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Document C2007/269/13

Causa C-304/05: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Valutazione dell'impatto ambientale di lavori di adattamento di piste da sci)

GU C 269 del 10.11.2007, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/7


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-304/05) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Valutazione dell'impatto ambientale di lavori di adattamento di piste da sci)

(2007/C 269/13)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. M. van Beek e sig.ra D. Recchia, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: sigg. I.M. Braguglia e G. Fiengo, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 6, nn. 2-4, in combinato disposto con l'art. 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU CE L 206, pag. 7) — Violazione dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU CE L 103, pag. 1) — Ampliamento della zona sciistica di Santa Caterina Valfurva situata nel parco nazionale dello Stelvio (zona di protezione speciale IT 2040044) senza procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale del progetto — Mancata adozione delle misure necessarie per evitare la perturbazione e il deterioramento degli habitat delle specie per le quali la zona di protezione speciale è stata designata

Dispositivo

1)

La Repubblica italiana,

avendo autorizzato misure suscettibili di avere un impatto significativo sulla zona di protezione speciale IT 2040044, Parco Nazionale dello Stelvio, senza assoggettarle ad un'opportuna valutazione della loro incidenza alla luce degli obiettivi di conservazione della detta zona;

avendo autorizzato siffatte misure senza rispettare le disposizioni che consentono la realizzazione di un progetto, in caso di conclusioni negative risultanti dalla valutazione dell'incidenza sull'ambiente e in mancanza di soluzioni alternative, solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, e solo dopo avere adottato e comunicato alla Commissione delle Comunità europee ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata, e

avendo omesso di adottare misure per evitare il deterioramento degli habitat naturali e degli habitat delle specie nonché la perturbazione delle specie per le quali la zona di protezione speciale IT 2040044, Parco Nazionale dello Stelvio, è stata designata,

è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall'art. 6, nn. 2-4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nel combinato disposto con l'art. 7 della medesima direttiva, nonché dall'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.


(1)  GU C 229 del 17.9.2005.


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