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Document 32004R1427
Commission Regulation (EC) No 1427/2004 of 9 August 2004 amending Regulation (EC) No 1622/2000 laying down certain detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1493/1999 on the common organisation of the market in wine and establishing a Community code of oenological practices and processes
Regolamento (CE) n. 1427/2004 della Commissione del 9 agosto 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici
Regolamento (CE) n. 1427/2004 della Commissione del 9 agosto 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici
GU L 263 del 10.8.2004, p. 3–6
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 3–6
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 03/06/2008
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32000R1622 | aggiunta | CH1 ART18 BIS | 01/05/2004 | |
Modifies | 32000R1622 | modifica | allegato 18 | 01/05/2004 | |
Modifies | 32000R1622 | modifica | allegato 13 | 01/05/2004 | |
Modifies | 32000R1622 | modifica | allegato 3 | 01/05/2004 | |
Modifies | 32000R1622 | modifica | allegato 12 | 01/05/2004 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32004R1427R(01) | (HU) | |||
Repealed by | 32008R0423 |
10.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 263/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1427/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 46,
considerando quanto segue:
(1) |
L'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ha modificato l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999, aggiungendo al punto 4 la lettera d), che prevede la possibilità di effettuare il versamento di vino su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata ove tale pratica sia utilizzata tradizionalmente per la produzione di Tokaji fordítás e Tokaji máslás nella regione viticola ungherese del Tokaj, a condizioni da determinarsi. Occorre pertanto precisare maggiormente tali condizioni e subordinarne le eventuali modifiche alla preventiva comunicazione delle stesse da parte dello Stato membro alla Commissione. |
(2) |
L'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (2) elenca le varietà di vite che producono mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato le cui uve possono essere utilizzate per la costituzione della partita dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico. Occorre modificare tale elenco per inserirvi alcune varietà prodotte nella Repubblica ceca, in Ungheria e in Slovacchia. |
(3) |
I limiti relativi al tenore di anidride solforosa sono fissati nell'allegato V, parte A, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Le deroghe a tali limiti sono elencate nell'allegato V, parte A, punto 2, del medesimo regolamento e nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 1622/2000. Occorre modificare l'allegato XII del regolamento (CE) n. 1622/2000 in seguito all'adesione della Repubblica ceca e della Slovacchia. |
(4) |
Alcuni vini francesi da tavola recanti un'indicazione geografica possono avere un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 15 % vol e avere pertanto un tenore di acidità volatile superiore ai limiti stabiliti nell'allegato V, parte B, del regolamento (CE) n. 1493/1999, ma inferiore a 2 milliequivalenti per litro. Alcuni v.q.p.r.d. greci hanno un titolo alcolometrico volumico totale pari ad almeno 13 % vol, che consente loro di usufruire delle deroghe relative al tenore di acidità volatile previste nell'allegato V, parte B, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Tali vini devono essere inseriti nell'elenco di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000. Detto allegato deve essere inoltre modificato in seguito all'adesione della Repubblica ceca, di Cipro, dell'Ungheria, della Slovacchia e della Slovenia. |
(5) |
L'allegato XVIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 elenca i v.l.q.p.r.d. ai quali possono essere aggiunti i prodotti di cui all'allegato V, parte J, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999. Occorre modificare tale elenco in seguito all'adesione di Cipro. |
(6) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1622/2000. |
(7) |
Per motivi di controllo e affinché le modifiche del regolamento (CE) n. 1622/2000 acquistino efficacia a partire dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1o maggio 2004. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue:
1) |
Al titolo II, capo I, è aggiunto il seguente articolo 18 bis: «Articolo 18 bis Versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata Il versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata, previsto all'allegato IV, punto 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è effettuato in conformità delle disposizioni della normativa ungherese in vigore il 1o maggio 2004 come segue:
|
2) |
All'allegato III, la parte A è sostituita dal testo dell'allegato del presente regolamento. |
3) |
L'allegato XII, primo capoverso è modificato come segue:
|
4) |
L'allegato XIII è modificato come segue:
|
5) |
L'allegato XVIII, parte B, è modificato come segue:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
(2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/2003 (GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 9).
ALLEGATO
«A. Elenco delle varietà di vite le cui uve possono essere utilizzate per la costituzione della partita dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico
(articolo 4 del presente regolamento)
|
Aleatico N |
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Ασύρτικο (Assyrtiko) |
|
Bourboulenc B |
|
Brachetto N |
|
Clairette B |
|
Colombard B |
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Csaba gyöngye B |
|
Cserszegi fűszeres B |
|
Freisa N |
|
Gamay N |
|
Gewürztraminer Rs |
|
Girò N |
|
Γλυκερίθρα (Glykerythra) |
|
Huxelrebe |
|
Irsai Olivér B |
|
Macabeu B |
|
Tutte le malvasie |
|
Mauzac blanc e rosé |
|
Monica N |
|
Μοσχοφίλερο (Moschofilero) |
|
Müller-Thurgau B |
|
Tutti i moscati |
|
Nektár |
|
Pálava B |
|
Parellada B |
|
Perle B |
|
Piquepoul B |
|
Poulsard |
|
Prosecco |
|
Ροδίτης (Roditis) |
|
Scheurebe |
|
Torbato |
|
Zefír B» |