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Document 62020CA0261

    Causa C-261/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Thelen Technopark Berlin GmbH / MN (Rinvio pregiudiziale – Libera prestazione di servizi – Articolo 49 TFUE – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 15 – Onorari di architetti e ingegneri – Tariffe obbligatorie minime – Efficacia diretta – Sentenza dichiarativa dell’inadempimento pronunciata in pendenza di un procedimento dinanzi a un giudice nazionale)

    GU C 119 del 14.3.2022, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 119 del 14.3.2022, p. 5–5 (GA)

    14.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 119/11


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Thelen Technopark Berlin GmbH / MN

    (Causa C-261/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione di servizi - Articolo 49 TFUE - Direttiva 2006/123/CE - Articolo 15 - Onorari di architetti e ingegneri - Tariffe obbligatorie minime - Efficacia diretta - Sentenza dichiarativa dell’inadempimento pronunciata in pendenza di un procedimento dinanzi a un giudice nazionale)

    (2022/C 119/15)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesgerichtshof

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente in cassazione: Thelen Technopark Berlin GmbH

    Resistente in cassazione: MN

    Dispositivo

    Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi su una controversia intercorrente esclusivamente tra privati, non è tenuto, sulla sola base di detto diritto, a disapplicare una normativa nazionale che fissa, in violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera g), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, tariffe minime per le prestazioni di architetti e ingegneri e che stabilisce la nullità dei contratti che derogano a tale normativa, fermi restando, tuttavia, da un lato, la possibilità, per tale giudice, di disapplicare detta normativa in base al diritto interno nell’ambito di una siffatta controversia e, dall’altro, il diritto della parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione di chiedere il risarcimento del danno da essa subito.


    (1)  GU C 313 del 21.9.2020.


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