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Document E2007C0127

    Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 127/07/COL, del 18 aprile 2007 , sugli aiuti alla ricerca e allo sviluppo concessi dal Consiglio norvegese per la ricerca in relazione allo sviluppo del software Turborouter (Norvegia)

    GU L 249 del 18.9.2008, p. 23–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/127(2)/oj

    18.9.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 249/23


    DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

    N. 127/07/COL

    del 18 aprile 2007

    sugli aiuti alla ricerca e allo sviluppo concessi dal Consiglio norvegese per la ricerca in relazione allo sviluppo del software Turborouter (Norvegia)

    L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (1),

    VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (2), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

    VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (3), in particolare l'articolo 24,

    VISTI l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della parte I e gli articoli 1, 4, 6, 7, paragrafo 3, 10, 13, 14, 16 e 20 della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (4),

    VISTA la Guida dell'Autorità (5) all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE, in particolare il capitolo 14 «Aiuti alla ricerca e allo sviluppo»,

    VISTA la decisione dell'Autorità n. 195/04/COL, del 14 luglio 2004, relativa alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 27 della parte II del protocollo 3 (6),

    VISTA la decisione dell'Autorità n. 217/94/COL, del 1o dicembre 1994, nella quale si proponevano alla Norvegia misure appropriate riguardanti, fra l'altro, il regime di aiuti «Programmi di R&S industriale»,

    VISTO che la Norvegia ha accettato le misure appropriate proposte con lettera del 19 dicembre 1994,

    VISTA la decisione dell'Autorità n. 60/06/COL, dell'8 marzo 2006, di avviare un procedimento d'indagine formale in merito agli aiuti per la R&S concessi dal Consiglio norvegese per la ricerca in relazione allo sviluppo del software Turborouter (7),

    DOPO AVER INVITATO gli interessati a presentare osservazioni in merito alla suddetta decisione, e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    I.   I FATTI

    1.   Procedimento

    Con lettera del 5 marzo 2002 (Doc. n. 02-1733-A), l’Autorità ha ricevuto una denuncia secondo la quale sarebbero stati concessi aiuti di Stato da parte della Norvegia mediante il Research Council of Norway (Consiglio norvegese per la ricerca, in appresso: «RCN»), a favore di vari progetti di ricerca relativi allo sviluppo del software Turborouter.

    L'Autorità ha chiesto informazioni alle autorità norvegesi con lettera del 26 aprile 2002 (Doc. n. 02-2605-D). Il ministero del commercio e dell'industria ha risposto con una lettera del 3 giugno 2002 (Doc. n. 02-4177-A), che riportava anche le osservazioni dell'RCN sul cosiddetto «progetto Turborouter».

    Dopo una fitta corrispondenza (8), con lettera dell'8 marzo 2006 (Evento n. 363353), l'Autorità ha informato le autorità norvegesi che aveva deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte in merito agli aiuti per la R&S concessi dal Consiglio norvegese per la ricerca in relazione allo sviluppo del software Turborouter.

    Con lettera del 7 aprile 2006 le autorità norvegesi hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione dell'Autorità di avviare il procedimento d’indagine formale.

    La decisione dell’Autorità n. 60/06/COL di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nel relativo supplemento SEE (9). L’Autorità ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni.

    L'Autorità ha ricevuto osservazioni da una parte interessata. Con lettera del 1o dicembre 2006 (Evento n. 400677), l'Autorità ha trasmesso tali osservazioni alle autorità norvegesi. Le autorità norvegesi hanno formulato osservazioni con lettera del ministero della pubblica amministrazione e delle riforme dell'8 gennaio 2007 (Evento n. 405517), che inoltrava una lettera del ministero dell'istruzione e della ricerca del 5 gennaio 2007.

    2.   I quattro progetti connessi al software Turborouter finanziati con i fondi dell'RCN

    2.1.   Descrizione dei progetti

    L'Autorità si limita a fornire una breve descrizione dei progetti in esame. Per una descrizione dettagliata dei singoli progetti, si rinvia alla decisione dell'Autorità n. 60/06/COL (10).

    2.1.1.   Progetto 40049 — Attività strategiche riguardanti i trasporti marittimi e la logistica (prima versione del software Turborouter)

    Turborouter (11) serve a ottimizzare la programmazione della flotta, cioè a decidere a quali imbarcazioni assegnare i diversi carichi. Questo strumento combina le conoscenze e l'esperienza dei pianificatori con le capacità di calcolo del computer. Turborouter utilizza carte nautiche elettroniche che permettono di visualizzare i dati riguardanti il calendario e comprende una banca dati per le imbarcazioni, i porti, i carichi, ecc.; il calcolo automatico delle distanze da porto a porto; i rapporti di posizione delle imbarcazioni e l'aggiornamento automatico dell'ora di arrivo prevista; routine di ottimizzazione sofisticate per il calendario della flotta e la visualizzazione del calendario o un calcolatore di calendario per la pianificazione manuale.

    La prima versione del software pilota Turborouter è stata sviluppata nel primo anno di ricerca di uno dei sottoprogetti del progetto 40049 «Attività strategiche riguardanti i trasporti marittimi e la logistica» denominato «Metodi e strumenti analitici per la progettazione e il funzionamento di catene integrate di trasporto e di logistica».

    2.1.2.   Ulteriore sviluppo del software Turborouter

    Secondo le informazioni comunicate dalle autorità norvegesi, l'RCN ha selezionato diversi progetti connessi allo sviluppo del software Turborouter che beneficeranno di un sostegno per la ricerca e lo sviluppo.

    2.1.2.1.   Progetto 138811 — AlgOpt

    Scopo del progetto (12) era elaborare e sperimentare algoritmi per calcolare l'uso ottimale di una flotta marittima tenendo conto dell'obbligo di imbarcare merci per diversi clienti, delle condizioni riguardanti le date di carico e scarico delle merci nel porto di destinazione, della possibilità di trasportare ad ogni viaggio carichi comuni con un numero limitato di merci alla rinfusa e del fatto che non tutte le imbarcazioni in questione erano adatte a tutti i clienti o a tutti i porti. Gli algoritmi vanno integrati in un software che offra agli utenti il controllo totale e la possibilità di non tener conto di quanto suggerito dagli algoritmi.

    Secondo le informazioni comunicate dalle autorità norvegesi, il progetto AlgOpt era solo uno studio preliminare per definire le esigenze degli utenti e analizzare la possibilità di utilizzare Turborouter per il partner contrattuale, l'impresa Beltship Management AS.

    2.1.2.2.   Progetto 144265 — Shiplog II

    Il progetto Shiplog, che riguardava essenzialmente i trasporti marittimi, doveva utilizzare (13) i risultati di un precedente progetto Shiplog (che non comportava l'impiego di Turborouter) per concentrarsi sui requisiti connessi alla consegna delle merci porta a porta, nei casi in cui il trasporto marittimo costituisce un elemento fondamentale. Una delle attività principali consisteva nell'integrare il sistema di gestione delle catene di trasporto (Transport Chain Management System — TCMS) e Turborouter, in modo da specificare l'interfaccia e dimostrare lo scambio di informazioni tra Turborouter e i dimostratori TCMS. L'obiettivo del progetto non è stato conseguito, soprattutto per l'impossibilità di integrare correttamente TCMS e Turborouter.

    2.1.2.3.   Progetto 144214 — Libreria di routine di ottimizzazione per il calendario del trasporto marittimo

    Il progetto di ricerca precompetitiva denominato «Libreria di routine di ottimizzazione per il calendario del trasporto marittimo» intendeva sviluppare algoritmi per l'ottimizzazione e la programmazione avanzate di operazioni molto complesse di trasporto marittimo. Le autorità norvegesi hanno spiegato che, per la sua natura commerciale e aziendale estremamente specifica, la libreria di algoritmi deve essere di proprietà di un'impresa anziché far parte del «tool kit» standard di Turborouter.

    2.2.   Descrizione del nesso fra i quattro aiuti concessi e il regime norvegese di aiuti per i programmi di R&S industriale

    Secondo le informazioni comunicate dalle autorità norvegesi, i quattro aiuti oggetto della presente decisione sono rientrati nel regime di aiuti per i programmi di R&S industriale (brukerstyrte forskningsprogrammer).

    Il regime di aiuti per i programmi di R&S industriale (brukerstyrte forskningsprogrammer), che era gestito dall'RCN, è stato istituito prima che entrasse in vigore l'accordo SEE.

    Nel dicembre 1994, l'Autorità ha adottato una decisione su diversi regimi di aiuti alla ricerca e allo sviluppo in vigore in Norvegia prima che entrasse in vigore l'accordo SEE, fra cui il regime di aiuti per i programmi di R&S industriale (brukerstyrte forskningsprogrammer, caso n. 93-183). Nella decisione suddetta, l'Autorità propone misure appropriate per rendere il regime conforme alle norme sugli aiuti di Stato dell'accordo SEE (14). L'Autorità ha proposto, in particolare, alla Norvegia l'introduzione di disposizioni dettagliate onde garantire la conformità degli aiuti concessi con i principi di cui al capitolo 14 della Guida sugli aiuti di Stato.

    La Norvegia ha accettato le misure appropriate proposte dall'Autorità con lettera del 19 dicembre 1994. L'accettazione delle misure appropriate comportava la conformità degli aiuti concessi nell'ambito del programma di R&S industriale con le disposizioni della Guida dell'Autorità in materia di R&S adottate nel 1994.

    L'aiuto dell'RCN a questi progetti è stato concesso a titolo del regime «Programmi di R&S industriale».

    3.   Dubbi espressi dall'Autorità nella decisione n. 60/06/COL

    L'8 marzo 2006, l'Autorità ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della parte II del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte per quanto riguarda l'aiuto alla R&S concesso dall'RCN in relazione allo sviluppo del software Turborouter (Decisione n. 60/06/COL). Nella decisione suddetta, l'Autorità forniva indicazioni precise circa la denuncia, i quattro progetti connessi al software Turborouter finanziati con i fondi dell'RCN e il nesso fra i quattro aiuti concessi e il regime norvegese di aiuti per i programmi di R&S industriale.

    L'Autorità ha eseguito una valutazione approfondita del quadro giuridico applicabile all'esame dei quattro progetti in questione (15). Una volta accettate le misure appropriate proposte dall'Autorità nella decisione n. 217/94/COL, tutti gli aiuti a titolo del programma di R&S industriale dovevano essere concessi conformemente alla Guida 1994 in materia di R&S Per definizione, quindi, tutti gli aiuti concessi a titolo del regime «Programmi di R&S industriale» non conformi alle disposizioni della Guida 1994 in materia di R&S sarebbero stati esclusi dall'applicazione del regime. Si tratterebbe in tal caso di un nuovo aiuto singolo, da notificare individualmente all'Autorità e da valutare in base alla Guida per la R&S applicabile al momento della concessione dell'aiuto stesso.

    Per quanto riguarda i motivi che giustificavano l'apertura di un'indagine formale, l'Autorità ha espresso dubbi su diversi punti onde accertare se i quattro progetti di R&S in questione avessero effettivamente ricevuto aiuti a titolo del regime «Programmi di R&S industriale».

    L'Autorità non era certa che i progetti suddetti andassero oltre la fase di ricerca applicata o precompetitiva per costituire un prodotto commerciale. Nel caso in oggetto, la differenza fra un progetto pilota, non idoneo a fini commerciali, e un prodotto finale commerciale non risultava molto chiara, poiché il software deve essere riadattato per ogni nuova applicazione specifica legata a ciascun utente finale. L'Autorità si è chiesta in che misura l'ulteriore sviluppo del software Turborouter per applicazioni destinate a soddisfare esigenze concrete degli utenti finali possa rientrare nella definizione di ricerca applicata.

    Le informazioni disponibili in quella fase della procedura non permettevano all'Autorità di accertare se i progetti in questione fossero correttamente classificati come attività di sviluppo precompetitive o se invece fossero già troppo vicini al mercato per poter beneficiare di aiuti di Stato.

    L'Autorità, inoltre, nutriva dubbi circa il finanziamento dei progetti, specie per quanto riguarda l'esborso effettivo dei contributi propri, in natura, dei beneficiari dei progetti stessi.

    Basandosi sulle argomentazioni del ricorrente, l'Autorità si è chiesta se il costo globale dei progetti non fosse stato artificialmente gonfiato per coprire le spese operative delle imprese beneficiarie e se il costo di ricerca effettivo dei progetti corrispondesse agli importi erogati dall'RCN.

    L'Autorità era del parere che Marintek, l'istituto di ricerca che aveva sviluppato il primo software Turborouter, disponesse del know-how e della competenza tecnica necessari per realizzare il progetto. Sembrava quindi logico supporre che la maggior parte del lavoro sarebbe stata svolta dal suo personale. Questo vorrebbe dire, in linea di massima, che il contributo del personale delle imprese partecipanti avrebbe riguardato probabilmente la definizione delle esigenze degli utenti e/o, in qualche misura, i test. Se si parte dal presupposto che il contributo in natura delle imprese partecipanti potrebbe non corrispondere ai costi di ricerca, i costi globali del progetto di ricerca risulterebbero inferiori e, di conseguenza, le intensità degli aiuti risulterebbero più elevate.

    Per i motivi suddetti, l'Autorità dubitava che i progetti suddetti avessero ricevuto aiuti in conformità della Guida applicabile in materia di R&S e si chiedeva se i beneficiari non avessero utilizzato gli aiuti in modo non conforme alle misure appropriate accettate nell'ambito del regime «Programmi di R&S industriale».

    4.   Osservazioni di terzi

    Il 24 novembre 2006, l'Autorità ha ricevuto osservazioni da una parte interessata, il cui tenore era più generale che direttamente collegato ai dubbi espressi dall'Autorità nella decisione n. 60/06/COL di avviare un procedimento d'indagine formale per quanto riguarda gli aiuti alla R&S concessi in relazione allo sviluppo del software Turborouter. Secondo la parte in questione, il Consiglio norvegese per la ricerca aveva versato fondi piuttosto ingenti a un nuovo progetto denominato OPTIMAR (16) che ha finanziato integralmente nel periodo 2005-2009. Teoricamente, il progetto è diretto dal dipartimento «Ricerca operativa» dell'università norvegese di scienza e tecnologia (in appresso NTNU) di Trondheim. L'obiettivo finale del progetto è sviluppare ulteriormente Turborouter per trasformarlo in un progetto commerciale. Il processo è già in corso.

    La parte ha aggiunto quanto segue: «Secondo il prof. Marielle Christiansen (capo del progetto OPTIMAR) di Trondheim, è alquanto difficile per le imprese partecipare al progetto, definito un programma pubblico di ricerca volto ad ampliare la base per tutte le imprese norvegesi, e avvalersi dei suoi risultati, poiché stanno già operando in stretta collaborazione con SINTEF e MARINTEK e hanno promesso di condividere i risultati con queste organizzazioni commerciali (SINTEF e MARINTEK sono due istituti di Trondheim che hanno per diversi motivi stretti legami con l'università tecnica NTNU).»

    Sempre secondo la parte interessata, «Turborouter costituisce in larga misura l'elemento comune a queste attività, poiché tutti i membri del personale del dipartimento “Ricerca operativa” dell'NTNU/Marintek/SINTEF lo considerano il loro obiettivo comune».

    La parte sostiene che le imprese partecipanti allo sviluppo di TURBOROUTER ricevano tramite l'NTNU aiuti di Stato ancora più ingenti, che vengono presentati come fondi per la ricerca di base.

    La parte ha dichiarato infine che nessuna delle imprese beneficiarie dei fondi li utilizzava per sviluppare Turborouter e conclude, quindi, che i fondi destinati al progetto di ricerca costituivano pure e semplici sovvenzioni al suo funzionamento quotidiano.

    5.   Osservazioni delle autorità norvegesi

    5.1.   Osservazioni in merito alla decisione dell'Autorità di avviare un procedimento d'indagine formale

    5.1.1.   Osservazioni del ministero della pubblica amministrazione e delle riforme

    Nella lettera del 7 aprile 2006, il ministero della pubblica amministrazione e delle riforme faceva riferimento alla descrizione della corrispondenza formale con le autorità norvegesi contenuta nella decisione dell'Autorità n. 60/06/COL. Le autorità norvegesi facevano inoltre riferimento alle riunioni tenutesi nell'ottobre 2002 e nel settembre 2004 fra l'Autorità e le autorità norvegesi, aggiungendo che il 22 maggio 2003 si era tenuta a Bruxelles una riunione fra l'Autorità e le autorità norvegesi.

    Le autorità norvegesi hanno fatto notare che la decisione dell'Autorità n. 60/06/COL non spiegava in che modo gli aiuti allo sviluppo di Turborouter falsavano la concorrenza nel SEE o su mercati terzi. Secondo loro, la questione andrebbe chiarita, poiché il programma di R&S Turborouter non ha dato i risultati previsti. Pur riconoscendo che il know-how intangibile del progetto era stato trasmesso ad altri progetti di R&S, le autorità norvegesi non ritenevano affatto scontato che ciò avesse falsato la concorrenza sul mercato interno o sui mercati dei paesi terzi.

    Le autorità norvegesi hanno contestato alcune argomentazioni del ricorrente riprese nella decisione dell'Autorità, segnatamente quelle contenute nella sezione 3, pagina 3, della decisione n. 60/06/COL e le citazioni della denuncia presenti nella decisione.

    Le autorità norvegesi si sono chieste su che cosa si sia basato il ricorrente per definire i progetti come «troppo vicini al mercato», per affermare che i risultati non erano stati divulgati, quando invece Marintek ha ricevuto i diritti di proprietà relativi al programma, e per sostenere che i contributi provenienti dal capitale proprio delle imprese partecipanti erano in realtà inferiori a quelli indicati nel modulo di domanda. Secondo l'RCN, l'accesso ai moduli di domanda e ai contratti di R&S era stato negato al ricorrente per motivi legati al segreto professionale. In considerazione di quanto precede, le autorità norvegesi hanno giudicato generalmente poco fondate le argomentazioni del ricorrente. Le autorità norvegesi hanno aggiunto quanto segue: «Le argomentazioni del ricorrente, secondo le quali i contributi sul capitale proprio delle imprese interessate risultavano inferiori a quelli indicati nel modulo di domanda, accusano altresì queste imprese di aver fatto un uso improprio degli aiuti di Stato. Ciò rimette in discussione anche la certezza giuridica delle imprese che hanno partecipato ai progetti Turborouter. Di conseguenza, le affermazioni del ricorrente dovrebbero essere corroborate da elementi di prova fondati.»

    5.1.2.   Osservazioni del Consiglio norvegese per la ricerca

    In una lettera acclusa a quella del ministero della pubblica amministrazione e delle riforme, il Consiglio norvegese per la ricerca (in appresso «RCN») formulava osservazioni in merito alla decisione dell'Autorità n. 60/06/COL, sottolineando che aveva trasmesso all'Autorità tutte le informazioni disponibili e fornito i chiarimenti richiesti, inviando fra l'altro copia di tutta la documentazione relativa ai quattro progetti connessi allo sviluppo di Turborouter finanziati con i fondi dell'RCN. Secondo l'RCN, l'unico motivo di discussione nell'ambito delle riunioni e della corrispondenza fino alla lettera delle autorità norvegesi del 20 giugno 2003 è stata la classificazione corretta dei progetti secondo la Guida per gli aiuti alla R&S.

    Per quanto riguarda la descrizione dei progetti, l'RCN ha dichiarato che le tabelle incluse nella descrizione del finanziamento dei progetti contenuta nella decisione dell'Autorità n. 60/06/COL non corrispondevano del tutto ai dati indicati nel testo. I fondi concessi dall'RCN ai progetti erano suddivisi in due parti. In realtà, si trattava in parte di fondi privati dell'Associazione degli armatori norvegesi e in parte di fondi pubblici. La tabella seguente, che è quella presentata dall'Autorità nella lettera dell'11 aprile 2003, illustra questa situazione. Per quanto riguarda il progetto 138811 AlgOpt, la tabella della decisione n. 60/06/COL riporta i dati così com'erano all'inizio del progetto. Durante l'esecuzione, il progetto ha ricevuto un finanziamento supplementare di NOK 100 000, di cui NOK 25 000 erogate dall'RCN.

    Tabella 1

    Progetti finanziati dall'RCN collegati allo sviluppo di Turborouter

     

    p 40049

    p 144265

    p 138811

    p 144214

    Attività strategiche riguardanti i trasporti marittimi e la logistica

    Shiplog II

    AlgOpt

    Libreria di routine di ottimizzazione per il calendario del trasporto marittimo

    1 000 NOK

    %

    1 000 NOK

    %

    1 000 NOK

    %

    1 000 NOK

    %

    Fondi propri

    4 500

    43

    800

    13

    625

    61

    1 950

    28

    Altri fondi privati

    0

    0

    3 250

    52

    75

    7

    2 750

    39

    Altri fondi pubblici

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    Prog. MARITIM dell'RCN

    6 000

    57

    2 150

    35

    325

    32

    2 300

    33

    Di cui NSA

    1 380

    13

    750

    12

    120

    12

    805

    12

    Di cui fondi pubblici

    4 620

    44

    1 400

    23

    205

    20

    1 495

    21

    Totale fondi

    10 500

    100

    6 200

    100

    1 025

    100

    7 000

    100

    Personale e spese indirette

    8 700

    83

    800

    13

    545

    53

    4 100

    59

    Acquisti R&S

    600

    6

    2 150

    35

    380

    37

    2 900

    41

    Attrezzature

    450

    4

    100

    2

    0

    0

    0

    0

    Altri costi di esercizio

    750

    7

    3 150

    51

    100

    10

    0

    0

    Costo totale

    10 500

    100

    6 200

    100

    1 025

    100

    7 000

    100

    Partner contrattuale

    Marintek

    UECC

    Beltship Management AS

    Beltship Management AS

    Partecipanti

    NTNU

    Marintek

    Marintek

    Marintek

     

     

    R.S. Platou Shipbrokers

     

    Iver Ships AS

     

     

    Iver Ships AS

     

    Shipnet AS

     

     

    LogIT AS

     

    Laycon Solutions AS

     

     

    Lorentsen & Stemoco AS

     

     

     

     

    Astrup Fearnleys AS

     

     

     

     

    DFDS Tollpost Globe

     

     

     

     

    Shipnet AS

     

     

     

     

    Wallenius Wilhelmsen

     

     

     

     

    SINTEF Tele og data

     

     

    Durata del progetto

    gen. 1996-dic. 1998

    gen. 2001-dic. 2002

    gen. 2000-ott. 2000

    gen. 2001-dic. 2002

    Per quanto riguarda l'osservazione formulata dall'Autorità nella decisione n. 60/06/COL, secondo la quale l'RCN non controllava il modo in cui i contributi propri dei beneficiari venivano distribuiti fra le varie attività né si accertava che fossero effettivamente erogati, l'RCN ritiene di aver descritto le modalità di controllo dei costi ammissibili prima dell'erogazione dell'aiuto al partner contrattuale e le modalità di esborso dei diversi contributi nella precedente corrispondenza con l'Autorità (17).

    Per quanto riguarda la classificazione dei progetti 138811 «AlgOpt», 144265 «Shiplog II» e 144214 «Libreria di routine di ottimizzazione per il calendario del trasporto marittimo», l'RCN ha ribadito che per tutti e tre la classificazione come sviluppo precompetitivo si basava su una valutazione approfondita delle applicazioni dei progetti conforme alle procedure e agli orientamenti applicati in merito dall'RCN. Le procedure e gli orientamenti suddetti sono stati definiti per garantire la conformità degli aiuti concessi a titolo del regime «Programmi di R&S industriale» con i principi di cui al capitolo 14 della Guida sugli aiuti di Stato.

    L'RCN ha spiegato che la qualità delle sue attività viene garantita mediante un sistema interno chiamato DOKSY, che include un'ampia documentazione sugli orientamenti, le procedure e le prassi in vigore presso l'RCN. Uno di questi documenti contiene orientamenti per determinare l'intensità degli aiuti concessi ai progetti selezionati. Questo documento interno DOKSY-5-6-1-4-IE, intitolato «Støtteandel etter EØS-bestemmelser» (intensità degli aiuti secondo le norme SEE) corrisponde alla Guida dell'Autorità in materia di R&S Il documento applica le definizioni e le intensità degli aiuti corrispondenti secondo la definizione delle diverse fasi della R&S contenuta nella Guida dell'Autorità in materia di R&S I progetti che ricevono aiuti dall'RCN sono valutati e classificati secondo gli orientamenti del DOKSY.

    Dopo il 1999, per la valutazione dei progetti si è utilizzato, oltre al DOKSY 5-6-1-4-IE, il sistema computerizzato «Provis», descritto nel Doksy n. 5-6-1-2-EE «Prosjektvurdering i Provis», in cui ciascun progetto è valutato in base a 11 aspetti diversi. Gli aspetti più importanti per la classificazione delle categorie di ricerca in Provis sono l'aspetto n. 3 «Contenuto della ricerca» e l'aspetto n. 9 «Addizionalità». La conformità dei progetti con ciascun aspetto è valutata in base a una serie di criteri o di caratteristiche.

    Come specificato nella descrizione della Guida per la valutazione dell'aspetto n. 3 nel Doksy n. 5-6-1-2-IE, «Il contenuto della ricerca indica in che misura il progetto è fonte di nuove conoscenze». Questo criterio è direttamente legato alla descrizione della ricerca industriale contenuta nella Guida in materia di R&S, secondo la quale l'attività deve mirare «ad acquisire nuove conoscenze».

    Nella Guida per la valutazione dell'aspetto n. 9 nel Doksy n. 5-6-1-2-EE figura la seguente descrizione: «L'addizionalità indica in che misura il sostegno del Consiglio per la ricerca produrrà sforzi, azioni, risultati ed effetti che non si sarebbero verificati in mancanza di un sostegno». Questo criterio è legato al punto 14.7 (Effetto d'incentivazione degli aiuti alla R&S) della Guida in materia di R&S.

    Su queste basi, l'RCN ha escluso che la correttezza della classificazione dei progetti potesse essere contestata, poiché i progetti erano stati valutati nel pieno rispetto delle procedure e degli orientamenti applicati in materia dall'RCN. Avendo riesaminato i progetti dopo che era stata presentata la denuncia e che l'Autorità aveva avviato la sua indagine preliminare, l'RCN ha ribadito la sua posizione iniziale.

    «Durante la riunione tenutasi a Bruxelles il 22 maggio 2003, si è discusso della classificazione di determinate attività dei progetti n. 40049 e n. 144214. Nella lettera da noi inviata il 20 giugno 2003 a seguito di questa riunione abbiamo ribadito la posizione di massima dell'RCN, cioè che tutte le attività del progetto n. 40049 potevano essere classificate, come minimo, come ricerca industriale e tutte le attività del progetto n. 144214 potevano essere classificate, come minimo, come sviluppo precompetitivo. Tuttavia, non abbiamo dimostrato all'Autorità che l'importo complessivo degli aiuti concessi ai progetti non superava il limite consentito, cioè la media ponderata di cui al capitolo 14.5.2, paragrafo 5, della Guida in materia di R&S. Ciò vale anche quando le attività in questione non beneficiano di aiuti, come per il progetto n. 144214. Ai progetti 138811 e 144265 si applicano considerazioni e calcoli analoghi. In tale contesto, segnaliamo inoltre che i tre progetti 138811, 144214 e 144265 hanno usufruito di una cooperazione efficace tra imprese e enti pubblici di ricerca (in questo caso Marintek). A norma del punto 14.5.3, paragrafo 5, lettera b) della Guida in materia di R&S, queste attività, classificate come sviluppo precompetitivo, possono beneficiare di un'intensità dell'aiuto pari al 35 %. L'Autorità ha inoltre espresso dubbi in merito al finanziamento dei progetti e all'intensità degli aiuti. I motivi della lieve discrepanza fra i dati relativi al progetto 138811 AlgOpt nelle tabelle 1 e 2, a pagina 17 della decisione n. 60/06/COL, sono spiegati nella sezione 1.3.a). I dati corretti, compreso il contributo dell'Associazione degli armatori norvegesi, sono indicati nella tabella figurante in questa sezione della lettera».

    Per quanto riguarda l'osservazione dell'Autorità in merito al progetto 144265 Shiplog II, secondo la quale l'importo concesso dall'RCN equivaleva alla somma necessaria per l'acquisto di R&S, l'RCN ha dichiarato che questo non significa che i fondi privati investiti in Shiplog II non fossero utilizzati per attività di R&S. «Nei progetti industriali, per i quali possono fare domanda le imprese private, siamo soliti incoraggiare la cooperazione fra queste ultime e gli enti pubblici di R&S Per promuovere tale cooperazione, in certi inviti a presentare proposte per progetti industriali possiamo indicare che la domanda sarà valutata positivamente se gli acquisti esterni di R&S da enti di ricerca (istituti o università) sono perlomeno equivalenti al sostegno concesso dall'RCN. Così facendo, intendiamo incentivare investimenti più cospicui da parte del settore privato per l'acquisto di R&S da istituti di ricerca. Ciò spiega perché, per diversi progetti, i fondi concessi dall'RCN corrispondano esattamente all'importo necessario per acquistare servizi di R&S.»

    Nella sua decisione n. 60/06/COL, l'Autorità si è chiesta se questo modo di procedere dell'RCN inducesse realmente i beneficiari a includere i loro normali costi operativi nei costi di R&S, L'Autorità si è chiesta pertanto se i dati relativi al costo totale del progetto non fossero stati gonfiati per ottenere finanziamenti pubblici più ingenti. L'RCN non capisce in che modo la sua impostazione, volta a fornire incentivi per promuovere l'acquisto di R&S, potesse dare risultati di questo genere.

    Nella sua lettera all'Autorità del 31 gennaio 2005, l'RCN ha spiegato la procedura standard per documentare i costi dei progetti applicabile all'epoca in cui sono stati realizzati i progetti in questione: «Per i progetti in questione, il partner contrattuale era tenuto a presentare tre volte all'anno una dichiarazione di spesa (regnskapsrapport) in cui fossero indicati il costo del progetto, compresa una verifica (nominativa) delle persone interessate, il numero delle ore lavorative prestate da ciascuna di queste persone e il costo orario fatturato. La relazione è firmata dal responsabile del progetto. Alla fine dell'anno, i conti dell'esercizio vengono inoltre verificati e firmati da un revisore dei conti giurato, indipendente dal partner contrattuale. Il pagamento dell'RCN era subordinato all'approvazione dei conti.».

    L'RCN ha informato l'Autorità di avere avuto contatti con United European Car Carriers (UECC) e con Jebsens (successore di Beltship Management) e ha chiesto un'ulteriore documentazione sui costi di questi progetti. Le lettere di Jebsens e UECC, datate rispettivamente 17 marzo 2006 e 29 marzo 2006, sono state trasmesse all'Autorità. Le dichiarazioni di spesa per il progetto 144265 Shiplog II contenute nella lettera dell'UECC comprendono dei rendiconti di costi firmati da altri partner. Queste imprese non disponevano di un sistema generale per la registrazione delle ore lavorative, il che significa che le ore dedicate ai progetti erano indicate unicamente nelle dichiarazioni di spesa inviate all'RCN tre volte all'anno. Poiché non esistono altri giustificativi, secondo l'RCN i costi dei progetti devono quindi essere valutati in base alle dichiarazioni di spesa disponibili.

    L'RCN ha infine sottolineato che queste dichiarazioni di spesa erano conformi alle sue procedure di rendicontazione, e che i beneficiari avevano rispettato i loro obblighi in conformità dei contratti di concessione degli aiuti. Secondo l'RCN, «salvo prove contrarie inconfutabili, non vi è motivo di ritenere che gli aiuti siano stati usati in modo improprio.».

    5.2.   Osservazioni sui commenti dei terzi interessati

    Le autorità norvegesi hanno formulato osservazioni in merito ai commenti dei terzi interessati con una lettera del ministero della pubblica amministrazione e delle riforme dell'8 gennaio 2007 (Evento n. 405517), che inoltrava una lettera del ministero dell'istruzione e della ricerca del 5 gennaio 2007.

    Secondo le autorità norvegesi, le osservazioni relative al progetto OPTIMAR non forniscono informazioni sui quattro progetti oggetto della decisione dell'Autorità n. 60/06/COL: «Pur non dichiarandolo esplicitamente, il terzo sembra ritenere che siano stati concessi aiuti di Stato illegali per sostenere un progetto di ricerca fondamentale denominato “Ottimizzazione dei trasporti marittimi e della logistica” (OPTIMAR). A nostro parere, ciò non si è verificato. L'università norvegese di scienza e tecnologia (NTNU) di Trondheim riceve fondi dall'RCN, a titolo del progetto n. 1666S6, per sostenere il progetto OPTIMAR. I partner industriali associati ai quattro progetti originari non partecipano a questo progetto di ricerca fondamentale.».

    Per quanto riguarda l'affermazione del terzo secondo la quale Turborouter non viene utilizzato da nessuna delle imprese che ricevono fondi, l'RCN ritiene che, anche qualora tale affermazione rispondesse al vero, ciò non dimostrerebbe che gli aiuti di Stato sono stati utilizzati in modo illegale per i quattro progetti contemplati dalla decisione dell'Autorità n. 60/06/COL. La presenza di un rischio è una delle principali caratteristiche della ricerca e sviluppo. Non sempre, infatti, i risultati della ricerca possono essere applicati in determinate attività oppure usati per prodotti o servizi commerciali.

    II.   VALUTAZIONE

    1.   Esistenza di un aiuto di Stato

    1.1.   Aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE

    In forza dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE:

    «Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

    Per essere considerata un aiuto di Stato, una misura deve costituire un vantaggio selettivo in favore di determinate imprese, essere concessa mediante risorse statali, falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra le Parti contraenti dell'accordo SEE.

    Nella valutazione contenuta nella decisione n. 60/06/COL, l'Autorità era già giunta alla conclusione che gli aiuti concessi dall'RCN ai progetti connessi allo sviluppo del software Turborouter in esame costituivano aiuti di Stato. Si rinvia in proposito al punto II.2 della decisione. Questa valutazione non è stata contestata né dal terzo né dalle autorità norvegesi. L'Autorità conferma quindi che si tratta di aiuti di Stato.

    1.2.   Quadro giuridico applicabile

    Nella sua decisione n. 60/06/COL di avviare il procedimento d’indagine formale per quanto riguarda l'aiuto alla R&S concesso dall'RCN in relazione allo sviluppo del software Turborouter, l'Autorità ha spiegato chiaramente quale sarebbe stato il quadro giuridico applicabile per la valutazione dei quattro progetti oggetto dell'indagine. Per agevolare la comprensione della valutazione, l'Autorità descrive brevemente la situazione giuridica (18).

    I quattro progetti valutati nella decisione hanno beneficiato di aiuti alla ricerca e allo sviluppo a titolo del regime di aiuti per i programmi di R&S industriale (brukerstyrte forskningsprogrammer, caso n. 93-183), che era già in vigore prima del 1994. Con decisione n. 217/94/COL del dicembre 1994, l'Autorità ha valutato il programma di R&S industriale e ha proposto misure appropriate per garantire che gli aiuti venissero concessi secondo i principi di cui al capitolo 14 della Guida sugli aiuti di Stato.

    L'accettazione delle misure appropriate proposte da parte delle autorità norvegesi comportava l'obbligo di rispettare, per tutti gli aiuti concessi successivamente a titolo del programma di R&S industriale, le norme in materia di R&S applicabili al momento in cui l'Autorità ha adottato la decisione n. 217/94/COL, cioè la Guida 1994 in materia di R&S (19).

    1.3.   Valutazione dei progetti in base al regime di aiuti «Programmi di R&S industriale»

    Nell'adottare la decisione n. 60/06/COL relativa all'avvio di un procedimento d’indagine formale, l'Autorità ha ritenuto che i quattro progetti avessero beneficiato di aiuti alla R&S nell'ambito del regime per i programmi di R&S industriale, che era già in vigore prima del 1994. Dopo l'adozione della nuova Guida 1994 per la R&S, tutti gli aiuti nell'ambito di un regime di R&S dovevano essere concessi secondo le nuove regole. L'Autorità ha quindi ritenuto che, per definizione, tutti gli aiuti concessi a titolo del regime «Programmi di R&S industriale» non conformi alle disposizioni della Guida 1994 in materia di R&S sarebbero stati esclusi dall'applicazione del regime. La misura avrebbe quindi costituito un nuovo aiuto singolo e, come tale, avrebbe dovuto essere notificata individualmente all'Autorità.

    Nei paragrafi seguenti l'Autorità determinerà se l'applicazione del regime per i programmi di R&S industriale ai quattro progetti concreti connessi allo sviluppo del software Turborouter sia stata effettuata in conformità dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, sulla base delle disposizioni della Guida 1994 in materia di R&S.

    1.3.1.   Progetto 40049 — Attività strategiche riguardanti i trasporti marittimi e la logistica (prima versione del software Turborouter)

    Uno dei sottoprogetti del progetto 40049 «Attività strategiche riguardanti i trasporti marittimi e la logistica» ha permesso di sviluppare la prima versione del software Turborouter. L'RCN ha classificato l'intero progetto 40049 «Attività strategiche riguardanti i trasporti marittimi e la logistica» come ricerca industriale.

    La ricerca industriale di base è definita al punto 14.1, paragrafo 2, della Guida 1994 in materia di R&S come «l'attività teorica o sperimentale originale che ha per obiettivo di realizzare una nuova o migliore comprensione delle leggi della scienza e della tecnica quali si applicano in un settore industriale o alle attività di un'impresa particolare.»

    Sebbene Turborouter sia diventato un software commerciale, l'Autorità ritiene che i fondi dell'RCN assegnati al sottoprogetto «Metodi e strumenti analitici per la progettazione e il funzionamento di catene integrate di trasporto e di logistica» del progetto 40049, che ha permesso di sviluppare la prima versione del software Turborouter, riguardassero una fase della R&S che poteva essere considerata come ricerca industriale ai sensi della Guida 1994 in materia di R&S. Come sottolineato dall'Autorità nella decisione n. 60/06/COL, il primo software, sviluppato nella prima fase del sottoprogetto agli inizi del 1996, è stato poi ulteriormente perfezionato e commercializzato. Si ritiene tuttavia che la concessione dell'aiuto al progetto 40049 che ha permesso, in particolare, di sviluppare il primo software Turborouter non possa essere considerata per questo motivo, in relazione alla vicinanza al mercato, al di là dello stadio della ricerca industriale secondo la classificazione dell'RCN. L'Autorità non ha motivo di contestare la valutazione dell'RCN, secondo la quale il sottoprogetto «Metodi e strumenti analitici per la progettazione e il funzionamento di catene integrate di trasporto e di logistica» ha permesso di capire meglio le leggi della scienza e della tecnica applicabili ad un settore industriale, il che corrisponde alla ricerca industriale ai sensi della Guida 1994 in materia di R&S.

    Come progetto di ricerca industriale, il progetto 40049 ha ricevuto dall'RCN aiuti pari al 43,8 % dei costi del progetto. Quest'intensità è inferiore all'intensità massima consentita dalla Guida, secondo la quale «il livello di aiuto per la ricerca industriale di base non deve oltrepassare il 50 % dei costi lordi del progetto o del programma.».

    La sezione 14.5.1 della Guida 1994 in materia di R&S indica le seguenti spese ammissibili da tenere in considerazione per il calcolo dell'intensità dell'aiuto;

    «—

    costi di personale (ricercatori, tecnici, altri collaboratori), calcolati come quota della spesa totale necessaria per realizzare il progetto;

    altre spese correnti, calcolate allo stesso modo (costi materiali, forniture, ecc.);

    strumenti ed attrezzature, terreni e fabbricati;

    servizi di consulenza ed equivalenti, incluse le spese per l'acquisizione di ricerche, conoscenze tecniche, brevetti, ecc.;

    ulteriori spese generali derivanti direttamente dal progetto e dal programma di ricerca e sviluppo da promuoversi.»

    Secondo le informazioni comunicate dalle autorità norvegesi, i costi del progetto di cui si è tenuto conto per decidere la concessione dell'aiuto rientravano nella definizione di «costi ammissibili» della Guida 1994 in materia di R&S. La sezione 3 dei «Retningslinjer for Norges Forskningsråds behandling av brukerstyrte og næringsrettede prosjekter» faceva riferimento ai costi che potevano essere considerati ammissibili dall'RCN nel valutare l'opportunità di concedere un aiuto alla R&S per un determinato progetto. Questi costi comprendevano i costi di personale (retribuzioni e costi sociali per il personale di R&S, i tecnici e gli assistenti coinvolti nel progetto e necessari per la sua attuazione), l'acquisto di servizi di R&S (consulenze e servizi equivalenti), i costi operativi (compresi i costi di materiale e gli altri costi operativi direttamente legati al progetto e necessari per completarlo), nonché le attrezzature e gli strumenti utilizzati esclusivamente per la R&S. L'Autorità ritiene pertanto che la descrizione dei costi ammissibili sia conforme alla definizione della Guida 1994 in materia di R&S.

    Il progetto è stato realizzato esclusivamente dall'istituto di ricerca Marintek, senza la partecipazione o la collaborazione di imprese private a questo stadio della R&S.

    Come si è già detto nella decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, a norma della Guida 1994 in materia di R&S e, di conseguenza, delle disposizioni del regime di aiuti «Programmi di R&S industriale», non vi era l'obbligo scritto di divulgare i risultati della ricerca. Di conseguenza, anche qualora l'argomentazione del ricorrente secondo la quale i risultati della ricerca non erano stati divulgati e l'istituto di ricerca Marintek non aveva ricevuto i diritti di proprietà necessari per vendere il programma fosse fondata, non risulterebbero violate le disposizioni della Guida per la R&S applicabili al momento della concessione dell'aiuto.

    Per i motivi suddetti, l'Autorità ritiene che la concessione dell'aiuto al progetto 40049 rientri nel regime di aiuti per i programmi di R&S industriale, modificato in base al capitolo 14 della Guida 1994 dell'Autorità in materia di R&S. Di conseguenza, l'aiuto è concesso a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.

    1.3.2.   Progetti connessi a un uso ulteriore del software Turborouter

    1.3.2.1.   Dubbi espressi dall'Autorità nella decisione n. 60/06/COL

    Nel 2000, l'RCN ha autorizzato la concessione di aiuti alla R&S per tre progetti di R&S riguardanti l'uso e l'ulteriore sviluppo del software Turborouter, vale a dire i progetti 138811 «AlgOpt», 144265 «Shiplog II» e 144214 «Libreria di routine di ottimizzazione per il calendario del trasporto marittimo».

    Nella sua decisione n. 60/06/COL di avviare il procedimento d’indagine formale, l'Autorità ha espresso dubbi in merito alla classificazione dei progetti di R&S come ricerca precompetitiva e alla classificazione delle diverse parti di ciascun progetto in ciascuna categoria di ricerca. L'Autorità si è chiesta inoltre se le intensità degli aiuti fossero rispettate e se il finanziamento dei progetti fosse conforme alle disposizioni della Guida 1994 in materia di R&S e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE. L'Autorità si chiedeva se i contributi finanziari dei partecipanti privati, da erogare per lo più in natura, corrispondessero realmente alle ore di lavoro destinate allo sviluppo dei progetti di R&S o se coprissero invece i costi operativi delle imprese in questione.

    1.3.2.2.   Disposizioni applicabili della Guida in materia di R&S

    L'RCN ha classificato tutti e tre i progetti come attività di sviluppo precompetitive. Il punto 14.1, paragrafo 2, della Guida 1994 in materia di R&S distingue tre categorie di ricerca: ricerca fondamentale, ricerca industriale di base, ricerca applicata e sviluppo. La categoria «ricerca applicata e sviluppo» corrisponde al concetto di ricerca precompetitiva utilizzato dopo l'adozione della Guida 1996 in materia di R&S. Secondo questa disposizione, la ricerca applicata «consiste in un'attività d'indagine o di sperimentazione, basata sui risultati della ricerca industriale di base e finalizzata all'acquisizione di nuove conoscenze che agevolino la realizzazione di obiettivi pratici specifici, quali la creazione di nuovi prodotti, processi di produzione o servizi; normalmente si conclude con la creazione di un primo prototipo.» Lo sviluppo può essere considerato come «l'attività basata sulla ricerca applicata, volta a creare prodotti, processi di produzione o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati fino a, ma senza comprendere, l'applicazione industriale e lo sfruttamento commerciale.».

    La sezione 14.4 della Guida 1994 in materia di R&S stabilisce le intensità degli aiuti autorizzate. «L'intensità ammissibile dell'aiuto verrà giudicata dall'Autorità di vigilanza EFTA caso per caso. La valutazione terrà conto della natura del progetto o programma, dei rischi tecnici e finanziari, di considerazioni di politica economica legate alla competitività dell'industria europea, nonché dei rischi di falsare la concorrenza ed alterare gli scambi tra le parti contraenti dell'Accordo SEE. Una valutazione generale di tali rischi ha indotto l'Autorità di vigilanza EFTA a ritenere che le attività di ricerca industriale di base possano beneficiare di aiuti più elevati di quelli destinati alla ricerca applicata e allo sviluppo, che sono attività più strettamente collegate all'introduzione sul mercato dei risultati della R&S e che pertanto, se oggetto di aiuti, hanno maggiori probabilità di falsare la concorrenza e gli scambi.». Tenendo conto di questi fattori, la Guida 1994 in materia di R&S limita al 50 % dei costi lordi del progetto il livello di aiuto per la ricerca industriale di base e aggiunge che il livello di aiuto dovrebbe essere minore quando l'attività sovvenzionata si avvicina al mercato vero e proprio. Solo nella Guida 1996 in materia di R&S l'intensità lorda consentita per le attività di sviluppo precompetitive è fissata al 2 % dei costi ammissibili.

    1.3.2.3.   Valutazione volta a stabilire se gli aiuti siano stati concessi in conformità della Guida in materia di R&S e se siano stati utilizzati in modo improprio

    a)   Classificazione come attività di sviluppo precompetitiva

    Come indicato in precedenza e spiegato dettagliatamente nella decisione n. 60/06/COL, l'Autorità ha espresso dubbi circa la classificazione dei progetti 138811 «AlgOpt», 144265 «Shiplog II» e 144214 «Libreria di routine di ottimizzazione per il calendario del trasporto marittimo» come attività di sviluppo precompetitive.

    Nella sua decisione n. 60/06/COL, l'Autorità ha espresso dubbi circa la differenza tra la fase precompetitiva di un prodotto e il prodotto commerciale finale per questo tipo di progetti informatici. Pur non specificando la natura esatta di questa differenza, le autorità norvegesi hanno sottolineato che la classificazione dei progetti si basa su una valutazione approfondita conforme alle procedure e agli orientamenti applicati in merito dall'RCN. Secondo le informazioni ottenute, questi orientamenti inglobano le disposizioni della Guida dell'Autorità in materia di R&S.

    L'RCN ha spiegato che la qualità delle sue attività viene garantita mediante un sistema interno, denominato DOKSY, che include un'ampia documentazione sugli orientamenti, le procedure e le prassi in vigore presso l'RCN. Uno di questi documenti contiene orientamenti per determinare l'intensità degli aiuti concessi ai progetti selezionati. Questo documento interno DOKSY-5-6-1-4-IE, intitolato «Støtteandel etter EØS-bestemmelser» (intensità degli aiuti secondo le norme SEE) corrisponde alla Guida dell'Autorità in materia di R&S. Il documento applica le definizioni e le intensità degli aiuti corrispondenti secondo la definizione delle diverse fasi della R&S contenuta nella Guida dell'Autorità in materia di R&S. I progetti che ricevono aiuti dall'RCN sono valutati e classificati secondo gli orientamenti del DOKSY.

    Dopo il 1999, per la valutazione di tutti i progetti si è utilizzato, oltre al DOKSY 5-6-1-4-IE, il sistema computerizzato «Provis», descritto nel Doksy n. 5-6-1-2-EE «Prosjektvurdering i Provis». Secondo le disposizioni di Provis, ciascun progetto è valutato in base a 11 aspetti diversi (20). Provis applica una serie di criteri o di caratteristiche onde valutare la conformità del progetto con ciascun aspetto. Il contenuto della ricerca è uno degli aspetti più importanti per la classificazione delle categorie di ricerca.

    Come specificato nella descrizione della Guida per la valutazione del contenuto della ricerca di un progetto nel Doksy n. 5-6-1-2-IE, «Il contenuto della ricerca indica in che misura il progetto è fonte di nuove conoscenze». Secondo le informazioni fornite dall'RCN, questo criterio è direttamente legato alla descrizione contenuta negli orientamenti in materia di R&S, da cui risulta che l'attività deve mirare «ad acquisire nuove conoscenze».

    L'RCN ha informato l'Autorità che i progetti erano oggetto di una valutazione approfondita conforme alle procedure e agli orientamenti applicati in merito dall'RCN e basata, in particolare, sui requisiti indicati nei documenti interni Doksy e Provis, in linea con la Guida in materia di R&S.

    Le informazioni fornite prima e nel corso del procedimento d’indagine formale non hanno permesso all'Autorità di concludere che il progetto non era stato gestito o valutato correttamente. In mancanza di prove irrefutabili, e in considerazione delle routine sopra descritte e della capacità del personale professionale che lavora per l'RCN, l'Autorità non ha fondati motivi di concludere che i progetti sono stati classificati come ricerca precompetitiva a seguito di un'errata valutazione.

    b)   Partecipazione delle imprese beneficiarie e intensità degli aiuti

    Le autorità norvegesi hanno fornito chiarimenti in merito ai dati relativi al finanziamento dei progetti, come indicato alla sezione 4.1.2 della presente decisione.

    Nella sua decisione n. 60/06/COL di avviare il procedimento d’indagine formale, l'Autorità ha espresso dubbi in merito alla partecipazione delle imprese in questione al progetto di ricerca, ritenendo logico supporre che la maggior parte del lavoro sarebbe stata svolta dal personale dell'istituto di ricerca Marintek. Questo vorrebbe dire, in linea di massima, che il contributo del personale delle compagnie di navigazione partecipanti in quanto utenti finali del software avrebbe riguardato probabilmente la definizione delle esigenze degli utenti e/o, in qualche misura, i test. L'Autorità si è chiesta pertanto se i dati relativi al costo totale del progetto non fossero stati gonfiati per ottenere finanziamenti più ingenti.

    Le autorità norvegesi hanno fornito all'Autorità copia delle dichiarazioni di spesa che le imprese partecipanti dovevano presentare tre volte all'anno all'RCN indicando i costi del progetto, compresa una verifica delle persone interessate, il numero delle ore lavorative prestate da ciascuna di queste persone e il costo orario fatturato. A quanto risulta dalle spiegazioni delle autorità norvegesi, le dichiarazioni sono firmate dal responsabile del progetto e poi verificate e firmate, alla fine dell'anno, da un revisore dei conti giurato. L'Autorità non ha motivo di mettere in dubbio la veridicità di queste dichiarazioni, in base alle quali gli aiuti per la R&S sono stati concessi alle imprese beneficiarie.

    Sebbene si possa auspicare, in linea generale, l'introduzione di determinati controlli durante l'attuazione dei progetti di ricerca onde verificare l'esattezza delle dichiarazioni di spesa, l'Autorità ritiene che l'RCN abbia applicato correttamente le disposizioni della Guida 1994 in materia di R&S, che non impongono ulteriori controlli.

    1.4.   Conclusioni

    Sulla base della valutazione di cui sopra, l'Autorità ritiene che gli aiuti ai suddetti progetti di R&S siano stati concessi in linea con le disposizioni del regime «Programmi di R&S industriale», a sua volta conforme con la Guida applicabile in materia di R&S. Il procedimento d’indagine formale non ha permesso all'Autorità di accertare che i beneficiari degli aiuti alla R&S per i progetti 40049 «Attività strategiche riguardanti i trasporti marittimi e la logistica», 138811 «AlgOpt», 144265 «Shiplog II» e 144214 «Libreria di routine di ottimizzazione per il calendario del trasporto marittimo» hanno utilizzato gli aiuti in violazione del regime o dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE.

    Poiché i progetti hanno ricevuto aiuti di Stato nell'ambito del regime «Programmi di R&S industriale» e non aiuti singoli, non c'è bisogno di stabilire se gli aiuti sarebbero stati compatibili qualora fossero stati concessi al di fuori del regime,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'Autorità di vigilanza EFTA ha deciso di chiudere il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte in merito agli aiuti per la R&S concessi dal Consiglio norvegese per la ricerca in relazione allo sviluppo del software Turborouter, poiché gli aiuti sono stati concessi nell'ambito del regime «Programmi di R&S industriale» a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE e della Guida sugli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

    Articolo 2

    Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

    Articolo 3

    Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

    Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2007.

    Per l’Autorità di vigilanza EFTA,

    Bjørn T. GRYDELAND

    Presidente

    Kurt JÄGER

    Membro del Collegio


    (1)  In appresso denominata «Autorità».

    (2)  In appresso denominato «accordo SEE».

    (3)  In appresso denominato «accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte».

    (4)  In appresso denominata «Autorità».

    (5)  Norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato, Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata ed emessa dall'Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994, pubblicata nella GU L 231 del 3.9.1994, supplemento SEE n. 32. In appresso denominata «Guida».

    (6)  Pubblicata nella GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37, e nel supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1.

    (7)  GU C 258 del 26.10.2006, pag. 42.

    (8)  Per ulteriori informazioni sul carteggio tra l'Autorità e le autorità norvegesi, si rinvia alla decisione dell'Autorità n. 60/06/COL di avviare un procedimento d'indagine formale, pubblicata nella GU C 258 del 26.10.2006, pag. 42 e nel supplemento SEE n. 53 del 26.10.2006, pag. 15.

    (9)  Cfr. nota 7.

    (10)  Cfr. nota 7.

    (11)  Le informazioni riportate in appresso sono ricavate dall'opuscolo «TurboRouter Vessel schedule optimizing software», disponibile sul sito web di Marintek: http://www.marintek.no

    (12)  Informazioni ricavate dal sito web Marintek: http://www.marintek.no

    (13)  Informazioni ricavate dal sito web Marintek: http://www.marintek.no

    (14)  Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 217/94/COL del 1.12.1994. La decisione contemplava i regimi seguenti: contratti di R&S industriale (caso 93-147) e contratti pubblici di R&S (caso 93-182) concessi dall'SND e progetti di R&S industriale (caso 93-181) e programmi di R&S industriale (caso 93-183) concessi dall'RCN.

    (15)  Cfr. sezione II.1 della decisione n. 60/06/COL, pag. 11 e segg.

    (16)  Vedi http://www.iot.ntnu.no/optimar/

    (17)  segnatamente nella lettera del 31 gennaio 2005, pag. 4.

    (18)  Per maggiori particolari, si rinvia alla decisione n. 60/06/COL, sezione II.1, pag. 11.

    (19)  Nel gennaio 1994, l'Autorità ha adottato la decisione n. 4/94/COL sull'adozione delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3). Il capitolo 14, che riguarda gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, corrisponde in larga misura al quadro comunitario per gli aiuti di Stato in questo settore. La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale L 231 del 3.9.1994, pagg. 1-84, e nel supplemento SEE 32 del 3.9.1994, pag. 1.

    (20)  La guida per la valutazione dei progetti contenuta in Provis tiene conto di diversi aspetti: (i) qualità generale del progetto, (ii) valutazione del progetto in base a criteri rilevanti come il livello di innovazione, il livello e il contenuto della ricerca, l'orientamento internazionale, il valore commerciale, l'incidenza socioeconomica e il rischio, (iii) effetto del sostegno, (iv) pertinenza per il programma e per il settore di competenza, (v) ammissibilità.


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