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Document C2005/045/15
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 15 December 2004 in Case C-272/03 (reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Neubrandenburg v Jens Christian Siig (Community Customs Code — Incurrence of a customs debt — Temporary admission procedure — Change of the tractor of a semi-trailer)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 15 dicembre 2004, nel procedimento C-272/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Neubrandenburg contro Jens Christian Siig («Codice doganale comunitario — Nascita del debito doganale — Regime dell'ammissione temporanea — Cambiamento della motrice di un semirimorchio»)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione), 15 dicembre 2004, nel procedimento C-272/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Neubrandenburg contro Jens Christian Siig («Codice doganale comunitario — Nascita del debito doganale — Regime dell'ammissione temporanea — Cambiamento della motrice di un semirimorchio»)
GU C 45 del 19.2.2005, p. 8–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
19.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 45/8 |
SENTENZA DELLA CORTE
(Quinta Sezione)
15 dicembre 2004
nel procedimento C-272/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Neubrandenburg contro Jens Christian Siig (1)
(«Codice doganale comunitario - Nascita del debito doganale - Regime dell'ammissione temporanea - Cambiamento della motrice di un semirimorchio»)
(2005/C 45/15)
Lingua processuale: il tedesco
Nel procedimento C-272/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, proposta dal Bundesfinanzhof (Germania), con decisione 13 maggio 2003, pervenuta alla Corte il 24 giugno 2003, nella causa tra Hauptzollamt Neubrandenburg e Jens Christian Siig, che esercita la sua attività sotto il nome commerciale «Internationale Transport» Export-Import, la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen (relatore), giudici; avvocato generale: sig. A. Tizzano; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 15 dicembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
Gli artt. 718, n. 3, lett. d), e 670, lett. p), del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993 n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel senso che vietano l'utilizzazione di una motrice stradale immatricolata fuori del territorio doganale della Comunità per il trasporto di un semirimorchio da un luogo situato all'interno del territorio doganale della Comunità in cui esso è caricato di merci ad un altro luogo situato all'interno del territorio doganale della Comunità in cui esso è solo parcheggiato per essere successivamente trasportato da un'altra motrice stradale presso il destinatario delle merci, stabilito fuori del territorio doganale della Comunità.