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Document 31980L0154

    Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

    GU L 33 del 11.2.1980, p. 1–7 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007; abrogato da 32005L0036

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/154/oj

    31980L0154

    Direttiva 80/154/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

    Gazzetta ufficiale n. L 033 del 11/02/1980 pag. 0001 - 0007
    edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 2 pag. 0045
    edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 2 pag. 0075
    edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 2 pag. 0045
    edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 2 pag. 0089
    edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 2 pag. 0089


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 gennaio 1980 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (80/154/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57 e 66,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che in applicazione del trattato qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità, in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, è vietato dopo la fine del periodo transitorio ; che il principio del trattamento nazionale così realizzato riguarda in particolare il rilascio di un'autorizzazione eventualmente richiesta per accedere alle attività di ostetrica, nonché l'iscrizione o l'appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali;

    considerando che appare quindi opportuno prevedere disposizioni intese ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di ostetrica;

    considerando che, in applicazione del trattato, gli Stati membri sono tenuti a non concedere alcun aiuto tale da falsare le condizioni di stabilimento;

    considerando che l'articolo 57, paragrafo 1, del trattato prevede che vengano adottate direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli;

    considerando che, contemporaneamente al riconoscimento reciproco dei diplomi, appare opportuno prevedere il coordinamento delle condizioni di formazione delle ostetriche ; che tale coordinamento costituisce l'oggetto della direttiva 80/155/CEE (4);

    considerando che negli Stati membri la legge subordina l'accesso alle attività dell'ostetrica ed il loro esercizio al possesso di un diploma di ostetrica;

    considerando che, poiché, per quanto concerne l'uso del titolo di formazione, una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi non comporta necessariamente un'equivalenza materiale delle formazioni cui si riferiscono tali diplomi, è opportuno autorizzarne l'uso soltanto nella lingua dello Stato membro di origine o di provenienza;

    considerando che per agevolare l'applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni nazionali, gli Stati membri possono esigere che i beneficiari (1)GU n. C 18 del 12.2.1970, pag. 1. (2)GU n. C 101 del 4.8.1970, pag. 26. (3)GU n. C 146 dell'11.12.1970, pag. 17. (4)Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale. che soddisfano le condizioni di formazione da essa previste presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato rilasciato dalle competenti autorità del paese d'origine o di provenienza, che attesti che i titoli corrispondono a quelli previsti dalla direttiva;

    considerando che, in caso di prestazione di servizi, l'esigenza dell'iscrizione o l'appartenenza ad associazioni o ad organismi professionali, connessa al carattere stabile e permanente dell'attività esercitata nel paese ospitante, costituirebbe incontestabilmente una remora per il prestatore, dato il carattere temporaneo della sua attività ; che, quindi, non bisogna richiedere tale iscrizione o appartenenza ; che, in tal caso, è tuttavia necessario assicurare il controllo della disciplina professionale di competenza delle suddette associazioni o organismi professionali ; che, a tal uopo, e salvo l'applicazione dell'articolo 62 del trattato, è necessario prevedere la possibilità di imporre al beneficiario l'obbligo di notificare la prestazione di servizi all'autorità competente dello Stato membro ospitante;

    considerando che, in materia di moralità e di onorabilità, è necessario distinguere le condizioni che possono essere richieste per un primo accesso alla professione da quelle per il suo esercizio;

    considerando che, per quanto riguarda le attività salariate di ostetrica, il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (1), non contiene disposizioni specifiche per le professioni regolamentate in materia di moralità e di onorabilità, di disciplina professionale e di possesso di un titolo ; che secondo gli Stati membri le regolamentazioni in questione sono o possono essere applicabili tanto ai salariati quanto ai non salariati ; che in tutti gli Stati membri le attività di ostetrica sono subordinate al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di ostetrica ; che queste attività sono esercitate sia da indipendenti che da salariati o, alternativamente, da una medesima persona nel corso della sua carriera professionale, in qualità di salariato e di non salariato e considerando che per favorire pienamente la libera circolazione di coloro che esercitano questa professione nella Comunità è necessario estendere all'ostetrica salariata l'applicazione della presente direttiva,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    CAPITOLO I

    CAMPO DI APPLICAZIONE

    Articolo 1

    La presente direttiva si applica alle attività di ostetrica quali sono definite da ogni Stato membro, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 80/155/CEE, ed esercitate con i seguenti titoli professionali:

    nella Repubblica federale di Germania:

    «Hebamme»;

    in Belgio:

    «accoucheuse/vroedvrow»;

    in Danimarca:

    «jordemoder»;

    in Francia:

    «sage-femme»;

    in Irlanda:

    «midwife»;

    in Italia:

    «ostetrica»;

    nel Lussemburgo:

    «sage-femme»;

    nei Paesi Bassi:

    «verloskundige»;

    nel Regno Unito:

    «midwife».

    CAPITOLO II

    DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI OSTETRICA

    Articolo 2

    1. Ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri, purché siano compresi nell'elenco di cui al successivo articolo 3, siano conformi all'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 80/155/CEE e rispondano a uno dei seguenti requisiti: - formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni - subordinata al possesso di un diploma, certificato o altro titolo che dia accesso agli istituti universitari o di insegnamento superiore o che comunque garantisca un equivalente livello di cognizioni;

    - oppure seguita da una pratica professionale per cui è rilasciato l'attestato di cui all'articolo 4 della presente direttiva; (1)GU n. L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

    - formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni o 3 600 ore, subordinata al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di infermiera generica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 77/452/CEE (1);

    - formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi o 3 000 ore, subordinata al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di infermiera generica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 77/452/CEE seguita da una pratica professionale per cui è rilasciato l'attestato di cui all'articolo 4 della presente direttiva.

    2. Ogni Stato membro attribuisce, sul proprio territorio, ai diplomi, certificati e altri titoli che riconosce, lo stesso effetto dei diplomi, certificati e altri titoli da esso rilasciati per quanto concerne l'accesso alle attività non salariate dell'ostetrica e il loro esercizio.

    Articolo 3

    I diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'articolo 2 sono: a) nella Repubblica federale di Germania: - il «Hebammenprüfungszeugnis», rilasciato dalla commissione di esame nominata dallo Stato;

    - gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che certificano l'equipollenza dei titoli di formazione rilasciati successivamente all'8 maggio 1945 dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca con i titoli enumerati al primo trattino;

    b) in Belgio: - il «diplôme d'accoucheuse/vroedvrouwdiploma» rilasciato da scuole create o riconosciute dallo Stato o dal Jury Central;

    c) in Danimarca:

    il «bevis for bestæt jordemodereksamen» rilasciato dalla «Danmarks jordemoderskole»;

    d) in Francia:

    il «diplôme de sage-femme» rilasciato dallo Stato;

    e) in Irlanda:

    il «certificate in Midwifery» rilasciato dall'«An Bord Altranais»;

    f) in Italia:

    il «diploma d'ostetrica» rilasciato dalle scuole riconosciute dallo Stato;

    g) nel Lussemburgo:

    il «diplôme de sage-femme» rilasciato dal ministero della sanità pubblica, vista la decisione della commissione d'esame;

    h) nei Paesi Bassi:

    il «vroedvrouwdiploma» rilasciato dalla commissione d'esame nominata dallo Stato;

    i) nel Regno Unito:

    il «certificate of admission to the Roll of Midwives» rilasciato in Inghilterra e nel Galles dal «Central Midwives Board for England and Wales», in Scozia dal «Central Midwives Board for Scotland» e in Irlanda del Nord dal «Northern Ireland Council for Nurses and Midwives».

    Articolo 4

    L'attestato di cui all'articolo 2 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o provenienza. Esso attesta che il beneficiario, dopo aver ottenuto il diploma di ostetrica, ha esercitato in modo soddisfacente in un ospedale o in un centro sanitario autorizzato a tal fine, tutte le attività di ostetrica per un periodo di: - due anni nel caso previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, secondo sottotrattino,

    - un anno nel caso previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino.

    CAPITOLO III

    DIRITTI ACQUISITI

    Articolo 5

    1. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri, i cui diplomi, certificati ed altri titoli non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 80/155/CEE, i diplomi, i certificati e gli altri titoli di ostetrica rilasciati da tali Stati membri al più tardi sei anni dopo la notifica della presente direttiva insieme ad un attestato che certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati alle attività in questione per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato. (1)GU n. L 176 del 15.7.1977, pag. 1.

    2. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 80/155/CEE ma che devono essere riconosciuti a norma dell'articolo 2 della presente direttiva solo se sono accompagnati dell'attestato di pratica professionale di cui all'articolo 4, i diplomi, certificati e gli altri titoli di ostetrica rilasciati da tali Stati membri anteriormente alla messa in applicazione della presente direttiva, accompagnati da un attestato che certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati alle attività in questione per un periodo di almeno due anni nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato.

    CAPITOLO IV

    USO DEL TITOLO DI FORMAZIONE

    Articolo 6

    1. Fatto salvo l'articolo 15, gli Stati membri ospitanti fanno sì che ai cittadini degli Stati membri che soddisfino le condizioni di cui agli articoli 2 e 5, sia riconosciuto il diritto di far uso del loro titolo di formazione legittimo, nella misura in cui non sia identico al titolo professionale, - ed eventualmente della relativa abbreviazione - dello Stato membro di origine o di provenienza, nella lingua di tale Stato. Gli Stati membri ospitanti possono prescrivere che il titolo sia seguito dal nome e dal luogo dell'istituto o della commissione che lo ha rilasciato.

    2. Quando il titolo di formazione dello Stato membro di origine o di provenienza può essere confuso nello Stato membro ospitante con un titolo che richieda in detto Stato una formazione complementare che il beneficiario non ha compiuto, lo Stato membro ospitante può prescrivere che il beneficiario usi il titolo di formazione dello Stato membro d'origine o di provenienza in una formula adeguata indicata dallo Stato ospitante.

    CAPITOLO V

    DISPOSIZIONI DESTINATE AD AGEVOLARE L'ESERCIZIO EFFETTIVO DEL DIRITTO DI STABILIMENTO E DI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI OSTETRICA

    A. Disposizioni particolari relative al diritto di stabilimento

    Articolo 7

    1. Lo Stato membro ospitante, che per il primo accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 richieda ai propri cittadini un attestato di moralità o di onorabilità, accetta, come prova sufficiente nei riguardi dei cittadini degli altri Stati membri, un certificato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza che dichiari adempiute le condizioni di moralità o di onorabilità in esso richieste per l'accesso all'attività di cui trattasi.

    2. Quando lo Stato membro d'origine o di provenienza non richieda un attestato di moralità o di onorabilità per il primo accesso all'attività di cui trattasi, lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini dello Stato membro d'origine o di provenienza un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza.

    3. Qualora lo Stato membro ospitante sia a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori dal suo territorio precedentemente allo stabilimento dell'interessato in detto Stato e che potrebbero avere conseguenze, nel suo territorio, sull'accesso all'attività di cui trattasi, può informarne lo Stato membro d'origine o di provenienza.

    Lo Stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti in quanto possano avere in tale Stato membro conseguenze sull'accesso all'attività in questione. Le autorità di questo Stato decidono esse stesse la natura e l'ampiezza delle investigazioni da effettuarsi e comunicano allo Stato membro ospitante quali conseguenze esse ne traggono per quanto riguarda i certificati o i documenti che esse hanno rilasciato.

    4. Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse.

    Articolo 8

    1. Quando in uno Stato membro ospitante vigono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sull'osservanza della moralità o dell'onorabilità, inclusi i provvedimenti disciplinari per grave mancanza professionale o condanna per delitti penali, e relative all'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 1, lo Stato membro d'origine o di provenienza trasmette allo Stato membro ospitante le informazioni necessarie relative alle misure o sanzioni di carattere professionale o amministrativo prese a carico dell'interessato, nonché alle sanzioni penali riguardanti l'esercizio della professione nello Stato membro d'origine o di provenienza.

    2. Qualora lo Stato membro ospitante sia a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori dal suo territorio precedentemente allo stabilimento dell'interessato in detto Stato e che potrebbero avere conseguenze sull'accesso all'attività di cui trattasi nel suo territorio, può informarne lo Stato membro d'origine o di provenienza.

    Lo Stato membro di origine o di provenienza esamina la veridicità dei fatti in quanto possano avere in tale Stato membro conseguenze sull'esercizio dell'attività in questione. Le autorità di questo Stato decidono esse stesse la natura e l'ampiezza delle investigazioni da effettuarsi e comunicano allo Stato membro ospitante quali conseguenze esse ne traggono per quanto riguarda le informazioni da esse trasmesse ai sensi del paragrafo 1.

    3. Gli Stati membri garantiscono la segretezza delle informazioni trasmesse.

    Articolo 9

    Quando, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 o per il suo esercizio, lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini un documento relativo alle condizioni di salute fisica o psichica, detto Stato riconosce sufficiente al riguardo la presentazione del documento prescritto nello Stato membro d'origine o di provenienza.

    Quando lo Stato membro d'origine o di provenienza non prescrive documenti del genere per l'accesso all'attività di cui trattasi o per il suo esercizio, lo Stato membro ospitante accetta dai cittadini di tale Stato membro d'origine o di provenienza un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato, corrispondente agli attestati dello Stato membro ospitante.

    Articolo 10

    All'atto della presentazione, i documenti di cui agli articoli 7, 8 e 9 non devono essere di data anteriore a tre mesi.

    Articolo 11

    1. La procedura d'ammissione del beneficiario all'accesso ad una delle attività contemplate all'articolo 1, conformemente agli articoli 7, 8 e 9, deve essere conclusa al più presto e comunque entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo dell'interessato, fatte salve le dilazioni che potrebbero risultare necessarie in seguito ad eventuale ricorso introdotto alla fine della procedura stessa.

    2. Nei casi contemplati all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 2, la domanda di riesame sospende il termine di cui al paragrafo 1.

    Lo Stato membro consultato deve far pervenire la propria risposta entro un termine di tre mesi.

    Al momento in cui riceve la risposta o alla scadenza di detto termine, lo Stato membro ospitante prosegue la procedura di cui al paragrafo 1.

    Articolo 12

    Quando uno Stato membro ospitante esige dai propri cittadini la presentazione di un giuramento o una dichiarazione solenne per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1, o per il suo esercizio, e qualora la formula di detto giuramento o di detta dichiarazione non possa essere utilizzata dai cittadini degli altri Stati membri, lo Stato membro ospitante vigila affinché possa essere presentata agli interessati una formula appropriata ed equivalente.

    B. Disposizioni particolari relative alla prestazione di servizi

    Articolo 13

    1. Quando, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 1 o per il suo esercizio, uno Stato membro esige dai propri cittadini un'autorizzazione o l'iscrizione od appartenenza ad un'associazione o ad un organismo professionale, detto Stato membro esonera da tale obbligo i cittadini degli Stati membri, in caso di prestazione di servizi.

    Il beneficiario esercita la prestazione di servizi con gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dello Stato membro ospitante ; in particolare egli è soggetto alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo applicabili in detto Stato membro.

    Qualora lo Stato membro ospitante prenda un provvedimento in applicazione del secondo comma o sia a conoscenza di fatti contrari a tali norme, ne informa immediatamente lo Stato membro in cui il beneficiario è stabilito.

    2. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il beneficiario faccia alle autorità competenti una dichiarazione preliminare relativa alla propria prestazione di servizi, qualora l'esecuzione di tale prestazione determini un soggiorno temporaneo nel suo territorio.

    In caso d'urgenza, detta dichiarazione può essere fatta al più presto possibile dopo la prestazione di servizi.

    3. In applicazione dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro ospitante può esigere dal beneficiario uno o più documenti contenenti le seguenti indicazioni: - la dichiarazione di cui al paragrafo 2,

    - un attestato che certifichi che il beneficiario esercita legalmente le attività in questione nello Stato membro in cui egli è stabilito,

    - un attestato comprovante che il beneficiario è in possesso del o dei diplomi, certificati od altri titoli richiesti per la prestazione di servizi di cui trattasi e menzionati nella presente direttiva.

    4. Il documento o i documenti previsti al paragrafo 3 non possono recare una data anteriore a dodici mesi all'atto della loro presentazione.

    5. Quando uno Stato membro priva in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, uno dei suoi cittadini o un cittadino di un altro Stato membro stabilito sul suo territorio della facoltà di esercitare una delle attività di cui all'articolo 1, detto Stato membro provvede, conformemente, al ritiro dell'attestato di cui al paragrafo 3, secondo trattino.

    Articolo 14

    Quando in uno Stato membro ospitante, per regolare con un ente assicuratore i conti inerenti alle attività esercitate a favore di assicurati sociali, occorre essere iscritti ad un organismo di sicurezza sociale di diritto pubblico, tale Stato membro, in caso di prestazioni di servizi che comportino lo spostamento del beneficiario, dispensa da tale obbligo i cittadini degli Stati membri stabiliti in un altro Stato membro.

    Il beneficiario tuttavia informa in precedenza, e in caso di urgenza successivamente, detto ente della sua prestazione di servizi.

    C. Disposizioni comuni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi

    Articolo 15

    Quando in uno Stato membro ospitante l'uso del titolo professionale concernente una delle attività di cui all'articolo 1 è disciplinato, i cittadini degli altri Stati membri che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 2 e 5 usano il titolo professionale corrispondente, nello Stato membro ospitante, alle predette condizioni di formazione, e fanno uso della sua abbreviazione.

    Articolo 16

    1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere ai beneficiari di essere informati sulle legislazioni sanitaria e sociale e, eventualmente, sulla deontologia dello Stato membro ospitante.

    A tal fine, essi possono creare servizi d'informazione presso i quali i beneficiari possono ottenere le informazioni necessarie. In caso di stabilimento, gli Stati membri ospitanti possono obbligare i beneficiari a prender contatto con tali servizi.

    2. Gli Stati membri possono creare i servizi di cui al paragrafo 1 presso le autorità o gli organismi competenti che essi designano entro il termine previsto all'articolo 20, paragrafo 1.

    3. Gli Stati membri provvedono a che, eventualmente, i beneficiari acquisiscano, nel loro interesse e in quello dei loro pazienti, le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della loro attività professionale nello Stato membro ospitante.

    CAPITOLO VI

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 17

    In caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospitante può esigere, dalle autorità competenti di un altro Stato membro, conferma dell'autenticità dei diplomi, certificati o altri titoli rilasciati in detto Stato membro e menzionati ai capitoli II e III, nonché conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalla direttiva 80/155/CEE.

    Articolo 18

    Gli Stati membri designano, nel termine previsto all'articolo 20, paragrafo 1, le autorità e gli enti competenti a rilasciare o a ricevere i diplomi, certificati e altri titoli nonché i documenti e le informazioni previsti dalla presente direttiva e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

    Articolo 19

    La presente direttiva si applica anche ai cittadini degli Stati membri che, a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, esercitano o eserciteranno in qualità di salariati una delle attività di cui all'articolo 1.

    Articolo 20

    1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di tre anni a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

    2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 21

    Qualora, nell'applicazione della presente direttiva, uno Stato membro incontri notevoli difficoltà in determinati settori, la Commissione esamina tali difficoltà in collaborazione con detto Stato e richiede il parere del comitato di alti funzionari della sanità pubblica istituito con la decisione 75/365/CEE (1), modificata da ultimo dalla decisione 80/157/CEE (2).

    Se necessario, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate.

    Articolo 22

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 1980.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G. MARCORA (1)GU n. L 167 del 30.6.1975, pag. 19. (2)Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

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