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Document C2007/269/57

Causa C-405/07 P: Ricorso proposto il 3 settembre 2007 dal Regno dei Paesi Bassi avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 27 giugno 2007 , causa T-182/06, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee

GU C 269 del 10.11.2007, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/33


Ricorso proposto il 3 settembre 2007 dal Regno dei Paesi Bassi avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 27 giugno 2007, causa T-182/06, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-405/07 P)

(2007/C 269/57)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: D. J. M. de Grave e C. M. Wissels, in qualità di agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado impugnata;

rinviare la causa al Tribunale affinché esso statuisca sugli altri motivi del ricorso;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso:

con il primo motivo il ricorrente afferma che il Tribunale non ha correttamente interpretato il dovere di diligenza nonché l'obbligo di motivazione ex art. 253 CE considerando che non sussiste violazione di tali obblighi da parte della Commissione allorché, senza nessuna motivazione dettagliata, nella decisione non si tiene conto di elementi rilevanti forniti tempestivamente dallo Stato membro interessato prima della decisione impugnata (1).

Con il suo secondo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale non ha utilizzato i corretti parametri di diritto nell'analisi dell'esistenza di un problema specifico ai sensi dell'art. 95, n. 5, CE, nel ritenere che:

i)

l'esistenza di un problema specifico relativo alla qualità dell'aria deve essere valutato unicamente sulla base dei criteri della direttiva 1999/30/CE (2) senza che possa giocare un ruolo l'impossibilità per uno Stato membro di adottare misure per prevenire l'inquinamento transfrontaliero e neppure parametri quali l'elevata densità demografica, l'intensità del traffico in varie aree e l'ubicazione dei centri abitati lungo i percorsi stradali e

ii)

non possa parlarsi di un problema specifico in tal senso qualora un numero molto ridotto di Stati membri abbia del pari un problema relativo alla qualità dell'aria.


(1)  Decisione della Commissione 3 maggio 2006, 2006/372/CE, relativa al progetto di disposizioni nazionali notificato dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell'art 95, paragrafo 5, del trattato CE, le quali fissano limiti per le emissioni di particelle nei veicoli con motore diesel (GU L 142 del 30.5.2006, pag. 16).

(2)  Direttiva del Consiglio 22 aprile 1999, 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163 del 29.6.1999, pag. 41).


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