Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CA0812

    Causa C-812/19: Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial / Skatteverket [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 9 – Soggetto passivo – Nozione – Articolo 11 – Gruppo IVA – Sede principale e succursale di una società situate in due Stati membri diversi – Sede principale rientrante in un gruppo IVA di cui non fa parte la succursale – Sede principale che fornisce servizi alla succursale e le imputa i costi di tali servizi]

    GU C 182 del 10.5.2021, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.5.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 182/15


    Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell’11 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial / Skatteverket

    (Causa C-812/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 9 - Soggetto passivo - Nozione - Articolo 11 - Gruppo IVA - Sede principale e succursale di una società situate in due Stati membri diversi - Sede principale rientrante in un gruppo IVA di cui non fa parte la succursale - Sede principale che fornisce servizi alla succursale e le imputa i costi di tali servizi)

    (2021/C 182/21)

    Lingua processuale: lo svedese

    Giudice del rinvio

    Högsta förvaltningsdomstolen

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

    Convenuto: Skatteverket

    Dispositivo

    L’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), la sede principale di una società, situata in uno Stato membro e facente parte di un gruppo IVA costituito sul fondamento di tale articolo 11, e la succursale di tale società, stabilita in un altro Stato membro, devono essere considerate soggetti passivi distinti qualora tale sede principale fornisca a detta succursale servizi di cui le imputa i costi.


    (1)  GU C 19 del 20.1.2020.


    Top