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Document 62019CA0667

    Causa C-667/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Polonia) — A.M. / E.M. [Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Prodotti cosmetici – Regolamento (CE) n. 1223/2009 – Articolo 19 – Informazione dei consumatori – Etichettatura – Indicazioni che devono figurare sul recipiente e sull’imballaggio dei prodotti – Etichettatura in lingua straniera – «Funzione del prodotto cosmetico» – Nozione – Imballaggi di prodotti cosmetici recanti un riferimento a un catalogo dettagliato di prodotti redatto nella lingua del consumatore]

    GU C 62 del 22.2.2021, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.2.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 62/7


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Polonia) — A.M. / E.M.

    (Causa C-667/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Prodotti cosmetici - Regolamento (CE) n. 1223/2009 - Articolo 19 - Informazione dei consumatori - Etichettatura - Indicazioni che devono figurare sul recipiente e sull’imballaggio dei prodotti - Etichettatura in lingua straniera - «Funzione del prodotto cosmetico» - Nozione - Imballaggi di prodotti cosmetici recanti un riferimento a un catalogo dettagliato di prodotti redatto nella lingua del consumatore)

    (2021/C 62/06)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Sąd Okręgowy w Warszawie

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: A.M.

    Convenuto: E.M.

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, deve essere interpretato nel senso che l’indicazione della «funzione del prodotto cosmetico» che deve figurare, in forza di tale disposizione, sul recipiente e sull’imballaggio del prodotto deve essere idonea a informare chiaramente il consumatore sull’uso e sulle modalità di impiego del prodotto al fine di garantire che quest’ultimo possa essere utilizzato in modo sicuro dai consumatori senza nuocere alla loro salute, e non può quindi limitarsi a menzionare soltanto gli scopi perseguiti con l’impiego del prodotto, quali previsti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. Spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce delle caratteristiche e delle proprietà del prodotto nonché dell’aspettativa del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, la natura e la portata dell’informazione che deve figurare a tale titolo sul recipiente e sull’imballaggio del prodotto affinché se ne possa fare un uso esente da pericoli per la salute umana.

    2)

    L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009 deve essere interpretato nel senso che le indicazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere d), f) e g), di tale regolamento, vale a dire rispettivamente quelle relative alle precauzioni particolari per l’impiego del prodotto cosmetico, alla funzione di tale prodotto e ai suoi ingredienti, non possono figurare in un catalogo aziendale al quale faccia riferimento il simbolo previsto all’allegato VII, punto 1, di detto regolamento apposto sull’imballaggio o sul recipiente di detto prodotto.


    (1)  GU C 406 del 2.12.2019.


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