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Document C2007/269/84

    Causa T-254/05: Sentenza del Tribunale di primo grado 20 settembre 2007 — Fachvereinigung Minerlfaserindustrie/Commissione (Aiuti di Stato — Misure dirette a promuovere l'impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili — Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato comune — Procedimento preliminare di esame — Ricorso di annullamento — Associazione professionale — Nozione di interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE — Motivi relativi alla fondatezza della decisione — Irricevibilità)

    GU C 269 del 10.11.2007, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 269/47


    Sentenza del Tribunale di primo grado 20 settembre 2007 — Fachvereinigung Minerlfaserindustrie/Commissione

    (Causa T-254/05) (1)

    (Aiuti di Stato - Misure dirette a promuovere l'impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili - Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato comune - Procedimento preliminare di esame - Ricorso di annullamento - Associazione professionale - Nozione di interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE - Motivi relativi alla fondatezza della decisione - Irricevibilità)

    (2007/C 269/84)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Fachvereinigung Minerlfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima — European Insulation Manufacturers Association (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv.ti T Schmidt-Kötters, D. Uwer e K. Najork)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: V. Kreuschitz agente)

    Parte interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e C. Schulze-Bahr, agenti)

    Oggetto

    Domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 febbraio 2005, C(2005) 379, relativa all'aiuto di Stato n. 260b/2004 (Germania — Proroga del programma diretto a promuovere l'impiego di materiali isolanti prodotti a partire da materie prime rinnovabili).

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è irricevibile.

    2)

    La Fachvereinigung Minerlfaserindustrie eV Deutsche Gruppe der Eurima — European Insulation Manufacturers Association è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione.

    3)

    La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 229 del 17.9.2005.


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