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Document 32004R1427

Regolamento (CE) n. 1427/2004 della Commissione del 9 agosto 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

GU L 263 del 10.8.2004, p. 3–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 3–6 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1427/oj

10.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 263/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1427/2004 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 46,

considerando quanto segue:

(1)

L'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia ha modificato l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999, aggiungendo al punto 4 la lettera d), che prevede la possibilità di effettuare il versamento di vino su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata ove tale pratica sia utilizzata tradizionalmente per la produzione di Tokaji fordítás e Tokaji máslás nella regione viticola ungherese del Tokaj, a condizioni da determinarsi. Occorre pertanto precisare maggiormente tali condizioni e subordinarne le eventuali modifiche alla preventiva comunicazione delle stesse da parte dello Stato membro alla Commissione.

(2)

L'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (2) elenca le varietà di vite che producono mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato le cui uve possono essere utilizzate per la costituzione della partita dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico. Occorre modificare tale elenco per inserirvi alcune varietà prodotte nella Repubblica ceca, in Ungheria e in Slovacchia.

(3)

I limiti relativi al tenore di anidride solforosa sono fissati nell'allegato V, parte A, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Le deroghe a tali limiti sono elencate nell'allegato V, parte A, punto 2, del medesimo regolamento e nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 1622/2000. Occorre modificare l'allegato XII del regolamento (CE) n. 1622/2000 in seguito all'adesione della Repubblica ceca e della Slovacchia.

(4)

Alcuni vini francesi da tavola recanti un'indicazione geografica possono avere un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 15 % vol e avere pertanto un tenore di acidità volatile superiore ai limiti stabiliti nell'allegato V, parte B, del regolamento (CE) n. 1493/1999, ma inferiore a 2 milliequivalenti per litro. Alcuni v.q.p.r.d. greci hanno un titolo alcolometrico volumico totale pari ad almeno 13 % vol, che consente loro di usufruire delle deroghe relative al tenore di acidità volatile previste nell'allegato V, parte B, punto 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999. Tali vini devono essere inseriti nell'elenco di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1622/2000. Detto allegato deve essere inoltre modificato in seguito all'adesione della Repubblica ceca, di Cipro, dell'Ungheria, della Slovacchia e della Slovenia.

(5)

L'allegato XVIII del regolamento (CE) n. 1622/2000 elenca i v.l.q.p.r.d. ai quali possono essere aggiunti i prodotti di cui all'allegato V, parte J, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999. Occorre modificare tale elenco in seguito all'adesione di Cipro.

(6)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1622/2000.

(7)

Per motivi di controllo e affinché le modifiche del regolamento (CE) n. 1622/2000 acquistino efficacia a partire dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dal 1o maggio 2004.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1622/2000 è modificato come segue:

1)

Al titolo II, capo I, è aggiunto il seguente articolo 18 bis:

«Articolo 18 bis

Versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata

Il versamento di vino o mosto di uve su fecce, acquavite di vinaccia o pasta di aszú pressata, previsto all'allegato IV, punto 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è effettuato in conformità delle disposizioni della normativa ungherese in vigore il 1o maggio 2004 come segue:

a)

il Tokaji fordítás è preparato versando mosto o vino sulla pasta di aszú pressata;

b)

il Tokaji máslás è preparato versando mosto o vino sulle fecce di szamorodni o di aszú.»

2)

All'allegato III, la parte A è sostituita dal testo dell'allegato del presente regolamento.

3)

L'allegato XII, primo capoverso è modificato come segue:

a)

alla lettera a) sono aggiunti il sesto e il settimo trattino seguenti:

«—

i v.q.p.r.d. che recano la designazione “pozdní sběr”,

i v.q.p.r.d. che recano la designazione “neskorý zber.”»;

b)

alla lettera b) sono aggiunti i trattini seguenti:

«—

i v.q.p.r.d. che recano le designazioni “výběr z bobulí”, “výběr z cibéb”, “ledové víno” e “slámové víno”,

i v.q.p.r.d. che recano le designazioni “bobuľový výber”, “hrozienkový výber” e “ľadový výber”»;

c)

è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

350 mg/l per:

i v.q.p.r.d. che recano la designazione “výběr z hroznů”,

i v.q.p.r.d. che recano la designazione “výber z hrozna.”»

4)

L'allegato XIII è modificato come segue:

a)

alla lettera b), secondo comma, sono aggiunti i trattini seguenti:

«—

Vin de pays du Jardin de la France, ad eccezione dei vini prodotti nella zona che ha diritto alla denominazione di origine controllata e nelle zone in cui è coltivata la varietà Chenin, nei dipartimenti Maine-et-Loire e Indre-et-Loire,

Vin de pays Portes de Méditerranée,

Vin de pays des comtés rhodaniens,

Vin de pays des côtes de Thongue,

Vin de pays de la Côte Vermeille»;

b)

il testo della lettera g) è sostituito dalle seguenti lettere da g) a m):

«g)

per i vini originari del Canada:

a 35 milliequivalenti per litro per i vini che recano la designazione “Icewine”;

h)

per i vini ungheresi:

 

a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

Tokaji máslás,

Tokaji fordítás,

aszúbor,

töppedt szőlőből készült bor,

Tokaji szamorodni,

késői szüretelésű bor,

válogatott szüretelésű bor;

 

a 35 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

Tokaji aszú,

Tokaji aszúeszencia,

Tokaji eszencia;

i)

per i vini cechi:

 

a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che recano le designazioni “výběr z bobulí” e “ledové víno”,

 

a 35 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. che recano le designazioni “slámové víno” e “výběr z cibéb”;

j)

per i vini greci:

 

a 30 milliequivalenti per litro per i seguenti v.q.p.r.d. il cui titolo alcolometrico volumico totale è pari o superiore a 13 % vol, e il tenore di zuccheri residui è almeno pari a 45 g/l:

Samo (Σάμος),

Rodi (Ρόδος),

Patrasso (Πάτρα),

Rio di Patrasso (Ρίο Πατρών),

Cefalonia (Κεφαλονιά),

Lemno (Λήμνος),

Sitia (Σητεία),

Santorini (Σαντορίνη),

Nemea (Νεμέα),

Dafnes (Δαφνές);

k)

per i vini ciprioti:

 

a 25 milliequivalenti per litro per i v.l.q.p.r.d. “Κουμανδαρία” (Commandaria);

l)

per i vini slovacchi:

 

a 25 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

tokajské samorodné;

 

a 35 milliequivalenti per litro per:

tokajský výber;

m)

per i vini sloveni:

 

a 30 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

vrhunsko vino ZGP – jagodni izbor,

vrhunsko vino ZGP – ledeno vino;

 

a 35 milliequivalenti per litro per i v.q.p.r.d. seguenti:

vrhunsko vino ZGP – suhi jagodni izbor».

5)

L'allegato XVIII, parte B, è modificato come segue:

a)

al punto 1 è aggiunto il testo seguente:

 

«CIPRO

Κουμανδαρία (Commandaria)»;

b)

al punto 2 è aggiunto il testo seguente:

 

«CIPRO

Κουμανδαρία (Commandaria)»;

c)

al punto 4 è aggiunto il testo seguente:

 

«CIPRO

Κουμανδαρία (Commandaria)».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/2003 (GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 9).


ALLEGATO

«A.   Elenco delle varietà di vite le cui uve possono essere utilizzate per la costituzione della partita dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico e dei v.s.q.p.r.d. di tipo aromatico

(articolo 4 del presente regolamento)

 

Aleatico N

 

Ασύρτικο (Assyrtiko)

 

Bourboulenc B

 

Brachetto N

 

Clairette B

 

Colombard B

 

Csaba gyöngye B

 

Cserszegi fűszeres B

 

Freisa N

 

Gamay N

 

Gewürztraminer Rs

 

Girò N

 

Γλυκερίθρα (Glykerythra)

 

Huxelrebe

 

Irsai Olivér B

 

Macabeu B

 

Tutte le malvasie

 

Mauzac blanc e rosé

 

Monica N

 

Μοσχοφίλερο (Moschofilero)

 

Müller-Thurgau B

 

Tutti i moscati

 

Nektár

 

Pálava B

 

Parellada B

 

Perle B

 

Piquepoul B

 

Poulsard

 

Prosecco

 

Ροδίτης (Roditis)

 

Scheurebe

 

Torbato

 

Zefír B»


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