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Document 62019TA0790

    Causa T-790/19: Sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2021 — Novolipetsk Steel/Commissione («Misure che l’Unione può adottare in merito all’effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia – Importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo e di prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati – Modifica dei regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia – Principio di non discriminazione – Errore manifesto di valutazione»)

    GU C 502 del 13.12.2021, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 502/20


    Sentenza del Tribunale del 20 ottobre 2021 — Novolipetsk Steel/Commissione

    (Causa T-790/19) (1)

    («Misure che l’Unione può adottare in merito all’effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia - Importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo e di prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati - Modifica dei regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia - Principio di non discriminazione - Errore manifesto di valutazione»)

    (2021/C 502/30)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Novolipetsk Steel PAO (Lipetsk, Russia) (rappresentanti: E. Gergondet e P. Vander Schueren, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo e P. Němečková, agenti)

    Oggetto

    Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia (GU 2019, L 227, pag. 1), nella parte in cui concerne la ricorrente.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Novolipetsk Steel PAO è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


    (1)  GU C 10 del 13.1.2020.


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