconomici e sociali di più ampia portata. Le statistiche e i dati principali utilizzati, anche per popolare l'insieme di dati posto alla base dei modelli utilizzati, fanno riferimento all'Osservatorio del parco immobiliare e agli indicatori EUROSTAT. Sono stati inoltre valutati i risultati di numerosi progetti di ricerca e innovazione in corso finanziati nel contesto del programma Orizzonte 2020, che hanno fornito un contributo all'analisi.

La presente proposta beneficia altresì delle prove raccolte nel contesto della valutazione d'impatto del piano per l'obiettivo climatico 2030 e delle prove pertinenti raccolte nell'ambito di altre iniziative del Green Deal. Come nel caso di altre proposte del pacchetto "Pronti per il 55 %" lo scenario di base per la valutazione tiene conto dello scenario di riferimento dell'UE aggiornato, una proiezione dell'evoluzione dei sistemi energetici nazionali e dell'UE nonché delle emissioni di gas a effetto serra nell'attuale quadro strategico, che comprende le ripercussioni della COVID-19.

Valutazione d'impatto

L'analisi di cui alla valutazione d'impatto ha confermato che il quadro della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è insufficiente per conseguire gli obiettivi climatici per il 2030. In particolare non è in atto alcuna misura specifica per affrontare gli ostacoli di natura non economica che limitano la ristrutturazione energetica degli edifici.

Il progetto di valutazione d'impatto è stato presentato due volte al comitato per il controllo normativo della Commissione. A seguito di un primo parere negativo, il comitato ha emesso un secondo parere negativo finale 20 , che ha sottolineato la necessità di orientamenti politici sull'opportunità, e a quali condizioni, di procedere ulteriormente con la proposta di riesame della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia. Il comitato ha spiegato di aver ribadito il proprio parere negativo perché il progetto di relazione sulla valutazione d'impatto non era riuscito a: 1) individuare chiaramente l'ulteriore carenza che la revisione di tale direttiva dovrebbe colmare in considerazione delle proposte del pacchetto "Pronti per il 55 %"; 2) mostrare in modo convincente la necessità di misure armonizzate a livello UE data l'eterogeneità del settore dell'edilizia negli Stati membri; e 3) chiarire a sufficienza il motivo della scelta delle varie componenti singole del pacchetto prescelto di opzioni strategiche.

Le modalità di lavoro della Commissione europea autorizzano il vicepresidente per le Relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche ad approvare il proseguimento di un'iniziativa che è stata oggetto di un secondo parere negativo da parte del comitato per il controllo normativo.

Data l'importanza politica della presente iniziativa, il suo ruolo all'interno del pacchetto di proposte "Pronti per il 55 %" del luglio del 2021, l'urgenza di un'azione nel settore della ristrutturazione degli edifici e il fatto che la necessità di orientamenti strategici espressa dal comitato per il controllo normativo potrebbe essere adempiuta in maniera soddisfacente nella proposta legislativa adattata, la Commissione, anche alla luce dell'accordo del vicepresidente per le Relazioni interistituzionali e le prospettive strategiche, ha ritenuto opportuno procedere alla revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.

La Commissione ritiene che la conclusione del comitato in merito all'insufficiente chiarezza sul ruolo della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia nel contesto del pacchetto "Pronti per il 55 %" rispecchi la sua valutazione della qualità del progetto di relazione sulla valutazione d'impatto piuttosto che una preoccupazione fondamentale in merito alla combinazione di politiche del pacchetto "Pronti per il 55 %". È importante sottolineare altresì che i pareri del comitato per il controllo normativo costituiscono una valutazione della qualità del progetto di valutazione d'impatto e non una valutazione delle relative proposte legislative. L'interazione tra misure di regolamentazione, meccanismi di fissazione dei prezzi e obiettivi è stata spiegata nelle sezioni precedenti della presente relazione. La presente relazione inquadra la proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia nello stesso modo in cui ha inquadrato tutte le altre proposte del pacchetto "Pronti per il 55 %", che sono state tutte sostenute da relazioni di valutazione d'impatto individuali valutate positivamente dal comitato.

La Commissione ha esaminato attentamente il parere del comitato secondo il quale il progetto di relazione sulla valutazione d'impatto non forniva prove sufficientemente solide a sostegno dell'insieme prescelto di misure strategiche, in particolare per quanto concerne il grado di armonizzazione dell'UE ivi proposto. In questo contesto, la Commissione si è discostata dall'opzione indicata nel progetto di valutazione d'impatto per introdurre un inasprimento graduale e limitato nel tempo delle norme minime di prestazione energetica a livello UE per determinati tipi di edifici associato all'obbligo per gli Stati membri di introdurre norme minime di prestazione energetica nazionali per tutti gli altri edifici. Attualmente le norme minime di prestazione energetica nazionali sono proposte come volontarie e le differenze nei parchi immobiliari nazionali sono prese meglio in considerazione dando maggiore flessibilità agli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani per conseguire l'obiettivo di un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050.

Tuttavia le norme minime di prestazione energetica a livello UE per gli edifici che presentano le prestazioni assolutamente peggiori sono stati mantenuti per garantire uno sforzo iniziale sufficiente da parte di tutti in relazione a tali edifici presso i quali è possibile conseguire i guadagni maggiori in termini di efficienza energetica, riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e benefici collaterali per la società. Gli Stati membri sono liberi di stabilire i calendari specifici affinché tali edifici raggiungano classi di prestazione energetica più elevate entro il 2040 e il 2050. Laddove stabiliscano norme minime di prestazione energetica nazionali, gli Stati membri dovrebbero progettarle tenendo conto della tabella di marcia nazionale e degli obiettivi nazionali per il 2030, il 2040 e il 2050 che gli Stati membri stabiliranno nel contesto dei loro piani nazionali di ristrutturazione degli edifici per conseguire l'obiettivo generale di decarbonizzazione entro il 2050.

Fondamentalmente, gli edifici aventi le prestazioni assolutamente peggiori soggetti all'applicazione delle norme minime di prestazione energetica a livello UE sono anche gli edifici per i quali sono necessari sforzi di ristrutturazione più profondi e per i quali è molto probabile che gli incentivi forniti dai prezzi del carbonio non siano sufficienti, dati i fallimenti pervasivi del mercato che interessano questo sottosettore in tutti gli Stati membri. È importante sottolineare che, dato che il segmento residenziale di tali edifici è altresì quello in cui tendono a vivere le famiglie più vulnerabili, la misura proposta (e il relativo quadro finanziario di sostegno) è considerata cruciale per una transizione climatica che non lasci indietro nessuno. La proposta prevede inoltre tempi più lunghi per l'introduzione graduale per gli edifici residenziali delle norme minime di prestazione energetica a livello UE e per la conformità in relazione a tali norme da parte degli stessi, rispetto agli edifici di proprietà di enti pubblici e ad altri edifici non residenziali.

In aggiunta a quanto sopra, la proposta è stata altresì modificata rendendo facoltativi un numero significativo di elementi degli attestati di prestazione energetica. Rispetto all'opzione prescelta nel progetto di valutazione d'impatto in cui la maggior parte delle misure era obbligatoria, la presente proposta offre ulteriore flessibilità agli Stati membri. È stata quindi conferita priorità ai meccanismi esistenti rispetto alla creazione di prescrizioni nuove, in particolare snellendo le prescrizioni per i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici e integrando pienamente questi ultimi nei piani nazionali per l'energia e il clima.

La proposta risultante lascia un ampio margine di manovra agli Stati membri per adattare le proprie politiche di regolamentazione e finanziamento dell'edilizia alle circostanze nazionali e locali al fine di soddisfare un'ambizione generale comune. Il contributo della revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia al pacchetto complessivo "Pronti per il 55 %" non è diminuito, ma la competenza chiave della sua realizzazione ricade sugli Stati membri più di quanto originariamente previsto, nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà. Gli Stati membri sono chiamati a concepire e attuare piani nazionali di ristrutturazione degli edifici adeguatamente ambiziosi, tenendo debitamente conto dei loro obiettivi in materia di condivisione degli sforzi e del massimale proposto per le emissioni derivanti dall'uso di combustibili per riscaldamento nel settore dell'edilizia. La Commissione valuterà i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici rispetto a tale contesto.

La clausola di riesame fa esplicito riferimento alla valutazione da parte della Commissione, al più tardi entro la fine del 2027, dell'eventualità che le misure relative agli edifici dell'UE, compresa la fissazione del prezzo del carbonio, apporteranno o meno miglioramenti sufficienti ai fini del conseguimento di un parco immobiliare completamente decarbonizzato e a emissioni zero entro il 2050, oppure dell'opportunità di introdurre ulteriori misure vincolanti a livello di Unione, come nel caso di norme minime di prestazione energetica rafforzate a livello UE.

Osservazioni più specifiche in merito alle conclusioni del comitato sono riportate nell'allegato I della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. La valutazione d'impatto fornisce un'analisi del problema e individua possibili misure per aumentare i tassi e la profondità delle ristrutturazioni, consentire la decarbonizzazione degli edifici nuovi ed esistenti e aumentare la modernizzazione degli edifici consentita dalla digitalizzazione. Le racchiude in quattro opzioni principali, che rappresentano un progressivo aumento del livello di ambizione: ambizione bassa, moderata, elevata e massima. In tale valutazione l'opzione 3 è quella prescelta. A seguito delle conclusioni del comitato per il controllo normativo su quest'ultima, la proposta di direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è stata riveduta e si basa ora su una combinazione dell'opzione 2 (con ambizione moderata) per gli edifici esistenti e dell'opzione 3 (con ambizione elevata) per gli strumenti di informazione e gli edifici nuovi.

Efficienza normativa e semplificazione

Un obiettivo chiave della revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia nel 2018 era ridurre gli oneri amministrativi. È stato stimato che, nel loro complesso, le misure di cui all'opzione strategica prescelta ridurrebbero gli oneri amministrativi di quasi 100 milioni di EUR l'anno 21 .

L'obiettivo principale della presente revisione, unitamente agli aspetti relativi all'edilizia delle altre proposte del pacchetto "Pronti per il 55 %", è allineare il settore dell'edilizia alle ambizioni climatiche più elevate dell'Unione. Al fine di garantire l'efficacia, sono necessari requisiti nuovi e aggiornati. Tali requisiti avranno un impatto principalmente sulle autorità amministrative a livello nazionale e locale negli Stati membri e, in misura minore, sui proprietari di edifici e si baseranno principalmente sulle procedure e sulle strutture esistenti già in atto. Detti requisiti presentano il giusto livello di ambizione: da un lato per conseguire i nostri obiettivi del Green Deal e allo stesso tempo, dall'altro, per dare alle imprese e ai consumatori finali il tempo di adattarsi.

Come indicato nella valutazione d'impatto, la digitalizzazione degli attestati di prestazione energetica e le nuove disposizioni in materia di scambio di dati e banche dati ridurranno comunque i costi amministrativi e di conformità e faciliteranno le procedure amministrative legate alle ristrutturazioni edilizie.

Diritti fondamentali

La proposta è in linea con l'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 22 , che prevede che nelle politiche dell'Unione siano integrati un livello elevato di protezione dell'ambiente e il miglioramento della qualità dell'ambiente e che sia garantito conformemente il principio dello sviluppo sostenibile.

La presente proposta è concepita nel rispetto del diritto di proprietà sancito dall'articolo 17 della Carta e si basa sull'articolo 34 della Carta che "riconosce e rispetta il diritto […] all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali".

4.    INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna. La presente proposta modifica una direttiva esistente e si basa in gran parte su strutture e norme già in vigore.

5.    ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

In seguito all'adozione della presente direttiva di rifusione da parte dei colegislatori, la Commissione, per facilitarne il recepimento, intraprenderà le seguenti azioni:

redazione di una tabella di correlazione che funge da lista di controllo del recepimento tanto per gli Stati membri quanto per la Commissione;

organizzazione di riunioni con gli esperti degli Stati membri incaricati di recepire le diverse parti della direttiva al fine di discutere le modalità di recepimento e risolvere i dubbi, nel contesto dell'azione concertata per la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia o in forma di comitato;

disponibilità a incontri bilaterali e chiamate con gli Stati membri in caso di domande specifiche sul recepimento della direttiva;

dopo il termine di recepimento, la Commissione effettuerà una valutazione globale per verificare se gli Stati membri hanno recepito completamente e correttamente la direttiva.

La proposta integra il regolamento Governance 23 , che garantisce che sia in atto un sistema di pianificazione, comunicazione e monitoraggio trasparente e affidabile, basato sui piani nazionali per l'energia e il clima e sulle relazioni intermedie semplificate preparati dagli Stati membri. A decorrere dal 2023 gli Stati membri devono riferire ogni due anni in merito ai progressi compiuti nell'attuazione dei piani e inoltre, entro il 30 giugno 2023 devono notificare alla Commissione i loro progetti di aggiornamento dei piani; la presentazione degli aggiornamenti finali è prevista entro il 30 giugno 2024. La presentazione dei piani di ristrutturazione degli edifici seguirà i cicli dei piani nazionali per l'energia e il clima, fatta eccezione per il primo piano di ristrutturazione degli edifici.

Documenti esplicativi (per le direttive)

L'articolo 32, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri comunichino le loro misure di recepimento unitamente a una tavola di concordanza. Tale disposizione è in linea con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-543/17) ai sensi della quale gli Stati membri devono corredare le loro notifiche di misure nazionali di recepimento con informazioni sufficientemente chiare e precise, indicando quali disposizioni del diritto nazionale recepiscono quali disposizioni di una direttiva. Tale attività deve essere svolta per ciascun obbligo, non soltanto a livello di "articolo". Qualora gli Stati membri rispettassero tale obbligo, non vi sarebbe la necessità, in linea di principio, di inviare documenti esplicativi sul recepimento alla Commissione.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La direttiva 2010/31/UE è modificata come segue per allineare le disposizioni sugli edifici nuovi ed esistenti e sugli strumenti di informazione al Green Deal europeo, al fine di aggiornarne il contenuto alla luce del progresso tecnico e semplificarne l'impostazione, nonché di garantire un finanziamento rafforzato e meccanismi di esecuzione:

l'oggetto è modificato per sottolineare che la proposta di rifusione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia definisce la visione per il conseguimento di un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050 così come per riflettere una nuova metrica del carbonio complementare per orientare le scelte verso soluzioni decarbonizzate. Sebbene la proposta si concentri sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in fase d'uso, vengono compiuti i primi passi per affrontare le emissioni di carbonio durante l'intero ciclo di vita di un edificio;

nell'articolo 2 è introdotta una nuova definizione di edificio a emissioni zero: edificio ad altissima prestazione energetica in linea con il principio dell'efficienza energetica al primo posto e nel quale il fabbisogno molto basso di energia è interamente coperto da fonti rinnovabili a livello di edificio, distretto o comunità laddove tecnicamente fattibile (in particolare l'energia generata in loco, fornita da una comunità di energia rinnovabile o da energia da fonti rinnovabili o calore di scarto da un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento). Gli edifici a emissioni zero diventano la nuova norma per gli edifici nuovi, il livello da conseguire mediante una ristrutturazione profonda a partire dal 2030 nonché la visione per il parco immobiliare nel 2050. L'articolo 2 chiarisce la definizione di "edifici a energia quasi zero", che rimane la norma per gli edifici nuovi fino all'applicazione della norma per edifici a emissioni zero, e diventa il livello da conseguire mediante una ristrutturazione profonda fino al 2030. Definisce nuovamente il concetto di "ristrutturazione profonda" come la norma di riferimento per la ristrutturazione di edifici e la "ristrutturazione profonda per fasi" per facilitarne la realizzazione. L'articolo 2 introduce una definizione di "norme di portafoglio ipotecario" come un meccanismo per incentivare i prestatori di mutui ipotecari a migliorare la prestazione energetica del loro portafoglio di edifici e incoraggiare i potenziali clienti a rendere i loro immobili più performanti dal punto di vista energetico;

l'articolo 3 concernente i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici (precedentemente denominati strategie di ristrutturazione a lungo termine) è reso più operativo. Il quadro di monitoraggio è rafforzato dall'introduzione di una valutazione dei progetti di piani nazionali di ristrutturazione degli edifici da parte della Commissione e da raccomandazioni nel contesto del processo relativo ai piani nazionali per l'energia e il clima. Al fine di facilitare la presentazione delle informazioni e la valutazione da parte della Commissione nonché di migliorare la comparabilità dei piani nazionali, nell'allegato II viene fornito un modello comune con elementi obbligatori e volontari. Gli elementi obbligatori in merito ai quali riferire comprendono gli approcci distrettuali e di quartiere, compreso il ruolo delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini. I piani di ristrutturazione degli edifici devono essere presentati nel contesto dei piani nazionali per l'energia e il clima e dei loro aggiornamenti; in via eccezionale, il primo progetto di piano deve essere presentato entro il 30 giugno 2024 per tener conto del tempo di adozione e di entrata in vigore della direttiva riveduta sulla prestazione energetica nell'edilizia. I progressi nel conseguimento degli obiettivi nazionali e il contributo dei piani di ristrutturazione degli edifici agli obiettivi nazionali e dell'Unione saranno comunicati nel contesto della comunicazione biennale ai sensi del regolamento Governance;

l'articolo 4 (ex articolo 3) sulla metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici in combinato disposto con l'allegato I è aggiornato per chiarire il possibile utilizzo del consumo energetico misurato per calcolare la prestazione energetica e verificare la correttezza del consumo energetico calcolato. Tale articolo specifica come contabilizzare l'utilizzo in loco dell'energia da fonti rinnovabili, ad esempio per i punti di ricarica, nonché dell'energia fornita da comunità energetiche;

l'articolo 5 (ex articolo 4) sulla fissazione dei requisiti minimi di prestazione energetica è modificato per adeguare al progresso tecnico l'esenzione totale precedentemente possibile degli edifici protetti, che consente di migliorare la prestazione energetica di tali edifici senza alterarne il carattere tecnico e l'aspetto;

l'articolo 6 (ex articolo 5) sul calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi è allineato al Green Deal, specificando che i costi delle quote di gas a effetto serra nonché le esternalità ambientali e sanitarie dell'uso dell'energia devono essere considerate nella determinazione dei costi più bassi. La Commissione rivedrà la metodologia ottimale in funzione dei costi entro il 30 giugno 2026;

l'articolo 7 riunisce tutte le disposizioni in materia di edifici nuovi:

(a)tale articolo specifica che dal 2030 gli edifici nuovi dovranno essere edifici a emissioni zero; quelli pubblici lo dovranno essere dal 2027. I requisiti specifici per gli edifici a emissioni zero sono stabiliti nell'allegato III;

(b)il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del ciclo di vita degli edifici nuovi dovrà essere calcolato a partire dal 2030 in conformità con il quadro Level(s), fornendo così informazioni sulle emissioni dell'intero ciclo di vita delle costruzioni nuove. Le emissioni dell'intero ciclo di vita sono particolarmente rilevanti per gli edifici di grandi dimensioni, motivo per cui l'obbligo di calcolarle si applica già a decorrere dal 2027 per tali edifici (edifici con una superficie coperta utile superiore a 2 000 metri quadri);

(c)per quanto concerne gli edifici nuovi gli Stati membri devono affrontare dimensioni importanti che vanno oltre la prestazione energetica, ossia condizioni climatiche interne salubri, adattamento ai cambiamenti climatici, sicurezza antincendio, rischi connessi ad un'attività sismica intensa e accessibilità per le persone con disabilità. Devono altresì affrontare gli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio di carbonio negli edifici o sugli edifici;

gli articoli da 8 a 10 e l'articolo 15 sugli edifici esistenti e il sostegno finanziario combinano:

(a)le disposizioni attuali sulla ristrutturazione importante, che offrono l'opportunità di applicare i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore (per garantire la profondità minima di ristrutturazione), così come di affrontare i miglioramenti strutturali, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la rimozione di sostanze pericolose, compreso l'amianto, e l'accessibilità per le persone con disabilità, sono integrate da nuove norme minime di prestazione energetica a livello UE (che determinano un aumento dei tassi di ristrutturazione) per gli edifici pubblici (ossia edifici e unità immobiliari di proprietà di enti pubblici) e per quelli non residenziali che presentano le prestazioni peggiori. Tali norme impongono che gli edifici con attestato di prestazione energetica di classe G siano soggetti a ristrutturazione e migliorati almeno fino a raggiungere la classe di prestazione energetica F entro il 2027 e almeno la classe di prestazione energetica E entro il 2030, così come che gli edifici residenziali aventi le prestazioni energetiche peggiori raggiungano almeno la classe F entro il 2030 e almeno la classe E entro il 2033. L'attenzione posta sulle classi che presentano le prestazioni più basse in assoluto del parco immobiliare assicura che gli sforzi si concentrino sugli edifici con il potenziale più elevato di decarbonizzazione, mitigazione della povertà energetica e benefici sociali ed economici estesi. Nel contesto dei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici, gli Stati membri devono stabilire calendari specifici per il conseguimento delle classi di prestazione energetica più elevate (per gli edifici che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1) entro il 2040 e il 2050, in linea con il loro percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero. Oltre alle norme minime di prestazione energetica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri hanno la possibilità di introdurre norme minime nazionali di prestazione energetica nei loro piani nazionali di ristrutturazione. Gli Stati membri devono sostenere il rispetto delle norme minime di prestazione energetica adottando un quadro favorevole che contempli il sostegno finanziario, in particolare rivolto alle famiglie vulnerabili e alle persone in condizioni di povertà energetica o che vivono in alloggi di edilizia popolare, assistenza tecnica e meccanismi di monitoraggio. Le disposizioni proposte consentono agli Stati membri di escludere diverse categorie di edifici dall'obbligo di rispettare le norme minime di prestazione energetica;

(b)l'introduzione di passaporti facoltativi di ristrutturazione per fornire ai proprietari di edifici la pianificazione di una ristrutturazione graduale del loro edificio. Gli Stati membri dovranno introdurre un sistema di passaporti di ristrutturazione basato sul quadro comune che sarà sviluppato dalla Commissione entro la fine del 2024, al fine di consentire ai propri cittadini di avere accesso all'utilizzo di tale strumento;

(c)disposizioni più severe in materia di eliminazione di ostacoli e barriere alla ristrutturazione, nonché di mobilitazione di incentivi finanziari con sportelli unici accessibili a tutti i soggetti interessati dell'ecosistema dell'edilizia, affinché siano affrontati tutti gli ostacoli alla ristrutturazione degli edifici, non soltanto i costi, e gli Stati membri promuovano una formazione adeguata. Incentivi finanziari e misure di supporto tecnico più elevati devono essere diretti a sostegno di progetti di ristrutturazione profonda e a quelli che coinvolgono un numero considerevole di edifici e che portano a un risparmio energetico complessivo notevole. In considerazione del medesimo obiettivo, poiché sulla base della durata abituale una caldaia acquistata a metà degli anni 2020 potrebbe essere ancora in uso nel 2050, gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati a sovvenzionare caldaie a combustibili fossili a decorrere dal 2027;

(d)per incoraggiare la rapida diffusione di sistemi di riscaldamento a zero emissioni dirette e per evitare che gli investimenti nelle nuove generazioni di caldaie a combustibili fossili diventino attivi non recuperabili, gli edifici a emissioni zero non dovrebbero generare emissioni di carbonio in loco e gli Stati membri possono optare per l'utilizzo di un fattore di energia primaria per l'energia elettrica allineato alla media UE 24 .

(e)infine gli Stati membri sono tenuti a concentrare il loro sostegno finanziario sulla mitigazione della povertà energetica e a sostenere l'edilizia popolare, nonché a proteggere gli inquilini da livelli di affitto sproporzionati in seguito a lavori di ristrutturazione.

Come seguito rispetto ai pareri formulati dal comitato per il controllo normativo, l'opzione mantenuta in merito alle norme minime di prestazione energetica non corrisponde direttamente a nessuna delle quattro opzioni analizzate nel progetto di valutazione d'impatto presentato al comitato. La proposta è stata accuratamente modificata in considerazione della sussidiarietà e della proporzionalità, tenendo conto delle differenze tra i parchi immobiliari nei diversi Stati membri e offrendo flessibilità agli Stati membri in relazione alle modalità con cui affrontano le loro circostanze specifiche e realizzano i necessari miglioramenti del loro parco immobiliare nazionale. La proposta pone attenzione a livello UE sul 15 % degli edifici aventi le prestazioni peggiori nel corrispondente parco edilizio nazionale al fine di massimizzare il risparmio energetico, l'efficacia in termini di costi e l'impatto sulla mitigazione della povertà energetica, nonché i vantaggi collaterali sociali ed economici più completi associati al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia;

il precedente articolo 8 viene ristrutturato. L'articolo 11 si concentra soltanto sui sistemi tecnici per l'edilizia e viene introdotta una chiara base giuridica per i divieti nazionali relativi alle caldaie alimentate da combustibili fossili, consentendo agli Stati membri di stabilire requisiti per i generatori di calore in base alle emissioni di gas a effetto serra o al tipo di combustibile utilizzato. Diversi Stati membri ritengono che tali misure siano essenziali per ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e per migliorare la qualità dell'aria e la salute. Questa disposizione affronta l'attuale incertezza giuridica in merito all'eventualità che tali divieti siano consentiti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva sulla progettazione ecocompatibile e delle norme sul libero mercato ai sensi dei trattati. Riconoscendo l'importanza di una buona qualità dell'aria interna per garantire la salute degli edifici, è necessaria l'installazione di dispositivi di misurazione e controllo per il monitoraggio e la regolazione della qualità dell'aria interna negli edifici nuovi e, ove possibile, negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti;

l'articolo 12 sull'infrastruttura per una mobilità sostenibile è in linea con la maggiore ambizione climatica, rafforzando i requisiti attuali. Il pre-cablaggio diventa la norma per tutti gli edifici nuovi e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti e, in particolare, viene rafforzata la diffusione di punti di ricarica negli edifici per uffici nuovi e ristrutturati. I punti di ricarica devono consentire la ricarica intelligente e gli Stati membri devono eliminare gli ostacoli all'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali, garantendo un "diritto alla connessione" in linea con le disposizioni pertinenti della proposta di regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi. Inoltre vengono introdotti parcheggi obbligatori per le biciclette negli edifici nuovi e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti al fine di eliminare gli ostacoli all'utilizzo delle biciclette come elemento centrale della mobilità sostenibile a emissioni zero;

l'articolo 13 rafforza l'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza per edifici di grandi dimensioni non residenziali a decorrere dal 2026. Per facilitare lo sviluppo di servizi nuovi relativi agli edifici, un nuovo articolo 14 specifico per i dati sugli edifici garantisce che il proprietario dell'edificio, l'inquilino e il suo gestore oppure terzi possano avere accesso ai dati dei sistemi dell'edificio. Occorre che la Commissione stabilisca, mediante un atto di esecuzione, norme nuove in materia di interoperabilità dei dati e accesso ai dati;

gli articoli da 16 a 19 migliorano le disposizioni già esistenti in materia attestati di prestazione energetica, loro emissione e visualizzazione, nonché le loro banche dati:

(a)al fine di garantire la comparabilità in tutta l'Unione, entro il 2025 tutti gli attestati devono essere basati su una scala armonizzata di classi di prestazione energetica e rispettare il modello di cui all'allegato V;

(b)le classi di prestazione energetica saranno ridefinite nell'ottica della visione comune di un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, tenendo conto allo stesso tempo delle differenze nazionali in termini di parchi immobiliari: la classe A più elevata rappresenta un edificio a emissioni zero, mentre la classe G più bassa includerà il 15 % degli edifici aventi le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale. Tale ridefinizione delle classi garantirà sforzi comparabili tra gli Stati membri per conformarsi alle norme minime di prestazione energetica a livello di Unione a norma dell'articolo 9. L'indicatore in base al quale gli edifici devono essere classificati (consumo di energia primaria in kWh/(m2.y)) rimane invariato ed è integrato da un indicatore sulle emissioni di gas a effetto serra in fase d'uso e sulle energie rinnovabili. Altri indicatori rimangono facoltativi e gli Stati membri possono scegliere tra di essi, offrendo un approccio del pacchetto di strumenti che può essere adattato alle condizioni nazionali;

(c)la validità degli attestati di prestazione energetica delle classi inferiori da D a G è ridotta a cinque anni al fine di garantire che contengano informazioni aggiornate che aiutino i cittadini a ridurre i propri consumi. In alcuni casi semplici devono essere disponibili procedure semplificate per gli aggiornamenti degli attestati di certificazione energetica; gli attestati di devono essere rilasciati in formato digitale. Vengono introdotte misure destinate ad aumentare l'affidabilità degli attestati emessi (visita in loco e controllo qualità);

(d)una migliore copertura del parco immobiliare con gli attestati di prestazione energetica costituisce una condizione preliminare per il suo miglioramento, ma allo stesso tempo gli Stati membri dovrebbero garantire che siano accessibili in termini di prezzi. L'obbligo di disporre di un attestato di prestazione energetica è esteso agli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, agli edifici per i quali è rinnovato il contratto di affitto e a tutti gli edifici pubblici. Gli edifici o le unità immobiliari che vengono offerti in vendita o in affitto devono possedere un attestato di prestazione energetica e la classe di prestazione energetica e l'indicatore dovrebbero essere indicati in tutti gli annunci pubblicitari, assicurando la rilevanza della prestazione energetica sul mercato per la vendita e la locazione. Tutti gli edifici occupati da autorità pubbliche e frequentati assiduamente dal pubblico devono esibire il proprio attestato di prestazione energetica, indipendentemente dalla loro dimensione;

(e)gli Stati membri istituiscono banche dati nazionali per gli attestati di prestazione energetica degli edifici, che consentono di raccogliere dati relativi ai passaporti di ristrutturazione degli edifici e agli indicatori di predisposizione degli edifici all'intelligenza. Le informazioni provenienti dalle banche dati nazionali sono trasferite all'osservatorio del parco immobiliare, sulla base di un modello che sarà sviluppato dalla Commissione;

le disposizioni attuali sulle ispezioni sono raggruppate e chiarite per facilitarne l'attuazione, includendo nel contempo i sistemi di ventilazione nel contesto delle misure della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia destinate ad affrontare la qualità dell'aria interna. Per garantire la qualità e l'affidabilità delle ristrutturazioni o dei nuovi lavori di costruzione, è prevista l'istituzione di regimi nazionali di ispezione o strumenti alternativi al fine di verificare che i lavori di costruzione e ristrutturazione consegnati soddisfino le prestazioni energetiche progettate e aumentino la soddisfazione e la fiducia dei cittadini. Allo stesso modo, i fornitori di lavori integrati di ristrutturazione devono avere accesso a regimi di certificazione o qualificazione per garantire una qualità affidabile di tali lavori. La soglia per l'installazione obbligatoria dei sistemi di automazione e controllo degli edifici dovrebbe essere abbassata per gli edifici non residenziali a decorrere dal 2030; inoltre gli edifici residenziali nuovi e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti devono essere dotati di determinate funzionalità di monitoraggio e controllo per migliorarne e ottimizzarne la gestione e il funzionamento;

l'applicazione della politica in materia di edifici è fondamentale per garantire che si realizzino progressi effettivi sul campo. Gli attuali sistemi di controllo indipendenti sono stati estesi per includere passaporti di ristrutturazione e indicatori di predisposizione degli edifici all'intelligenza. Il monitoraggio e l'applicazione, anche mediante sanzioni, si concentreranno in particolare sulle norme minime di prestazione energetica e sul miglioramento del parco immobiliare esistente.

Disposizioni finali e clausola di riesame: in vista del riesame della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia nel 2021 nel contesto del conseguimento degli obiettivi del Green Deal, la data del prossimo riesame ai sensi dell'articolo 25 è fissata entro la fine del 2027, al più tardi. In virtù della clausola di riesame la Commissione dovrà valutare se le misure della normativa UE relative agli edifici, compresa la fissazione del prezzo del carbonio, apporteranno miglioramenti sufficienti ai fini del conseguimento di un parco immobiliare completamente decarbonizzato e a emissioni zero entro il 2050, oppure se sarà necessario introdurre ulteriori misure vincolanti a livello di Unione quali norme minime di prestazione energetica rafforzate. L'articolo 32 sul recepimento chiarisce che gli Stati membri devono fornire una tavola di concordanza unitamente all'illustrazione delle loro misure di recepimento.

🡻 2010/31/UE

2021/0426 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 25 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 26 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

🡻 2010/31/UE considerando 1 (adattato)

(1)La direttiva 2002/91/CE  2010/31/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio 27  del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia 28   ha subito varie e sostanziali modifiche  29 . Essa deve essere nuovamente sottoposta a modifiche sostanziali ed è quindi opportuno provvedere, per motivi di chiarezza, alla sua rifusione  Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione .

 nuovo

(2)Nell'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), le parti hanno convenuto di mantenere l'aumento medio della temperatura globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi atti a limitarlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Il conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi è al centro della comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo 30 . Nell'aggiornamento del contributo determinato a livello nazionale presentato al segretariato dell'UNFCCC il 17 dicembre 2020, l'Unione si è impegnata a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell'intera economia dell'Unione di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

(3)Come annunciato nel Green Deal, il 14 ottobre 2020 la Commissione ha presentato la strategia per l'ondata di ristrutturazioni 31 . La strategia contiene un piano d'azione con misure normative, finanziarie e di sostegno concrete per i prossimi anni e persegue l'obiettivo raddoppiare, quanto meno, il tasso annuo di ristrutturazioni energetiche degli edifici entro il 2030 e di promuovere ristrutturazioni profonde. La revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è uno dei passi necessari per realizzare l'ondata di ristrutturazioni. Contribuirà anche a realizzare l'iniziativa del nuovo Bauhaus europeo e la missione europea sulle città intelligenti e a impatto climatico zero.

(4)Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 , (la "Normativa europea sul clima") dà forza di legge all'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050 e stabilisce l'impegno vincolante dell'Unione per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

(5)Con il pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", annunciato dalla Commissione europea nel programma di lavoro per il 2021, si intende conseguire detti obiettivi. Riguarda una serie di ambiti di intervento tra i quali l'efficienza energetica, l'energia rinnovabile, l'uso del suolo, i cambiamenti di uso del suolo e la silvicoltura, la tassazione dell'energia, la condivisione degli sforzi, lo scambio di quote di emissione e l'infrastruttura per i combustibili alternativi. La revisione della direttiva 2010/31/CE è parte integrante del pacchetto.

🡻 2010/31/UE considerando 2

Un'utilizzazione efficace, accorta, razionale e sostenibile dell'energia riguarda, tra l'altro, i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi, che, pur costituendo fonti essenziali di energia, sono anche le principali sorgenti delle emissioni di biossido di carbonio.

🡻 2010/31/UE considerando 3 (adattato)

nuovo

(6)Gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo finale  globale di energia nell'Unione  e del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra associate all'energia  . Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad aumentarne il consumo energetico. Pertanto, la riduzione del consumo energetico  , in linea con il principio dell'efficienza energetica al primo posto di cui all'articolo 3 [direttiva Efficienza energetica riveduta] e definito nell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 33   e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza energetica e le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione. Unitamente ad un maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili, le misure adottate per ridurre il consumo di energia nell'Unione consentirebbero a quest'ultima di conformarsi al protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e di rispettare sia l'impegno a lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto di 2 °C, sia l'impegno di ridurre entro il 2020 le emissioni globali di gas a effetto serra di almeno il 20 % al di sotto dei livelli del 1990 e del 30 % qualora venga raggiunto un accordo internazionale. La riduzione del consumo energetico e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresentano inoltre strumenti importanti per  ridurre la dipendenza energetica dell'Unione,  promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico,  e gli sviluppi tecnologici e per creare posti di lavoro e sviluppo regionale, in particolare nelle  isole e  nelle zone rurali.

 nuovo

(7)Agli edifici sono imputabili emissioni di gas a effetto serra prima, durante e dopo la loro vita utile. La prospettiva 2050 di un parco immobiliare decarbonizzato va oltre le emissioni operative di gas a effetto serra sulle quali attualmente si concentra l'attenzione. È quindi opportuno tener conto progressivamente delle emissioni degli edifici nell'intero arco della loro vita utile, iniziando da quelli di nuova costruzione. Gli edifici, in quanto depositari di risorse decennali, costituiscono un'importante banca di materiali e le variabili nella progettazione hanno un impatto considerevole sulle emissioni nell'intero ciclo di vita degli edifici nuovi e di quelli ristrutturati. È opportuno tener conto delle prestazioni degli edifici durante il ciclo di vita utile, non solo per le nuove costruzioni ma anche per le ristrutturazioni, integrando politiche mirate di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei piani di ristrutturazione edilizia degli Stati membri.

(8)La riduzione al minimo delle emissioni di gas a effetto serra degli edifici lungo l'intera vita utile richiede un uso efficiente delle risorse e la circolarità. A ciò si può abbinare la trasformazione di parti del parco immobiliare in pozzi temporanei di assorbimento del carbonio.

(9)Il potenziale di riscaldamento globale nell'arco del ciclo di vita misura il contributo complessivo dell'edificio alle emissioni che determinano i cambiamenti climatici. Combina le emissioni di gas a effetto serra incorporate nei materiali da costruzione con le emissioni dirette e indirette rilasciate nella fase d'uso. L'obbligo di calcolare il potenziale di riscaldamento globale nell'arco del ciclo di vita degli edifici nuovi è quindi il primo passo verso una maggiore attenzione alle prestazioni degli edifici durante tutto il ciclo di vita utile e all'economia circolare.

(10)Agli edifici sono imputabili circa metà delle emissioni del particolato fine (PM2.5) dell'UE, che sono all'origine di malattie e morti premature. Il miglioramento della prestazione energetica nell'edilizia è in grado e dovrebbe ridurre contestualmente le emissioni di inquinanti in linea con la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 .

🡻 2010/31/UE considerando 4

La gestione del fabbisogno energetico è un importante strumento che consente all'Unione di influenzare il mercato mondiale dell'energia e quindi la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nel medio e lungo termine.

🡻 2010/31/UE considerando 5 (adattato)

Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nell'Unione per conseguire l'obiettivo di ridurre del 20 % il consumo energetico dell'Unione entro il 2020 e ha chiesto che venga data rapida e piena attuazione alle priorità definite nella comunicazione della Commissione intitolata "Piano d'azione per l'efficienza energetica: Concretizzare le potenzialità. Tale piano d'azione ha identificato le significative potenzialità di risparmio energetico efficaci in termini di costi nel settore dell'edilizia. Nella risoluzione del 31 gennaio 2008, il Parlamento europeo ha invitato a rafforzare le disposizioni della direttiva 2002/91/CE e in varie occasioni, da ultimo nella risoluzione del 3 febbraio 2009 sul secondo riesame strategico della politica energetica, ha chiesto di rendere vincolante l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica del 20 % entro il 2020. Inoltre, la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 35 , fissa obiettivi nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni di CO2 per i quali l'efficienza energetica nel settore edilizio rivestirà importanza cruciale e la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 36 , prevede la promozione dell'efficienza energetica nel quadro dell'obiettivo vincolante di fare in modo che l'energia da fonti rinnovabili copra il 20 % del consumo energetico totale dell'Unione entro il 2020.

🡻 2010/31/UE considerando 6 (adattato)

Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha riaffermato l'impegno dell'Unione a promuovere lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili in tutta l'Unione approvando l'obiettivo vincolante di una quota del 20 % di energia da fonti rinnovabili entro il 2020. La direttiva 2009/28/CE stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili.

🡻 2010/31/UE considerando 7 (adattato)

È necessario predisporre interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico nell'edilizia, tuttora inattuato, e di ridurre l'ampio divario tra i risultati dei diversi Stati membri in questo settore.

🡻 2010/31/UE considerando 8 (adattato)

nuovo

(11)Le misure per l'ulteriore miglioramento della prestazione energetica degli edifici dovrebbero tenere conto delle condizioni  climatiche,   compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici,  e delle particolarità locali, nonché dell'ambiente termico interno e dell'efficacia sotto il profilo dei costi. Tali misure non dovrebbero influire su altre prescrizioni relative agli edifici quali l'accessibilità, la sicurezza  antincendio e sismica  e l'uso cui è destinato l'edificio.

🡻 2010/31/UE considerando 9

nuovo

(12)La prestazione energetica degli edifici dovrebbe essere calcolata in base ad una metodologia che potrebbe essere differenziata a livello nazionale e regionale. Ciò comprende, oltre alle caratteristiche termiche, altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l'impiego di energia da fonti rinnovabili,  i sistemi di automazione e controllo dell'edificio, le soluzioni intelligenti,  gli elementi passivi di riscaldamento e raffrescamento, i sistemi di ombreggiamento, la qualità dell'aria interna, un'adeguata illuminazione naturale e le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Tale metodologia di calcolo dovrebbe tener conto della prestazione energetica annuale di un edificio e non essere basata unicamente sul periodo in cui il riscaldamento  o il condizionamento d'aria  è necessario. Essa dovrebbe tener conto delle norme europee vigenti.  La metodologia dovrebbe rappresentare le condizioni di esercizio effettive, permettere il ricorso all'energia misurata a fini di correttezza e comparabilità e basarsi su intervalli orari o suborari. Per incoraggiare il consumo di energia rinnovabile in loco e in aggiunta al quadro generale comune, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per far sì che nella metodologia di calcolo siano riconosciuti e considerati i benefici derivanti dalla massimizzazione del consumo di energie rinnovabili in loco, anche per altri usi (ad es. i punti di ricarica per veicoli elettrici). 

🡻 2010/31/UE considerando 10 (adattato)

nuovo

(13)È di esclusiva competenza degliGli Stati membri  dovrebbero  fissare requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. Tali requisiti dovrebbero essere fissati in modo da conseguire un equilibrio ottimale in funzione dei costi tra gli investimenti necessari e i risparmi energetici realizzati nel ciclo di vita di un edificio, fatto salvo il diritto degli Stati membri di fissare requisiti minimi più efficienti sotto il profilo energetico dei livelli di efficienza energetica ottimali in funzione dei costi. Occorrerebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri di sottoporre a revisione periodica i propri requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici alla luce del progresso tecnologico.

🡻 2010/31/UE considerando 11

L'obiettivo dei livelli di efficienza energetica efficaci o ottimali in funzione dei costi può giustificare in determinate circostanze, per esempio sulla base di differenze climatiche, la fissazione da parte degli Stati membri di requisiti efficaci o ottimali in funzione dei costi per gli elementi edilizi che in pratica limiterebbero l'installazione di prodotti per l'edilizia conformi alle norme previste dalla legislazione dell'Unione, purché tali requisiti non costituiscano un'ingiustificata barriera di mercato.

 nuovo

(14)Due terzi dell'energia consumata per riscaldare e raffrescare gli edifici provengono ancora da combustibili fossili. Per decarbonizzare il settore edile è particolarmente importante eliminare gradualmente i combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento. Nei piani di ristrutturazione degli edifici gli Stati membri dovrebbero pertanto indicare le rispettive politiche e misure nazionali per eliminare gradualmente i combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento e non dovrebbero offrire incentivi finanziari per l'installazione di caldaie a combustibile fossile nel prossimo quadro finanziario pluriennale a partire dal 2027, ad eccezione di quelle selezionate per beneficiare di un investimento, prima del 2027, nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione. Una base giuridica chiara per il divieto dei generatori di calore in base alle loro emissioni di gas a effetto serra o al tipo di combustibile usato dovrebbe sostenere le politiche e misure nazionali di eliminazione graduale.

🡻 2010/31/UE considerando 12

nuovo

(15) I requisiti di prestazione energetica per i sistemi tecnici per l'edilizia dovrebbero applicarsi ai sistemi interi, così come installati negli edifici, e non alle prestazioni dei componenti autonomi, che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti specifici per prodotto di cui alla direttiva 2009/125/CE.  Nel fissare i requisiti di prestazione energetica per i sistemi tecnici per l'edilizia, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di strumenti armonizzati, laddove disponibili e appropriati, in particolare dei metodi di prova e di calcolo e delle classi di efficienza energetica definiti nel quadro delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia 37 , e della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti 38  del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 , al fine di assicurare la coerenza con iniziative correlate e ridurre per quanto possibile al minimo la potenziale frammentazione del mercato.

🡻 2010/31/UE considerando 13

(16)La presente direttiva si applica fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Pertanto il termine "incentivo" utilizzato nella presente direttiva non dovrebbe essere interpretato come inclusivo di aiuti di Stato.

🡻 2010/31/UE considerando 14 (adattato)

nuovo

(17)La Commissione dovrebbe elaborare un quadro metodologico comparativo che consenta di calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica.  Il riesame di detto quadro dovrebbe permettere di calcolare i le prestazioni in termini sia di energia che di emissioni e dovrebbe tener conto delle esternalità ambientali e sanitarie nonché dell'estensione del sistema ETS e dei prezzi del carbonio.  Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di tale  detto  quadro per comparare i risultati del calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica da essi adottati. In caso di significativa discrepanza, ossia superiore al 15 %, tra il risultato del calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica e i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore, gli Stati membri dovrebbero giustificare la differenza o pianificare misure adeguate per ridurre tale discrepanza. Gli Stati membri dovrebbero determinare il ciclo di vita economico stimato di un edificio o di un elemento edilizio tenendo conto delle pratiche attuali e dell'esperienza acquisita in materia di definizione di cicli di vita economici tipici. I risultati del raffronto e i dati a tal fine utilizzati dovrebbero formare oggetto di relazioni periodiche alla Commissione. Tali  Le  relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di valutare e riferire i progressi compiuti dagli Stati membri per raggiungere livelli ottimali sotto il profilo dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica.

🡻 2010/31/UE considerando 15

Gli edifici influiscono sul consumo energetico a lungo termine. Considerato il lungo ciclo di ristrutturazione degli edifici esistenti, gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti che subiscono una ristrutturazione importante dovrebbero pertanto essere assoggettati a requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in funzione delle locali condizioni climatiche. Dato che il potenziale dell'applicazione dei sistemi alternativi di approvvigionamento energetico non è generalmente analizzato appieno, dovrebbero essere presi in considerazione sistemi alternativi di approvvigionamento energetico per gli edifici di nuova costruzione, indipendentemente dalle loro dimensioni, in base al principio secondo cui si deve garantire in primo luogo la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento e il rinfrescamento a livelli ottimali in funzione dei costi.

🡻 2010/31/UE considerando 16

(18)A prescindere dalle dimensioni degli edifici, una ristrutturazione importante costituisce un'occasione per migliorare la prestazione energetica mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi. Per motivi di efficacia in termini di costi dovrebbe essere possibile limitare i requisiti minimi di prestazione energetica alle parti ristrutturate che risultano più rilevanti per la prestazione energetica dell'edificio. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di definire una "ristrutturazione importante" in termini di percentuale della superficie dell'involucro dell'edificio oppure in termini di valore dell'edificio. Se uno Stato membro decide di definire una ristrutturazione importante in termini di valore dell'edificio, si potrebbero utilizzare valori quali il valore attuariale o il valore attuale in base al costo di ricostruzione, escluso il valore del terreno sul quale l'edificio è situato.

🡻 2010/31/UE considerando 17

È necessario istituire misure volte ad aumentare il numero di edifici che non solo rispettano i requisiti minimi vigenti, ma presentano una prestazione energetica ancora più elevata, riducendo in tal modo sia il consumo energetico sia le emissioni di biossido di carbonio. A tal fine gli Stati membri dovrebbero elaborare piani nazionali intesi ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero e provvedere alla trasmissione regolare di tali piani alla Commissione.

 nuovo

(19)L'ambizione rafforzata dell'Unione in materia di clima ed energia richiede una nuova visione per l'edilizia: edifici a emissioni zero la cui domanda molto bassa di energia sia interamente coperta da fonti rinnovabili, ove tecnicamente fattibile. Tutti gli edifici nuovi dovrebbero essere a emissioni zero, e tutti gli edifici esistenti dovrebbero diventare a emissioni zero entro il 2050.

(20)Esistono diverse possibilità per coprire, a partire da fonti rinnovabili, il fabbisogno energetico di un edificio efficiente: rinnovabili in loco con impianti solari termici o fotovoltaici, pompe di calore e biomassa, rinnovabili fornite dalle comunità dell'energia rinnovabile o dalle comunità energetiche dei cittadini, teleriscaldamento e teleraffrescamento alimentati da fonti rinnovabili o da calore di scarto.

(21)La decarbonizzazione necessaria del parco immobiliare dell'Unione richiede ristrutturazioni energetiche su larga scala: quasi il 75 % del parco è inefficiente in base alle norme edilizie vigenti e l'85-95 % degli edifici esistenti oggi sarà ancora in piedi nel 2050. Tuttavia il tasso ponderato annuo di ristrutturazione energetica è persistentemente basso, intorno all'1 %. Al ritmo attuale la decarbonizzazione dell'edilizia richiederà secoli. Promuovere e sostenere la ristrutturazione degli edifici, compreso il passaggio a sistemi di riscaldamento a zero emissioni, è pertanto un obiettivo fondamentale della presente direttiva.

(22)Le norme minime di prestazione energetica sono lo strumento normativo essenziale per incentivare la ristrutturazione degli edifici esistenti su larga scala, in quanto affrontano i principali ostacoli alla ristrutturazione, quali la divergenza di interessi e le strutture di comproprietà, che non possono essere superati con incentivi economici. L'introduzione di norme minime di prestazione energetica dovrebbe portare alla graduale eliminazione degli edifici con le prestazioni peggiori e al costante miglioramento del parco immobiliare nazionale, contribuendo all'obiettivo a lungo termine di un parco immobiliare decarbonizzato entro il 2050.

(23)I livelli minimi di prestazione energetica stabiliti a livello dell'Unione dovrebbero concentrarsi sulla ristrutturazione degli edifici con il potenziale più alto in termini di decarbonizzazione, riduzione della povertà energetica ed estensione dei benefici sociali ed economici, in particolare gli edifici con le prestazioni peggiori che devono essere ristrutturati in via prioritaria.

(24)Per quanto riguarda il resto del parco immobiliare nazionale, gli Stati membri sono liberi di decidere se introdurre norme minime di prestazione energetica concepite a livello nazionale e adattate alle condizioni nazionali. In sede di riesame della presente direttiva la Commissione dovrebbe valutare se sia necessario introdurre altre norme minime vincolanti di prestazione energetica per conseguire la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050.

(25)L'introduzione di norme minime di prestazione energetica dovrebbe essere accompagnata da un quadro favorevole che comprenda assistenza tecnica e misure finanziarie. Le norme minime di prestazione energetica stabilite a livello nazionale non costituiscono "norme dell'Unione" ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato, mentre le norme minime di prestazione energetica a livello dell'Unione potrebbero essere considerate "norme dell'Unione". In linea con le norme rivedute in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato alla ristrutturazione di edifici ai fini della conformità alle norme di prestazione energetica a livello dell'Unione - in particolare per conseguire una determinata classe di prestazione energetica - fino a quando tali norme a livello dell'Unione non diventino obbligatorie. Una volta che le norme diventano obbligatorie, gli Stati membri possono continuare a concedere aiuti di Stato per ristrutturare edifici e unità immobiliari che rientrano nelle norme di prestazione energetica a livello dell'Unione, purché la ristrutturazione sia finalizzata al conseguimento di una classe superiore alla classe minima di prestazione energetica specificata.

(26)La tassonomia dell'UE classifica le attività economiche ecosostenibili nell'economia, anche per il settore edilizio. Ai sensi dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia UE, la ristrutturazione degli edifici è considerata un'attività sostenibile se realizza almeno il 30 % di risparmio energetico, se soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica per le ristrutturazioni importanti degli edifici esistenti o consiste in misure individuali associate alla prestazione energetica degli edifici, quali l'installazione, la manutenzione o la riparazione di apparecchiature di efficienza energetica o di strumenti e dispositivi di misurazione, regolazione e controllo della prestazione energetica degli edifici, se tali misure individuali sono conformi ai criteri stabiliti. La ristrutturazione degli edifici per conformarsi alle norme minime di prestazione energetica a livello dell'Unione è in genere in linea con i criteri di tassonomia UE associati alle attività di ristrutturazione dell'edilizia.

(27)Le norme minime di prestazione energetica a livello dell'Unione dovrebbero basarsi su classi di prestazione energetica armonizzate. Nel definire la classe di prestazione energetica G come il 15 % del parco immobiliare nazionale di ciascuno Stato membro con le prestazioni peggiori, l'armonizzazione delle classi assicura che gli sforzi analoghi di tutti gli Stati membri siano raffrontabili, mentre la definizione della classe di prestazione energetica migliore A assicura la convergenza della scala armonizzata delle classi di prestazione energetica verso la visione comune di edifici a emissioni zero.

(28)I requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici e gli elementi edilizi esistenti erano già contenuti nelle versioni anteriori della presente direttiva e dovrebbero continuare ad applicarsi. Mentre le nuove norme minime di prestazione energetica fissano una soglia minima per gli edifici esistenti e garantiscono l'effettiva ristrutturazione degli edifici inefficienti, i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici e gli elementi edilizi esistenti assicurano la profondità necessaria delle ristrutturazioni.

(29)Per conseguire un parco immobiliare altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a zero emissioni entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero istituire piani nazionali di ristrutturazione edilizia che sostituiscano le strategie di ristrutturazione a lungo termine e diventino uno strumento di pianificazione ancora più potente e pienamente operativo, maggiormente focalizzato sui finanziamenti, che assicuri la disponibilità di lavoratori adeguatamente qualificati nella ristrutturazione edilizia. In questi piani gli Stati membri dovrebbero fissare i loro propri obiettivi nazionali di ristrutturazione edilizia. In linea con l'articolo 21, lettera b), punto 7, del regolamento (UE) 2018/1999 e con le condizioni abilitanti di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 , gli Stati membri dovrebbero fornire una sintesi delle misure di finanziamento, nonché una sintesi del fabbisogno d'investimenti e delle risorse amministrative per l'attuazione dei piani di ristrutturazione degli edifici.

(30)A fini di comparabilità, i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici dovrebbero basarsi su un modello armonizzato. Per garantire il livello di ambizione necessario la Commissione dovrebbe valutare i progetti di piani e rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.

(31)I piani nazionali di ristrutturazione degli edifici dovrebbero essere strettamente collegati ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui al regolamento (UE) 2018/1999 e i progressi realizzati nel conseguire gli obiettivi nazionali e il contributo dei piani di ristrutturazione degli edifici agli obiettivi nazionali e dell'Unione dovrebbero essere comunicati nelle relazioni biennali di cui al regolamento (UE) 2018/1999. Data l'urgenza di accelerare la ristrutturazione sulla base di piani nazionali solidi, la data di presentazione del primo piano nazionale di ristrutturazione degli edifici dovrebbe essere fissata il prima possibile.

(32)La ristrutturazione per fasi successive può costituire una soluzione per affrontare i problemi dei costi iniziali elevati e dei disagi per gli abitanti nel caso di una ristrutturazione "tutto in una volta". Tuttavia la ristrutturazione per fasi deve essere pianificata con attenzione per evitare che una fase ostacoli le necessarie fasi successive. I passaporti di ristrutturazione forniscono una tabella di marcia chiara per la ristrutturazione in fasi successive nella misura in cui aiutano proprietari e investitori a programmare al meglio tempi e portata degli interventi. I passaporti di ristrutturazione dovrebbero quindi essere messi a disposizione dei proprietari di edifici in tutti gli Stati membri come strumento facoltativo.

(33)Il concetto di "ristrutturazione profonda" non è ancora stato definito nella legislazione dell'Unione. Ai fini di una visione a lungo termine per gli edifici, la ristrutturazione profonda dovrebbe essere definita come una ristrutturazione che trasforma gli edifici in edifici a emissioni zero; in una prima fase, come una ristrutturazione che li trasforma in edifici a energia quasi zero. Questa definizione serve a migliorare la prestazione energetica degli edifici. Una ristrutturazione profonda a fini di prestazione energetica è un'opportunità da cogliere per riuscire a far fronte ad altri aspetti: le condizioni di vita delle famiglie vulnerabili, l'aumento della resilienza ai cambiamenti climatici, la resilienza ai rischi di catastrofi, resilienza sismica compresa, la sicurezza antincendio, l'eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l'amianto, l'accessibilità per le persone con disabilità.

(34)Per promuovere la ristrutturazione profonda, che è uno degli obiettivi della strategia "Un'ondata di ristrutturazioni", gli Stati membri dovrebbero rafforzarne il sostegno finanziario e amministrativo.

(35)Gli Stati membri dovrebbero sostenere i miglioramenti della prestazione energetica degli edifici esistenti che contribuiscono a creare un ambiente interno salubre, tra l'altro eliminando l'amianto e altre sostanze nocive, prevenendo la rimozione illegale delle sostanze nocive e favorendo il rispetto della normativa vigente, tra cui le direttive 2009/148/CE 41 e (UE) 2016/2284 42 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(36)Si prevede che i veicoli elettrici svolgano un ruolo cruciale nella decarbonizzazione e nell'efficienza del sistema elettrico, in particolare fornendo servizi di flessibilità, bilanciamento e stoccaggio, in particolare attraverso l'aggregazione. Il potenziale dei veicoli elettrici di integrarsi nel sistema elettrico e contribuire all'efficienza del sistema e all'ulteriore assorbimento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe essere sfruttato appieno. La ricarica in relazione agli edifici è particolarmente importante, in quanto si tratta di un luogo in cui i veicoli elettrici parcheggiano regolarmente e per lunghi periodi di tempo. La ricarica lenta è economica, l'installazione di punti di ricarica in spazi privati può garantire accumulo di energia per gli edifici in questione, l'integrazione di servizi di ricarica intelligente nonché servizi di integrazione dei sistemi in generale.

(37)Unitamente a una quota maggiore di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i veicoli elettrici producono meno emissioni di gas a effetto serra. I veicoli elettrici costituiscono un'importante componente della transizione verso un'energia pulita basata su misure di efficienza energetica, combustibili alternativi, energia rinnovabile e soluzioni innovative di gestione della flessibilità energetica. I codici edilizi possono essere efficacemente utilizzati per introdurre requisiti mirati a sostegno della realizzazione dell'infrastruttura di ricarica nei parcheggi di edifici residenziali e non residenziali. Gli Stati membri dovrebbero eliminare ostacoli quali la divergenza di interessi e le complicazioni amministrative che i singoli proprietari incontrano quando tentano di installare un punto di ricarica nel proprio parcheggio.

(38)Il pre-cablaggio crea le condizioni adeguate per la rapida installazione di punti di ricarica, se e quando necessari. La rapida disponibilità di infrastrutture consentirà di ridurre i costi di installazione dei punti di ricarica per i singoli proprietari e assicurerà che gli utenti di veicoli elettrici abbiano accesso ai punti di ricarica. La definizione di requisiti in materia di mobilità elettrica a livello dell'Unione per quanto concerne il pre-equipaggiamento dei posti auto e l'installazione di punti di ricarica è un modo efficace per promuovere i veicoli elettrici in un prossimo futuro, consentendo nel contempo un ulteriore sviluppo a costi ridotti nel medio e lungo termine. Ove tecnicamente fattibile, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le persone con disabilità possano accedere ai punti di ricarica.

(39)La ricarica intelligente e la ricarica bidirezionale consentono l'integrazione del sistema energetico degli edifici. I punti di ricarica in cui i veicoli elettrici sono di solito parcheggiati per lunghi periodi di tempo, ad esempio dove le persone parcheggiano in quanto residenti o per motivi di lavoro, sono estremamente importanti per l'integrazione del sistema energetico, occorre quindi predisporre funzionalità di ricarica intelligente. È necessario rendere disponibile la ricarica bidirezionale laddove favorisce una maggiore penetrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili nei parchi veicoli elettrici del settore dei trasporti e del sistema elettrico in generale.

(40)La promozione della mobilità verde è un elemento portante del Green Deal europeo e gli edifici possono svolgere un ruolo importante nel fornire le infrastrutture necessarie, non solo per la ricarica dei veicoli elettrici ma anche per la ricarica delle biciclette. Il passaggio alla mobilità dolce, come la bicicletta, può ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti. Come indicato nel piano per l'obiettivo climatico 2030, aumentare le quote modali di trasporti pubblici e privati puliti ed efficienti, come la bicicletta, ridurrà drasticamente l'inquinamento provocato dai trasporti e apporterà benefici considerevoli ai singoli cittadini e alle comunità. La mancanza di posti bici è un ostacolo serio alla diffusione della bicicletta, negli edifici residenziali e non residenziali. I codici edilizi possono sostenere efficacemente la transizione verso una mobilità più pulita grazie a disposizioni relative a un numero minimo di posti bici.

(41)I programmi del mercato unico digitale e dell'Unione dell'energia dovrebbero essere allineati e servire obiettivi comuni. La digitalizzazione del sistema elettrico sta cambiando rapidamente il panorama energetico, dall'integrazione delle energie rinnovabili alle reti intelligenti e agli edifici predisposti all'intelligenza. Per digitalizzare il settore edilizio, gli obiettivi dell'Unione in materia di connettività e le sue ambizioni relative alla diffusione di reti di comunicazione ad alta capacità sono importanti per abitazioni intelligenti e per comunità dotate di buoni collegamenti. Si dovrebbero predisporre incentivi mirati per sistemi predisposti all'intelligenza e soluzioni digitali nell'ambiente edificato. Ciò offrirebbe nuove opportunità in termini di risparmio energetico, fornendo ai consumatori informazioni più precise sui loro modelli di consumo e consentendo al gestore di sistema di gestire più efficacemente la rete.

(42)Al fine di agevolare un mercato competitivo e innovativo dei servizi per l'edilizia intelligente che contribuisca all'utilizzo efficiente dell'energia e all'integrazione delle energie rinnovabili negli edifici e sostenga gli investimenti nella ristrutturazione, gli Stati membri dovrebbero garantire alle parti interessate l'accesso diretto ai dati relativi ai sistemi edilizi. Per evitare costi amministrativi eccessivi per i terzi, gli Stati membri agevolano la piena interoperabilità dei servizi e dello scambio di dati all'interno dell'Unione.

(43)L'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i sistemi elettronici per adeguarne il funzionamento alle esigenze degli occupanti e alla rete e migliorare l'efficienza energetica e la prestazione complessiva degli edifici. L'indicatore della predisposizione degli edifici all'intelligenza dovrebbe sensibilizzare i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e dovrebbe rassicurare gli occupanti circa i risparmi reali di tali nuove funzionalità potenziate. L'indicatore di predisposizione all'intelligenza è particolarmente vantaggioso per i grandi edifici a elevata domanda di energia. Negli altri edifici il sistema per valutarne la predisposizione all'intelligenza dovrebbe essere facoltativo per gli Stati membri.

🡻 2010/31/UE considerando 18 (adattato)

nuovo

(44) L'accesso a finanziamenti sufficienti è fondamentale per conseguire gli obiettivi di efficienza energetica entro il 2030 e il 2050.  Sono in corso di istituzione o di adeguamento  Sono stati istituiti o adeguati  strumenti finanziari dell'Unione e altri provvedimenti con l'obiettivo di  sostenere la prestazione energetica degli edifici  incentivare misure legate all'efficienza energetica.  Le iniziative più recenti volte ad aumentare la disponibilità di finanziamenti a livello d'Unione comprendono, tra l'altro, la componente faro "Renovate" del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 e il Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) .../... Vari altri programmi dell'UE possono sostenere la ristrutturazione energetica nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, compresi i fondi della politica di coesione e il fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio 44 . Attraverso i programmi quadro di ricerca e innovazione, l'Unione investe in sovvenzioni o prestiti per promuovere le migliori tecnologie e migliorare la prestazione energetica degli edifici anche attraverso partenariati con l'industria e gli Stati membri, quali i partenariati europei per la transizione verso l'energia pulita e Built4People.  Tali strumenti finanziari a livello dell'Unione comprendono, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale 45 , modificato per consentire maggiori investimenti a favore dell'efficienza energetica nell'edilizia abitativa; il partenariato pubblico-privato su un'iniziativa europea per "edifici efficienti sul piano energetico", volta a promuovere le tecnologie verdi e lo sviluppo di sistemi e materiali ad alta efficienza energetica in edifici nuovi o ristrutturati; l'iniziativa CE-Banca europea per gli investimenti (BEI) per il finanziamento dell'energia sostenibile nell'Unione europea, volta a consentire, tra l'altro, investimenti per l'efficienza energetica, e il "Fondo Marguerite" guidato dalla BEI: fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture; la direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto 46 ; lo strumento dei fondi strutturali e di coesione Jeremie (risorse europee congiunte per le micro, le piccole e le medie imprese); lo strumento di finanziamento per l'efficienza energetica; il programma quadro per la competitività e l'innovazione, comprendente il programma "Energia intelligente per l'Europa II" incentrato specificamente sull'eliminazione di barriere di mercato connesse all'efficienza energetica e all'energia da fonti rinnovabili mediante ricorso, per esempio, allo strumento di assistenza tecnica ELENA (assistenza energetica europea a livello locale); il Patto dei sindaci; il programma per l'innovazione e l'imprenditorialità; il programma 2010 di sostegno alle politiche in materia di TIC, il settimo programma quadro di ricerca. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo fornisce altresì finanziamenti allo scopo di incentivare misure legate all'efficienza energetica.

🡻 2010/31/UE considerando 19

nuovo

(45)Gli strumenti finanziari dell'Unione dovrebbero essere utilizzati per concretizzare gli obiettivi della presente direttiva, senza tuttavia sostituire le misure nazionali. In particolare,  data l'ampiezza dello sforzo di ristrutturazione necessario,  dovrebbero essere utilizzati al fine di fornire mezzi di finanziamento adeguati e innovativi per catalizzare gli investimenti  nella prestazione energetica dell'edilizia  in misure di efficienza energetica. Essi potrebbero svolgere un ruolo importante nello sviluppo di fondi, strumenti o meccanismi nazionali, regionali e locali per l'efficienza energetica che consentano di concedere tali possibilità di finanziamento ai proprietari immobiliari privati, alle piccole e medie imprese e alle società di servizi per l'efficienza energetica.

 nuovo

(46)I meccanismi finanziari, gli incentivi e la mobilitazione degli istituti finanziari per ristrutturazioni energetiche nell'edilizia dovrebbero avere un ruolo centrale nei piani nazionali di ristrutturazione ed essere attivamente promossi dagli Stati membri. Tali misure dovrebbero, in particolare, incentivare la concessione di prestiti ipotecari per ristrutturazioni immobiliari la cui efficienza energetica è certificata, promuovere gli investimenti pubblici in un parco immobiliare efficiente sotto il profilo dell'energia, ad esempio con partenariati pubblico-privato o contratti di rendimento energetico, ridurre il rischio percepito degli investimenti.

(47)I finanziamenti da soli non permetteranno di soddisfare le esigenze in termini di ristrutturazioni. Insieme ai finanziamenti, per disporre del quadro favorevole appropriato e abbattere gli ostacoli alla ristrutturazione è indispensabile creare strumenti di consulenza e di assistenza accessibili e trasparenti, tra cui sportelli unici che offrano servizi integrati di ristrutturazione energetica o facilitatori in ambito energetico, nonché attuare altre misure e iniziative come quelle previste dall'iniziativa della Commissione "Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti".

(48)Gli edifici inefficienti sono spesso legati alla povertà energetica e a problemi sociali. Le famiglie vulnerabili sono particolarmente esposte all'aumento dei prezzi dell'energia, in quanto spendono una quota maggiore del loro bilancio in prodotti energetici. Riducendo gli importi eccessivi delle bollette energetiche la ristrutturazione edilizia può sollevare le persone dalla povertà energetica e anche prevenirla. Nondimeno, la ristrutturazione degli edifici non è gratuita ed è essenziale garantire che l'impatto sociale dei costi di ristrutturazione sia tenuto sotto controllo, con particolare riguardo alle famiglie vulnerabili. L'ondata di ristrutturazioni non dovrebbe lasciar indietro nessuno e dovrebbe essere colta come un'opportunità per migliorare le condizioni di vita delle famiglie vulnerabili e assicurare una transizione equa verso la neutralità climatica. Gli incentivi finanziari e altre misure politiche dovrebbero quindi essere destinati in via prioritaria alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare, e gli Stati membri dovrebbero adottare misure per prevenire gli sfratti dovuti alle ristrutturazioni. La proposta della Commissione di raccomandazione del Consiglio "Garantire una transizione giusta verso la neutralità climatica" offre un quadro comune e una visione condivisa delle politiche globali e degli investimenti necessari per garantire l'equità della transizione.

🡻 2010/31/UE considerando 20

Al fine di fornire informazioni adeguate alla Commissione, gli Stati membri dovrebbero redigere un elenco delle misure esistenti e proposte, anche di carattere finanziario, diverse da quelle richieste dalla presente direttiva ma che promuovono gli obiettivi della stessa. L'elenco delle misure esistenti e proposte degli Stati membri può comprendere, in particolare, misure finalizzate a ridurre le attuali barriere giuridiche e di mercato e ad incoraggiare investimenti e/o altre attività per accrescere l'efficienza energetica di edifici nuovi ed esistenti, così contribuendo potenzialmente alla riduzione della povertà energetica. Dette misure potrebbero includere, ma senza necessariamente limitarsi ad essi, l'assistenza e consulenza tecnica gratuita o sovvenzionata, sovvenzioni dirette, programmi di prestiti sovvenzionati o prestiti a tasso agevolato, programmi di aiuti e programmi di garanzia dei prestiti. Gli enti pubblici e le altre istituzioni preposti alla concessione di tali misure di carattere finanziario potrebbero collegare l'applicazione delle stesse alla prestazione energetica indicata e alle raccomandazioni contenute negli attestati di prestazione energetica.

🡻 2010/31/UE considerando 21

Al fine di limitare gli oneri di comunicazione degli Stati membri, dovrebbe essere possibile integrare le relazioni prescritte dalla presente direttiva nei piani d'azione in materia di efficienza energetica previsti all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici 47 . In ogni Stato membro il settore pubblico dovrebbe svolgere un ruolo esemplare in materia di prestazione energetica nell'edilizia; i piani nazionali dovrebbero pertanto fissare obiettivi più ambiziosi per gli edifici occupati da enti pubblici.

🡻 2010/31/UE considerando 22 (adattato)

nuovo

(49) Al fine di garantire che i potenziali acquirenti o locatari possano tener conto della prestazione energetica sin dall'inizio, gli edifici o le unità immobiliari messi in vendita o in affitto dovrebbero disporre di un attestato di prestazione energetica e la classe e l'indicatore di prestazione energetica dovrebbero figurare in tutti gli annunci pubblicitari.  Ai potenziali acquirenti  o  e locatari di un edificio o di un'unità immobiliare dovrebbero essere forniti, nell'attestato di prestazione energetica, dati corretti sulla prestazione energetica dell'edificio e consigli pratici per migliorarla ancora. Può essere utile condurre campagne d'informazione per incoraggiare ulteriormente i proprietari e i locatari a migliorare la prestazione energetica del loro edificio o della loro unità immobiliare. I proprietari e i locatari di edifici commerciali dovrebbero altresì essere incoraggiati a scambiare informazioni sul consumo energetico effettivo, al fine di assicurare che siano disponibili tutti i dati per prendere decisioni informate sui miglioramenti necessari. L'attestato di prestazione energetica dovrebbe recare anche informazioni riguardanti l'incidenza effettiva del riscaldamento e del rinfrescamento sul fabbisogno energetico dell'edificio, sul consumo di energia primaria  , sulla produzione di energia rinnovabile  e sulle emissioni di  gas a effetto serra operative  biossido di carbonio.

 nuovo

(50)Il monitoraggio del parco immobiliare è agevolato dalla disponibilità dei dati raccolti grazie alle tecnologie digitali che permettono di ridurre i costi amministrativi. È pertanto opportuno creare banche dati nazionali sulla prestazione energetica degli edifici: le informazioni ivi contenute dovrebbero essere trasferite all'Osservatorio del parco immobiliare dell'UE.

🡻 2010/31/UE considerando 23

Gli enti pubblici dovrebbero dare il buon esempio e adoperarsi per attuare le raccomandazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero includere, nei loro piani nazionali, misure volte ad incitare gli enti pubblici ad adottare tempestivamente i miglioramenti in materia di efficienza energetica e ad attuare le raccomandazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica non appena fattibile.

🡻 2010/31/UE considerando 24

nuovo

(51)Gli edifici occupati da enti pubblici e gli edifici abitualmente frequentati dal pubblico dovrebbero dare l'esempio dimostrando che gli aspetti riguardanti l'ambiente e l'energia sono tenuti in considerazione; tali edifici dovrebbero pertanto essere sottoposti alla certificazione energetica ad intervalli regolari. La pubblicazione dei dati sulle prestazioni energetiche dovrebbe essere potenziata affiggendo gli attestati di prestazione energetica in un luogo visibile, in particolare negli edifici di una certa dimensione occupati da enti pubblici o abitualmente frequentati dal pubblico, come  municipi, scuole,  negozi e centri commerciali, supermercati, ristoranti, teatri, banche e alberghi.

🡻 2010/31/UE considerando 25

(52)Negli ultimi anni si osserva una crescente proliferazione degli impianti di condizionamento d'aria nei paesi europei. Ciò pone gravi problemi di carico massimo, che comportano un aumento del costo dell'energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico. Dovrebbe essere accordata priorità alle strategie che contribuiscono a migliorare la prestazione termica degli edifici durante il periodo estivo. A tal fine occorrerebbe concentrarsi sulle misure che evitano il surriscaldamento, come l'ombreggiamento e una sufficiente capacità termica dell'opera edilizia, nonché sull'ulteriore sviluppo e applicazione delle tecniche di raffrescamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare le condizioni climatiche interne e il microclima intorno agli edifici.

🡻 2010/31/UE considerando 26

nuovo

(53)La manutenzione e l'ispezione regolari, da parte di personale qualificato, degli impianti di riscaldamento  , ventilazione  e condizionamento contribuiscono a garantire la corretta regolazione in base alle specifiche del prodotto e quindi una prestazione ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. È opportuno sottoporre l'intero impianto di riscaldamento  , ventilazione  e condizionamento ad una perizia indipendente a intervalli regolari durante il suo ciclo di vita, in particolare prima che sia oggetto di sostituzione o di interventi di miglioramento. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi gravanti sui proprietari e sui locatari degli edifici, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per combinare il più possibile le ispezioni e le certificazioni.

🡻 2010/31/UE considerando 27 (adattato)

nuovo

(54)Un approccio comune in materia di certificazione della prestazione energetica degli edifici  , passaporti di ristrutturazione, indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza  e di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria, svolte da esperti qualificati e/o  certificati  accreditati , la cui indipendenza deve essere garantita in base a criteri obiettivi, contribuirà contribuisce alla creazione di un contesto omogeneo per le iniziative di risparmio energetico degli Stati membri nel settore edile e introdurrà un elemento di trasparenza sul mercato immobiliare dell'Unione, a beneficio dei potenziali acquirenti o utenti dell'immobile. Al fine di assicurare la qualità degli attestati di prestazione energetica  , dei passaporti di ristrutturazione, degli indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza  e dell'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria in tutta l'Unione, ogni Stato membro dovrebbe istituire un sistema di controllo indipendente.

🡻 2010/31/UE considerando 28

(55)Gli enti locali e regionali, essendo fondamentali per l'efficace attuazione della presente direttiva, dovrebbero essere consultati e coinvolti, se e quando opportuno secondo la legislazione nazionale applicabile, in merito alle questioni di pianificazione, elaborazione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione, nonché all'attuazione della presente direttiva a livello nazionale o regionale. Tali consultazioni possono servire anche per promuovere la fornitura ai pianificatori e agli ispettori edili locali di orientamenti adeguati per lo svolgimento delle operazioni necessarie. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero autorizzare e incoraggiare i progettisti e i pianificatori a valutare adeguatamente la combinazione ottimale dei miglioramenti in materia di efficienza energetica, di impiego di energia da fonti rinnovabili e di ricorso al teleriscaldamento e teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

🡻 2010/31/UE considerando 29

(56)Gli installatori e i costruttori sono fondamentali per l'efficace attuazione della presente direttiva. Pertanto, un numero congruo di installatori e costruttori dovrebbe acquisire, attraverso la formazione ed altre misure, un adeguato livello di competenza per l'installazione e l'integrazione delle tecnologie delle energie rinnovabili e ad alta efficienza energetica richieste.

🡻 2010/31/UE considerando 30

Gli Stati membri dovrebbero tener conto della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali 48 , per quanto riguarda il reciproco riconoscimento delle figure professionali specializzate interessate dalla presente direttiva e la Commissione dovrebbe proseguire le attività da essa svolte nel quadro del programma "Energia intelligente per l'Europa: riguardo agli orientamenti e alle raccomandazioni concernenti le norme per la formazione di tali figure professionali specializzate.

🡻 2010/31/UE considerando 31 (adattato)

Per rafforzare la trasparenza della prestazione energetica nel mercato immobiliare non residenziale dell'Unione, occorre stabilire criteri uniformi per un sistema comune volontario di certificazione della prestazione energetica degli edifici non residenziali. In conformità dell'articolo 291 TFUE, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 49 , ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.

🡻 2010/31/UE considerando 32 (adattato)

nuovo

(57) Per migliorare ulteriormente la prestazione energetica nell'edilizia,  La Commissione dovrebbe avere il potere  alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere  di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'adeguamento al progresso tecnico di determinate parti del quadro generale illustrato nell'allegato I, e la definizione di un quadro metodologico per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica  , l'adeguamento delle soglie per gli edifici a emissioni zero e la metodologia di calcolo del potenziale di riscaldamento globale nell'arco del ciclo di vita, l'istituzione di un quadro europeo comune per i passaporti di ristrutturazione e un sistema comune a livello di Unione per valutare la predisposizione all'intelligenza degli edifici  . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti  , nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 50 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati  .

 nuovo

(58)Ai fini dell'efficace attuazione delle disposizioni della presente direttiva, la Commissione sostiene gli Stati membri con vari mezzi, come lo strumento di sostegno tecnico 51 che offre consulenze tecniche su misura per progettare e attuare riforme, comprese quelle volte ad aumentare il tasso annuo di ristrutturazione energetica degli edifici residenziali e non residenziali entro il 2030 e a promuovere ristrutturazioni energetiche profonde. Il sostegno tecnico è inteso per esempio a rafforzare la capacità amministrativa, promuovere lo sviluppo e l'attuazione delle politiche e condividere le migliori prassi.

🡻 2010/31/UE considerando 33 (adattato)

nuovo

(59)Poiché l'obiettivo  gli obiettivi  della presente direttiva, vale a dire il miglioramento della prestazione energetica degli edifici  e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dagli edifici  , non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa della complessità del settore edile e dell'incapacità dei mercati immobiliari nazionali di rispondere in modo adeguato alle sfide dell'efficienza energetica, e  ma , a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo  tali obiettivi  in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 nuovo

(60)La base giuridica della presente iniziativa è l'articolo 194, paragrafo 2, TFUE, che conferisce all'Unione il potere di stabilire le misure necessarie a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di politica energetica. La proposta contribuisce al conseguimento degli obiettivi di politica energetica dell'Unione di cui all'articolo 194, paragrafo 1, TFUE, in particolare il miglioramento della prestazione energetica degli edifici con relativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per contribuire a preservare e migliorare l'ambiente.

🡻 2010/31/UE considerando 36 (adattato)

nuovo

(61)Conformemente al punto 4434 dell'accordo interistituzionale ""Legiferare meglio": 52 , gli Stati membri sono incoraggiati a  dovrebbero  redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.  Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata, in particolare a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Commissione/Belgio (causa C-543/17). 

🡻 2010/31/UE considerando 34 (adattato)

(62)L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della  È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale  rispetto alla direttiva 2002/91/CE  alla direttiva precedente . L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente  dalla direttiva precedente .

🡻 2010/31/UE considerando 35 (adattato)

(63) È opportuno che la presente direttiva faccia salvi  gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e  alle date di  applicazione delle di applicazione della direttiva 2002/91/CE  direttive di cui all'allegato VIII, parte B. 

🡻 2010/31/UE (adattato)

 nuovo

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

1.    La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici  e la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra degli edifici  all'interno dell'Unione  per conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050  tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.

2.    Le disposizioni della presente direttiva riguardano:

a)il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;

b)l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;

c)l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di:

i)edifici esistenti,  e  unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti;

ii)elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio quando sono rinnovati o sostituiti; nonché

iii)sistemi tecnici per l'edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;

 nuovo

d)l'applicazione di norme minime di prestazione energetica agli edifici esistenti e alle unità immobiliari esistenti;

e)i passaporti di ristrutturazione;

f)i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici;

g)le infrastrutture di mobilità sostenibile all'interno e in prossimità degli edifici; e

h)gli edifici intelligenti;

🡻 2010/31/UE (adattato)

 nuovo

d)i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero;

ie)la certificazione  della prestazione  energetica degli edifici o delle unità immobiliari;

jf)l'ispezione periodica degli impianti di riscaldamento  , ventilazione  e condizionamento d'aria negli edifici; e

kg)i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica  , i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza  e i rapporti di ispezione.

3.    I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il  TFUE  trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Essi sono notificati alla Commissione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono si applicano le definizioni seguenti:

1."edificio": costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;

 nuovo

2."edificio a emissioni zero": edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I, nel quale il fabbisogno molto basso di energia è interamente coperto da fonti rinnovabili generate in loco da una comunità di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata] o da un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento, conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III;

🡻 2010/31/UE (adattato)

 nuovo

32."edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I  , che non può essere inferiore al livello ottimale in funzione dei costi per il 2023 comunicato dagli Stati membri conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, nel quale  .iIl fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere  è  coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze;

 nuovo

4."norme minime di prestazione energetica": regole in forza delle quali gli edifici esistenti soddisfano un requisito di prestazione energetica nell'ambito di un ampio piano di ristrutturazione di un parco immobiliare o a una soglia di intervento sul mercato (vendita o locazione) in un periodo di tempo o entro una data specifica, incentivando in tal modo la ristrutturazione degli edifici esistenti

5."enti pubblici": le "amministrazioni aggiudicatrici" definite all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 53 .

🡻 2018/844 articolo 1, punto 1, lettera a)

 nuovo

63."sistema tecnico per l'edilizia": apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione  e lo stoccaggio  di  energia rinnovabile  elettrica in loco, o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

🡻 2018/844 articolo 1, punto 1, lettera b)

73a."sistema di automazione e controllo dell'edificio": sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;

🡻 2010/31/UE

84."prestazione energetica di un edificio": quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda e l'illuminazione;

95."energia primaria": energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

 nuovo

10."fattore di energia primaria non rinnovabile": energia primaria non rinnovabile per un dato vettore energetico, comprese l'energia fornita e le spese generali di fornitura di energia considerate ai punti di uso, divisa per l'energia fornita;

11."fattore di energia primaria rinnovabile": energia primaria rinnovabile proveniente da una fonte energetica in loco vicina o distante, fornita via un dato vettore energetico, comprendente l'energia fornita e le spese generali di fornitura di energia considerate ai punti di uso, divisa per l'energia fornita;

12."fattore di energia primaria totale": somma ponderata dei fattori di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile per un dato vettore energetico;

🡻 2010/31/UE (adattato)

 nuovo

136."energia da fonti rinnovabili": energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare  (eliotermica e fotovoltaica)  aerotermica  e  geotermica, idrotermica  da calore ambientale, maremotrice, del moto ondoso  e  altre  forme di energia marina, energia idroelettrica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione, e biogas;

147."involucro di un edificio": elementi integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno;

158."unità immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;

169."elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio;

 nuovo

17."abitazione": l'insieme di vani o anche un solo vano situato in un edificio permanente o in una parte strutturalmente distinta di esso destinato funzionalmente ad uso di alloggio di una famiglia tutto l'anno;

18."passaporto di ristrutturazione": documento che fornisce una tabella di marcia su misura per la ristrutturazione di un determinato edificio, in varie fasi che ne miglioreranno sensibilmente la prestazione energetica;

19."ristrutturazione profonda": ristrutturazione che trasforma un edificio o un'unità immobiliare;

a)entro il 1° gennaio 2030 in un edificio a energia quasi zero;

b)dal 1° gennaio 2030 in un edificio a zero emissioni;

20."ristrutturazione profonda per fasi": ristrutturazione profonda effettuata in più fasi, secondo le indicazioni del passaporto di ristrutturazione conformemente all'articolo 10;

🡻 2010/31/UE (adattato)

2110."ristrutturazione importante": ristrutturazione di un edificio quando:

a)il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici per l'edilizia supera il 25 % del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale è situato; oppure

b)la ristrutturazione riguarda più del 25 % della superficie dell'involucro dell'edificio;

   gli Stati membri possono scegliere di applicare l'opzione di cui alla lettera a) o quella di cui alla lettera b);

 nuovo

22."emissioni operative di gas a effetto serra": emissioni di gas a effetto serra associate al consumo energetico dei sistemi tecnici per l'edilizia nel corso dell'uso e del funzionamento dell'edificio;

23."emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita": emissioni di gas a effetto serra combinate associate all'edificio durante tutte le fasi del ciclo di vita, partendo dalla "culla" (estrazione delle materie prime usate nella costruzione dell'edificio), attraverso la produzione e la trasformazione dei materiali e la fase di funzionamento dell'edificio, fino alla "tomba" (smantellamento dell'edificio e riutilizzo, riciclaggio, altro recupero e smaltimento dei materiali);

24."potenziale di riscaldamento globale (GWP, Global Warming Potential) nel corso del ciclo di vita": indicatore che quantifica il contributo potenziale al riscaldamento globale di un edificio nell'arco del suo ciclo di vita completo;

25."divergenza di interessi": la divergenza di interessi definita all'articolo 2, punto 52, della [direttiva Efficienza energetica rifusa];

26."povertà energetica": la povertà energetica definita all'articolo 2, punto 49, della [direttiva Efficienza energetica rifusa];

27."famiglie vulnerabili": famiglie in condizioni di povertà energetica o famiglie, comprese quelle a reddito medio-basso, particolarmente esposte ai costi energetici elevati e prive dei mezzi per ristrutturare l'edificio che occupano;

🡻 2010/31/UE (adattato)

2811."norma europea": norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e messa a disposizione per uso pubblico;

2912."attestato di prestazione energetica": documento riconosciuto da uno Stato membro o da una persona giuridica da esso designata in cui figura il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica di un edificio o di un'unità immobiliare effettuato seguendo una metodologia adottata in conformità dell'articolo 43;

3013."cogenerazione": produzione simultanea, in un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;

3114."livello ottimale in funzione dei costi": livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:

a)il costo più basso è determinato tenendo conto di quanto segue:

 nuovo

i) la categoria e l'uso dell'edificio interessato:

🡻 2010/31/UE

 nuovo

ii) i costi di investimento legati all'energia  in base alle previsioni ufficiali  ;,

iii) i costi di manutenzione e di funzionamento, (compresi i costi energetici, e i risparmi,  tenendo conto dei costi delle quote di gas a effetto serra; 

 nuovo

iv) le esternalità ambientali e sanitarie del consumo di energia;

🡻 2010/31/UE (adattato)

 nuovo

v) la tipologia edilizia interessata gli utili derivanti dalla produzione di energia)  in loco  , se del caso;,

vi) e gli eventuali costi di  gestione dei rifiuti ; e

b)il ciclo di vita economico stimato è determinato da ciascuno Stato membro. Esso  e  si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso, oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi.

Il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva;

 nuovo

32."punto di ricarica": punto di ricarica definito all'articolo 2, punto 41, del [regolamento AFIR];

33."microsistema isolato": ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nel 2022, ove non esista alcun collegamento con altri sistemi;

34."ricarica intelligente": ricarica intelligente definita all'articolo 2, punto 14 terdecies, della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata];

35."ricarica bidirezionale": ricarica bidirezionale definita all'articolo 2, punto 14 quindecies, della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata];

36."norme sul portafoglio ipotecario": meccanismi che incentivano i prestatori di mutui ipotecari ad aumentare la prestazione energetica mediana del portafoglio di edifici coperti dai loro mutui ipotecari e a incoraggiare i potenziali clienti a migliorare la prestazione energetica dei loro beni immobiliari in linea con l'ambizione dell'Unione in materia di decarbonizzazione e con i pertinenti obiettivi energetici nel settore del consumo energetico degli edifici, sulla base della definizione di attività economiche sostenibili nella tassonomia dell'UE;

37."registro digitale degli edifici": repertorio comune di tutti i dati edilizi pertinenti compresi i dati relativi alla prestazione energetica, quali gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione e gli indicatori di predisposizione all'intelligenza degli edifici, che agevola il processo decisionale informato e la condivisione di informazioni nel settore edile, tra i proprietari e gli occupanti, gli istituti finanziari e le autorità pubbliche;

🡻 2010/31/UE

3815."impianto di condizionamento d'aria": complesso dei componenti necessari per un impianto di trattamento dell'aria interna che permette di controllare o abbassare la temperatura;

🡻 2018/844 articolo 1, punto 1, lettera c)

nuovo

3915 bis."impianto di riscaldamento": complesso dei componenti necessari per un trattamento dell'aria interna che permette di aumentare la temperatura;

4015 ter."generatore di calore": la parte di un impianto di riscaldamento che genera calore utile  per gli usi indicati nell'allegato I,  avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:

a)la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;

b)l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;

c)la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;

4115 quater."contratti di rendimento energetico": i contratti di rendimento energetico definiti all'articolo 2 punto (27), punto 29, della direttiva (UE) …/… [rifusione direttiva Efficienza energetica]direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 54 ;

🡻 2010/31/UE

4216."caldaia": complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a dei fluidi il calore prodotto dalla combustione;

4317."potenza nominale utile": potenza termica massima, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;

18."pompa di calore": macchina, dispositivo o impianto che trasferisce calore dall'ambiente naturale come l'aria, l'acqua o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore ad una maggiore temperatura. Nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall'edificio all'ambiente naturale;

4419."teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi o di processi di lavorazione;

 nuovo

45."superficie coperta utile": superficie di un edificio necessaria come parametro per quantificare le condizioni d'uso specifiche espresse per unità di superficie coperta e per l'applicazione delle semplificazioni e delle regole di suddivisione in zone e di (ri)assegnazione;

46."superficie di riferimento": superficie coperta utilizzata come dimensione di riferimento per la valutazione della prestazione energetica di un edificio, calcolata come la somma delle superfici utili degli spazi all'interno dell'involucro dell'edificio specificato;

47."limite della valutazione": limite entro il quale l'energia fornita ed esportata è misurata o calcolata;

48."in loco": luogo e area di ubicazione dell'edificio e l'edificio stesso;

49."energia da fonti rinnovabili prodotta nelle vicinanze": energia da fonti rinnovabili prodotta entro un perimetro locale o distrettuale dell'edificio valutato, che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)può essere distribuita e consumata solo entro il perimetro locale e distrettuale attraverso una rete di distribuzione dedicata;

b)permette di calcolare un fattore di energia primaria specifico valido solo per l'energia da fonti rinnovabili prodotta entro quel perimetro locale e distrettuale; e

c)può essere consumata in loco nell'edificio valutato mediante una connessione dedicata alla fonte di produzione, che richiede attrezzature specifiche per l'approvvigionamento e la misurazione sicuri dell'energia destinata all'autoconsumo dell'edificio valutato;

50."servizi di prestazione energetica degli edifici (energy performance of buildings, EPB)": servizi quali il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, l'acqua calda per uso domestico e l'illuminazione e altri servizi per i quali il consumo energetico è preso in considerazione nella prestazione energetica degli edifici;

51."fabbisogno energetico": energia che deve essere fornita o estratta da un ambiente condizionato per mantenervi le condizioni ambientali auspicate per un dato periodo di tempo senza tener conto delle inefficienze del sistema tecnico per l'edilizia;

52."consumo energetico": l'immissione di energia in un sistema tecnico per l'edilizia per fornire un servizio EPB destinato a soddisfare un fabbisogno energetico;

53."autoconsumata": parte dell'energia rinnovabile prodotta in loco o nelle vicinanze consumata da sistemi tecnici in loco per i servizi EPB;

54."altri consumi in loco": energia consumata in loco per usi diversi dai servizi EPB; può comprendere apparecchiature, carichi vari e ausiliari o punti di ricarica per elettromobilità;

55."intervallo di calcolo": intervallo di tempo discreto usato per il calcolo della prestazione energetica;

56."energia fornita": energia, espressa per vettore energetico, fornita ai sistemi tecnici per l'edilizia attraverso il limite di valutazione per soddisfare gli usi considerati o per produrre l'energia ai fini dell'esportazione;

57."energia esportata": espressa per vettore energetico e per fattore di energia primaria, quota di energia rinnovabile esportata verso la rete anziché essere usata in loco per autoconsumo o per altri usi;

🡻 2018/844 articolo 1, punto 1, lettera d)

20."microsistema isolato": il microsistema isolato quale definito dall'articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 55 .

🡻 2018/844 articolo 1, punto 2 (adattato)

Articolo 32 bis

 Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici  Strategia di ristrutturazione a lungo termine

🡻 2018/1999 articolo 53, punto 1, lettera a)

 nuovo

1.    Ogni Stato membro stabilisce una strategia a lungo termine  un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici  per sostenere  garantire  la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli  allo scopo di trasformare gli  edifici esistenti in edifici a energia quasi zero  edifici a emissioni zero .

Ogni strategia di ristrutturazione a lungo termine  piano nazionale di ristrutturazione  prevede:

🡻 2018/844 articolo 1, punto 2

 nuovo

a)una rassegna del parco immobiliare nazionale  per tipi di edifici, epoche di costruzione e zone climatiche differenti  , fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla prevista percentuale di edifici ristrutturati nel 2020  sulla banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica in applicazione dell'articolo 19, una rassegna delle barriere di mercato e dei fallimenti del mercato e una rassegna delle capacità dei settori dell'edilizia, dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile  ;

b)l'individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi, in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto, se possibile, delle potenziali soglie di intervento pertinenti nel ciclo di vita degli edifici;

c)politiche e azioni volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese le ristrutturazioni profonde ottenibili per fasi successive, e a sostenere misure e ristrutturazioni mirate ed efficaci in termini di costi, ad esempio attraverso l'introduzione di un sistema facoltativo di "passaporto" di ristrutturazione degli edifici;

d)una rassegna delle politiche e delle azioni rivolte ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori, ai problemi derivanti dalla frammentazione degli incentivi e ai fallimenti del mercato, nonché una panoramica delle pertinenti azioni nazionali che contribuiscono ad alleviare la povertà energetica;

e)politiche e azioni rivolte a tutti gli edifici pubblici;

f)una rassegna delle iniziative nazionali volte a promuovere le tecnologie intelligenti ed edifici e comunità interconnessi, nonché le competenze e la formazione nei settori edile e dell'efficienza energetica; e

g)una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato, come quelli connessi alla salute, alla sicurezza e alla qualità dell'aria.

 nuovo

b)una tabella di marcia con obiettivi stabiliti a livello nazionale e indicatori di progresso misurabili in vista dell'obiettivo della neutralità climatica nel 2050 al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a emissioni zero entro il 2050;

c)una rassegna delle politiche e delle misure, attuate e previste, a sostegno dell'esecuzione della tabella di marcia in applicazione della lettera b); e

d)una panoramica del fabbisogno d'investimenti per l'attuazione del piano nazionale di ristrutturazione, delle fonti e delle misure di finanziamento, delle risorse amministrative per la ristrutturazione degli edifici.

La tabella di marcia di cui alla lettera b) comprende obiettivi nazionali per il 2030, il 2040 e il 2050 per quanto riguarda il tasso annuo di ristrutturazione energetica, il consumo di energia primaria e finale del parco immobiliare nazionale con le relative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra operative; scadenze specifiche entro le quali gli edifici dovranno ottenere classi di prestazione energetica superiori a quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 1, entro il 2040 e il 2050, in linea con il percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero; una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato; stime del contributo del piano di ristrutturazione edilizia per conseguire l'obiettivo nazionale vincolante dello Stato membro in materia di emissioni di gas a effetto serra in applicazione del regolamento (UE).../... [regolamento sulla condivisione degli sforzi riveduto], gli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica conformemente alla direttiva (UE).../... [rifusione direttiva Efficienza energetica], gli obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili, compreso l'obiettivo indicativo della quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata] e l'obiettivo climatico dell'UE nel 2030 e quello della neutralità climatica dell'Unione nel 2050 conformemente al regolamento (UE) 2021/1119.

2.    Ogni cinque anni ciascuno Stato membro elabora e trasmette alla Commissione una proposta di piano nazionale di ristrutturazione edilizia servendosi del modello riportato nell'allegato II. Ciascuno Stato Membro trasmette la proposta di piano nell'ambito della proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1999 e, se lo Stato Membro trasmette un aggiornamento, anche la proposta di aggiornamento di cui all'articolo 14 di detto regolamento. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 1, di detto regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione la prima proposta di piano di ristrutturazione edilizia entro il 30 giugno 2024.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 2

 nuovo

2.    Nella strategia di ristrutturazione a lungo termine ogni Stato membro fissa una tabella di marcia con misure e indicatori di progresso misurabili stabiliti a livello nazionale in vista dell'obiettivo di lungo termine per il 2050 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nell'Unione dell'80-95 % rispetto al 1990; ciò al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e di facilitare la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La tabella di marcia include tappe indicative per il 2030, il 2040 e il 2050 e specifica il modo in cui esse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione conformemente alla direttiva 2012/27/UE.

3.    Per sostenere la mobilitazione degli investimenti nella ristrutturazione necessaria a conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri facilitano l'accesso a meccanismi appropriati per:

a)aggregare i progetti, anche mediante piattaforme o gruppi di investimento e mediante consorzi di piccole e medie imprese, per consentire l'accesso degli investitori, nonché pacchetti di soluzioni per potenziali clienti;

b)ridurre il rischio percepito delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato;

c)usare i fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato;

d)orientare gli investimenti verso un parco immobiliare pubblico efficiente sotto il profilo energetico, in linea con la nota di un orientamento di Eurostat; e

e)fornire strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici per i consumatori, denominati "one-stop-shop", e servizi di consulenza in materia di ristrutturazioni e di strumenti finanziari per l'efficienza energetica.

4.    La Commissione raccoglie e diffonde, almeno alle autorità pubbliche, le migliori prassi riguardanti sistemi efficaci di finanziamento pubblico e privato per le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica, nonché informazioni sui sistemi relativi all'aggregazione di progetti di ristrutturazione su piccola scala a fini di efficienza energetica. La Commissione individua e diffonde le migliori prassi in merito agli incentivi finanziari per le ristrutturazioni dal punto di vista dei consumatori, tenendo conto delle differenze esistenti tra gli Stati membri per quanto concerne l'efficienza in termini di costi.

35.    Per sostenere lo sviluppo della propria strategia di ristrutturazione a lungo termine  del proprio piano di ristrutturazione edilizia  , ogni Stato membro organizza una consultazione pubblica  sulla proposta del piano  sulla strategia in questione prima della presentazione dello stesso alla Commissione.  Alla consultazione pubblica partecipano in particolare le autorità locali e regionali, e altri partner socioeconomici tra cui la società civile e gli enti che si occupano delle famiglie vulnerabili.  Ogni Stato membro allega una sintesi dei risultati di tale consultazione pubblica alla sua strategia di ristrutturazione a lungo termine  alla proposta di piano di ristrutturazione edilizia  .

Durante l'attuazione della propria strategia di ristrutturazione a lungo termine ogni Stato membro stabilisce le modalità relative alla consultazione in modo inclusivo.

 nuovo

4.    La Commissione valuta, nelle proposte dei piani nazionali di ristrutturazione edilizia, in particolare se:

a)il livello di ambizione degli obiettivi stabiliti a livello nazionale è sufficiente e in linea con gli impegni nazionali in materia di clima e energia figuranti nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima;

b)le politiche e misure sono sufficienti a conseguire gli obiettivi stabiliti a livello nazionale;

c)l'assegnazione delle risorse di bilancio e amministrative è sufficiente per l'attuazione del piano;

d)la consultazione pubblica di cui al paragrafo 3 è stata sufficientemente inclusiva; e

e)i piani sono conformi alle disposizioni di cui al paragrafo 1 e al modello riportato nell'allegato II.

Previa consultazione del comitato istituito con l'articolo 30, la Commissione può rivolgere raccomandazioni specifiche per paese agli Stati membri conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999.

Per quanto riguarda la prima proposta di piano di ristrutturazione edilizia, la Commissione può formulare raccomandazioni specifiche per paese agli Stati membri entro sei mesi dalla presentazione del piano da parte degli Stati membri.

5.    Nel piano definitivo di ristrutturazione edilizia ciascuno Stato membro tiene in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione. Lo Stato membro interessato, se decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa, illustra il motivo alla Commissione e rende note le sue ragioni.

6.    Ogni cinque anni ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il piano nazionale di ristrutturazione edilizia utilizzando il modello riportato nell'allegato II. Ciascuno Stato Membro trasmette il piano nell'ambito del piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e, se lo Stato Membro trasmette un aggiornamento, anche l'aggiornamento di cui all'articolo 14 di detto regolamento. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione il primo piano di ristrutturazione edilizia entro il 30 giugno 2025.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 2

 nuovo

76.    Ogni Stato membro allega  al successivo piano definitivo di ristrutturazione edilizia  i dettagli dell'attuazione della strategia di ristrutturazione a lungo termine  o del piano di ristrutturazione edilizia  più recente compresa l'attuazione delle politiche e delle azioni previste..  Ogni Stato membro indica se i propri obiettivi nazionali sono stati conseguiti. 

 nuovo

8.    Ciascuno Stato membro include nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, a norma degli articoli 17 e 21 del regolamento (UE) 2018/1999, informazioni sulla realizzazione degli obiettivi nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b), di tale articolo e sul contributo del piano di ristrutturazione edilizia al conseguimento dell'obiettivo nazionale vincolante dello Stato membro in materia di emissioni di gas a effetto serra in applicazione del regolamento (UE).../... [regolamento sulla condivisione degli sforzi riveduto], degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica conformemente alla direttiva (UE).../...[direttiva Efficienza energetica rifusa], degli obiettivi dell'Unione in materia di energie rinnovabili, compreso l'obiettivo indicativo della quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata], dell'obiettivo climatico dell'UE nel 2030 e di quello della neutralità climatica nel 2050 conformemente al regolamento (UE) 2021/1119.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 2

7.    Ogni Stato membro può ricorrere alla propria strategia di ristrutturazione a lungo termine per far fronte ai rischi connessi all'intensa attività sismica e agli incendi che interessano le ristrutturazioni destinate a migliorare l'efficienza energetica e la durata degli edifici.

🡻 2018/1999 articolo 53, punto 1, lettera b)

8.    La strategia di ristrutturazione a lungo termine di ciascuno Stato membro è trasmessa alla Commissione nell'ambito del rispettivo piano nazionale integrato definitivo per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 56 . In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, la prima strategia di ristrutturazione a lungo termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo è trasmessa alla Commissione entro il 10 marzo 2020.

🡻 2010/31/UE (adattato)

nuovo

Articolo 43

Adozione di una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici

Gli Stati membri applicano una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici in conformità del quadro generale comune di cui all'allegato I.

Tale metodologia è adottata a livello nazionale o regionale.

Articolo 54

Fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica

1.    Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere  almeno  livelli ottimali in funzione dei costi. La prestazione energetica è calcolata conformemente alla metodologia di cui all'articolo 43. I livelli ottimali in funzione dei costi sono calcolati conformemente al quadro metodologico comparativo di cui all'articolo 65 una volta che il quadro sia stabilito.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio quando sono sostituiti o rinnovati, al fine di raggiungere  almeno  livelli ottimali in funzione dei costi.

Nel fissare i requisiti, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.

Tali requisiti tengono conto delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi, quali una ventilazione inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età.

Gli Stati membri non sono tenuti a fissare requisiti minimi di prestazione energetica che non siano efficaci sotto il profilo dei costi rispetto al ciclo di vita economico stimato.

 Gli Stati membri rivedono  iI requisiti minimi di prestazione energetica sono riveduti a scadenze regolari non superiori a cinque anni e, se necessario  li aggiornano  in funzione dei progressi tecnici nel settore edile  , dei risultati del calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi di cui all'articolo 6, e degli aggiornamenti degli obiettivi e delle politiche nazionali in materia di energia e clima  .

 nuovo

2.    Gli Stati membri possono decidere di adattare i requisiti di cui al paragrafo 1 agli edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree o del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto.

🡻 2010/31/UE (adattato)

 nuovo

32.    Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie edilizie:

a)edifici ufficialmente protetti come patrimonio designato o in virtù del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica implichi un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;

ab)edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

bc)fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sulla prestazione energetica;

cd)edifici residenziali che sono usati o sono destinati ad essere usati meno di quattro mesi all'anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell'anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 % del consumo che risulterebbe dall'uso durante l'intero anno;

de)fabbricati indipendenti con superficie coperta utile totale inferiore a 50 m2.

Articolo 65

Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi
di prestazione energetica

1.    Entro il 30 giugno 2011Alla Commissione stabilisce mediante  è conferito il potere di adottare  atti delegati in conformità degli articoli dell'articolo 2923, 24 e 25  in merito a  un quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.  Entro il 30 giugno 2026 la Commissione rivede il quadro metodologico comparativo per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti e dei singoli elementi edilizi. 

Il quadro metodologico comparativo è stabilito conformemente all'allegato VIIIII e distingue tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti e tra diverse tipologie edilizie.

2.    Gli Stati membri calcolano livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica avvalendosi del quadro metodologico comparativo stabilito conformemente al paragrafo 1 e di parametri pertinenti, quali le condizioni climatiche e l'accessibilità pratica delle infrastrutture energetiche, e comparano i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, con i relativi risultati. Gli Stati membri  aggiornano e  trasmettono tale relazione alla Commissione ad intervalli regolari non superiori a cinque anni. La prima relazione è trasmessa entro il 30 giugno 2012.  La prima relazione basata sul quadro metodologico riveduto in applicazione del paragrafo 1 è trasmessa entro il 30 giugno 2028. 

3.    Se il risultato della comparazione effettuata conformemente al paragrafo 2 indica che i requisiti minimi di prestazione energetica vigenti sono  oltre il 15  sensibilmente meno efficienti dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica, gli Stati membri interessati  includono nella relazione  devono giustificare tale differenza per iscritto alla Commissione nella relazione di cui al paragrafo 2, corredata, nella misura in cui il divario non possa essere giustificato, di un piano che identifichi le misure idonee per la ridurre sensibilmente il divario entro il termine per revisione dei requisiti di prestazione energetica di cui all'articolo 54 paragrafo 1.

4.    La Commissione pubblica una relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri per conseguire livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 3

Articolo 76

Edifici di nuova costruzione

 nuovo

1.    Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dalle date seguenti, gli edifici di nuova costruzione siano a emissioni zero conformemente all'allegato III:

a)dal 1° gennaio 2027, gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici o di proprietà di questi ultimi; e

b)dal 1° gennaio 2030, tutti gli edifici di nuova costruzione;

🡻 2018/844 articolo 1, punto 3 (adattato)

 nuovo

1.  Fino all'applicazione dei requisiti di cui al primo comma,  gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché  provvedono affinché tutti  gli edifici di nuova costruzione  siano almeno a energia quasi zero e  soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all'articolo 55.

 nuovo

2.    Gli Stati membri provvedono affinché il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del ciclo di vita sia calcolato conformemente all'allegato III e reso noto mediante l'attestato di prestazione energetica dell'edificio:

a)dal 1° gennaio 2027, per tutti gli edifici di nuova costruzione con superficie coperta utile superiore a 2000 metri quadri; e

b)dal 1° gennaio 2030, per tutti gli edifici di nuova costruzione.

3.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 che integrino la presente direttiva per adeguare l'allegato III al progresso tecnologico e all'innovazione, fissare le soglie massime di prestazione energetica di cui all'allegato III agli edifici ristrutturati e adattarle per gli edifici a zero emissioni.

4.    Per i nuovi edifici gli Stati membri tengono conto delle questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza antincendio, i rischi connessi all'intensa attività sismica, l'accessibilità per le persone con disabilità. Gli Stati membri tengono conto anche degli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio del carbonio negli o sugli edifici.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 3

2.    Gli Stati membri garantiscono che, prima dell'inizio dei lavori di costruzione degli edifici di nuova costruzione, si tenga conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili.

🡻 2010/31/UE

Articolo 87

Edifici esistenti

1.    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la prestazione energetica degli edifici, o di loro parti, destinati a subire ristrutturazioni importanti sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all'articolo 54 per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

Tali requisiti si applicano all'edificio o all'unità immobiliare oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In aggiunta o in alternativa, i requisiti possono essere applicati agli elementi edilizi ristrutturati.

2.    Gli Stati membri adottano le misure necessarie, inoltre, per garantire che la prestazione energetica degli elementi edilizi, che fanno parte dell'involucro dell'edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio e sono destinati ad essere sostituiti o rinnovati, soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

Gli Stati membri stabiliscono i requisiti minimi di prestazione energetica conformemente all'articolo 4.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 4 (adattato)

 nuovo

3.    Per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri incoraggiano sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.  Gli Stati membri  , e prendono in considerazione  , per quanto concerne gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti,  le questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni,  l'adattamento ai cambiamenti climatici,  la sicurezza antincendio, e i rischi connessi all'intensa attività sismica  , l'eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l'amianto, l'accessibilità per le persone con disabilità  .

 nuovo

Articolo 9

Norme minime di prestazione energetica

1.    Gli Stati membri provvedono affinché:

a)gli edifici e le unità immobiliari di proprietà di enti pubblici conseguano al più tardi

i)dopo il 1º gennaio 2027, almeno la classe di prestazione energetica F; e

ii)dopo il 1º gennaio 2030, almeno la classe di prestazione energetica E;

b)gli edifici e le unità immobiliari non residenziali, diversi da quelli di proprietà di enti pubblici, conseguano al più tardi

i)dopo il 1º gennaio 2027, almeno la classe di prestazione energetica F; e

ii)dopo il 1º gennaio 2030, almeno la classe di prestazione energetica E;

c)gli edifici e le unità immobiliari residenziali conseguano al più tardi

i)dopo il 1º gennaio 2030, almeno la classe di prestazione energetica F; e

ii)dopo il 1º gennaio 2033, almeno la classe di prestazione energetica E;

Nella tabella di marcia di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri stabiliscono scadenze specifiche entro le quali gli edifici dovranno ottenere classi di prestazione energetica superiori a quelle indicate al presente paragrafo entro il 2040 e il 2050, in linea con il percorso di trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero.

2.    Oltre alle norme minime di prestazione energetica stabilite in applicazione del paragrafo 1, ciascuno Stato membro può stabilire norme minime di prestazione energetica per la ristrutturazione di tutti gli altri edifici esistenti.

Laddove stabilite, le norme minime di prestazione energetica sono concepite nell'ottica della tabella di marcia nazionale, degli obiettivi 2030, 2040 e 2050 contenuti nel piano di ristrutturazione edilizia dello Stato membro e della trasformazione del parco immobiliare nazionale in edifici a emissioni zero entro il 2050.

3.    Conformemente all'articolo 15, gli Stati membri sostengono il rispetto delle norme minime di prestazione energetica mediante tutte le seguenti misure:

a)misure finanziarie adeguate, in particolare quelle destinate alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica o che vivono in alloggi di edilizia popolare, in linea con l'articolo 22 della direttiva (UE).../.. [direttiva Efficienza energetica rifusa];

b)assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici;

c)regimi di finanziamento integrati;

d)eliminazione degli ostacoli di natura non economica, tra cui la divergenza di interessi; e

e)monitoraggio dell'impatto sociale, in particolare sui più vulnerabili.

4.    Se un edificio è ristrutturato per conformarsi a una norma minima di prestazione energetica, gli Stati membri assicurano il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica degli elementi edilizi in applicazione dell'articolo 5 e, in caso di ristrutturazioni importanti, dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici esistenti a norma dell'articolo 8.

5.    Gli Stati membri possono decidere di non applicare le norme minime di prestazione energetica di cui ai paragrafi 1 e 2 per le categorie edilizie seguenti:

a)edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree o del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto delle norme implichi un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;

b)edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

c)fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo non superiore a due anni, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali usati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sulla prestazione energetica;

d)edifici residenziali che sono usati o sono destinati ad essere usati meno di quattro mesi all'anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell'anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 % del consumo che risulterebbe dall'uso durante l'intero anno;

e)fabbricati indipendenti con una superficie utile coperta totale inferiore a 50 m2.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'attuazione delle norme minime di prestazione energetica di cui ai paragrafi 1 e 2, compresi adeguati meccanismi di monitoraggio e sanzioni conformemente all'articolo 31.

Articolo 10

Passaporto di ristrutturazione

1.    Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione, conformemente all'articolo 29, adotta atti delegati che integreranno la presente direttiva istituendo, per i passaporti di ristrutturazione, un quadro europeo comune basato sui criteri di cui al paragrafo 2.

2.    Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri introducono un sistema di passaporti di ristrutturazione basato sul quadro comune stabilito a norma del paragrafo 1.

3.    Il passaporto di ristrutturazione è conforme ai requisiti seguenti:

a)è rilasciato da un esperto qualificato e certificato previa visita in loco;

b)comprende una tabella di marcia di ristrutturazione che stabilisce una sequenza di fasi di ristrutturazione che si integrano l'una sull'altra ai fini della trasformazione di un edificio in un edificio a zero emissioni entro il 2050;

c)indica i benefici attesi in termini di risparmio energetico, risparmi sulle bollette energetiche e riduzioni delle emissioni operative di gas a effetto serra, nonché i benefici più ampi in termini di salute e comfort e il miglioramento della capacità di adattamento dell'edificio ai cambiamenti climatici; e

d)contiene informazioni sulle possibilità di sostegno finanziario e tecnico.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 5 (adattato)

 nuovo

Articolo 118

Impianti tecnici per l'edilizia, la mobilità elettrica e l'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza

1.    Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l'edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e al dimensionamento, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l'edilizia installati negli edifici  nuovi o  esistenti. Gli Stati membri possono altresì applicare tali requisiti agli edifici di nuova costruzione.  Nello stabilire i requisiti, gli Stati membri tengono conto delle condizioni di progettazione e delle condizioni di funzionamento tipiche o medie. 

I requisiti di impianto sono stabiliti per il caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento di sistemi tecnici per l'edilizia e si applicano per quanto tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile.

 nuovo

Gli Stati membri possono fissare requisiti relativi alle emissioni di gas a effetto serra dei generatori di calore o al tipo di combustibile che utilizzano a condizione che detti requisiti non costituiscano un ostacolo ingiustificato al mercato.

Gli Stati membri provvedono affinché i requisiti da essi stabiliti per i sistemi tecnici per l'edilizia raggiungano almeno i livelli ottimali in funzione dei costi più recenti.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 5

2.    Gli Stati membri impongono che i nuovi edifici, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, siano dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, quando giustificato, in una determinata zona riscaldata dell'unità immobiliare. Negli edifici esistenti l'installazione di tali dispositivi autoregolanti è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

 nuovo

3.    Gli Stati membri impongono che gli edifici a emissioni zero siano dotati di dispositivi di misurazione e controllo per il monitoraggio e la regolazione della qualità dell'aria interna. Negli edifici esistenti l'installazione di tali dispositivi è obbligatoria quando l'edificio è sottoposto a una ristrutturazione importante, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile.

4.    Gli Stati membri provvedono affinché, quando si installa un sistema tecnico per l'edilizia, si valuti la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio in modo che rimangano disponibili e possano essere usati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 5 (adattato)

 nuovo

Articolo 12

 Infrastrutture per la mobilità sostenibile 

12.    Per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci  cinque  posti auto, gli Stati membri provvedono:

a)all'installazione di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 57 ,

 nuovo

b)all'installazione del pre-cablaggio per ciascun posto auto per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici e

c)ad almeno un posto bici per ciascun posto auto

🡻 2018/844 articolo 1, punto 5 (adattato)

e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici se (a) il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio,; or (b) il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

 nuovo

Gli Stati membri provvedono affinché il pre-cablaggio sia dimensionato in modo da consentire l'uso simultaneo del numero previsto di punti di ricarica.

In deroga al primo comma, lettera a), per i nuovi edifici adibiti a uffici e gli edifici adibiti a uffici sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di cinque posti auto, gli Stati membri provvedono all'installazione di almeno un punto di ricarica ogni due posti auto.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 5 (adattato)

 nuovo

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° gennaio 2023, sul potenziale contributo di una politica immobiliare dell'Unione alla promozione della mobilità elettrica e, se del caso, propone misure a tale riguardo.

23.     Per  Gli Stati membri stabiliscono requisiti per l'installazione di un numero minimo di punti di ricarica per tutti gli edifici non residenziali con più di venti posti auto, entro il 1° gennaio 2025  entro il 1° gennaio 2027 gli Stati membri provvedono all'installazione di almeno un punto di ricarica ogni dieci posti auto e almeno un posto bici per ciascun posto auto. Per gli edifici occupati da enti pubblici o di proprietà di questi ultimi, entro il 1° gennaio 2033 gli Stati membri provvedono all'installazione del pre-cablaggio per almeno un posto auto su due. 

nuovo

3.    Gli Stati membri possono adeguare i requisiti relativi al numero di posti bici conformemente ai paragrafi 1 e 2 per categorie specifiche di edifici non residenziali in cui le biciclette sono generalmente meno usate come mezzo di trasporto.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 5

 nuovo

4.    Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 agli edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, e da esse occupati 58 .

45.    Per quanto riguarda gli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci  tre  posti auto, gli Stati membri assicurano:

a)l'installazione di infrastrutture di canalizzazione, segnatamente condotti per cavi elettrici,  del pre-cablaggio  in ogni posto auto per consentire l'installazione in una fase successiva di punti di ricarica per i veicoli elettrici;,  e 

 nuovo

b)l'installazione di almeno due posti bici per abitazione.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 5 (adattato)

dove: a)    il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio, o (b)    il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.

 nuovo

Gli Stati membri provvedono affinché il pre-cablaggio sia dimensionato in modo da consentire l'uso simultaneo dei punti di ricarica in tutti i posti parcheggio. Se nelle ristrutturazioni importanti non è possibile assicurare due posti biciclette per abitazione, gli Stati membri assicurano un numero adeguato di posti bici.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 5

 nuovo

56. Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi 12, 23 e 45 a determinate categorie di edifici laddove: a) con riguardo ai paragrafi 2 e 5, siano state presentate domande di licenza edilizia o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021; b) il pre-cablaggio le infrastrutture di canalizzazione necessario si basi su microsistemi isolati o gli edifici siano ubicati in regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale.

c)il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7 % del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio;

d)un edificio pubblico sia già disciplinato da requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di recepimento della direttiva 2014/94/UE.

 nuovo

6.    Gli Stati membri assicurano che i punti di ricarica di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 siano idonei alla ricarica intelligente e, se del caso, alla ricarica bidirezionale e siano gestiti in base a protocolli e norme di comunicazione comuni e non discriminatori, in modo interoperabile e nel rispetto di eventuali norme e protocolli giuridici negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 19, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE).../... [regolamento AFIR].

7.    Gli Stati membri incoraggiano i gestori dei punti di ricarica non accessibili al pubblico a gestirli conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE).../... [regolamento AFIR], ove applicabile.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 5 (adattato)

 nuovo

87.    Gli Stati membri prevedono misure volte a semplificare l'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali, nuovi ed esistenti, e a superare eventuali  eliminare  gli ostacoli normativi, comprese le procedure di autorizzazione e di approvazione, fatto salvo il diritto degli Stati membri in materia di proprietà e di locazione.  Gli Stati membri eliminano gli ostacoli all'installazione dei punti di ricarica negli edifici residenziali con posti auto, in particolare la necessità di ottenere il consenso del proprietario o dei comproprietari per un punto di ricarica privato ad uso personale. 

 nuovo

Gli Stati membri assicurano la disponibilità di assistenza tecnica per i proprietari di immobili e i locatari che intendono installare punti di ricarica.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 5 (adattato)

 nuovo

98.    Gli Stati membri prendono in considerazione la necessità di politiche coerenti  assicurano la coerenza delle politiche per l'edilizia,  la mobilità dolce e verde e la pianificazione urbana.

9.    Gli Stati membri provvedono affinché, quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, sia analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Fatto salvo l'articolo 12, gli Stati membri decidono se richiedere o meno il rilascio di un nuovo attestato di prestazione energetica.

Articolo 13

 Predisposizione degli edifici all'intelligenza 

110.    La Commissione Entro il 31 dicembre 2019, adotta un atto delegato  atti delegati  in conformità dell'articolo 2923, che integra la presente direttiva istituendo  relativi a  un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza. Tale valutazione si basa su un esame della capacità di un edificio o di un'unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete e di migliorare l'efficienza energetica e la prestazione complessiva.

In conformità dell'allegato IVIbis , il sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza  stabilisce :

a)stabilisce la definizione di indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza; e

b)stabilisce una metodologia per calcolarlo.

 nuovo

2.    Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 29, che prescriva l'applicazione del sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza, conformemente all'allegato IV, agli edifici non residenziali con potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 5 (adattato)

311.    Entro il 31 dicembre 2019 e Previa consultazione delle parti interessate, la Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le modalità tecniche per l'attuazione efficace del sistema di cui al paragrafo 110 del presente articolo, compreso un calendario per una fase di prova non vincolante a livello nazionale, e che chiarisce la complementarità del sistema agli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 1611.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3026, paragrafo 3.

 nuovo

4.    Entro il 31 dicembre 2025 e previa consultazione delle parti interessate, la Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le modalità tecniche per l'attuazione efficace del sistema di cui al paragrafo 2 agli edifici non residenziali con potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 14

Scambio dei dati

1.    Gli Stati membri provvedono affinché proprietari, locatari e gestori degli immobili possano avere accesso diretto ai dati dei propri sistemi edilizi. A loro richiesta l'accesso o i dati sono messi a disposizione di terzi. Gli Stati membri agevolano la piena interoperabilità dei servizi e dello scambio dei dati all'interno dell'Unione conformemente al paragrafo 6.

Ai fini della presente direttiva i dati dei sistemi edilizi comprendono almeno tutti i dati relativi alla prestazione energetica degli elementi edilizi, dei servizi edili, dei sistemi di automazione e controllo degli edifici, dei contatori e dei punti di ricarica per la mobilità elettrica.

2.    Al momento di stabilire le regole per la gestione e lo scambio dei dati, gli Stati membri o, qualora lo Stato membro abbia così disposto, le autorità competenti designate indicano le norme relative all'accesso ai dati dei sistemi edilizi da parte dei soggetti ammissibili in conformità del presente articolo e del quadro giuridico dell'Unione applicabile.

3.    Non sono imputati costi aggiuntivi al proprietario dell'edificio, al locatario o al gestore dell'edificio per l'accesso ai rispettivi dati o per la richiesta di metterli a disposizione di terzi. Spetta agli Stati membri fissare i costi dell'accesso ai dati da parte di altri soggetti ammissibili quali istituti finanziari, aggregatori, fornitori di energia, fornitori di servizi energetici e istituti nazionali di statistica o altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee. Gli Stati membri o, se del caso, le autorità competenti designate assicurano che i costi addebitati dai soggetti regolamentati che forniscono servizi di dati siano ragionevoli e debitamente giustificati.

4.    Le norme sull'accesso ai dati e la loro conservazione ai fini della presente direttiva devono essere conformi alla normativa pertinente dell'Unione. Il trattamento di dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 59 .

5.    La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i requisiti di interoperabilità e le procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

🡻 2010/31/UE

Articolo 9

Edifici a energia quasi zero

1.    Gli Stati membri provvedono affinché:

a)entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; e

b)a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.

Gli Stati membri elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tali piani nazionali possono includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia.

2.    Gli Stati membri procedono inoltre, sulla scorta dell'esempio del settore pubblico, alla definizione di politiche e all'adozione di misure, quali la fissazione di obiettivi, finalizzate a incentivare la trasformazione degli edifici ristrutturati in edifici a energia quasi zero e ne informano la Commissione nei piani nazionali di cui al paragrafo 1.

3.    I piani nazionali comprendono, tra l'altro, i seguenti elementi:

a)l'applicazione dettagliata nella pratica, da parte degli Stati membri, della definizione di edifici a energia quasi zero, tenuto conto delle rispettive condizioni nazionali, regionali o locali e con un indicatore numerico del consumo di energia primaria espresso in kWh/m2 anno. I fattori di energia primaria usati per la determinazione del consumo di energia primaria possono basarsi sui valori medi nazionali o regionali annuali e tener conto delle pertinenti norme europee;

b)obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in preparazione dell'attuazione del paragrafo 1;

c)informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate in virtù dei paragrafi 1 e 2 per promuovere gli edifici a energia quasi zero, compresi dettagli relativi ai requisiti e alle misure nazionali concernenti l'uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti ad una ristrutturazione importante stabiliti nell'ambito dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE e degli articoli 6 e 7 della presente direttiva.

4.    La Commissione valuta i piani nazionali di cui al paragrafo 1, in particolare l'adeguatezza delle misure previste dagli Stati membri in relazione agli obiettivi della presente direttiva. La Commissione, tenendo debitamente conto del principio di sussidiarietà, può chiedere ulteriori informazioni specifiche in merito ai requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. In tal caso, lo Stato membro interessato fornisce le informazioni richieste o propone modifiche entro nove mesi dalla richiesta della Commissione. In seguito alla valutazione, la Commissione può emettere una raccomandazione.

🡻 2018/1999 articolo 53, punto 3

5.    Nell'ambito della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione presenta ogni quattro anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi realizzati dagli Stati membri per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Sulla base di tali informazioni la Commissione, se necessario, elabora un piano d'azione e propone raccomandazioni e misure in conformità all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 per aumentare il numero di tali edifici e promuovere le migliori prassi per quanto concerne la trasformazione efficace sotto il profilo dei costi di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

🡻 2010/31/UE

6.    Gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in casi specifici e giustificati in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico dell'edificio interessato è negativa. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai principi delle pertinenti discipline legislative.

Articolo 1510

Incentivi finanziari e barriere di mercato

1.    In considerazione dell'importanza di mettere a disposizione adeguati strumenti di finanziamento e di altro tipo per favorire la prestazione energetica degli edifici e il passaggio a edifici a energia quasi zero, gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per esaminare gli strumenti più pertinenti sulla base delle circostanze nazionali.

 nuovo

1.    Gli Stati membri predispongono finanziamenti, misure di sostegno e altri strumenti consoni per affrontare le barriere di mercato e stimolare gli investimenti necessari nelle ristrutturazioni energetiche in linea con i rispettivi piani nazionali di ristrutturazione edilizia e nell'ottica di trasformare il loro parco immobiliare in edifici a emissioni zero entro il 2050

2.    Gli Stati membri adottano misure normative consone per rimuovere gli ostacoli di natura non economica alla ristrutturazione degli edifici. Per quanto riguarda gli edifici con più di un'unità immobiliare, tali misure possono includere l'eliminazione dei requisiti dell'unanimità nelle strutture di comproprietà o la possibilità per le strutture di comproprietà di beneficiare direttamente del sostegno finanziario.

3.    Gli Stati membri usano all'insegna dell'efficacia dei costi i finanziamenti nazionali e i finanziamenti disponibili stabiliti a livello dell'Unione, in particolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo sociale per il clima, i fondi della politica di coesione, InvestEU, i proventi delle aste per lo scambio di quote di emissioni in applicazione della direttiva 2003/87/CE [ETS modificato] e altre fonti di finanziamento pubblico.

4.    Per sostenere la mobilitazione degli investimenti, gli Stati membri promuovono l'introduzione di strumenti d'investimento e di finanziamento abilitanti, quali prestiti per l'efficienza energetica e mutui ipotecari per la ristrutturazione degli edifici, contratti di rendimento energetico, incentivi fiscali, sistemi di detrazioni fiscali, sistemi di detrazioni in fattura, fondi di garanzia, fondi destinati a ristrutturazioni profonde, fondi destinati alle ristrutturazioni che garantiscono una soglia minima significativa di risparmi energetici mirati e norme relative al portafoglio di mutui ipotecari. Essi orientano gli investimenti verso un parco immobiliare pubblico efficiente sotto il profilo energetico, in linea con gli orientamenti di Eurostat sulla registrazione dei contratti di rendimento energetico nei conti pubblici.

5.    Gli Stati membri agevolano l'aggregazione di progetti per consentire l'accesso degli investitori, nonché pacchetti di soluzioni per potenziali clienti.

Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che i prodotti di credito a favore dell'efficienza energetica per la ristrutturazione edilizia siano ampiamente proposti e in modo non discriminatorio dagli istituti finanziari e siano visibili e accessibili ai consumatori. Gli Stati membri provvedono affinché le banche e altri istituti finanziari e investitori ricevano informazioni sulle possibilità di partecipazione ai finanziamenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici.

6.    Gli Stati membri assicurano l'istituzione di strutture di assistenza tecnica, anche attraverso sportelli unici, rivolti a tutti gli operatori coinvolti nella ristrutturazione degli edifici, compresi i proprietari delle abitazioni, gli operatori amministrativi, finanziari ed economici e le piccole e medie imprese.

7.    Gli Stati membri mettono in atto misure e finanziamenti per promuovere l'istruzione e la formazione al fine di assicurare una forza lavoro sufficiente con un livello adeguato di competenze corrispondenti alle esigenze del settore edilizio.

🡻 2010/31/UE

 nuovo

84.    Su richiesta, la Commissione fornisce, se del caso, assistenza agli Stati membri nell'elaborazione di programmi di sostegno finanziario nazionali o regionali con l'obiettivo di accrescere  la prestazione  l'efficienza energetica degli edifici, in particolare di quelli esistenti, sostenendo lo scambio di migliori prassi tra gli enti o organismi nazionali o regionali competenti.

La Commissione raccoglie e diffonde, almeno alle autorità pubbliche, le migliori prassi riguardanti sistemi efficaci di finanziamento pubblico e privato per le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica, nonché informazioni sui sistemi relativi all'aggregazione di progetti di ristrutturazione su piccola scala a fini di efficienza energetica. La Commissione individua e diffonde le migliori prassi in merito agli incentivi finanziari per le ristrutturazioni dal punto di vista dei consumatori, tenendo conto delle differenze esistenti tra gli Stati membri per quanto concerne l'efficienza in termini di costi.

5.    Al fine di migliorare il finanziamento a sostegno dell'attuazione della presente direttiva e tenuto debito conto del principio di sussidiarietà, la Commissione presenta, preferibilmente entro il 2011, un'analisi concernente, in particolare:

a)l'efficacia, l'adeguatezza del livello e l'ammontare effettivamente impiegato dei fondi strutturali e dei programmi quadro utilizzati per accrescere l'efficienza energetica degli edifici, specialmente nel settore dell'edilizia abitativa;

b)l'efficacia del ricorso ai fondi della BEI e di altre istituzioni finanziarie pubbliche;

c)il coordinamento dei finanziamenti dell'Unione e nazionali e altre forme di sostegno che possono fungere da leva per incentivare gli investimenti nell'efficienza energetica nonché l'adeguatezza di tali finanziamenti per raggiungere gli obiettivi dell'Unione.

Sulla base di tale analisi e in conformità del quadro finanziario pluriennale, qualora lo ritenga opportuno la Commissione può in seguito presentare al Parlamento europeo e al Consiglio proposte relative a strumenti dell'Unione.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 6

 nuovo

96.    Gli Stati membri ancorano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare  la prestazione  l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti, determinati attraverso uno o più dei seguenti criteri:

a)la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione; in tal caso l'apparecchiatura o il materiale utilizzato per la ristrutturazione deve essere installato da un installatore con adeguato livello di certificazione o qualificazione  ed è conforme ai requisiti minimi di prestazione energetica degli elementi edilizi  ;

b)i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;

c)il miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione confrontando gli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione stessa;

d)i risultati di una diagnosi energetica;

e)i risultati di un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.

 nuovo

10.    Al più tardi dal 1º gennaio 2027 gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l'installazione di caldaie alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, prima del 2027, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione 60 e all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sui piani strategici della PAC 61 .

11.    Gli Stati membri incentivano con un maggiore sostegno finanziario, fiscale, amministrativo e tecnico le ristrutturazioni profonde e programmi consistenti che riguardano un ampio numero di edifici e si traducono in una riduzione complessiva di almeno il 30 % della domanda di energia primaria.

Gli Stati membri provvedono affinché una ristrutturazione profonda per fasi che ottiene incentivi finanziari pubblici segua le fasi indicate nel passaporto di ristrutturazione.

12.    Gli incentivi finanziari sono destinati in via prioritaria alle famiglie vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e alle persone che vivono in alloggi di edilizia popolare, in linea con l'articolo 22 della direttiva (UE).../... [direttiva Efficienza energetica rifusa].

13.    Nel fornire incentivi finanziari ai proprietari di edifici o unità immobiliari per la ristrutturazione di edifici o unità immobiliari affittati, gli Stati membri provvedono affinché gli incentivi finanziari vadano a beneficio sia dei proprietari che dei locatari, in particolare fornendo un sostegno locativo o imponendo limiti agli aumenti dei canoni di locazione.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 6

6 bis    Le banche dati degli attestati di prestazione energetica consentono la raccolta di dati relativi al consumo di energia, misurato o calcolato, degli edifici contemplati, compresi almeno gli edifici pubblici per i quali è stato rilasciato in conformità dell'articolo 12 un attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 13.

6 ter    Almeno i dati aggregati e resi anonimi conformemente ai requisiti dell'Unione e nazionali sulla protezione dei dati sono resi disponibili su richiesta per finalità statistiche e di ricerca e al proprietario dell'edificio.

🡻 2010/31/UE

 nuovo

7.    Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri offrano incentivi per edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni o elementi edilizi che vadano oltre i livelli ottimali in funzione dei costi.

Articolo 1611

Attestato di prestazione energetica

1.    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici.

L'attestato di prestazione energetica comprende la prestazione energetica di un edificio  espressa in kWh/(m2.a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria,  e valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica  , norme minime di prestazione energetica, requisiti degli edifici a energia quasi zero e requisiti degli edifici a emissioni zero,  al fine di consentire ai proprietari o locatari dell'edificio o dell'unità immobiliare di valutare e raffrontare la prestazione energetica. L'attestato di prestazione energetica può comprendere informazioni supplementari, quali il consumo energetico annuale per gli edifici non residenziali e la percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico totale.

 nuovo

2.    Entro il 31 dicembre 2025 l'attestato di prestazione energetica è conforme al modello di cui all'allegato V. Esso specifica la classe di prestazione energetica dell'edificio su una scala chiusa che usa solo le lettere da A a G. La lettera A corrisponde agli edifici a emissioni zero di cui all'articolo 2, punto 2, e la lettera G corrisponde al 15 % degli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell'introduzione della scala. Gli Stati membri assicurano che le restanti classi (da B a F) abbiano una distribuzione uniforme della larghezza di banda degli indicatori tra le classi di prestazione energetica. Gli Stati membri garantiscono l'identità visiva comune degli attestati di prestazione energetica sul loro territorio.

3.    Gli Stati membri assicurano la qualità, affidabilità e accessibilità economica degli attestati di prestazione energetica Essi garantiscono che gli attestati di prestazione energetica siano rilasciati da esperti indipendenti previa visita in loco.

🡻 2010/31/UE (adattato)

 nuovo

42.    L'attestato di prestazione energetica comprende raccomandazioni per il miglioramento efficace in funzione dei costi della prestazione energetica  e la riduzione delle emissioni operative di gas a effetto serra  dell'edificio o dell'unità immobiliare, a meno che  l'edificio o l'unità immobiliare non sia già conforme alla pertinente norma in materia di edifici a zero emissioni  manchi un ragionevole potenziale per tale miglioramento rispetto ai requisiti di prestazione energetica in vigore.

Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di prestazione energetica riguardano:

a)le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell'involucro di un edificio o  del sistema tecnico o  dei sistemi tecnici per l'edilizia; e

b)le misure attuate per singoli elementi edilizi, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell'involucro dell'edificio o  del sistema tecnico  o dei sistemi tecnici per l'edilizia.

53.    Le raccomandazioni riportate nell'attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato  e fornire una stima del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni operative di gas a effetto serra. Esse  e possono fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico.

 nuovo

6.    Le raccomandazioni comprendono una valutazione volta a stabilire se l'impianto di riscaldamento o di condizionamento d'aria possa essere adattato per funzionare a temperature che garantiscono una maggiore efficienza, in particolare con degli emettitori a bassa temperatura per gli impianti di riscaldamento ad acqua, compresi i requisiti di progettazione del rendimento termico e i requisiti di temperatura/flusso.

🡻 2010/31/UE

 nuovo

74.    L'attestato di prestazione energetica precisa se il proprietario o locatario può ottenere informazioni più particolareggiate, anche per quanto riguarda l'efficacia in termini di costi delle raccomandazioni formulate nell'attestato di prestazione energetica. La valutazione dell'efficacia in termini di costi si basa su una serie di condizioni standard, quali la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell'energia e una stima preliminare dei costi. Contiene, inoltre, informazioni sui provvedimenti da adottare per attuare le raccomandazioni. Al proprietario o locatario possono essere fornite anche altre informazioni su aspetti correlati, quali diagnosi energetiche o incentivi di carattere finanziario o di altro tipo e possibilità di finanziamento  , o ancora consulenze su come aumentare la resilienza dell'edificio ai cambiamenti climatici .

5.    Fatte salve le norme nazionali, gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici a tener conto del ruolo guida che dovrebbero svolgere nel settore della prestazione energetica degli edifici, tra l'altro attuando le raccomandazioni riportate nell'attestato di prestazione energetica rilasciato per gli edifici di cui sono proprietari entro il suo periodo di validità.

86.    La certificazione per le unità immobiliari può fondarsi:

a)su una certificazione comune dell'intero edificio; ovvero

b)sulla valutazione di un un'altra unità immobiliare con le stesse caratteristiche energetiche rappresentativa dello stesso edificio.

97.    La certificazione delle abitazioni monofamiliari può fondarsi sulla valutazione di un altro edificio rappresentativo che sia simile per struttura, dimensione e per qualità della prestazione energetica effettiva, sempre che l'esperto che rilascia l'attestato sia in grado di garantire tale corrispondenza.

108.    La validità dell'attestato di prestazione energetica è di dieci  cinque  anni al massimo.  Tuttavia per gli edifici con classe di prestazione energetica A, B o C stabilita a norma del paragrafo 2, la validità dell'attestato di prestazione energetica è di dieci anni al massimo.  9. Entro il 2011 la Commissione, in consultazione con i settori interessati, adotta un sistema comune volontario a livello di Unione europea per la certificazione della prestazione energetica degli edifici non residenziali. Tale misura è adottata secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Gli Stati membri sono incoraggiati a riconoscere o ad avvalersi di tale sistema, ovvero ad avvalersene in parte adattandolo alle circostanze nazionali.

 nuovo

11.    Se vengono migliorati solo singoli elementi (misure singole o autonome), gli Stati membri mettono a disposizione procedure semplificate per aggiornare l'attestato di prestazione energetica.

Se sono predisposte misure indicate nel passaporto di ristrutturazione, gli Stati membri mettono a disposizione procedure semplificate per aggiornare l'attestato di prestazione energetica.

🡻 2010/31/UE (adattato)

nuovo

Articolo 1712

Rilascio dell'attestato di prestazione energetica

1.    Gli Stati membri provvedono affinché un l'attestato  digitale  di prestazione energetica sia rilasciato:

a)per gli edifici o le unità immobiliari costruiti  , sottoposti a ristrutturazione profonda,  venduti o locati ad un nuovo locatario  o il cui contratto di locazione è rinnovato  ; e

b)per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 m2è  di proprietà pubblica o  o occupati da enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico. Il 9 luglio 2015 la soglia di 500 m2 è abbassata a 250 m2.

L'obbligo di rilasciare un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia disponibile e valido un attestato rilasciato conformemente alla direttiva  2010/31/UE  2002/91/CE o alla presente direttiva per l'edificio o l'unità immobiliare interessati.

2.    Gli Stati membri dispongono che, in caso di costruzione, vendita o locazione di edifici o unità immobiliari  o di rinnovo del contratto di locazione  , l'attestato di prestazione energetica (o copia dello stesso) sia mostrato al potenziale nuovo acquirente o locatario e consegnato all'acquirente o al nuovo al locatario.

3.    In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione  o ristrutturazione profonda  , gli Stati membri possono disporre, in deroga ai paragrafi 1 e 2, che il venditore fornisca una valutazione della futura prestazione energetica dell'edificio; in tal caso l'attestato di prestazione energetica è rilasciato entro la fine della costruzione  o della ristrutturazione  dell'edificio.  e ne riflette lo stato "come costruito"  .

4.    Gli Stati membri dispongono che edifici aventi un attestato di prestazione energetica, unità immobiliari in edifici aventi un attestato di prestazione energetica, e unità immobiliari aventi un attestato di prestazione energetica,  gli edifici o le unità immobiliari  in vendita o in locazione  abbiano  un attestato di prestazione energetica  e che  l'indicatore  e la classe  di prestazione energetica che figura nell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, secondo il caso, sia riportato in tutti  negli  annunci commerciali  online e offline, compresi i portali web di ricerca immobiliare  dei mezzi di comunicazione.

nuovo

⇨▪Gli Stati membri effettuano controlli a campione o altri controlli per garantire il rispetto di tali requisiti.  

🡻 2010/31/UE

5.    Le disposizioni del presente articolo sono attuate conformemente alle norme nazionali applicabili in materia di comproprietà o proprietà comune.

6.    Gli Stati membri possono escludere le categorie edilizie di cui all'articolo 4, paragrafo2, dall'applicazione dei paragrafi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo.

67.    I possibili effetti degli attestati di prestazione energetica in termini di eventuali procedimenti giudiziari sono decisi conformemente alle norme nazionali.

nuovo

7.    Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli attestati di prestazione energetica rilasciati siano caricati nella banca dati della prestazione energetica dell'edilizia di cui all'articolo 19. È caricato l'attestato di prestazione energetica completo corredato di tutti i dati necessari ai calcoli della prestazione energetica dell'edificio.

🡻 2010/31/UE (adattato)

Articolo 1813

Affissione dell'attestato di prestazione energetica

1.    Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che una metratura utile totale di oltre 500 m2 negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità dell'articolo 1712, paragrafo 1, che sono occupati da enti pubblici e abitualmente frequentati dal pubblico, l'attestato di prestazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico. Il 9 luglio 2015 la soglia di 500 m2è abbassata a 250 m2.

2.    Gli Stati membri dispongono che l'attestato di prestazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità dell'articolo 1712, paragrafo 1, e in cui una superficie utile totale di oltre 500 m2 è abitualmente frequentata dal pubblico.

3.    Le disposizioni del presente articolo  dei paragrafi 1 e 2  non comprendono l'obbligo di affiggere le raccomandazioni contenute nell'attestato di prestazione energetica.

 nuovo

Articolo 19

Banche dati della prestazione energetica nell'edilizia

1.    Ciascuno Stato Membro crea una banca dati nazionale che permette di raccogliere dati sulla prestazione energetica degli edifici e dell'intero parco immobiliare nazionale.

La banca dati permette di raccogliere dati relativi ad attestati di prestazione energetica, ispezioni, passaporto di ristrutturazione degli edifici, indicatore della predisposizione all'intelligenza e dati relativi all'energia calcolata o misurata degli edifici contemplati.

2.    La banca dati è accessibile al pubblico nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali sulla protezione dei dati. Gli Stati membri assicurano l'accesso all'attestato di prestazione energetica completo per proprietari, locatari e gestori degli immobili nonché per quanto riguarda gli edifici compresi nel loro portafoglio di investimenti. Per quanto riguarda gli edifici in vendita o locazione, gli Stati membri assicurano l'accesso all'attestato di prestazione energetica completo ai potenziali acquirenti o locatari.

3.    Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulla quota di edifici nel parco immobiliare nazionale coperta da attestati di prestazione energetica e dati aggregati o resi anonimi sulla prestazione energetica degli edifici interessati. Le informazioni pubbliche sono aggiornate almeno due volte l'anno. Su richiesta gli Stati membri mettono le informazioni anonime o aggregate a disposizione del pubblico e degli istituti di ricerca, ad esempio gli istituti nazionali di statistica.

4.    Gli Stati membri provvedono almeno una volta l'anno a trasferire le informazioni contenute nella banca dati nazionale all'Osservatorio del parco immobiliare.

5.    Entro il 30 giugno 2024 la Commissione adotta un atto di esecuzione con un modello comune per trasferire le informazioni all'Osservatorio del parco immobiliare.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

6.    A fini di coerenza e uniformità delle informazioni, gli Stati membri provvedono affinché la banca dati nazionale della prestazione energetica nell'edilizia sia interoperabile e integrata con altre banche dati amministrative contenenti informazioni sugli edifici, quali il catasto nazionale e il registro digitale degli edifici.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 7 (adattato)

 nuovo

Articolo 2014

Ispezione degli impianti di riscaldamento  Ispezioni 

1.    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per stabilire ispezioni periodiche delle parti accessibili degli impianti di riscaldamento  , ventilazione e condizionamento d'aria  o degli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti con potenza nominale utile superiore a 70 kW, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione utilizzati per il riscaldamento degli edifici.  La potenza effettiva dell'impianto si basa sulla somma della potenza nominale dei generatori di riscaldamento e condizionamento d'aria. 

 nuovo

2.    Gli Stati membri istituiscono regimi distinti per le ispezioni dei sistemi residenziali e non residenziali.

3.    Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile dell'impianto, tenendo conto dei costi che comporta l'ispezione dell'impianto e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne. I sistemi sono ispezionati almeno ogni cinque anni. I sistemi con generatori la cui potenza nominale utile è superiore a 290 kW sono ispezionati almeno ogni due anni.

4.    L'ispezione comprende la valutazione del generatore o dei generatori, delle pompe di circolazione, dei ventilatori e del sistema di controllo. Gli Stati membri possono decidere di includere nei programmi di ispezione tutti i sistemi edilizi supplementari di cui all'allegato I.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 7 (adattato)

 nuovo

L'ispezione include una valutazione dell'efficienza e del dimensionamento del generatore calore  o dei generatori e dei componenti principali  rispetto al fabbisogno termico dell'edificio e, a seconda dei casi, tiene conto della capacità dell'impianto di riscaldamento o dell'impianto di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti di ottimizzare le prestazioni in condizioni di esercizio tipiche o medie.  Se del caso, l'ispezione se il sistema, piena sicurezza, possa essere in grado di funzionare in condizioni di temperatura diverse e più efficienti. 

 nuovo

Il sistema di ispezioni include la valutazione del dimensionamento dell'impianto di ventilazione rispetto al fabbisogno dell'edificio e tiene conto della capacità dell'impianto di ventilazione di ottimizzarne le prestazioni in condizioni di esercizio tipiche o medie.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 7 (adattato)

 nuovo

Se non sono state apportate modifiche all'impianto riscaldamento o all'impianto per il riscaldamento e la ventilazione combinati o al fabbisogno termico dell'edificio successivamente a un'ispezione effettuata ai sensi del presente  articolo  paragrafo, gli Stati membri possono decidere di non disporre una nuova valutazione del dimensionamento del generatore di calore  del componente principale o una nuova valutazione dell'operazione a temperature diverse  .

52.    I sistemi tecnici per l'edilizia che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1, a condizione che l'impatto globale di tale approccio sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1.

63.    In alternativa al paragrafo 1, e a A condizione che l'impatto globale sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1, gli Stati membri possono optare per l'adozione di misure atte ad assicurare la consulenza agli utenti in merito alla sostituzione dei generatori di calore ad altre modifiche dell'impianto di riscaldamento o dell'impianto di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti e a soluzioni alternative al fine di valutare  la prestazione,  l'efficienza e il corretto dimensionamento di tali impianti.

Prima di applicare le misure alternative di cui al primo comma del presente paragrafo, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione con cui documenta l'equivalenza fra l'impatto di tali misure e quello delle misure indicate al paragrafo 1.

🡻 2018/1999 articolo 53, punto 5

Tale relazione è trasmessa alla Commissione nell'ambito dei piani nazionali integrati degli Stati membri per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 7

 nuovo

74.    Gli Stati membri stabiliscono i requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di riscaldamento o gli impianti di riscaldamento e ventilazione combinati di ambienti siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il  31 dicembre 2024  2025.  La soglia della potenza nominale utile è abbassata a 70 kW entro il 31 dicembre 2029. 

I sistemi di automazione e controllo degli edifici sono in grado di:

a)monitorare, registrare, analizzare e consentire continuamente di adeguare l'uso dell'energia;

b)confrontare l'efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica; e

c)consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature interne all'edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l'edilizia con tecnologie proprietarie, dispositivi e fabbricanti diversi.

85.    Gli Stati membri  stabiliscono  possono stabilire requisiti affinché  dal 1º gennaio 2025  gli edifici residenziali  nuovi e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti  siano attrezzati con:

a)una funzionalità di monitoraggio elettronico continuo, che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali di efficienza significativi e della necessità di manutenzione; e

b)funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo ottimali dell'energia.

96.    Gli edifici conformi ai paragrafi 74 o 85 sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.

 nuovo

10.    Gli Stati membri predispongono sistemi di ispezione o misure alternative, compresi strumenti digitali, per accertare che i lavori di costruzione e ristrutturazione forniti soddisfino la prestazione energetica prevista e siano conformi ai requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti nei regolamenti edilizi.

11.    Gli Stati membri allegano al piano di ristrutturazione degli edifici di cui all'articolo 3 un'analisi sintetica dei sistemi di ispezione e dei relativi risultati. Gli Stati membri che hanno scelto le misure alternative di cui al paragrafo 6 allegano un'analisi sintetica e i risultati delle misure alternative.

🡻 2018/844 articolo 1, paragrafo 7

Articolo 15

Ispezione degli impianti di condizionamento dell'aria

1.     Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento dell'aria o degli impianti di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati con una potenza nominale utile superiore a 70 kW. L'ispezione include una valutazione dell'efficienza e del dimensionamento dell'impianto di condizionamento dell'aria rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio e, a seconda dei casi, tiene conto della capacità dell'impianto di condizionamento dell'aria o dell'impianto di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati di ottimizzare la propria prestazione in condizioni di esercizio tipiche o medie

Se non sono state apportate modifiche all'impianto di condizionamento dell'aria o all'impianto di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati o al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio successivamente a un'ispezione effettuata ai sensi del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di non disporre una nuova valutazione del dimensionamento dell'impianto di condizionamento dell'aria.

Gli Stati membri che mantengono requisiti più rigorosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, sono esentati dall'obbligo di notificarli alla Commissione.

2.    I sistemi tecnici per l'edilizia che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1, a condizione che l'impatto globale di tale approccio sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1.

3.    In alternativa al paragrafo 1, e a condizione che l'impatto globale di tale approccio sia equivalente a quello derivante dal paragrafo 1, gli Stati membri possono optare per l'adozione di misure atte ad assicurare la consulenza agli utenti in merito alla sostituzione degli impianti di condizionamento dell'aria o degli impianti di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati, ad altre modifiche dell'impianto di condizionamento dell'aria o dell'impianto di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati e a soluzioni alternative, al fine di valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento di tali impianti.

Prima di applicare le misure alternative di cui al primo comma del presente paragrafo, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione con cui documenta l'equivalenza fra l'impatto di tali misure e quello delle misure indicate al paragrafo 1.

🡻 2018/1999 articolo 53, paragrafo 6

Tale relazione è trasmessa alla Commissione nell'ambito dei piani nazionali integrati degli Stati membri per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999.

🡻 2018/844 articolo 1, paragrafo 7

4.    Gli Stati membri stabiliscono i requisiti affinché, laddove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali con una potenza nominale utile superiore a 290 kW per gli impianti di condizionamento dell'aria o per gli impianti di condizionamento dell'aria e ventilazione combinati siano dotati di sistemi di automazione e controllo entro il 2025.

I sistemi di automazione e controllo degli edifici sono in grado di:

a)monitorare, registrare, analizzare e consentire continuamente di adeguare l'uso dell'energia;

b)confrontare l'efficienza energetica degli edifici, rilevare le perdite d'efficienza dei sistemi tecnici per l'edilizia e informare il responsabile delle strutture o della gestione tecnica dell'edificio delle opportunità di miglioramento in termini di efficienza energetica; e

c)consentire la comunicazione con i sistemi tecnici per l'edilizia connessi e altre apparecchiature interne all'edificio, nonché essere interoperabili con i sistemi tecnici per l'edilizia con tecnologie proprietarie, dispositivi e fabbricanti diversi.

5.    Gli Stati membri possono stabilire requisiti affinché gli edifici residenziali siano attrezzati con:

a)una funzionalità di monitoraggio elettronico continuo, che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali di efficienza significativi e della necessità di manutenzione; e

b)funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, della distribuzione, dello stoccaggio e del consumo ottimali dell'energia.

6.    Gli edifici conformi ai paragrafi 4 o 5 sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.

🡻 2010/31/UE (adattato)

nuovo

Articolo 2116

Rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento  , ventilazione  e condizionamento d'aria

1.    Dopo ogni ispezione di un impianto di riscaldamento  , ventilazione  o condizionamento d'aria è elaborato un rapporto di ispezione. Il rapporto di ispezione contiene il risultato dell'ispezione effettuata in conformità dell'articolo 2014 o 15 e comprende raccomandazioni atte a migliorare il rendimento energetico dell'impianto ispezionato in modo economicamente conveniente.

Le raccomandazioni possono essere basate su un raffronto del rendimento energetico dell'impianto ispezionato con quello del migliore impianto realizzabile disponibile e di un impianto di tipo analogo in cui tutti i componenti presentano il livello di prestazione energetica richiesta dalla normativa applicabile.

2.    Il rapporto di ispezione è trasmesso al proprietario o locatario dell'edificio.

 nuovo

3.    Il rapporto di ispezione è caricato nella banca dati nazionale della prestazione energetica degli edifici in applicazione dell'articolo 19.

🡻 2010/31/UE (adattato)

nuovo

Articolo 2217

Esperti indipendenti

1.    Gli Stati membri garantiscono che la certificazione della prestazione energetica degli edifici  , la creazione dei passaporti di ristrutturazione e la valutazione della predisposizione all'intelligenza e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria siano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o  certificati  accreditati operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private.

Gli esperti sono accreditati  certificati conformemente all'articolo 26 della direttiva (UE).../... [direttiva Efficienza energetica rifusa]  tenendo conto della loro competenza.

2.    Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulla formazione e l'accreditamento  le certificazioni  . Gli Stati membri provvedono affinché siano messi a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di esperti qualificati e/o accreditati  certificati  o elenchi periodicamente aggiornati di società accreditate  certificate  che offrono i servizi di tali esperti.

 nuovo

Articolo 23

Certificazione dei professionisti dell'edilizia

1.    Gli Stati membri garantiscono il livello di competenza adeguato dei professionisti dell'edilizia che effettuano lavori di ristrutturazione integrata in linea con l'articolo 26 [direttiva Efficienza energetica rifusa].

2.    Ove opportuno e fattibile, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione dei fornitori di lavori di ristrutturazione integrata sistemi di certificazione o sistemi di qualificazione equivalenti se non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulle energie rinnovabili modificata] o dell'articolo 26 della direttiva (UE).../... [direttiva Efficienza energetica rifusa].

🡻 2010/31/UE (adattato)

nuovo

Articolo 2418

Sistema di controllo indipendente

1.    Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica in conformità dell'allegato  VI, e che siano istituiti sistemi di controllo indipendenti per i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori di predisposizione all'intelligenza  e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria in conformità dell'allegato II. Gli Stati membri possono istituire sistemi distinti per il controllo degli attestati di prestazione energetica  , i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori di predisposizione all'intelligenza  e per il controllo dei i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria.

2.    Gli Stati membri possono delegare l'attuazione del sistema di controllo indipendente.

Qualora decidano di avvalersi di questa possibilità, gli Stati membri garantiscono che il sistema di controllo indipendente sia attuato in conformità dell'allegato VIII.

3.    Gli Stati membri dispongono che gli attestati di prestazione energetica  , i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori predisposizione all'intelligenza  e i rapporti di ispezione di cui al paragrafo 1 siano messi a disposizione delle autorità o degli organismi competenti che ne fanno richiesta.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 8 (adattato)

 nuovo

Articolo 2519

Riesame

La Commissione, assistita dal comitato istituito dall'  di cui all'  articolo 3026, valuta la presente direttiva entro il  2027  1° gennaio 2026 alla luce dell'esperienza maturata e dei progressi compiuti durante la sua applicazione e, se necessario, presenta proposte a riguardo.

Nell'ambito di tale riesame,  la Commissione valuta se l'applicazione della presente direttiva in combinazione con altri strumenti legislativi riguardanti l'efficienza energetica e le emissioni di gas a effetto serra degli edifici, in particolare attraverso la fissazione del prezzo del carbonio, compia progressi sufficienti verso la realizzazione di un parco immobiliare pienamente decarbonizzato e a zero emissioni entro il 2050, o se sia necessario introdurre ulteriori misure vincolanti a livello dell'Unione, in particolare norme minime obbligatorie di prestazione energetica per l'intero parco immobiliare.  lLa Commissione esamina  anche  in che modo gli Stati membri possano applicare gli approcci integrati di distretto o di vicinato nella politica immobiliare e di efficienza energetica dell'Unione, assicurando nel contempo che ciascun edificio soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica, per esempio attraverso sistemi di ristrutturazione globale che si applicano a vari edifici in un ambito spaziale anziché a un singolo edificio. La Commissione valuta, in particolare, la necessità di migliorare ulteriormente gli attestati di prestazione energetica in conformità dell'articolo 11.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 9 (adattato)

Articolo 19 bis

Studio di fattibilità

Prima del 2020 la Commissione conclude uno studio di fattibilità in cui illustra possibilità e tempistiche per introdurre l'ispezione di impianti autonomi di ventilazione e un passaporto facoltativo di ristrutturazione degli edifici che sia complementare agli attestati di prestazione energetica, allo scopo di fornire una tabella di marcia per la ristrutturazione a lungo termine e in fasi successive degli edifici, basata su criteri qualitativi e su una diagnosi energetica preliminare, che indichi le misure e gli interventi di ristrutturazione idonei a migliorare la prestazione energetica.

🡻 2010/31/UE

nuovo

Articolo 2620

Informazione

1.    Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare i proprietari o i locatari di edifici o unità immobiliari  e tutti gli operatori di mercato pertinenti  sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica.  In particolare, gli Stati membri adottano le misure necessarie per fornire informazioni su misura alle famiglie vulnerabili. 

🡻 2018/844 articolo 1, punto 10

2.    In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o locatari di edifici informazioni sugli attestati di prestazione energetica, compresi le finalità e gli obiettivi degli stessi, sulle misure economicamente convenienti, nonché, all'occorrenza, sugli strumenti finanziari per migliorare la prestazione energetica degli edifici e sulla sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili. Gli Stati membri forniscono tali informazioni mediante strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come le consulenze in materia di ristrutturazione e gli sportelli unici.

🡻 2010/31/UE (adattato)

 nuovo

Su richiesta degli Stati membri, la Commissione li assiste nella realizzazione di campagne di informazione ai fini del paragrafo 1 e del primo comma del presente paragrafo, che possono essere oggetto di programmi dell'Unione.

3.    Gli Stati membri garantiscono consulenza e formazione per i responsabili dell'attuazione della presente direttiva. Le iniziative di consulenza e formazione trattano dell'importanza di migliorare la prestazione energetica e consentono di valutare la combinazione ottimale di miglioramenti in materia di efficienza energetica,  riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra,  impiego di energie da fonti rinnovabili e uso di impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.  Tali orientamenti e formazioni possono anche riguardare miglioramenti strutturali, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la sicurezza in caso di incendi, i rischi connessi all'intensa attività sismica, l'eliminazione delle sostanze pericolose tra cui l'amianto, le emissioni di inquinanti atmosferici (comprese le polveri sottili) e l'accessibilità per le persone con disabilità. 

4.    La Commissione è invitata a migliorare costantemente i suoi servizi d'informazione, in particolare il sito Web concepito come portale europeo dedicato al tema dell'efficienza energetica nell'edilizia rivolto a cittadini, professionisti e autorità, finalizzato ad assistere gli Stati membri nella loro opera d'informazione e di sensibilizzazione. Le informazioni presentate in tale  nel  sito Web possono contenere collegamenti con la pertinente legislazione dell'Unione europea, oltre che nazionale, regionale e locale, collegamenti a siti Web EUROPA che presentano piani d'azione nazionali in materia di efficienza energetica, collegamenti agli strumenti finanziari disponibili, nonché a esempi di buone prassi a livello nazionale, regionale e locale. Nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale,  del Fondo di coesione e del Fondo per una transizione giusta,  la Commissione continua ad offrire i suoi servizi d'informazione e ad intensificarli ulteriormente allo scopo di agevolare l'uso di fondi disponibili fornendo assistenza e informazioni sulle possibilità di finanziamento ai soggetti interessati, compresi gli enti nazionali, regionali e locali, tenendo conto delle ultime modifiche al quadro regolamentare.

Articolo 2721

Consultazione

Per facilitare l'efficace attuazione della direttiva, gli Stati membri consultano i soggetti interessati coinvolti, comprese le autorità locali e regionali, conformemente alla legislazione nazionale applicabile e laddove opportuno. Tale consultazione riveste particolare importanza per l'applicazione degli articoli 9 e dell'articolo 2620.

Articolo 2822

Adeguamento dell'allegato I al progresso tecnico

La Commissione adegua al progresso tecnico i punti 3 e 4 dell'allegato I mediante  adotta  atti delegati conformemente all'articolo 2923, 24 e 25  per quanto riguarda l'adeguamento dei punti 4 e 5 dell'allegato I al progresso tecnico  .

🡻 2018/844 articolo 1, punto 11

 nuovo

Articolo 2923

Esercizio della delega

1.    Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal presente articolo.

2.    Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 65,  7, 10  118 138 e 2822 è conferito alla Commissione per un periodo  indeterminato  di cinque anni a decorrere da  [data di entrata in vigore della presente direttiva]  9 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.    La delega di potere di cui agli articoli 65,  7, 10,  1318 e 2822 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.    Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio: del 13 aprile 2016.

5.    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.    L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 65,  7, 10,  118 138 o 2822 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

🡻 2018/844 articolo 1, punto 13

Articolo 3026

Procedura di comitato

1.    La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

🡻 2010/31/UE (adattato)

nuovo

Articolo 3127

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro e non oltre il 9 gennaio 2013 e notificano  alla Commissione  senza ritardo le modifiche  apportate alle disposizioni comunicate conformemente all'articolo 27 della direttiva 2010/31/UE  .

Articolo 3228

Recepimento

1.    Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 9 luglio 2012,  mettono in vigore  le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2 to 18,  da 1 a 3, da 5 a 26, 29 e 32  nonché agli articoli 20 e 27  agli allegati da I a III e da V a IX entro […] .  Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza 

Essi applicano le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 e 27 al più tardi a decorrere dal 9 gennaio 2013. Essi applicano le disposizioni relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 e 16 agli edifici occupati da enti pubblici al più tardi a decorrere dal 9 gennaio 2013 e agli altri edifici al più tardi a decorrere dal 9 luglio 2013. Essi possono rinviare fino al 31 dicembre 2015 l'applicazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, a singole unità immobiliari in locazione. Ciò non comporta, tuttavia, che nello Stato membro interessato si rilasci un minor numero di attestati rispetto a quello che sarebbe stato rilasciato a norma della direttiva 2002/91/CE. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti  alla  direttiva 2002/91/CE  abrogata dalla presente direttiva  si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità di tale riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione sono decise dagli Stati membri.

2.    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3329

Abrogazione

La direttiva  2010/31/UE  2002/91/CE, come modificata dal regolamento  dagli atti di cui all'  indicato nell' allegato VIIIIV, parte A, è abrogata a decorrere dal  […]  1° febbraio 2012, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale  interno  e  alle date di  applicazione delle direttiva  direttive  di cui all'allegato VIIIIV, parte B.

I riferimenti alla direttiva 2002/91/CE  abrogata  si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IXV.

Articolo 3430

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 Gli articoli 4, 27, 28, 30, 31 e da 33 a 35 e l'allegato IV si applicano dal [il giorno dopo la data riportata all'articolo 32, primo comma]

  Articolo 3531

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/delivering-european-green-deal-2021-07-14_en
(2)    Piano per l'obiettivo climatico: Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini (COM(2020) 562 final).
(3)    Affrontare la povertà energetica e la situazione degli edifici dalle prestazioni peggiori; edifici pubblici e infrastrutture sociali che mostrano la via da seguire; decarbonizzare il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti.
(4)    Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita (COM(2020) 662 final).
(5)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0550&from=IT.
(6)    Indirizzare la ristrutturazione verso gli edifici che presentano il potenziale più elevato e gli ostacoli strutturali più elevati in termini di avversione al rischio, divergenza di interessi e strutture di comproprietà e stimolare le ristrutturazioni più complesse e profonde.
(7)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna il documento direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (SWD(2021) 453 final).
(8)    Regolamento del parlamento europeo e del consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-27-2021-INIT/it/pdf).
(9)    Cfr. scenario MISTO-CP alla base della valutazione d'impatto dell'ETS:     https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/energy-modelling/policy-scenarios-delivering-european-green-deal_it .
(10)    Come illustrato nella valutazione d'impatto, i parametri per il nuovo ETS in merito ai trasporti su strada e agli edifici sono stati fissati in maniera coerente con il livello-obiettivo di efficienza energetica di cui alla proposta di revisione della direttiva Efficienza energetica e il previsto aumento del tasso di ristrutturazione doveva essere conseguito da quella che allora era la futura proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.
(11)    Elenco delle proposte: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_it .
(12)     https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_it .
(13)     https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-assessment-national-energy-climate-plans-2020-sep-17_it .
(14)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=IT .
(15)     https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fdc74aae-1625-11ec-b4fe-01aa75ed71a1.0013.02/DOC_1&format=PDF .
(16)    Nel 2018, tramite la direttiva (UE) 2018/844.
(17)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(18)    COM(2016) 765 final. https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd-2016-408-final_en_0.pdf . 
(19)    Assistenza tecnica per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche in materia di politica immobiliare e ristrutturazione. Sostegno alla valutazione d'impatto ex ante e alla revisione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici. Richiesta di servizio 2020/28 – ENER/CV/FV2020-608/07; DG Azione per il clima CLIMA.A4/FRA/2019/0011.
(20)     https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/ .
(21)     https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4908dc52-b7e5-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF . 
(22)     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT . 
(23)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.
(24)    In linea con la direttiva Efficienza energetica.
(25)    GU C […] del […], pag. […].
(26)    GU C […] del […], pag. […].
(27)    Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
(28)    GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.
(29)    Cfr. allegato VIII IV, parte A.
(30)    Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final.
(31)    Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita, COM/2020/662 final.
(32)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
(33)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(34)    Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
(35)    GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.
(36)    GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.
(37)    Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(38)    Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(39)    Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).
(40)    Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
(41)    Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28).
(42)    Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
(43)    Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021).
(44)    Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).
(45)    GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.
(46)    GU L 116 del 9.5.2009, pag. 18.
(47)    GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.
(48)    GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(49)    GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(50)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(51)    Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).
(52)    GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(53)    GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
(54)    Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(55)    Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).
(56)    Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(57)    Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).
(58)    Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(59)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(60)    Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).
(61)    Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
Top

Bruxelles, 15.12.2021

COM(2021) 802 final

ALLEGATI

della

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)

{SEC(2021) 430 final} - {SWD(2021) 453 final} - {SWD(2021) 454 final}


🡻 2010/31/UE

ALLEGATO I

Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici

(di cui all'articolo 43)

🡻 2018/844 articolo 1, paragrafo 14, e allegato, punto 1, lettera a) (adattato)

 nuovo

1.    La prestazione energetica di un edificio è determinata sulla base del consumo di energia calcolato o effettivo  misurato  e riflette l'uso normale di energia dell'edificio per il riscaldamento degli ambienti e il raffrescamento degli ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l'illuminazione integrata e altri sistemi tecnici per l'edilizia.  Gli Stati membri provvedono affinché l'uso normale dell'energia sia rappresentativo delle condizioni di esercizio effettive per ogni tipologia pertinente e rispecchi il comportamento tipico degli utenti. Se possibile, l'uso normale dell'energia e il comportamento tipico degli utenti si basano sulle statistiche nazionali, sui codici edilizi e sui dati misurati disponibili. 

 nuovo

Quando l'energia misurata costituisce la base per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, la metodologia di calcolo è in grado di individuare l'incidenza del comportamento degli occupanti e delle condizioni climatiche locali, elementi di cui il risultato del calcolo non deve tenere conto. L'energia misurata da utilizzare ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici esige, come minimo, letture a intervalli orari e deve distinguere tra vettori energetici.

Gli Stati membri possono utilizzare il consumo di energia misurato in condizioni di esercizio tipiche per verificare la correttezza del consumo di energia calcolato e consentire il raffronto tra le prestazioni calcolate e quelle effettive. Il consumo di energia misurato ai fini della verifica e del raffronto può basarsi su letture mensili.

🡻 2018/844 articolo 1, paragrafo 14, e allegato, punto 1, lettera a) (adattato)

 nuovo

La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/(m2.a) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria  per unità di superficie coperta di riferimento all'anno,  ai fini della certificazione della prestazione energetica e della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica. La metodologiaIl metodo per la determinazione della prestazione energeticadel rendimento energetico di un edificio è trasparente e aperta all'innovazione.

Gli Stati membri descrivono la metodologia nazionale di calcolo  sulla base dell'allegato A  secondo gli allegati nazionali delle norme  europee fondamentali  generali  sulla prestazione energetica degli edifici  , ossia  EN  ISO 52000-1,  EN ISO  52003-1,  EN ISO  52010-1,  EN ISO  52016-1, and  EN ISO  52018-1,  EN 16798-1 e EN 17423 o i documenti che le sostituiscono  elaborate nell'ambito del mandato M/480 conferito al Comitato europeo di normazione (CEN). Questa disposizione non costituisce una codificazione giuridica di tali norme.

 nuovo

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, qualora gli edifici siano alimentati da sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento, i benefici di tale fornitura siano riconosciuti e presi in considerazione nella metodologia di calcolo mediante fattori di energia primaria certificati o riconosciuti individualmente.

🡻 2018/844 articolo 1, paragrafo 14, e allegato, punto 1, lettera b) (adattato)

 nuovo

2.    Il fabbisogno  e il consumo di energia  per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l'illuminazione integrataincorporata e altri sistemi tecnici per l'edilizia sono calcolatiè calcolato  facendo uso di intervalli di calcolo del tempo orari o suborari in modo da tenere conto delle condizioni variabili che incidono sensibilmente sul funzionamento e sulle prestazioni dell'impianto, come pure sulle condizioni interne, e  in modo da ottimizzare il livello di benessere, la qualità dell'aria interna e il comfort, come definiti dagli Stati membri a livello nazionale o regionale.

 nuovo

Qualora i regolamenti specifici riguardanti i prodotti connessi all'energia adottati a norma del regolamento 2009/125/CE includano obblighi specifici in materia di informazioni di prodotto ai fini del calcolo della prestazione energetica ai sensi della presente direttiva, i metodi di calcolo nazionali non necessitano di informazioni supplementari.

🡻 2018/844 articolo 1, paragrafo 14, e allegato, punto 1, lettera b)

 nuovo

Il calcolo dell'energia primaria si fonda su fattori di energia primaria  (con la distinzione tra non rinnovabile, rinnovabile e totale)  o su fattori di ponderazione per vettore energetico, che  devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali. Detti fattori di energia primaria  possono basarsi su medie ponderate annuali, ed eventualmente anche stagionali o mensili, informazioni nazionali, regionali o locali  ed essere determinati su base annuale, stagionale, mensile, giornaliera od oraria  o fondarsi su informazioni più specifiche messe a disposizione per singoli sistemi a distanza.

I fattori di energia primaria o di ponderazione sono definiti dagli Stati membri.  Le scelte effettuate e le fonti di dati sono comunicate conformemente alla norma EN 17423 o a un eventuale documento sostitutivo. Gli Stati membri possono optare per un fattore medio di energia primaria dell'UE per l'energia elettrica stabilito a norma della direttiva (UE) .../... [direttiva Efficienza energetica rifusa] anziché per un fattore di energia primaria che rispecchi il mix di energia elettrica nel paese.  

Nell'applicazione di tali fattori al calcolo della prestazione energetica, gli Stati membri garantiscono il perseguimento della prestazione energetica ottimale dell'involucro edilizio.

Nel calcolo dei fattori di energia primaria per determinare la prestazione energetica degli edifici gli Stati membri possono tener conto delle fonti di energia rinnovabile fornita dal vettore energetico e delle fonti di energia rinnovabile prodotta e utilizzata in loco, a condizione che ciò si applichi su base non discriminatoria.

🡻 2018/844 articolo 1, paragrafo 14, e allegato, punto 1, lettera c)

 nuovo

32bis.    Per esprimere la prestazione energetica di un edificio, gli Stati membri possono definire indicatori numerici supplementari relativi all'uso totale di energia primaria non rinnovabile e rinnovabile e alle emissioni  operative  di gas a effetto serra prodotte in kg di CO2eq/(m2.a).

🡻 2010/31/UE (adattato)

43.    Ai fini della determinazione della metodologia di calcolo si deve tenere conto almeno degli dei seguenti aspetti seguenti:

a)le seguenti caratteristiche termiche effettive dell'edificio, comprese le sue divisioni interne:

i)capacità termica;

ii)isolamento;

iii)riscaldamento passivo;

iv)elementi di raffrescamento; e

v)ponti termici;

b)impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, comprese le relative caratteristiche di isolamento;

c)impianti di condizionamento d'aria;

d)ventilazione naturale e meccanica, compresa eventualmente l'ermeticità all'aria;

e)impianto di illuminazione integrato (principalmente per il settore non residenziale);

f)progettazione, posizione e orientamento dell'edificio, compreso il clima esterno;

g)sistemi solari passivi e protezione solare;

h)condizioni climatiche interne, incluso il clima degli ambienti interni progettato;

i)carichi interni.

🡻 2018/844 articolo 1, paragrafo 14, e allegato, punto 1, lettera d)

54.    Si tiene conto dell'influenza positiva deglidei seguenti aspetti seguenti:

🡻 2010/31/UE

a)condizioni locali di esposizione al sole, sistemi solari attivi e altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da energia da fonti rinnovabili;

b)sistemi di cogenerazione dell'elettricità;

c)sistemiimpianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento urbano o collettivo;

d)illuminazione naturale.

65.    Ai fini del calcolo gli edifici dovrebbero essere classificati adeguatamente secondo le seguenti categorie seguenti:

a)abitazioni monofamiliari di diverso tipo;

b)condomini (di appartamenti);

c)uffici;

d)strutture scolastiche;

e)ospedali;

f)alberghi e ristoranti;

g)impianti sportivi;

h)esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio;

i)altri tipi di edifici che consumanofabbricati impieganti energia.

 nuovo

ALLEGATO II

Modello per i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici

(di cui all'articolo 3)

Articolo 3 della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia

Indicatori obbligatori

Indicatori facoltativi/commenti

a)    Rassegna del parco immobiliare nazionale

Numero di edifici e superficie coperta totale (m²):

per tipo di edificio (compresi gli edifici pubblici e l'edilizia sociale)

per classe di prestazione energetica

edifici a energia quasi zero

edifici che registrano le prestazioni peggiori (compresa una definizione)

Numero di edifici e superficie coperta totale (m²):

per età dell'edificio

per dimensione dell'edificio

per zona climatica

demolizione (numero e superficie coperta totale)

Numero di attestati di prestazione energetica:

per tipo di edificio (compresi gli edifici pubblici)

per classe di prestazione energetica

Numero di attestati di prestazione energetica:

-per periodo di costruzione

Tassi annuali di ristrutturazione: numero e superficie coperta totale (m²)

per tipo di edificio

evoluzione verso edifici a energia quasi zero

per profondità della ristrutturazione (ristrutturazione media ponderata)

ristrutturazioni profonde

edifici pubblici

Consumo annuale di energia primaria e finale (ktep):

per tipo di edificio

per uso finale

Risparmio energetico (ktep):

per tipo di edificio

edifici pubblici

Quota di energie rinnovabili nel settore edile (MW generati):

per usi diversi

in loco

extra loco

Riduzione dei costi energetici (EUR) per famiglia (media)

Fabbisogno di energia primaria di un edificio rientrante nel 15 % (soglia di contributo sostanziale) e nel 30 % degli edifici migliori (soglia "non arreca un danno significativo") del parco immobiliare nazionale, come previsto dall'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia UE

Quota del sistema di riscaldamento nel settore edile per tipo di caldaia/sistema di riscaldamento

Emissioni annue di gas a effetto serra (kgCO2eq/(m².a)):

per tipo di edificio (compresi gli edifici pubblici)

Riduzione delle emissioni annue di gas a effetto serra (kgCO2eq/(m².a)):

   per tipo di edificio (compresi gli edifici pubblici)

Barriere di mercato e fallimenti del mercato (descrizione):

divergenza di interessi

capacità del settore dell'edilizia e dell'energia

Rassegna delle capacità dei settori dell'edilizia, dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile

Barriere di mercato e fallimenti del mercato (descrizione):

amministrative/i

finanziarie/i

tecniche/tecnici

sensibilizzazione

altre/i

Numero di:

società di servizi energetici

imprese di costruzione

architetti e ingegneri

lavoratori qualificati

sportelli unici

PMI nel settore dell'edilizia/delle ristrutturazioni

Proiezioni concernenti la forza lavoro nel settore dell'edilizia:

-architetti/ingegneri/lavoratori qualificati in pensione

-architetti/ingegneri/lavoratori qualificati che entrano nel mercato

-giovani nel settore

-donne nel settore

Rassegna e previsione dell'evoluzione dei prezzi dei materiali da costruzione e degli sviluppi del mercato nazionale

Povertà energetica (definizione):

% di persone in condizioni di povertà energetica

proporzione del reddito disponibile delle famiglie speso per l'energia

popolazione che vive in condizioni abitative inadeguate (ad es. infiltrazioni dal tetto) o in condizioni di comfort termico inadeguate

Fattori di energia primaria:

per vettore energetico

fattore di energia primaria non rinnovabile

fattore di energia primaria rinnovabile

fattore di energia primaria totale

Definizione di edificio a energia quasi zero per gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti

Rassegna del quadro giuridico e amministrativo

Requisiti minimi per livelli ottimali in funzione dei costi per gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti

b)    Tabella di marcia per il 2030, 2040 e 2050

Obiettivi per i tassi annuali di ristrutturazione - numero di edifici e superficie coperta totale (m²):

per tipo di edificio

prestazioni peggiori

Obiettivi per la quota prevista (%) di edifici ristrutturati:

per tipo di edificio

per profondità di ristrutturazione

Obiettivo per il consumo annuale di energia primaria e finale (ktep):

per tipo di edificio

per uso finale

Risparmio energetico atteso:

per tipo di edificio

Quota di energia da fonti rinnovabili nel settore edile (MW generati)

Obiettivi per le emissioni di gas a effetto serra previste (kgCO2eq/(m².a)):

per tipo di edificio

Obiettivi per la riduzione prevista dell'emissione di gas a effetto serra (%):

   per tipo di edificio

Suddivisione tra le emissioni di cui al capo III [Impianti fissi], al capo IV bis [nuovo sistema di scambio delle quote di emissione per gli edifici e il trasporto stradale] della direttiva 2003/87/CE e altri edifici;

 

Benefici attesi di più ampia portata:

   creazione di nuovi posti di lavoro

   % di riduzione del numero di persone in condizioni di povertà energetica

   Aumento del PIL (quota e miliardi di EUR)

Contributo all'obiettivo nazionale vincolante degli Stati membri in materia di emissioni di gas a effetto serra a norma del [regolamento sulla condivisione degli sforzi riveduto]

Contributo agli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica conformemente alla direttiva (UE) .../... [direttiva Efficienza energetica rifusa] (quota e cifra in ktep, consumo primario e finale):

rispetto all'obiettivo generale di efficienza energetica

Contributo agli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica conformemente alla direttiva (UE) .../... [direttiva Efficienza energetica rifusa] (quota e cifra in ktep, consumo primario e finale):

rispetto all'obiettivo di cui all'articolo 8 della direttiva Efficienza energetica (obbligo di risparmio energetico)

Contributo agli obiettivi dell'Unione in materia di energia rinnovabile conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili modificata] (quota, MW generati):

rispetto all'obiettivo generale per l'energia da fonti rinnovabili

rispetto all'obiettivo indicativo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore edile

Contributo all'obiettivo dell'Unione per il 2030 in materia di clima e all'obiettivo della neutralità climatica per il 2050 in conformità del regolamento (UE) 2021/1119 (quota e cifra in kgCO2eq/(m².a)):

rispetto all'obiettivo generale di decarbonizzazione

c)    Rassegna delle politiche e misure attuate e previste

Politiche e misure riguardanti gli elementi seguenti:

a) individuazione di approcci alla ristrutturazione efficaci in termini di costi per tipi di edifici e zone climatiche differenti, tenendo conto delle potenziali soglie di intervento pertinenti nel ciclo di vita degli edifici;

b) norme minime nazionali di prestazione energetica ai sensi dell'articolo 9 e altre politiche e azioni mirate ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori;

c) promozione di ristrutturazioni profonde degli edifici, comprese le ristrutturazioni profonde ottenibili per fasi successive;

d) responsabilizzazione e protezione dei clienti vulnerabili e riduzione della povertà energetica, comprese le politiche e le misure di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) .../... [direttiva Efficienza energetica rifusa], nonché accessibilità economica degli alloggi;

e) creazione di sportelli unici o meccanismi analoghi per la fornitura di consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria;

f) decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento, anche attraverso le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ed eliminazione graduale dei combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento per ottenerne progressivamente l'eliminazione completa entro il 2040;

g) promozione delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici in linea con l'obiettivo indicativo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore edile di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili modificata];

h) riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita per la costruzione, la ristrutturazione, il funzionamento e la fine vita degli edifici, nonché ricorso agli assorbimenti di carbonio;

i) prevenzione e trattamento di elevata qualità dei rifiuti da costruzione e demolizione in linea con la direttiva 2008/98/CE, in particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti, e con gli obiettivi dell'economia circolare;

j) approcci di distretto e di vicinato, compreso il ruolo delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini;

k) miglioramento degli edifici di proprietà di enti pubblici, comprese le politiche e le misure di cui agli articoli 5, 6 e 7 della [direttiva Efficienza energetica rifusa];

l) promozione di tecnologie intelligenti e infrastrutture per la mobilità sostenibile negli edifici;

m) ricerca di una soluzione alle barriere di mercato e ai fallimenti del mercato;

n) riduzione delle carenze e degli squilibri in termini di capacità umane e promozione dell'istruzione, della formazione, del miglioramento delle competenze e della riqualificazione nei settori dell'edilizia, dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili; e

o) campagne di sensibilizzazione e altri strumenti di consulenza.

Per tutte le politiche e misure:

denominazione della politica o della misura

breve descrizione (ambito preciso, obiettivo e modalità di funzionamento)

obiettivo quantificato    

tipo di politica o misura (ad esempio legislativa, economica, fiscale, di formazione, di sensibilizzazione)

bilancio e fonti di finanziamento previsti

soggetti responsabili dell'attuazione della politica

impatto atteso    

stato di attuazione    

data di entrata in vigore

periodo di attuazione    

Politiche e misure riguardanti gli elementi seguenti:

a) aumento della resilienza climatica degli edifici;

b) promozione del mercato dei servizi energetici;

c) aumento della sicurezza antincendio;

d) aumento della resilienza ai rischi di catastrofi, compresi i rischi connessi a un'intensa attività sismica;

e) rimozione delle sostanze pericolose tra cui l'amianto; e

f) accessibilità per le persone con disabilità.

Per tutte le politiche e misure:

- risorse e capacità amministrative

- settore o settori interessati:

prestazioni peggiori

norme minime di prestazione energetica

povertà energetica, edilizia sociale

edifici pubblici

edilizia residenziale (monofamiliare, plurifamiliare)

edilizia non residenziale

industria

fonti di energia rinnovabili

eliminazione graduale dei combustibili fossili nel riscaldamento e nel raffrescamento

emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita

economia circolare e rifiuti

sportelli unici

passaporti di ristrutturazione

tecnologie intelligenti

mobilità sostenibile negli edifici

approcci di distretto e di vicinato

competenze, formazione

campagne di sensibilizzazione e strumenti di consulenza

d)    Panoramica del fabbisogno di investimenti, delle fonti di bilancio e delle risorse amministrative

Fabbisogno totale di investimenti per il 2030, 2040, 2050 (milioni di EUR)

Investimenti pubblici (milioni di EUR)

Investimenti privati (milioni di EUR)

Risorse di bilancio

Bilancio garantito

Bilancio garantito

 nuovo

ALLEGATO III

Prescrizioni per gli edifici a emissioni zero, nuovi e ristrutturati, e calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) nell'arco del ciclo di vita

(di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 7)

I. Prescrizioni per gli edifici a emissioni zero

Il consumo totale annuo di energia primaria di un edificio nuovo a zero emissioni rispetta le soglie massime indicate nella tabella seguente.

Zona climatica dell'UE 1

Edificio residenziale

Edificio per uffici

Altri edifici non residenziali*

Zona mediterranea

<60 kWh/(m2.a)

<70 kWh/(m2.a)

< edificio a energia quasi zero: consumo totale di energia primaria definito a livello nazionale

Zona oceanica

<60 kWh/(m2.a)

<85 kWh/(m2.a)

< edificio a energia quasi zero: consumo totale di energia primaria definito a livello nazionale

Zona continentale

<65 kWh/(m2.a)

<85 kWh/(m2.a)

< edificio a energia quasi zero: consumo totale di energia primaria definito a livello nazionale

Zona nordica

<75 kWh/(m2.a)

<90 kWh/(m2.a)

< edificio a energia quasi zero: consumo totale di energia primaria definito a livello nazionale

*Nota: la soglia dovrebbe essere inferiore alla soglia per il consumo totale di energia primaria stabilita a livello di Stato membro per gli edifici non residenziali a energia quasi zero diversi dagli uffici.

Il consumo totale annuo di energia primaria di un edificio a zero emissioni, nuovo o ristrutturato, è interamente coperto, su base annua netta, da:

energia da fonti rinnovabili generata in loco che soddisfa i criteri di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili modificata],

energia rinnovabile fornita da una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2001 [direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili modificata], oppure

energia rinnovabile e calore di scarto provenienti da un sistema efficiente di teleriscaldamento e teleraffrescamento a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva (UE) .../... [rifusione della direttiva Efficienza energetica].

Un edificio a emissioni zero non genera emissioni in loco di carbonio da combustibili fossili.

Soltanto nei casi in cui non sia tecnicamente fattibile soddisfare i requisiti di cui al primo comma a causa della natura dell'edificio o della mancanza di accesso alle comunità di energia rinnovabile o a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento ammissibili, il consumo totale annuo di energia primaria può essere coperto anche dall'energia proveniente dalla rete che soddisfi i criteri definiti a livello nazionale.

II. Calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) nell'arco del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2

Per il calcolo del potenziale di riscaldamento globale (GWP) nell'arco del ciclo di vita degli edifici di nuova costruzione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, il GWP è comunicato sotto forma di indicatore numerico per ciascuna fase del ciclo di vita espresso in kgCO2e/m² (di superficie coperta utile), calcolato in media per un anno su un periodo di studio di riferimento di 50 anni. La selezione dei dati, la definizione degli scenari e i calcoli sono effettuati conformemente alla norma EN 15978 (EN 15978:2011 - Sostenibilità delle costruzioni - Valutazione della prestazione ambientale degli edifici - Metodo di calcolo). La portata degli elementi edilizi e delle attrezzature tecniche è definita nel quadro comune dell'UE Level(s) per l'indicatore 1.2. Se esiste uno strumento di calcolo nazionale o se questo è necessario per fornire informazioni od ottenere licenze edilizie, il rispettivo strumento può essere utilizzato per fornire le informazioni richieste. Possono essere utilizzati altri strumenti di calcolo purché soddisfano i criteri minimi stabiliti dal quadro comune dell'UE Level(s). Se disponibili, devono essere utilizzati i dati relativi a prodotti da costruzione specifici, calcolati conformemente al [regolamento sui prodotti da costruzione riveduto].

🡻 2018/844 articolo 1, paragrafo 14, e allegato, punto 2

ALLEGATO IVI bis

QUADRO GENERALE COMUNE PER LA VALUTAZIONE DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI EDIFICI ALL'INTELLIGENZA

1.    La Commissione stabilisce la definizione dell'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza e una metodologia con cui tale indicatore deve essere calcolato per valutare le capacità di un edificio o di un'unità immobiliare di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete e migliorare la sua efficienza energetica e le prestazioni generali.

L'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza tiene conto delle caratteristiche di maggiore risparmio energetico, di analisi comparativa e flessibilità, nonché delle funzionalità e delle capacità migliorate attraverso dispositivi più interconnessi e intelligenti.

La metodologia considera tecnologie come i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo degli edifici, i dispositivi autoregolanti per la regolazione della temperatura dell'aria interna, gli elettrodomestici integrati, i punti di ricarica per veicoli elettrici, l'accumulo di energia nonché le funzionalità specifiche e l'interoperabilità di tali sistemi, oltre ai benefici per le condizioni climatiche degli ambienti interni, l'efficienza energetica, i livelli di prestazione e la flessibilità così consentita.

2.    La metodologia si basa su tre funzionalità chiave relative all'edificio e ai suoi sistemi tecnici per l'edilizia:

(a)la capacità di mantenere l'efficienza energetica e il funzionamento dell'edificio mediante l'adattamento del consumo energetico, ad esempio usando energia da fonti rinnovabili;

(b)la capacità di adattare la propria modalità di funzionamento in risposta alle esigenze dell'occupante, prestando la dovuta attenzione alla facilità d'uso, al mantenimento di condizioni di benessere igrotermico degli ambienti interni e alla capacità di comunicare dati sull'uso dell'energia; e

(c)la flessibilità della domanda di energia elettrica complessiva di un edificio, inclusa la sua capacità di consentire la partecipazione alla gestione attiva e passiva, nonché la gestione della domanda implicita ed esplicita, della domanda in relazionerelativamente alla rete, ad esempio attraverso la flessibilità e le capacità di trasferimento del carico.

3.    La metodologia può altresì considerare:

(a)l'interoperabilità dei sistemi (contatori intelligenti, sistemi di automazione e controllo dell'edificio, elettrodomestici integrati, dispositivi autoregolanti per il controllo della temperatura dell'aria interni all'interno dell'edificio, sensori di qualità dell'aria interna e ventilazione); e

(b)l'influenza positiva delle reti di comunicazione esistenti, in particolare l'esistenza di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità, come l'etichetta facoltativa "predisposta per la banda larga", e l'esistenza di un punto di accesso per i condomini conformemente all'articolo 8 della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 2 .

4.    La metodologia non pregiudica i regimi nazionali di certificazione della prestazione energetica vigentiesistenti e si basa sulle iniziative correlate a livello nazionale, tenendo conto dei principi della titolarità dell'occupante, della protezione dei dati, della vita privata e della sicurezza, in conformità del pertinente diritto dell'Unione pertinente in materia di protezione dei dati e vita privata nonché delle migliori tecniche disponibili nel settore della cibersicurezza.

5.    La metodologia definisce il formato più adeguato del parametro dell'indicatore della predisposizione degli edifici all'intelligenza ed è semplice, trasparente e facilmente comprensibile per i consumatori, i proprietari, gli investitori e gli attori del mercato della gestione della domanda d'energia.

 nuovo

ALLEGATO V

Modello dell'attestato di prestazione energetica

(di cui all'articolo 16)

1. Sulla prima pagina dell'attestato di prestazione energetica figurano almeno gli elementi seguenti:

a)    classe di prestazione energetica;

b)    consumo annuo di energia primaria calcolato, espresso in kWh/(m² anno);

c)    consumo annuo di energia primaria calcolato, espresso in kWh o MWh;

d)    consumo energetico finale annuo calcolato, espresso in kWh/(m² anno);

e)    consumo energetico finale annuo calcolato, espresso in kWh o MWh;

f)    produzione di energia rinnovabile espressa in kWh o MWh;

g)    energia rinnovabile in % del consumo energetico;

h)    emissioni operative di gas a effetto serra (kgCO2/(m2 anno));

i)    classe di emissione di gas a effetto serra (se del caso).

2. Inoltre l'attestato di prestazione energetica può includere gli indicatori seguenti:

a)    consumo energetico, carico massimo, dimensioni del generatore o dell'impianto, vettore energetico principale e tipo principale di elemento per ciascuno degli utilizzi: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione incorporata;

b)    energia rinnovabile prodotta in loco, principale vettore energetico e tipo di fonte di energia rinnovabile;

c)    indicazione che precisi se per l'edificio è stato effettuato un calcolo del potenziale di riscaldamento globale (sì/no);

d)    valore del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita (se disponibile);

e)    informazioni sugli assorbimenti di carbonio associati allo stoccaggio temporaneo del carbonio negli edifici o sugli stessi;

e)    indicazione che precisi se per l'edificio è disponibile un passaporto di ristrutturazione (sì/no);

f)    valore U medio per gli elementi opachi dell'involucro dell'edificio;

g)    valore U medio per gli elementi trasparenti dell'involucro dell'edificio;

h)    tipo dell'elemento trasparente più comune (ad es. finestra con doppi vetri);

i)    risultati dell'analisi del rischio di surriscaldamento (se disponibili);

j)    presenza di sensori fissi che monitorano i livelli di qualità dell'aria interna;

k)    presenza di comandi fissi che reagiscono ai livelli di qualità dell'aria interna;

l)    numero e tipo di punti di ricarica per veicoli elettrici;

m)    presenza, tipo e dimensioni dei sistemi di stoccaggio dell'energia;

n)    possibilità di adattare l'impianto di riscaldamento affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;

o)    possibilità di adattare l'impianto di condizionamento d'aria affinché funzioni con regolazioni di temperatura più efficienti;

p)    consumo energetico misurato;

q)    emissioni operative di particolato fine (PM2,5).

L'attestato di prestazione energetica può includere i seguenti collegamenti con altre iniziative, se queste si applicano nello Stato membro interessato:

a)    indicazione che precisi se per l'edificio è stata effettuata una valutazione della predisposizione all'intelligenza (sì/no);

b)    valore della valutazione della predisposizione all'intelligenza (se disponibile);

c)    indicazione che precisi se per l'edificio è disponibile un registro digitale degli edifici (sì/no).

Le persone con disabilità devono avere pari accesso alle informazioni contenute negli attestati di prestazione energetica.

🡻 2010/31/UE (adattato)

ALLEGATO VIII

Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione

 nuovo

1.    Definizione di qualità dell'attestato di prestazione energetica

Gli Stati membri forniscono una definizione chiara di cosa sia considerato un attestato di prestazione energetica valido.

La definizione di attestato di prestazione energetica valido garantisce:

🡻 2010/31/UE (adattato)

🡺1 2018/844 articolo 1, paragrafo 14, e allegato, punto 3, lettera a)

 nuovo

1.    🡺1 Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale, tra tutti gli attestati di prestazione energetica rilasciati nel corso di un anno, quelli da sottoporre a verifica. Il campione è di dimensioni sufficienti ad assicurare risultati statisticamente significativi in termini di conformità. 🡸

La verifica si basa sulle opzioni indicate qui di seguito o su misure equivalenti:

a) un  controllo della validità dei dati  in ingresso (anche mediante controlli in loco)  utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio e dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica;

 nuovo

b)la validità dei calcoli;

c)lo scostamento massimo per la prestazione energetica di un edificio, espressa preferibilmente dall'indicatore numerico del consumo di energia primaria (kWh/(m² anno));

d)un numero minimo di elementi diversi dai valori assegnati o standard.

🡻 2010/31/UE

b)controllo dei dati e verifica dei risultati riportati nell'attestato di prestazione energetica, comprese le raccomandazioni formulate;

c)controllo esaustivo dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell'edificio, verifica esaustiva dei risultati riportati nell'attestato, comprese le raccomandazioni formulate, e visita in loco dell'edificio, ove possibile, per verificare la corrispondenza tra le specifiche indicate nell'attestato di prestazione energetica e l'edificio certificato.

2.    Le autorità competenti o gli organismi da esse delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno una percentuale statisticamente significativa di tutti i rapporti di ispezione rilasciati nel corso di un anno.

 nuovo

Gli Stati membri possono includere elementi aggiuntivi nella definizione di un attestato di prestazione energetica valido, ad esempio lo scostamento massimo per valori specifici di dati.

2.    Qualità del sistema di controllo degli attestati di prestazione energetica

Gli Stati membri forniscono una definizione chiara degli obiettivi di qualità e del livello di affidabilità statistica che dovrebbe raggiungere il quadro degli attestati di prestazione energetica. Il sistema di controllo indipendente garantisce che almeno il 90 % degli attestati di prestazione energetica validi abbiano un'affidabilità statistica del 95 % per il periodo valutato, che non deve essere superiore a un anno.

Il livello di qualità e il livello di affidabilità sono misurati mediante campionamento casuale e tengono conto di tutti gli elementi forniti nella definizione di un attestato di prestazione energetica valido. Gli Stati membri richiedono la verifica da parte di terzi per la valutazione di almeno il 25 % del campione casuale quando i sistemi di controllo indipendenti sono stati delegati a organismi non governativi.

La validità dei dati in ingresso è verificata sulla scorta delle informazioni fornite dall'esperto indipendente. Tali informazioni possono includere certificazioni di prodotto, specifiche o planimetrie comprendenti dettagli sulle prestazioni dei diversi elementi inclusi nell'attestato di prestazione energetica.

La validità dei dati in ingresso è verificata mediante visite in loco effettuate per almeno il 10 % degli attestati di prestazione energetica che rientrano nel campione casuale utilizzato per valutare la qualità complessiva del regime.

Oltre al campionamento casuale minimo, che determina il livello generale di qualità, gli Stati membri possono utilizzare strategie diverse per individuare e rilevare in modo specifico i casi di scarsa qualità che emergono dagli attestati di prestazione energetica, con l'obiettivo di migliorare la qualità complessiva del regime. Tale analisi mirata non può essere utilizzata come base per misurare la qualità complessiva del sistema.

Gli Stati membri adottano misure preventive e reattive per garantire la qualità del quadro generale degli attestati di prestazione energetica. Tali misure possono comprendere una formazione supplementare per esperti indipendenti, un campionamento mirato, l'obbligo di presentare nuovamente gli attestati di prestazione energetica, ammende proporzionali e divieti temporanei o permanenti per gli esperti.

Quando le informazioni sono inserite in una banca dati, le autorità nazionali possono identificare la persona all'origine dell'inserimento a fini di monitoraggio e verifica.

3.    Disponibilità degli attestati di prestazione energetica

Il sistema di controllo indipendente verifica la disponibilità di attestati di prestazione energetica per i potenziali acquirenti e locatari al fine di garantire loro la possibilità di tenere conto della prestazione energetica dell'edificio al momento di decidere in merito all'acquisto o alla locazione.

Il sistema di controllo indipendente verifica la visibilità dell'indicatore e della classe di prestazione energetica nei supporti pubblicitari.

4.    Trattamento delle tipologie di edifici

Il sistema di controllo indipendente tiene conto delle diverse tipologie di edifici e in particolare di quelle più diffuse sul mercato immobiliare, quali abitazioni monofamiliari, condomini, uffici o esercizi commerciali al dettaglio.

5.    Divulgazione al pubblico

Gli Stati membri pubblicano periodicamente, nella banca dati nazionale sugli attestati di prestazione energetica, almeno le seguenti informazioni sul sistema di qualità:

a)    definizione di qualità negli attestati di prestazione energetica;

b)    obiettivi di qualità per il sistema di attestati di prestazione energetica;

c)    risultati della valutazione della qualità, compreso il numero di certificati valutati e la quota che questo rappresenta rispetto al numero totale di certificati rilasciati nel periodo considerato (per tipologia);

d)    misure di emergenza volte a migliorare la qualità complessiva degli attestati di prestazione energetica.

🡻 2018/844 articolo 1, paragrafo 14, e allegato, punto 3, lettera b)

3.    Se le informazioni sono inserite in una banca dati, le autorità nazionali possono identificare l'originatore dell'inserzione a fini di monitoraggio e verifica.

🡻 2010/31/UE (adattato)

 nuovo

ALLEGATO VIIIII

Quadro metodologico comparativo ai fini dell'individuazione dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti di prestazione energetica per edifici ed elementi edilizi

Il quadro metodologico comparativo consente agli Stati membri di determinare la prestazione energetica  in termini di energia e di emissioni  di edifici ed elementi edilizi e gli aspetti economici delle misure legate alla prestazione energetica  in termini di energia e di emissioni , e di collegarli al fine di individuare il livello ottimale in funzione dei costi.

Il quadro metodologico comparativo è corredato di orientamenti per la sua applicazione nel calcolo dei livelli di rendimento ottimali in funzione dei costi.

Il quadro metodologico comparativo consente di prendere in considerazione modelli di consumo, condizioni climatiche esterne  ed evoluzione futura di queste ultime secondo i migliori dati scientifici disponibili sul clima , costi di investimento, tipologia edilizia, costi di manutenzione e di funzionamento (compresi i costi e il risparmio energetici), eventuali utili derivanti dalla produzione di energia  , esternalità ambientali e sanitarie derivanti dal consumo energetico  ed eventuali costi di smaltimento  gestione dei rifiuti . Il suddetto quadro metodologico comparativoEsso dovrebbe basarsi sulle pertinenti norme europee pertinenti che fanno riferimento alla presente direttiva.

Inoltre la Commissione fornisce:

orientamenti per accompagnare il quadro metodologico comparativo, volti a consentire agli Stati membri di intraprendere le misure  iniziative  elencate in appresso;

informazioni su una stima dell'evoluzione dei prezzi dell'energia nel lungo periodo.

Ai fini dell'applicazione del quadro metodologico comparativo da parte degli Stati membri, sono stabilite a livello di Stato membro condizioni generali, espresse da parametri.

Il quadro metodologico comparativo richiede che gli Stati membri:

definiscano edifici di riferimento caratterizzati dalla loro funzionalità e posizione geografica, comprese le condizioni climatiche interne ed esterne, e rappresentativi di dette caratteristiche. Gli edifici di riferimento includono edifici residenziali e non residenziali, sia di nuova costruzione che già esistenti;,

definiscano le misure di efficienza energetica da valutare per gli edifici di riferimento. Può trattarsi di misure per singoli edifici nel loro insieme, per singoli elementi edilizi o  per  una combinazione di elementi edilizi;,

valutino il fabbisogno di energia finale e primaria  , e le emissioni che ne risultano,  degli edifici di riferimento e degli edifici di riferimento in un contesto di applicazione delle misure di efficienza energetica definite;,

calcolino i costi (ossia il valore attuale netto) delle misure di efficienza energetica (di cui al secondo trattino) durante il ciclo di vita economica previstoatteso applicate agli edifici di riferimento (di cui al primo trattino) ricorrendo ai principi del quadro metodologico comparativo.

Dal calcolo dei costi delle misure di efficienza energetica durante il ciclo di vita economica previstoatteso, gli Stati membri valutano l'efficacia in termini di costi dei vari livelli di requisiti minimi di prestazione energetica. Ciò consentirà di determinare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti di prestazione energetica.

🡻 2010/31/UE (adattato)

ALLEGATO VIIIIV

PARTE A

Direttiva abrogata e sua modificazione successiva

(di cui all'articolo 29)

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65)

Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1)

unicamente il punto 9.9 dell'allegato

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all'articolo 29)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

2002/91/CE

4 gennaio 2006

4 gennaio 2009 unicamente per gli articoli 7, 8 e 9

Parte A


Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive (di cui all'articolo 33)

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13)

Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75)

limitatamente all'articolo 1

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)

limitatamente all'articolo 53

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno e date di applicazione

(di cui all'articolo 33)

Direttiva

Termine di recepimento

Date di applicazione

2010/31/UE

9 luglio 2012

per le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 e 27: il 9 gennaio 2013;

per le disposizioni relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 e 16: il 9 gennaio 2013 per gli edifici occupati da enti pubblici e il 9 luglio 2013 per gli altri edifici

(UE) 2018/844

10 marzo 2020

🡻 2010/31/UE (adattato)

ALLEGATO IXV

Tavola di concordanza

Direttiva 2002/91/CE  2010/31/UE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, punto 3

Articolo 2, punti 4 e 5

Articolo 2, punti 3, 3 bis, 4 e 5

Articolo 2, punti 6, 7, 8 e 9

Articolo 2, punti 10, 11 e 12

Articolo 2, punti 6, 7, 8 e 9

Articolo 2, punti 13, 14, 15 e 16

Articolo 2, punti 17, 18, 19 e 20

Articolo 2, punto 10

Articolo 2, punto 21

Articolo 2, punti 22, 23, 24, 25, 26 e 27

Articolo 2, punti 11, 12, 13 e 14

Articolo 2, punti 28, 29, 30 e 31

Articolo 2, punti 32, 33, 34, 35, 36 e 37

Articolo 2, punto 15

Articolo 2, punto 37

Articolo 2, punti 15, 15 bis, 15 ter, 15 quater, 16 e 17

Articolo 2, punti 38, 39, 40, 41, 42 e 43

Articolo 2, punto 18

Articolo 2, punto 19

Articolo 2, punto 44

Articolo 2, punti 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57

Articolo 2, punto 20

Articolo 2 bis

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articoli 6 e 9

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 8, paragrafi 1 e 9

Articolo 11

Articolo 8, paragrafi da 2 a 8

Articolo 12

Articolo 8, paragrafi 10 e 11

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 10

Articolo 15

Articolo 11

Articolo 16

Articolo 12

Articolo 17

Articolo 13

Articolo 18

Articolo 19

Articoli 14 e 15

Articolo 20

Articolo 16

Articolo 21

Articolo 17

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 18

Articolo 24

Articolo 19

Articolo 25

Articolo 19 bis

Articolo 20

Articolo 26

Articolo 21

Articolo 27

Articolo 22

Articolo 28

Articolo 23

Articolo 29

Articolo 26

Articolo 30

Articolo 27

Articolo 31

Articolo 28

Articolo 32

Articolo 29

Articolo 33

Articolo 30

Articolo 34

Articolo 31

Articolo 35

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato I bis

Allegato IV

Allegato V

Allegato II

Allegato VI

Allegato III

Allegato VII

Allegato IV

Allegato VIII

Allegato V

Allegato IX

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punti 2 e 3

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, punto 4, e allegato I

Articolo 2, punti 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11

Articolo 2, punto 3

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, punto 14

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 15

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punto 16

Articolo 2, punto 7

Articolo 2, punto 17

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, punto 18

Articolo 2, punto 19

Articolo 3

Articolo 3 e allegato I

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafi 2 e 3

Articolo 6

Articolo 7

Articoli 8, 9 e 10

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 11, paragrafo 8, e articolo 12, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 11, paragrafi 3, 4, 5, 7 e 9

Articolo 12, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 7

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 13, paragrafi 1 e 3

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 8, lettera a)

Articolo 14, paragrafi 1 e 3

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 8, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 9

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafi 2, 3, 4 e 5

Articolo 16

Articolo 10

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 11, frase introduttiva

Articolo 19

Articolo 11, lettere a) e b)

Articolo 12

Articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, e articolo 20, paragrafi 3 e 4

Articolo 21

Articolo 13

Articolo 22

Articoli 23, 24 e 25

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafi 2 e 3

Articolo 26, paragrafo 2

Articolo 27

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 28

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 29

Articolo 16

Articolo 30

Articolo 17

Articolo 31

Allegato

Allegato I

Allegati da II a V

(1)    Zona mediterranea: CY, HR, IT, EL, MT, ES, PT; oceanica: BE, DK, IE, DE, FR, LU, NL; continentale: AT, BG, CZ, HU, PL, RO, SL, SK; nordica: EE, FI, LV, LT, SE.
(2)    Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1).
Top